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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 25/11/2025, n. 3762 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3762 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6570/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
Terza Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Ambra Alvano ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 6570/2019 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso, dall'Avv. Elisabetta Crociani, ed elettivamente domiciliata presso il cui studio in Trentola Ducenta, alla Via A. Moro n. 42, è elettivamente domiciliato;
ATTORE contro
(C.F. ) e CP_1 C.F._2 CP_2
(C.F. ), rappresentati e difesi
[...] C.F._3 congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. NA Giuseppe GI e dall'Avv. Speranza LO, presso il cui studio in Mondragone (CE) alla via
Torino n. 5, sono elettivamente domiciliati;
CONVENUTI
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso riportandosi integralmente ai propri scritti difensivi;
OGGETTO: responsabilità ex art. 2051 c.c. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto Parte_1 in giudizio e , quali proprietari dello stabile CP_1 Controparte_2
sito in Mondragone, alla Via Salerno n. 2, al fine di ottenerne la condanna al risarcimento dei danni derivanti dalle lesioni personali patite in occasione del sinistro occorsogli in data 20.03.2017 alle ore 19:30 circa, quando al momento dell'uscita dal cancelletto del predetto immobile, ove si era recato per andare presso lo studio del proprio commercialista, sito al primo piano, scivolava su di uno scalino scivoloso e bagnato, cadendo a terra e battendo violentemente l'arto inferiore destro.
A seguito della caduta, si rendeva necessario l'intervento del 118 e il veniva trasportato al Pronto Soccorso della Clinica Pineta Grande di Pt_1
Castel TU per le cure del caso ed in tale sede gli veniva diagnosticata
“frattura biossea di tibia e perone destra”.
Il giorno seguente, in data 21.03.2017, eseguiva Consulenza Ortopedica a seguito della quale si riportava al pronto soccorso dell'Ospedale di Caserta, ove il sanitario di turno, dopo gli accertamenti del caso, provvedeva al ricovero del paziente con la seguente diagnosi: “Trauma contusivo gamba destra in paziente con pregressa frattura biossea”. In data 31.03.2017, poi, veniva sottoposto ad intervento chirurgico.
Secondo la ricostruzione dell'accaduto di parte attrice, la responsabilità dell'evento sarebbe da addebitare integralmente a e CP_1 CP_2
, quali proprietari dello stabile luogo del sinistro, ex art. 2051 c.c., non
[...] essendo l'insidia presente sulla pavimentazione dello scalino, né segnalata e neppure prevedibile, ma essendo stata la caduta determinata esclusivamente dalla presenza di un grosso quantitativo di acqua sul pavimento dell'androne.
L'attore ha, dunque, concluso chiedendo di dichiarare l'esclusiva responsabilità di e nella causazione del CP_1 Controparte_2 sinistro per cui è causa e per l'effetto di condannarli al risarcimento di tutti i danni subiti per le lesioni sofferte dalla propria persona, quantificati in €
85.239,00 o in quella ritenuta di giustizia nel corso di causa, con vittoria di spese, diritti ed onorari. Si sono costituiti in giudizio e CP_1 Controparte_2
eccependo: 1) la nullità dell'atto di citazione ex art. 164 c.p.c.; 2) l'infondatezza in fatto ed in diritto della pretesa avanzata dal;
3) l'insussistenza del Pt_1
carattere insidioso del pericolo;
4) l'insussistenza del nesso causale;
5)
l'incompatibilità delle lesioni lamentate con l'evento descritto.
I convenuti hanno concluso, pertanto, chiedendo il rigetto della domanda proposta, con conseguente condanna di parte attrice al pagamento delle spese e competenze di lite.
La causa è stata istruita con l'interrogatorio formale dell'attore, con l'escussione di cinque testi e con l'espletamento di una C.T.U. medico legale.
La causa è stata assegnata, infine, alla scrivente in data 16.09.2024 e all'udienza del 09.10.2025 – con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. resa in data odierna - la causa è stata trattenuta in decisione senza termini.
*
La domanda non può essere accolta per le motivazioni che seguono.
1. Preliminarmente, va rigettata l'eccezione relativa alla nullità dell'atto di citazione formulata da e . CP_1 Controparte_2
In punto di diritto va osservato che la nullità della citazione, ai sensi dell'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ., può essere dichiarata soltanto allorché l'incertezza investa l'intero contenuto dell'atto e postula una valutazione da compiersi caso per caso, tenendo conto che la ragione ispiratrice della norma risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (Cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza
n. 2760 del 21/11/2008; Cass. Sez. n. 11751 del 15/05/2013).
Pertanto, nel valutare il grado di incertezza della domanda, non può prescindersi dall'intero contesto dell'atto introduttivo, dalla natura del relativo oggetto e dal comportamento della controparte, dovendosi accertare se, nonostante l'obiettiva incertezza, il convenuto sia in grado di comprendere agevolmente le richieste dell'attore o se, invece, in difetto di maggiori specificazioni, si trovi in difficoltà nel predisporre una precisa linea difensiva
(Cfr. Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 3363 del 05/02/2019). Ebbene, considerato che l'attore ha compiutamente indicato le ragioni della domanda, avendo analiticamente esposto sia i motivi di doglianza che le norme di legge violate, come tra l'altro suffragato dalla documentazione allegata a corredo, l'atto di citazione non risulta affetto da alcuna nullità e pertanto la relativa doglianza va rigettata.
2. Ciò premesso, entrando nel merito della vicenda, la fattispecie in esame deve essere ricondotta all'alveo dell'art. 2051 c.c., il quale cristallizza il principio della c.d. responsabilità da cose in custodia.
Quanto ai presupposti della responsabilità ex art. 2051 c.c., va ulteriormente premesso che si tratta di responsabilità scaturente (cfr., per tali considerazioni, anche Cass. civ., Sez. Un., 29 aprile 1997, n. 3672): a) oggettivamente, dalla pericolosità della cosa, atta a nuocere, per cui il danno si produce nell'ambito del dinamismo connaturale alla cosa medesima ovvero per l'insorgenza in questa di un processo dannoso ancorché provocato da elementi esterni;
b) soggettivamente, dalla relazione intercorrente tra il custode e la cosa dannosa: trattasi, invero, di un'imputazione di tipo diverso rispetto a quella fondata sul comportamento colpevole del responsabile in quanto si basa sulla relazione di custodia con la cosa determina il danno (cfr. anche Cass. n.
1948/2003; n. 1127/2008). Detta responsabilità incontra un limite soltanto nel caso fortuito, fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile bensì al profilo causale dell'evento. Le Sezioni Unite, nel celebre arresto del
30/06/2022 n. 20943, hanno chiarito – a composizione di un contrasto che permaneva sul punto - che i principi cui l'interprete deve attenersi nell'applicare detta fattispecie, sono quelli già espressi dalla terza sezione civile in veste nomofilattica con le due sentenze rese in data 1° febbraio 2018, nn.
2480 e 2481 e, in particolare: a) "l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima"; b) "la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso"; c) "il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere"; d) "il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.
Pertanto, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale.
In sostanza, la disciplina in commento esclude l'addebitabilità dell'evento al custode solo qualora l'evento stesso sia derivato dal caso fortuito, inteso nel senso più ampio di fattore esterno (comprensivo anche del fatto del terzo e della colpa del danneggiato) che, nell'intervenire nella determinazione dell'evento dannoso con un impulso autonomo e con i caratteri dell'imprevedibilità ed inevitabilità, interrompe il nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento lesivo
(cfr. ex multis Cass. n. 1127/2008; n. 376/2005; n. 15429/2004).
Sotto il profilo probatorio, dunque, ai fini della responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c. il danneggiato deve provare il nesso eziologico tra la cosa in custodia ed il danno, mentre il custode, per liberarsi, deve dimostrare il caso fortuito nei termini di cui sopra. Giova per l'appunto osservare che anche la condotta della danneggiata può acquisire un deciso valore interruttivo del nesso causale, se integrante i parametri indicati dalla Corte di Cassazione.
La Suprema Corte, come noto, ha definito il concetto di prevedibilità come “concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo ed ha evidenziato che, ove tale pericolo sia visibile, si richiede dal soggetto che entra in contatto con la cosa un grado maggiore di attenzione, proprio perché la situazione di rischio
è percepibile con l'ordinaria diligenza” ( Si v. le sentenze 22 ottobre 2013, n.
23919 e 20 gennaio 2014, n. 999, nonché le ordinanze 9 marzo 2015, n. 4661,
e 6 luglio 2015, n. 13930; Cass. civ. Sez. VI - 3, Ord., 11-05-2017, n. 11526; cfr. sentenze 22 ottobre 2013, n. 23919, e 20 gennaio 2014, n. 999, nonché le ordinanze 9 marzo 2015, n. 4661, e 6 luglio 2015, n. 13930).
Con riguardo ai requisiti che la condotta del danneggiato deve assumere per acquisire rilevanza interruttiva del nesso causale, secondo la più rigorosa e maggioritaria interpretazione offerta dalla Corte di Cassazione, la relativa valutazione deve essere svolta tenendo «conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art.
2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro» (Cfr. Cass. nn. 2480, 2481, 2482 e 2483 del 2018
e, negli stessi termini, Cass. 7173/22, 34866/21, 24416/20, Cass. 9315/19 e
Cass. 2345/19).
3. Ebbene, in applicazione di tali principi, le acquisite risultanze istruttorie non consentono di ritenere la responsabilità di e CP_1 CP_2
a norma dell'art. 2051 c.c., in ordine alla causazione dell'incidente
[...] occorso ai danni di non risultando provato il nesso eziologico Parte_1
tra la cosa in custodia ed il danno riportato dall'attore.
In particolare, è emerso in sede di istruttoria certamente una situazione suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, avendo avuto il comportamento dell'odierno attore una palese efficacia interruttiva del nesso causale.
Quanto alla dinamica dell'accaduto si osserva in primis che l'attore, nel proprio atto introduttivo, riferisce che: “nell'uscire per andare via cadeva su di uno scalino scivoloso e bagnato;
che al momento dell'uscita vi era una donna delle pulizie intenta a lavare le scale e il pavimento dell'androne versando molta acqua per terra che l'attore scivolando cadeva a terra battendo violentemente l'arto inferiore destro, per il cui trasporto in Ospedale è stato necessario l'intervento del 118 ….”.
L'unico testimone oculare, – compagna all'epoca dei fatti Tes_1 di – riferisce, in senso sostanzialmente conforme: “ il mio Parte_1
compagno stava uscendo dal patronato, in particolare nell'atrio interno del palazzo ed è scivolato ed è rimasto a terra. Io ho assistito alla scena da fuori al cancello che consente di accedere al predetto atrio. Il cancello era chiuso ma mi ha permesso di vedere la scena in quanto presenta delle ringhiere con spazi. Ricordo che al momento del fatto c'era una signora che stava utilizzando una pompa immettendo acqua sull'atrio, credo che stesse pulendo (…) il mio compagno è scivolato mentre scendeva da un gradino (…) È caduto a terra battendo l'arto inferiore destro. L'acqua stava proprio dove lui è caduto tanto che si era anche un po' bagnato. L'acqua non era segnalata (…)”. Da queste dichiarazioni emerge, prima di tutto, che la pericolosità della situazione era ben evidente, giacchè è lo stesso attore a riferire di aver visto, mentre usciva: “una donna delle pulizie intenta a lavare le scale e il pavimento dell'androne versando molta acqua per terra” e dunque non solo un quantitativo abbondante di acqua, ma anche una donna addetta al servizio di pulizie, elementi che non potevano non preallertare l'attore della sicura scivolosità del luogo e della particolare attenzione che avrebbe dovuto prestare nell'attraversarla.
Il quantitativo abbondante di acqua viene confermato anche dal teste di parte attrice – soccorritore del 118 giunto sul posto per i Testimone_2
soccorsi – della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, il quale riferiva
“ho notato che a terra vi era tanta acqua come se fosse stata buttata con secchio” e addirittura: “ricordo che per sollevare il Bosco da terra ci siamo bagnati anche noi, tanta era l'acqua a terra”.
Precise e attendibili, in quanto coerenti, condite da particolari e confermate da testimoni del tutto indifferenti si mostrano dunque le testimonianze di parte attrice sul punto. Non consentono di giungere a conclusioni differenti le dichiarazioni testimoniali di parte convenuta, giacchè caratterizzate da genericità e valutazioni personali, e, peraltro, rese da soggetti che dichiarano di non aver assistito alla caduta.
Ad ulteriore conferma del carattere non insidioso, ma evidente, del pericolo, lo stesso attore in sede di interrogatorio riferisce: “c'erano dei quadroni antiscivolo” (…) “al momento del fatto c'era una signora bionda straniera che stava lavando con lo straccio a terra” e infine, che “nell'atrio
c'era la luce”.
Il carattere antiscivolo della pavimentazione dell'atrio è poi in sostanza confermata anche dai testimoni di parte convenuta.
A ciò si aggiunga, elemento di non poco rilievo, che l'attore al momento della caduta aveva una pregressa frattura biossea alla gamba destra (si v. referto di ortopedia del 21.3.2017 dell'Ospedale S. Sebastiano di Caserta) che lo costringeva a camminare con l'uso di stampelle, circostanza confermata dalla sua compagna all'epoca dei fatti che riferisce sul punto: “ … in particolare aveva appena appoggiato la stampella sulla parte di atrio dove c'era la signora con la pompa ed è scivolato. Portava le stampelle perché aveva avuto un intervento alla gamba destra, fatto per il quale doveva fare la visita per la pensione. (…) Mi sembra che il mio compagno aveva una sola stampella, dal lato destro. Preciso che al momento del fatto il mio compagno zoppicava, perciò usava la stampella”.
Alla luce degli elementi che precedono, si deve concludere che il nesso eziologico tra la cosa e l'evento caduta, sia stato interrotto da una condotta del danneggiato contrassegnata da un livello di attenzione inferiore a quello che la situazione richiedeva.
Infatti, l'evidente pericolosità dello scenario - presenza di abbondante acqua per terra, presenza di addetta alle pulizie intenta a lavare per terra, presenza di quadroni antiscivolo, e, infine, illuminazione adeguata sul luogo idonea ad evidenziare tutti i predetti elementi – unitamente alla condizione fisica dell'infortunato, caratterizzata da una pregressa frattura ed una camminata instabile con necessario ausilio di stampelle, gli avrebbero dovuto imporre di prestare la massima attenzione e di usare la massima cautela nell'attraversare una zona bagnata (ad es. utilizzando la doppia stampella, appoggiandosi al corrimano o alla parete, richiedendo aiuto alla compagna che era lì a poca distanza, percorrendo se possibile una strada alternativa che evitasse di attraversare la zona bagnata..) cautela di cui non è stata fornita alcuna prova.
Al contrario, emerge dalle dichiarazioni dell'unico teste oculare che l'istante sia caduto proprio appoggiando la stampella sulla parte di atrio dove
c'era la signora con la pompa.
Tutti gli elementi indicati, pertanto, sono idonei a supportare la tesi del caso fortuito e cioè di un pericolo che sfuggiva al controllo dei convenuti.
Conclude il quadro infine la C.T.U. medico legale espletata che esclude decisamente la sussistenza del nesso eziologico tra la cosa in custodia ed il danno riportato dall'attore.
Più nello specifico, a pag. 9 dell'elaborato, si legge: “In buona sostanza, la lamentata caduta al suolo del 20-3-2017 rappresenterebbe, al massimo, solo il momento rivelatore, ovvero l'occasione, escludendo di fatto la causalità materiale, intendendosi per occasione una circostanza favorevole, ma sostituibile con altri momenti simili e assolutamente incapace di produrre effetti. Nel caso di specie, sussistono tutti i seguenti caratteri che permettono di inquadrare il lamentato evento traumatico del 20-3-2017 quale occasione: -
l'esiguità rispetto all'evento; - la sostituibilità con altro antecedente;
-
l'inefficacia lesiva sull'individuo normale;
- l'essere ultimo e non indispensabile anello di una serie patogenetica venuta ormai a maturazione e prossima a concludersi in qualsiasi momento e anche in modo spontaneo, come la goccia che fa traboccare il vaso già colmo. Del resto, stante il pregresso importante quadro patologico fratturativo già in essere dal 2013 e mai risoltosi, l'intervento chirurgico di osteosintesi con chiodo endomidollare rappresentava, con ogni probabilità, un trattamento terapeutico inevitabile per il Sig. , a prescindere dal riferito evento lesivo del 20.03.2017”. Peraltro, Pt_1 il C.T.U., a pag. 11, ha concluso, affermando: “Da quanto emerso dallo studio della documentazione sanitaria esibita in uno con gli accertamenti medico- legali espletati, il traumatismo lamentato dal Sig. in data 20- Parte_1
3-2017 è da considerarsi di lievissima entità e non in correlazione con postumi di natura permanente”.
Per tutti questi motivi complessivamente considerati la domanda non può essere accolta.
Quanto alle spese di lite, comprese delle di C.T.U., esse seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenendo conto dell'attività difensiva concretamente svolta, nonché dell'assenza di particolari questioni in diritto, circostanze queste che giustificano una liquidazione ai minimi e con esclusione della fase decisionale, stante la sua semplificazione e l'assenza di scritti di questa fase, il tutto con riferimenti ai parametri attualmente vigenti di cui al DM 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: - rigetta la domanda proposta da Parte_1
- condanna l'attore al pagamento delle spese del presente giudizio, in favore di e che liquida in complessivi € CP_1 Controparte_2
4.925,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, I. V.A. e Cassa
Previdenza Avvocati come per legge, ponendolo a carico dell'erario, da distrarsi a favore dei procuratori dichiaratisi antistatari, Avv. Speranza
LO e NA G. GI.
- Pone le spese di CTU per come liquidate in corso di causa, definitivamente a carico di parte soccombente.
Santa Maria Capua Vetere, 25 Novembre 2025
Il Giudice dott. ssa Ambra ALVANO