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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 30/07/2025, n. 558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 558 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 761/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Michele Fornaciari Presidente Dott.ssa Alice Croci Giudice relatore Dott.ssa Michela Boi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. N. R.G. 761/2025 promossa da:
((CF. ) con il patrocinio dell'Avv. DANIELE Parte_1 C.F._1 NISINI e dell'Avv. DEBORA IANNIELLO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato a Viareggio in Via Roma n. 24, come da procura in atti;
RICORRENTE contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2 ELENA BENEDETTI e dall'Avv. GIANMARCO ROMANINI, presso il cui studio è elettivamente domiciliato a Viareggio in Via Nino Bixio n. 30, come da procura in atti;
CONVENUTA con la partecipazione di
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI
Come congiuntamente rassegnate dalle parti all'udienza del 04.06.2025, da intendersi qui trascritte.
pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha promosso ricorso ex art. 473-bis.38 e/o art. 473-bis.12 c.p.c. nei confronti di Parte_1
rappresentando che: sussiste, tra gli stessi, una controversia in merito Controparte_1 alla scelta della scuola primaria a cui iscrivere il figlio , nato il [...], nonché in Per_1 ordine all'attuazione degli accordi intercorsi in relazione al progressivo raggiungimento di un regime di frequentazione del minore con entrambi i genitori pienamente paritetico (proc. R.G. n.
1962/2022 di questo Tribunale); in effetti, la convenuta, quando ancora era in corso un dialogo tra le parti, ha iscritto autonomamente il figlio alla scuola “Vera Vassalle” di Viareggio, basandosi sulle proprie esigenze personali - difatti, la scuola si trova vicino alla gelateria di sua proprietà e dove la stessa lavora - e non su quelle del figlio, in quanto tale scuola è lontana dalle abitazioni di entrambi i genitori e comporta complicazioni nella gestione della frequentazione con il padre;
inoltre, la convenuta continua ad ostacolare il pernottamento del minore presso il padre, in quanto la definitiva ratifica di un regime di frequentazioni pienamente paritetico comporterebbe la revoca del contributo per il mantenimento. Ha concluso chiedendo: in via anticipata, con provvedimento ex art. 473bis.38, 4° comma c.p.c., con conferma della relativa statuizione nel merito, l'autorizzazione ad iscrivere il figlio alle seguenti scuole Per_1 alternativamente e gerarchicamente proposte, con revoca di ogni precedente iscrizione scolastica: scelta n.1, scuola primaria “F. Gasparini” di Capezzano Pianore;
scelta n.2, scuola primaria
“Alessio Ricci” di Pietrasanta;
scelta n.3, scuola primaria “Carducci”, di Lido di Camaiore, loc.
Secco; disporre, in attuazione degli accordi di cui al procedimento civile RG n. 1962/2022 di questo Tribunale o, in ipotesi, in modifica dei predetti accordi, la frequentazione pienamente paritetica tra i genitori nei rapporti con il figlio, secondo il calendario di cui al ricorso;
revocare l'assegno di mantenimento indiretto previsto a carico del ricorrente;
in ipotesi, disporre un calendario graduale che possa già definire le modalità del raggiungimento della definitiva frequentazione paritetica, riducendo nei termini di giustizia, fino alla revoca, l'assegno di mantenimento indiretto.
La convenuta si è costituita nel sub-procedimento R.G. n. 761-1/2025 rappresentando che il ricorrente le aveva comunicato che avrebbe dato il consenso per l'iscrizione alla scuola primaria
“Vera Vassalle” di Viareggio qualora la stessa si fosse impegnata ad andare a prendere il figlio pagina 2 di 5 all'uscita anche nei giorni di frequentazione del padre e ad accompagnarlo presso la sua abitazione, ed ella aveva acconsentito, come risulta dalle telefonate intercorse tra gli stessi;
peraltro, la scuola “Vera Vassalle” è molto vicina alla residenza del padre, oltre a presentare l'offerta formativa migliore ed essere frequentata anche da due bambini amici di . Ha Per_1 concluso chiedendo il rigetto della domanda avanzata dal ricorrente, confermando l'iscrizione con riserva del minore alla scuola primaria “Vera Vassalle” di Viareggio, dalla stessa effettuata il
05.02.2025.
All'udienza del 04.06.2025 il Giudice ha discusso con le parti e con i loro procuratori circa una soluzione conciliativa della controversia e, all'esito di ampia discussione, le stesse hanno dichiarato di avere raggiunto il seguente accordo, chiedendone il recepimento da parte del
Collegio:
“- Il figlio frequenterà la scuola Vera Vassalle a Viareggio, dove risulta già iscritto con riserva;
- Le frequentazioni genitori/ figli sono così modificate:
- nella prima settimana la madre accompagna il figlio a casa del padre il martedì alle ore 16:30 in periodo scolastico, nel periodo extrascolastico il padre si reca a prendere il figlio presso il luogo di lavoro della madre alle ore 14:00; il figlio resta con il padre fino al giovedì, quando lo accompagna a scuola nel periodo scolastico e viene ripreso la mattina dalla madre presso
l'abitazione paterna nel periodo extrascolastico;
la madre poi accompagna il figlio dal padre alle ore 16:30 del venerdì nel periodo scolastico, mentre nel periodo extrascolastico il padre si reca a prendere il figlio presso il luogo di lavoro della madre alle ore 14:00 e trascorrono insieme il fine settimana fino alla domenica sera alle 18:30;
- nella seconda settimana la madre accompagna il figlio a casa del padre il mercoledì alle ore
16:30 in periodo scolastico, nel periodo extrascolastico il padre si reca a prendere il figlio presso il luogo di lavoro della madre alle ore 14:00; il figlio resta con il padre fino al giovedì, quando lo accompagna a scuola nel periodo scolastico e viene ripreso la mattina dalla madre presso l'abitazione paterna nel periodo extrascolastico;
la madre accompagna il figlio a casa del padre il venerdì alle ore 16:30 in periodo scolastico, nel periodo extrascolastico il padre si reca
pagina 3 di 5 a prendere il figlio presso il luogo di lavoro della madre alle ore 14:00 e la madre lo riprende presso l'abitazione del padre la mattina del sabato prima di recarsi al lavoro.
- Le parti concordano di applicare tale regime di frequentazione dalla prossima settimana, quando inizierà il regime previsto per la seconda settimana.
- Nel periodo delle vacanze scolastiche estive il figlio trascorrerà con ciascun genitore una settimana, da concordare entro il 31/05/2025.
Considerato che
la madre durante la stagione estiva non ha la possibilità di godere di una settimana di ferie, nella settimana estiva di spettanza della madre il figlio starà con i nonni materni, che verranno in visita presso l'abitazione materna.
- Il figlio trascorrerà, nel corso delle vacanze estive, una settimana presso i nonni materni a
Bergamo, che sarà comunicata entro il 31/05/2025.
- Durante le vacanze scolastiche natalizie il figlio trascorrerà la prima settimana con un genitore
e la seconda con l'altro, ad anni alternati. Le parti concordano che la prima settimana delle vacanze natalizie 2025 sarà trascorsa con la madre e la seconda con il padre e così via ad anni alternati.
- I giorni di Pasqua e di Pasquetta saranno alternati.
- Il figlio trascorrerà poi una settimana durante l'inverno con la madre, quando questa può godere di un periodo di ferie, da comunicare entro il 30/09/2025 e il padre potrà portare in settimana bianca il figlio, previo accordo con la madre.
- Le parti concordano altresì le seguenti modifiche economiche: la revoca del contributo paterno per il mantenimento del figlio e il percepimento dell'assegno unico in via esclusiva da parte della madre, restando immutata la ripartizione delle spese straordinarie al 50%, con la previsione della somma di € 200,00 per ogni genitore per l'acquisto del guardaroba ai due cambi di stagione (autunno/inverno e primavera/estate), al quale provvederanno autonomamente i genitori previa individuazione concordata delle necessità del figlio.
- Parte ricorrente dichiara di rinunciare alla domanda di rimborso del 50% della retta scolastica della scuola dell'infanzia e le parti dichiarano di avere risolto ogni questione economica.
pagina 4 di 5 - Le parti si impegnano ad intraprendere un percorso congiunto di sostegno alla genitorialità al fine di migliorare la comunicazione tra loro ed implementare le rispettive capacità genitoriali.
- Spese legali compensate.”
Il Giudice ha recepito l'accordo inerente all'iscrizione scolastica del minore, rimettendo al
Collegio la decisione sulle ulteriori condizioni.
***
Ritiene il Collegio che debba essere recepito l'accordo raggiunto tra le parti all'udienza del
04.06.2025 in punto di regime di frequentazioni tra genitori e figlio, siccome rispondente agli interessi del minore, in quanto pienamente paritetico e dunque in grado di garantire la piena attuazione del diritto del minore alla bigenitorialità.
Con particolare riferimento alle statuizioni patrimoniali, avuto riguardo ai tempi di frequentazione con ciascun genitore, come sopra previsti, la soluzione indicata dalle stesse appare congrua ed equa e viene pertanto recepita dal Collegio, come da parte dispositiva.
Parimenti condivisibile ed opportuna, alla luce del contenuto degli atti introduttivi, risulta l'intrapresa, da parte dei genitori, di un percorso congiunto di sostegno alla genitorialità, al fine di migliorare la loro capacità di comunicare e collaborare nel primario interesse del figlio.
Le spese processuali, in ragione dell'accordo raggiunto, vengono compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Recepisce l'accordo raggiunto tra le parti all'udienza del 04.06.2025, sopra trascritto, a modifica dei precedenti provvedimenti, disponendo in conformità;
- Compensa le spese di lite.
Così deciso a Lucca nella camera di consiglio del 29.07.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Alice Croci Dott. Michele Fornaciari
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Michele Fornaciari Presidente Dott.ssa Alice Croci Giudice relatore Dott.ssa Michela Boi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. N. R.G. 761/2025 promossa da:
((CF. ) con il patrocinio dell'Avv. DANIELE Parte_1 C.F._1 NISINI e dell'Avv. DEBORA IANNIELLO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato a Viareggio in Via Roma n. 24, come da procura in atti;
RICORRENTE contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2 ELENA BENEDETTI e dall'Avv. GIANMARCO ROMANINI, presso il cui studio è elettivamente domiciliato a Viareggio in Via Nino Bixio n. 30, come da procura in atti;
CONVENUTA con la partecipazione di
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI
Come congiuntamente rassegnate dalle parti all'udienza del 04.06.2025, da intendersi qui trascritte.
pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha promosso ricorso ex art. 473-bis.38 e/o art. 473-bis.12 c.p.c. nei confronti di Parte_1
rappresentando che: sussiste, tra gli stessi, una controversia in merito Controparte_1 alla scelta della scuola primaria a cui iscrivere il figlio , nato il [...], nonché in Per_1 ordine all'attuazione degli accordi intercorsi in relazione al progressivo raggiungimento di un regime di frequentazione del minore con entrambi i genitori pienamente paritetico (proc. R.G. n.
1962/2022 di questo Tribunale); in effetti, la convenuta, quando ancora era in corso un dialogo tra le parti, ha iscritto autonomamente il figlio alla scuola “Vera Vassalle” di Viareggio, basandosi sulle proprie esigenze personali - difatti, la scuola si trova vicino alla gelateria di sua proprietà e dove la stessa lavora - e non su quelle del figlio, in quanto tale scuola è lontana dalle abitazioni di entrambi i genitori e comporta complicazioni nella gestione della frequentazione con il padre;
inoltre, la convenuta continua ad ostacolare il pernottamento del minore presso il padre, in quanto la definitiva ratifica di un regime di frequentazioni pienamente paritetico comporterebbe la revoca del contributo per il mantenimento. Ha concluso chiedendo: in via anticipata, con provvedimento ex art. 473bis.38, 4° comma c.p.c., con conferma della relativa statuizione nel merito, l'autorizzazione ad iscrivere il figlio alle seguenti scuole Per_1 alternativamente e gerarchicamente proposte, con revoca di ogni precedente iscrizione scolastica: scelta n.1, scuola primaria “F. Gasparini” di Capezzano Pianore;
scelta n.2, scuola primaria
“Alessio Ricci” di Pietrasanta;
scelta n.3, scuola primaria “Carducci”, di Lido di Camaiore, loc.
Secco; disporre, in attuazione degli accordi di cui al procedimento civile RG n. 1962/2022 di questo Tribunale o, in ipotesi, in modifica dei predetti accordi, la frequentazione pienamente paritetica tra i genitori nei rapporti con il figlio, secondo il calendario di cui al ricorso;
revocare l'assegno di mantenimento indiretto previsto a carico del ricorrente;
in ipotesi, disporre un calendario graduale che possa già definire le modalità del raggiungimento della definitiva frequentazione paritetica, riducendo nei termini di giustizia, fino alla revoca, l'assegno di mantenimento indiretto.
La convenuta si è costituita nel sub-procedimento R.G. n. 761-1/2025 rappresentando che il ricorrente le aveva comunicato che avrebbe dato il consenso per l'iscrizione alla scuola primaria
“Vera Vassalle” di Viareggio qualora la stessa si fosse impegnata ad andare a prendere il figlio pagina 2 di 5 all'uscita anche nei giorni di frequentazione del padre e ad accompagnarlo presso la sua abitazione, ed ella aveva acconsentito, come risulta dalle telefonate intercorse tra gli stessi;
peraltro, la scuola “Vera Vassalle” è molto vicina alla residenza del padre, oltre a presentare l'offerta formativa migliore ed essere frequentata anche da due bambini amici di . Ha Per_1 concluso chiedendo il rigetto della domanda avanzata dal ricorrente, confermando l'iscrizione con riserva del minore alla scuola primaria “Vera Vassalle” di Viareggio, dalla stessa effettuata il
05.02.2025.
All'udienza del 04.06.2025 il Giudice ha discusso con le parti e con i loro procuratori circa una soluzione conciliativa della controversia e, all'esito di ampia discussione, le stesse hanno dichiarato di avere raggiunto il seguente accordo, chiedendone il recepimento da parte del
Collegio:
“- Il figlio frequenterà la scuola Vera Vassalle a Viareggio, dove risulta già iscritto con riserva;
- Le frequentazioni genitori/ figli sono così modificate:
- nella prima settimana la madre accompagna il figlio a casa del padre il martedì alle ore 16:30 in periodo scolastico, nel periodo extrascolastico il padre si reca a prendere il figlio presso il luogo di lavoro della madre alle ore 14:00; il figlio resta con il padre fino al giovedì, quando lo accompagna a scuola nel periodo scolastico e viene ripreso la mattina dalla madre presso
l'abitazione paterna nel periodo extrascolastico;
la madre poi accompagna il figlio dal padre alle ore 16:30 del venerdì nel periodo scolastico, mentre nel periodo extrascolastico il padre si reca a prendere il figlio presso il luogo di lavoro della madre alle ore 14:00 e trascorrono insieme il fine settimana fino alla domenica sera alle 18:30;
- nella seconda settimana la madre accompagna il figlio a casa del padre il mercoledì alle ore
16:30 in periodo scolastico, nel periodo extrascolastico il padre si reca a prendere il figlio presso il luogo di lavoro della madre alle ore 14:00; il figlio resta con il padre fino al giovedì, quando lo accompagna a scuola nel periodo scolastico e viene ripreso la mattina dalla madre presso l'abitazione paterna nel periodo extrascolastico;
la madre accompagna il figlio a casa del padre il venerdì alle ore 16:30 in periodo scolastico, nel periodo extrascolastico il padre si reca
pagina 3 di 5 a prendere il figlio presso il luogo di lavoro della madre alle ore 14:00 e la madre lo riprende presso l'abitazione del padre la mattina del sabato prima di recarsi al lavoro.
- Le parti concordano di applicare tale regime di frequentazione dalla prossima settimana, quando inizierà il regime previsto per la seconda settimana.
- Nel periodo delle vacanze scolastiche estive il figlio trascorrerà con ciascun genitore una settimana, da concordare entro il 31/05/2025.
Considerato che
la madre durante la stagione estiva non ha la possibilità di godere di una settimana di ferie, nella settimana estiva di spettanza della madre il figlio starà con i nonni materni, che verranno in visita presso l'abitazione materna.
- Il figlio trascorrerà, nel corso delle vacanze estive, una settimana presso i nonni materni a
Bergamo, che sarà comunicata entro il 31/05/2025.
- Durante le vacanze scolastiche natalizie il figlio trascorrerà la prima settimana con un genitore
e la seconda con l'altro, ad anni alternati. Le parti concordano che la prima settimana delle vacanze natalizie 2025 sarà trascorsa con la madre e la seconda con il padre e così via ad anni alternati.
- I giorni di Pasqua e di Pasquetta saranno alternati.
- Il figlio trascorrerà poi una settimana durante l'inverno con la madre, quando questa può godere di un periodo di ferie, da comunicare entro il 30/09/2025 e il padre potrà portare in settimana bianca il figlio, previo accordo con la madre.
- Le parti concordano altresì le seguenti modifiche economiche: la revoca del contributo paterno per il mantenimento del figlio e il percepimento dell'assegno unico in via esclusiva da parte della madre, restando immutata la ripartizione delle spese straordinarie al 50%, con la previsione della somma di € 200,00 per ogni genitore per l'acquisto del guardaroba ai due cambi di stagione (autunno/inverno e primavera/estate), al quale provvederanno autonomamente i genitori previa individuazione concordata delle necessità del figlio.
- Parte ricorrente dichiara di rinunciare alla domanda di rimborso del 50% della retta scolastica della scuola dell'infanzia e le parti dichiarano di avere risolto ogni questione economica.
pagina 4 di 5 - Le parti si impegnano ad intraprendere un percorso congiunto di sostegno alla genitorialità al fine di migliorare la comunicazione tra loro ed implementare le rispettive capacità genitoriali.
- Spese legali compensate.”
Il Giudice ha recepito l'accordo inerente all'iscrizione scolastica del minore, rimettendo al
Collegio la decisione sulle ulteriori condizioni.
***
Ritiene il Collegio che debba essere recepito l'accordo raggiunto tra le parti all'udienza del
04.06.2025 in punto di regime di frequentazioni tra genitori e figlio, siccome rispondente agli interessi del minore, in quanto pienamente paritetico e dunque in grado di garantire la piena attuazione del diritto del minore alla bigenitorialità.
Con particolare riferimento alle statuizioni patrimoniali, avuto riguardo ai tempi di frequentazione con ciascun genitore, come sopra previsti, la soluzione indicata dalle stesse appare congrua ed equa e viene pertanto recepita dal Collegio, come da parte dispositiva.
Parimenti condivisibile ed opportuna, alla luce del contenuto degli atti introduttivi, risulta l'intrapresa, da parte dei genitori, di un percorso congiunto di sostegno alla genitorialità, al fine di migliorare la loro capacità di comunicare e collaborare nel primario interesse del figlio.
Le spese processuali, in ragione dell'accordo raggiunto, vengono compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Recepisce l'accordo raggiunto tra le parti all'udienza del 04.06.2025, sopra trascritto, a modifica dei precedenti provvedimenti, disponendo in conformità;
- Compensa le spese di lite.
Così deciso a Lucca nella camera di consiglio del 29.07.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Alice Croci Dott. Michele Fornaciari
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