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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 24/12/2025, n. 280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 280 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Prato
In Nome del Popolo Italiano il collegio nella seguente composizione: dott. Lucia Schiaretti Presidente dott. Costanza Comunale Giudice relatore dott. Simone Vanini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 1366 / 2025 promossa congiuntamente da:
c.f. con l'avv. Benedetta Fiorini, presso il cui Parte_1 C.F._1
Studio ha eletto domicilio e
c.f. , con l'avv. Enrico Faldi, presso il cui Studio Parte_2 C.F._2 ha eletto domicilio con l'intervento del
Pubblico Ministero.
Oggetto: Separazione consensuale.
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 10/10/2025, e Parte_1 Parte_2 sposati con matrimonio concordatario celebrato in data 21/07/2012, in Firenze (FI), hanno proposto domanda congiunta di separazione personale.
I coniugi hanno dedotto: (1) che dal matrimonio è nato il figlio in data 09/03/2014; (2) che Per_1 la famiglia vive a Prato, in Via Tiziano n. 23; (3) che la comunione spirituale e materiale tra i medesimi è venuta meno a causa di dissapori e contrasti sempre più frequenti.
Nelle note scritte sostitutive dell'udienza di comparizione delle parti, autorizzate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno confermato il ricorso e quindi rassegnato conclusioni congiunte insistendo nella pronuncia di separazione personale dei coniugi alle condizioni che di seguito si riportano: “1) il figlio sarà affidato ad entrambi i genitori, secondo le Persona_2
1 disposizioni sull'affidamento condiviso ai sensi della legge n. 54 dell'8 febbraio 2006. Per l'effetto di quanto sopra, entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza. Le decisioni più importanti nell'interesse del minore, relative all'educazione, alla religione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni dello stesso. I coniugi si impegnano reciprocamente l'uno nei confronti dell'altro, a darsi tempestiva comunicazione dei fati riguardanti la vita del figlio rilevanti al fine della sua crescita fisica e psicologica. 2) il figlio Per_1 resterà e manterrà la residenza nella casa familiare in cui ha sempre vissuto, Persona_2 sita a Prato in Via Tiziano n. 23, in modo tale da conservare il proprio ambiente di vita e i genitori si alterneranno giornalmente nella casa familiare condividendo la responsabilità di accudimento
(Cass. Sezione I Civile Sentenza n. 6810 del 7 Marzo 2023), anche secondo le necessità lavorative della coppia. 3) ciascun genitore deve disporre di un'altra soluzione abitativa dove si dovrà trasferire nei giorni e/o nei periodi in cui non risiede nella casa familiare, 4) è fatto divieto per ciascun genitore introdurre eventuali partner di vita nella casa sita a Prato in Via Tiziano n. 23 sino a quando questa sarà adibita ad abitazione familiare. 5) Considerati gli impegni lavorativi dei coniugi il padre, in accordo con la madre, potrà accudire il figlio durate il giorno, andando a prenderlo all'uscita da scuola accompagnandolo alle attività extrascolastiche e riportandolo a casa anche nei giorni assegnati alla madre sino all'arrivo a casa della madre. 6) Il minore trascorrerà con i genitori fine settimana alternati, le festività dell'arco dell'anno, sia religiose che civili, così come il compleanno del figlio, saranno trascorse con l'uno o l'altro genitore seguendo sempre il criterio dell'alternanza; in particolare, quanto alle vacanze natalizie, il minore trascorrerà con un genitore i giorni dal 23 al
28 dicembre e con l'altro i giorni dal 29 dicembre al 3 gennaio;
quanto alle vacanze pasquali, sempre secondo il criterio dell'alternanza, si assicurerà che il minore trascorra il giorno di Pasqua con il genitore con cui non ha trascorso il Natale, mentre trascorrerà con l'altro il Lunedì dell'Angelo ed infine, quanto alle vacanze estive, il minore trascorrerà 30 giorni anche non consecutivi con ciascun genitore nel periodo compreso tra il 15 giugno ed il 10 settembre;
detti periodi dovranno essere concordati tra i genitori entro il 30 maggio di ciascun anno. 7) La casa di Prato (PO) Via Tiziano n.
23, di proprietà esclusiva del sig. sarà adibita ad abitazione familiare fino a Parte_2 quando sussisteranno i presupposti legati alla tutela della prole e alla stabilità abitativa della famiglia, ovvero fino al raggiungimento dell'indipendenza economica del figlio e/o al suo stabile allontanamento dalla casa. 8) I beni mobili presenti all'interno dell'abitazione familiare, elencati nella premessa, di proprietà esclusiva della Sig.ra rientreranno in suo possesso Parte_1 esclusivo salvo diverso accordo tra le parti da farsi per iscritto. 9) Stante la permanenza stabile del
2 minore nella casa familiare e la collocazione totalmente paritetica del figlio presso ciascun genitore, questi concorreranno direttamente al mantenimento ordinario del minore. 10) Le spese relative all'abitazione familiare, per il periodo di n. tre anni a partire dal mese di gennaio 2026 e quindi fino al 31.12.2028 sono così suddivise: sono a carico di le bollette per le utenze Parte_2 elettriche, gas, acqua, tutte le tasse pubbliche consortili e comunali. È a carico di Per_3 [...] la spesa per la collaboratrice domestica, se ritenuta necessaria con la precisazione che la Parte_1 stessa deve provvedere esclusivamente al mantenimento della casa e provvedere alle esigenze del figlio , (il servizio “Il Ceppo” è già stato disdetto), l'abbonamento SKY, salvo disdetta, e la Per_1 quota di 250,00 euro mensili per le spese condominiali che saranno anticipati, insieme a quanto dovuto per l'abbonamento SKY, mensilmente da a e da questi Parte_1 Parte_2 usate per pagare la quota delle spese condominiali e la fattura SKY con bonifico bancario da effettuarsi entro il giorno 5 di ogni mese sul conto corrente bancario intrattenuto presso Intesa San
Paolo spa, identificato dal codice IBAN: [...]. 11) Le spese straordinarie necessarie per il figlio sono suddivise tra i genitori nella misura Persona_2 del 50% ciascuno, in base a quanto stabilito dalle linee guida del CNF 2017, e saranno subordinate al consenso di entrambi ove non obbligatorie. Dette spese verranno rimborsate mensilmente dietro presentazione di ricevuta fiscale o documentazione equipollente, intestate al figlio con indicazione del codice fiscale del medesimo. È a carico di la spesa per l'iscrizione alla scuola Parte_1 media San Niccolò di Prato del figlio sino a fine ciclo scolastico, dacché Persona_2 precedentemente concordato tra i coniugi in occasione della sua iscrizione a scuola. 12) I genitori, se vorranno, potranno presentare al figlio altri eventuali partner di vita in modo Persona_2 graduale in modo tale che l'ipotetica frequentazione con terze persone non risulti pregiudizievole per il minore;
nell'inserimento di eventuali nuovi compagni e/o compagne nella vita del figlio, sia la madre sia il padre, devono avere cura e premura di far comprendere alla prole che nuove figure non si sostituiscono a quelle genitoriali. 13) I ricorrenti, dichiarano di disporre ciascuno di attività e/o sostanze che consentono loro di provvedere autonomamente ai propri bisogni e di non pretendere nessun contributo, l'uno nei confronti dell'altro, pertanto rinunciano a qualsiasi obbligo di reciproco mantenimento e danno atto di non aver null'altro a pretendere l'uno dall'altra avendo inteso, con il presente atto, definire ogni qualsivoglia questione economica fra di loro;
14) I Sigg.ri
[...]
e si scambiano il reciproco assenso al rilascio/rinnovo del visto per Parte_1 Parte_2 espatrio e/o passaporto e della carta d'identità valida per l'espatrio; 15) Le spese legali sostenute dai coniugi sono da intendersi integralmente compensate. I rispettivi legali sottoscrivono anche ai fini della rinuncia alla solidarietà.”.
Nulla ha opposto il Pubblico Ministero.
3 Pronuncia di separazione - Sussistono tutti i presupposti legali e fattuali per pronunciare sentenza di separazione tra i coniugi. Dalla data di udienza fissata per la comparizione delle parti innanzi al
Giudice relatore ai sensi dell'art. 473bis.51 c.p.c., sostituita dal deposito di note scritte in cui le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare, queste hanno condotto vite autonome. Il permanere ininterrotto della separazione e la continuazione del presente giudizio sono già di per sé evidenti manifestazioni del venir meno della comunione materiale e spirituale tra le parti, dell'irrevocabile intenzione di sciogliere il vincolo matrimoniale e dell'impossibilità di ricostituire il nucleo familiare.
Può pertanto ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo entrambi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma.
Affidamento, collocamento e mantenimento della prole – I coniugi hanno chiesto che il Tribunale disponga l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con collocamento presso la casa familiare ed alternanza dei genitori presso quest'ultima che provvederanno al mantenimento diretto del figlio per il tempo in cui si trova con ciascuno di loro. Il Tribunale rileva Per_1
l'insussistenza di ostacoli al recepimento delle condizioni concordate;
queste ultime, in conformità dell'art. 337-ter c.c., appaiono anzi confacenti al superiore interesse del figlio a conservare un rapporto continuativo ed equilibrato con ciascuno dei genitori ed a ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi, nonché al soddisfacimento dei bisogni morali e materiali dello stesso, tenuto conto delle condizioni economiche dei coniugi e del tempo trascorso con ciascun genitore.
Tale accordo può essere pertanto omologato, senza necessità di procedere all'ascolto del minore, che appare manifestamente superfluo e contrario al suo interesse.
Ulteriori pattuizioni – il Tribunale prende infine atto delle ulteriori pattuizioni raggiunte dalle parti specificando che sulle stesse non vi sarà alcuna pronuncia giurisdizionale, trattandosi di accordi di natura privata rientranti nella libertà negoziale delle parti.
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronuncia la separazione personale tra e Parte_1 Parte_2 sposati con matrimonio concordatario a Firenze (FI) in data 21/07/2012, trascritto nei registri dello
Stato civile di detto Comune, nel registro atti di Matrimonio dell'anno 2012, Parte II, Serie A, atto n.
180;
- omologa l'accordo raggiunto dalle parti sulle condizioni che di seguito si riportano:
1) il figlio sarà affidato ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni Persona_2 sull'affidamento condiviso ai sensi della legge n. 54 dell'8 febbraio 2006. Per l'effetto di quanto sopra, entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sul figlio per le questioni di
4 ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza. Le decisioni più importanti nell'interesse del minore, relative all'educazione, alla religione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni dello stesso. I coniugi si impegnano reciprocamente l'uno nei confronti dell'altro, a darsi tempestiva comunicazione dei fati riguardanti la vita del figlio rilevanti al fine della sua crescita fisica e psicologica. Per_1
2) il figlio resterà e manterrà la residenza nella casa familiare in cui ha sempre Persona_2 vissuto, sita a Prato in Via Tiziano n. 23, in modo tale da conservare il proprio ambiente di vita e i genitori si alterneranno giornalmente nella casa familiare condividendo la responsabilità di accudimento (Cass. Sezione I Civile Sentenza n. 6810 del 7 Marzo 2023), anche secondo le necessità lavorative della coppia.
3) ciascun genitore deve disporre di un'altra soluzione abitativa dove si dovrà trasferire nei giorni e/o nei periodi in cui non risiede nella casa familiare,
4) è fatto divieto per ciascun genitore introdurre eventuali partner di vita nella casa sita a Prato in Via
Tiziano n. 23 sino a quando questa sarà adibita ad abitazione familiare.
5) Considerati gli impegni lavorativi dei coniugi il padre, in accordo con la madre, potrà accudire il figlio durate il giorno, andando a prenderlo all'uscita da scuola accompagnandolo alle attività extrascolastiche e riportandolo a casa anche nei giorni assegnati alla madre sino all'arrivo a casa della madre.
6) Il minore trascorrerà con i genitori fine settimana alternati, le festività dell'arco dell'anno, sia religiose che civili, così come il compleanno del figlio, saranno trascorse con l'uno o l'altro genitore seguendo sempre il criterio dell'alternanza; in particolare, quanto alle vacanze natalizie, il minore trascorrerà con un genitore i giorni dal 23 al 28 dicembre e con l'altro i giorni dal 29 dicembre al 3 gennaio;
quanto alle vacanze pasquali, sempre secondo il criterio dell'alternanza, si assicurerà che il minore trascorra il giorno di Pasqua con il genitore con cui non ha trascorso il Natale, mentre trascorrerà con l'altro il Lunedì dell'Angelo ed infine, quanto alle vacanze estive, il minore trascorrerà
30 giorni anche non consecutivi con ciascun genitore nel periodo compreso tra il 15 giugno ed il 10 settembre;
detti periodi dovranno essere concordati tra i genitori entro il 30 maggio di ciascun anno.
7) La casa di Prato (PO) Via Tiziano n. 23, di proprietà esclusiva del sig. sarà Parte_2 adibita ad abitazione familiare fino a quando sussisteranno i presupposti legati alla tutela della prole e alla stabilità abitativa della famiglia, ovvero fino al raggiungimento dell'indipendenza economica del figlio e/o al suo stabile allontanamento dalla casa.
5 9) Stante la permanenza stabile del minore nella casa familiare e la collocazione totalmente paritetica del figlio presso ciascun genitore, questi concorreranno direttamente al mantenimento ordinario del minore.
11) Le spese straordinarie necessarie per il figlio sono suddivise tra i genitori Persona_2 nella misura del 50% ciascuno, in base a quanto stabilito dalle linee guida del CNF 2017, e saranno subordinate al consenso di entrambi ove non obbligatorie. Dette spese verranno rimborsate mensilmente dietro presentazione di ricevuta fiscale o documentazione equipollente, intestate al figlio con indicazione del codice fiscale del medesimo. È a carico di la spesa per Parte_1
l'iscrizione alla scuola media San Niccolò di Prato del figlio sino a fine ciclo Persona_2 scolastico, dacché precedentemente concordato tra i coniugi in occasione della sua iscrizione a scuola.
12) I genitori, se vorranno, potranno presentare al figlio altri eventuali partner Persona_2 di vita in modo graduale in modo tale che l'ipotetica frequentazione con terze persone non risulti pregiudizievole per il minore;
nell'inserimento di eventuali nuovi compagni e/o compagne nella vita del figlio, sia la madre sia il padre, devono avere cura e premura di far comprendere alla prole che nuove figure non si sostituiscono a quelle genitoriali.
13) I ricorrenti, dichiarano di disporre ciascuno di attività e/o sostanze che consentono loro di provvedere autonomamente ai propri bisogni e di non pretendere nessun contributo, l'uno nei confronti dell'altro; pertanto, rinunciano a qualsiasi obbligo di reciproco mantenimento e danno atto di non aver null'altro a pretendere l'uno dall'altra avendo inteso, con il presente atto, definire ogni qualsivoglia questione economica fra di loro;
- prende atto delle seguenti condizioni:
8) I beni mobili presenti all'interno dell'abitazione familiare, elencati nella premessa, di proprietà esclusiva della Sig.ra rientreranno in suo possesso esclusivo salvo diverso accordo Parte_1 tra le parti da farsi per iscritto.
10) Le spese relative all' abitazione familiare, per il periodo di n. tre anni a partire dal mese di gennaio
2026 e quindi fino al 31.12.2028 sono così suddivise: sono a carico di le bollette Parte_2 per le utenze elettriche, gas, acqua, tutte le tasse pubbliche consortili e comunali. È a carico di Per_3 la spesa per la collaboratrice domestica, se ritenuta necessaria con la precisazione Parte_1 che la stessa deve provvedere esclusivamente al mantenimento della casa e provvedere alle esigenze del figlio , (il servizio “Il Ceppo” è già stato disdetto), l'abbonamento SKY, salvo disdetta, e Per_1 la quota di 250,00 euro mensili per le spese condominiali che saranno anticipati, insieme a quanto dovuto per l'abbonamento SKY, mensilmente da a e da questi Parte_1 Parte_2 usate per pagare la quota delle spese condominiali e la fattura SKY con bonifico bancario da
6 effettuarsi entro il giorno 5 di ogni mese sul conto corrente bancario intrattenuto presso Intesa San
Paolo spa, identificato dal codice IBAN: [...].
14) I Sigg.ri e si scambiano il reciproco assenso al Parte_1 Parte_2 rilascio/rinnovo del visto per espatrio e/o passaporto e della carta d'identità valida per l'espatrio.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Firenze (FI) e di procedere all'annotazione della presente sentenza ed agli ulteriori incombenti di legge.
Spese integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Prato nella camera di consiglio del 23/12/2025
Il Presidente dott. Lucia Schiaretti
Il Giudice est. dott. Costanza Comunale
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale,
è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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