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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 01/04/2025, n. 615 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 615 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 186/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
I SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott.ssa Annarita Donofrio Consigliere avv. Andrea Di Gregorio Consigliere Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 186/2024 promossa da:
(C.F. , Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. FOGLIA GIUSEPPE,
APPELLANTE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. BENATI FABIO,
APPELLATO
IN PUNTO: appello avverso l'ordinanza del Tribunale di Parma del
19.12.2023 (proc. R.G. n. 3454/2021); oggetto: accettazione tacita eredità.
Rimessa in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c. all'udienza del 4 marzo 2025, celebrata in forma cartolare, mediante trattazione scritta, sulle seguenti pagina 1 di 7 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso i sensi dell'art. 352 c.p.c. e come da note scritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. depositato il 23.09.2021, il signor CP_1
in qualità di titolare della ditta individuale “ ”,
[...] Controparte_1
conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Parma il signor Parte_1
allegando:
− che era pendente dinanzi al medesimo Tribunale procedura esecutiva immobiliare R.G.E. n. 299/2019, introdotta dal ricorrente nei confronti del signor quale debitore esecutato;
Pt_1
− che era stato pignorato per la quota di ¼ l'immobile sito in Parma meglio descritto in atti, di proprietà del debitore, il quale lo aveva acquistato dal defunto padre signor deceduto il Persona_1
26.04.2005;
− che dalla certificazione notarile redatta ai sensi dell'art. 567 c.p.c., emergeva la mancata trascrizione dell'accettazione dell'eredità da parte del signor risultando nei RR.II. l'immobile, per la quota di ½, Pt_1
ancora nella titolarità del defunto;
− che il G.E. aveva, quindi, ordinato al creditore procedente di integrare la certificazione con idoneo titolo di accettazione;
− che non risultava alcun atto di accettazione espressa, sebbene l'immobile fosse stato correttamente volturato catastalmente a nome del debitore esecutato sin dal 2005;
− che, sulla base del pacifico orientamento della giurisprudenza, la voltura catastale equivaleva ad accettazione tacita di eredità;
− che la dichiarazione giudiziale di accertamento dell'intervenuta accettazione costituiva titolo idoneo alla trascrizione presso i RR.II.,
pagina 2 di 7 permettendo, così, al creditore di adempiere l'obbligo impostogli dal
G.E.
Il ricorrente concludeva chiedendo che fosse dichiarata la qualità di erede del signor a fronte di accettazione tacita. Parte_1
Il resistente non si costituiva e ne veniva dichiarata la contumacia.
Il Tribunale di Parma, con ordinanza del 19.12.2023 resa nel procedimento
R.G. n. 3454/2021, accertava e dichiarava che il signor era Parte_1
erede puro e semplice del defunto padre signor avendo Persona_1
compiuto atti manifestanti la volontà di accettare tacitamente l'eredità.
∞ ∞ ∞
Avverso tale decisione ha proposto rituale appello il signor Parte_1
per i seguenti motivi.
1. Il Tribunale ha riconosciuto al signor la comproprietà in Pt_1
ragione di ¼ dell'immobile descritto in atti, pretermettendo il necessario contraddittorio con la madre, signora litisconsorte Controparte_2
necessaria ai fini del giudizio di accertamento costitutivo proposto dalla
La pronuncia ha, infatti, natura costitutiva per aver modificato la CP_1
situazione proprietaria della signora prima unica proprietaria e CP_2
ora partecipe di una comunione ereditaria.
Quest'ultima avrebbe, peraltro, avuto un interesse a contrastare l'iniziativa assunta dalla CP_1
2. Il Tribunale non ha considerato il legato ex lege che compete alla signora ai sensi dell'art. 540 c.c. CP_2
3. Il Tribunale ha accolto la domanda ponendo a base della decisione, quale unico fondamento probatorio, l'atto di volturazione a favore del signor nonostante l'iniziativa fosse stata assunta Pt_1
esclusivamente su itanza della madre, come da visura che si produce.
pagina 3 di 7 L'appellante non ha, quindi, compiuto alcun atto che presupponesse la sua volontà di accettare l'eredità.
4. Il signor aveva trasferito la sua residenza fin dagli anni '90, Pt_1
sicché non si è mai trovato nel possesso dei beni ereditari.
Si è costituito il signor in qualità di titolare della ditta CP_1
individuale ” concludendo per il rigetto dell'appello, Controparte_1
in quanto infondato in fatto e in diritto, con conseguente conferma dell'ordinanza impugnata
Le parti hanno precisato le conclusioni i sensi dell'art. 352 c.p.c. e come da note scritte e la causa è stata rimessa in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c. all'udienza del 4 marzo 2025, celebrata in forma cartolare, mediante trattazione scritta.
∞ ∞ ∞
L'appello non è fondato.
L'azione promossa dal signor quale titolare della ditta individuale CP_1
ha lo scopo di accertare la qualità di erede in capo al signor a CP_1 Pt_1 seguito di accettazione tacita dell'eredità ai sensi dell'art. 476 c.c.
Nessun effetto costitutivo è, quindi, riconducibile direttamente a tale iniziativa, che si limita ad accertare la, eventualmente, già sussistente qualità di erede dell'odierno appellante al fine di ottenere un titolo utile alla trascrizione, come richiesto dal giudice dell'esecuzione.
Il signor non è diventato erede a seguito della pronuncia qui Pt_1
impugnata che si limita ad accertare la situazione di diritto relativa alla posizione dello stesso rispetto alla successione apertasi a seguito della morte del padre.
La “realtà esistente”, come correttamente dedotto da parte appellata, è rimasta immutata.
Né il presente giudizio rientra tra quelli per i quali la legge prescrive il litisconsorzio necessario.
pagina 4 di 7 Neppure si comprende il richiamo all'art. 784 c.c. che regola lo scioglimento della comunione ereditaria, poiché il necessario contraddittorio sarà costituito nell'ambito dell'eventuale giudizio divisionale che sarà introdotto in via incidentale in sede esecutiva, essendo, invece, del tutto estraneo rispetto al presente processo nel quale non si dispone alcuna divisione.
Peraltro, si osserva che il riferimento alla presunta “proprietà solitaria” in capo alla signora modificata con la decisione impugnata, è privo di CP_2
consistenza, considerato che, come risulta dai RR.II., la quota immobiliare caduta in successione risulta ancora in capo al de cuius, mentre la voltura catastale, a quanto riferisce parte appellante disposta su iniziativa della stessa signora riconosce l'attribuzione della quota di comproprietà a favore CP_2
del signor a decorrere dal 2005. Pt_1
Né può attribuirsi alcun rilievo alla titolarità in capo alla signora del CP_2
legato ex lege previsto dall'art. 540 c.c., poiché l'esistenza di tale peso sul bene non incide sulla qualità di erede del figlio e/o sulla quota di proprietà: in sede di scioglimento della comunione e di liquidazione della quota a fini esecutivi, essa sarà oggetto di opportuna valutazione e la signora beneficerà del CP_2
diritto garantitole dalla legge nei confronti di chiunque, in quanto opponibile ai terzi e, soprattutto, al creditore pignoratizio anche in difetto di trascrizione
(Cass. civ., sent. n. 4092/2023).
Quanto alla censura riguardante il difetto di prova in ordine agli atti idonei al perfezionamento dell'accettazione tacita, si osserva, in primo luogo, che la documentazione prodotta da parte appellante non è ammissibile, in quanto preclusa ai sensi dell'art. 345 c.p.c.
Peraltro, se è vero che l'onere della prova incombeva sul ricorrente, ritiene la
Corte che tale onere sia stato assolto dal signor nonostante non sia stata CP_1
offerta la prova che la voltura fosse stata a suo tempo richiesta dal signor
Pt_1
pagina 5 di 7 La Corte è al corrente dell'orientamento secondo cui l'accettazione tacita dell'eredità può essere desunta dalla voltura catastale, a condizione che l'atto, sia stato posto in essere dal chiamato o sia comunque a lui riferibile in via mediata (Cass. civ., ord. n. 22769/2024) e che nel caso in esame non vi è prova diretta che la voltura sia stata disposta/richiesta dal signor tuttavia, la Pt_1
condotta assunta dall'appellante consente di concludere per il perfezionamento dell'accettazione tacita dell'eredità.
La giurisprudenza sopra richiamata si è formata in relazione a ipotesi in cui il presunto erede aveva espressamente rinunciato all'eredità e tale rinuncia era stata “impugnata” dai creditori: nel caso in esame, oltre alla voltura catastale, risalente al 2005, non constano atti di rinuncia da parte del signor Pt_1 neppure dopo l'introduzione dell'azione esecutiva nel corso della quale è stato sottoposta a pignoramento la quota di sua proprietà dell'immobile.
Neppure sono state allegate o provate contestazioni/opposizioni da parte dell'interessato avverso il riconoscimento di tale titolarità.
Il signor ha subito nel 2019 il pignoramento di un immobile volturato Pt_1
in suo favore nel 2005 e non ha mai formalizzato alcuna rinuncia all'eredità paterna, né prima, né dopo l'avvio dell'esecuzione forzata, pur consapevole di detta voltura, oltre che della proprietà del bene.
La condotta del debitore, valutata nel suo complesso, integra, quindi, l'ipotesi di cui all'art. 476 c.p.c., dovendosi considerare condivisa e, comunque, ratificata, la volturazione della quota di immobile già di proprietà paterna, oltre che riconosciuta e incontestata la titolarità in capo a sé dell'immobile (pro quota).
Infine, alla luce di quanto sopra, è irrilevante la allegata condizione di non possesso dei beni ereditari da parte dell'appellato.
∞ ∞ ∞
Le spese seguono la soccombenza e, considerata anche la semplicità delle questioni affrontate, vengono liquidate a favore del signor CP_1
pagina 6 di 7 quale titolare della ditta individuale sulla base dei parametri compresi CP_1
tra i minimi e i medi previsti dal d.m. n. 147/2022, entrato in vigore il
23.10.2022, considerati il valore della causa e il corrispondente scaglione di riferimento (cause di valore indeterminabile di bassa complessità); con esclusione dei compensi per la fase di trattazione/istruttoria in quanto non svolta.
Sussistono, inoltre, i presupposti per l'applicazione nei confronti dell'appellante dell'art. 13, primo comma quater, d.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I – respinge l'appello e, per l'effetto, conferma l'ordinanza impugnata;
II – condanna il signor alla refusione in favore del signor Parte_1
quale titolare della ditta individuale delle spese di lite CP_1 CP_1
che liquida in Euro 5.000,00, oltre spese forfettarie e accessori di legge;
III – sussistono i presupposti per l'applicazione nei confronti dell'appellante dell'art. 13, primo comma quater, d.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il giorno 1 aprile 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente avv. Andrea Di Gregorio dott. Giuseppe De Rosa
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
I SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott.ssa Annarita Donofrio Consigliere avv. Andrea Di Gregorio Consigliere Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 186/2024 promossa da:
(C.F. , Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. FOGLIA GIUSEPPE,
APPELLANTE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. BENATI FABIO,
APPELLATO
IN PUNTO: appello avverso l'ordinanza del Tribunale di Parma del
19.12.2023 (proc. R.G. n. 3454/2021); oggetto: accettazione tacita eredità.
Rimessa in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c. all'udienza del 4 marzo 2025, celebrata in forma cartolare, mediante trattazione scritta, sulle seguenti pagina 1 di 7 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso i sensi dell'art. 352 c.p.c. e come da note scritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. depositato il 23.09.2021, il signor CP_1
in qualità di titolare della ditta individuale “ ”,
[...] Controparte_1
conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Parma il signor Parte_1
allegando:
− che era pendente dinanzi al medesimo Tribunale procedura esecutiva immobiliare R.G.E. n. 299/2019, introdotta dal ricorrente nei confronti del signor quale debitore esecutato;
Pt_1
− che era stato pignorato per la quota di ¼ l'immobile sito in Parma meglio descritto in atti, di proprietà del debitore, il quale lo aveva acquistato dal defunto padre signor deceduto il Persona_1
26.04.2005;
− che dalla certificazione notarile redatta ai sensi dell'art. 567 c.p.c., emergeva la mancata trascrizione dell'accettazione dell'eredità da parte del signor risultando nei RR.II. l'immobile, per la quota di ½, Pt_1
ancora nella titolarità del defunto;
− che il G.E. aveva, quindi, ordinato al creditore procedente di integrare la certificazione con idoneo titolo di accettazione;
− che non risultava alcun atto di accettazione espressa, sebbene l'immobile fosse stato correttamente volturato catastalmente a nome del debitore esecutato sin dal 2005;
− che, sulla base del pacifico orientamento della giurisprudenza, la voltura catastale equivaleva ad accettazione tacita di eredità;
− che la dichiarazione giudiziale di accertamento dell'intervenuta accettazione costituiva titolo idoneo alla trascrizione presso i RR.II.,
pagina 2 di 7 permettendo, così, al creditore di adempiere l'obbligo impostogli dal
G.E.
Il ricorrente concludeva chiedendo che fosse dichiarata la qualità di erede del signor a fronte di accettazione tacita. Parte_1
Il resistente non si costituiva e ne veniva dichiarata la contumacia.
Il Tribunale di Parma, con ordinanza del 19.12.2023 resa nel procedimento
R.G. n. 3454/2021, accertava e dichiarava che il signor era Parte_1
erede puro e semplice del defunto padre signor avendo Persona_1
compiuto atti manifestanti la volontà di accettare tacitamente l'eredità.
∞ ∞ ∞
Avverso tale decisione ha proposto rituale appello il signor Parte_1
per i seguenti motivi.
1. Il Tribunale ha riconosciuto al signor la comproprietà in Pt_1
ragione di ¼ dell'immobile descritto in atti, pretermettendo il necessario contraddittorio con la madre, signora litisconsorte Controparte_2
necessaria ai fini del giudizio di accertamento costitutivo proposto dalla
La pronuncia ha, infatti, natura costitutiva per aver modificato la CP_1
situazione proprietaria della signora prima unica proprietaria e CP_2
ora partecipe di una comunione ereditaria.
Quest'ultima avrebbe, peraltro, avuto un interesse a contrastare l'iniziativa assunta dalla CP_1
2. Il Tribunale non ha considerato il legato ex lege che compete alla signora ai sensi dell'art. 540 c.c. CP_2
3. Il Tribunale ha accolto la domanda ponendo a base della decisione, quale unico fondamento probatorio, l'atto di volturazione a favore del signor nonostante l'iniziativa fosse stata assunta Pt_1
esclusivamente su itanza della madre, come da visura che si produce.
pagina 3 di 7 L'appellante non ha, quindi, compiuto alcun atto che presupponesse la sua volontà di accettare l'eredità.
4. Il signor aveva trasferito la sua residenza fin dagli anni '90, Pt_1
sicché non si è mai trovato nel possesso dei beni ereditari.
Si è costituito il signor in qualità di titolare della ditta CP_1
individuale ” concludendo per il rigetto dell'appello, Controparte_1
in quanto infondato in fatto e in diritto, con conseguente conferma dell'ordinanza impugnata
Le parti hanno precisato le conclusioni i sensi dell'art. 352 c.p.c. e come da note scritte e la causa è stata rimessa in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c. all'udienza del 4 marzo 2025, celebrata in forma cartolare, mediante trattazione scritta.
∞ ∞ ∞
L'appello non è fondato.
L'azione promossa dal signor quale titolare della ditta individuale CP_1
ha lo scopo di accertare la qualità di erede in capo al signor a CP_1 Pt_1 seguito di accettazione tacita dell'eredità ai sensi dell'art. 476 c.c.
Nessun effetto costitutivo è, quindi, riconducibile direttamente a tale iniziativa, che si limita ad accertare la, eventualmente, già sussistente qualità di erede dell'odierno appellante al fine di ottenere un titolo utile alla trascrizione, come richiesto dal giudice dell'esecuzione.
Il signor non è diventato erede a seguito della pronuncia qui Pt_1
impugnata che si limita ad accertare la situazione di diritto relativa alla posizione dello stesso rispetto alla successione apertasi a seguito della morte del padre.
La “realtà esistente”, come correttamente dedotto da parte appellata, è rimasta immutata.
Né il presente giudizio rientra tra quelli per i quali la legge prescrive il litisconsorzio necessario.
pagina 4 di 7 Neppure si comprende il richiamo all'art. 784 c.c. che regola lo scioglimento della comunione ereditaria, poiché il necessario contraddittorio sarà costituito nell'ambito dell'eventuale giudizio divisionale che sarà introdotto in via incidentale in sede esecutiva, essendo, invece, del tutto estraneo rispetto al presente processo nel quale non si dispone alcuna divisione.
Peraltro, si osserva che il riferimento alla presunta “proprietà solitaria” in capo alla signora modificata con la decisione impugnata, è privo di CP_2
consistenza, considerato che, come risulta dai RR.II., la quota immobiliare caduta in successione risulta ancora in capo al de cuius, mentre la voltura catastale, a quanto riferisce parte appellante disposta su iniziativa della stessa signora riconosce l'attribuzione della quota di comproprietà a favore CP_2
del signor a decorrere dal 2005. Pt_1
Né può attribuirsi alcun rilievo alla titolarità in capo alla signora del CP_2
legato ex lege previsto dall'art. 540 c.c., poiché l'esistenza di tale peso sul bene non incide sulla qualità di erede del figlio e/o sulla quota di proprietà: in sede di scioglimento della comunione e di liquidazione della quota a fini esecutivi, essa sarà oggetto di opportuna valutazione e la signora beneficerà del CP_2
diritto garantitole dalla legge nei confronti di chiunque, in quanto opponibile ai terzi e, soprattutto, al creditore pignoratizio anche in difetto di trascrizione
(Cass. civ., sent. n. 4092/2023).
Quanto alla censura riguardante il difetto di prova in ordine agli atti idonei al perfezionamento dell'accettazione tacita, si osserva, in primo luogo, che la documentazione prodotta da parte appellante non è ammissibile, in quanto preclusa ai sensi dell'art. 345 c.p.c.
Peraltro, se è vero che l'onere della prova incombeva sul ricorrente, ritiene la
Corte che tale onere sia stato assolto dal signor nonostante non sia stata CP_1
offerta la prova che la voltura fosse stata a suo tempo richiesta dal signor
Pt_1
pagina 5 di 7 La Corte è al corrente dell'orientamento secondo cui l'accettazione tacita dell'eredità può essere desunta dalla voltura catastale, a condizione che l'atto, sia stato posto in essere dal chiamato o sia comunque a lui riferibile in via mediata (Cass. civ., ord. n. 22769/2024) e che nel caso in esame non vi è prova diretta che la voltura sia stata disposta/richiesta dal signor tuttavia, la Pt_1
condotta assunta dall'appellante consente di concludere per il perfezionamento dell'accettazione tacita dell'eredità.
La giurisprudenza sopra richiamata si è formata in relazione a ipotesi in cui il presunto erede aveva espressamente rinunciato all'eredità e tale rinuncia era stata “impugnata” dai creditori: nel caso in esame, oltre alla voltura catastale, risalente al 2005, non constano atti di rinuncia da parte del signor Pt_1 neppure dopo l'introduzione dell'azione esecutiva nel corso della quale è stato sottoposta a pignoramento la quota di sua proprietà dell'immobile.
Neppure sono state allegate o provate contestazioni/opposizioni da parte dell'interessato avverso il riconoscimento di tale titolarità.
Il signor ha subito nel 2019 il pignoramento di un immobile volturato Pt_1
in suo favore nel 2005 e non ha mai formalizzato alcuna rinuncia all'eredità paterna, né prima, né dopo l'avvio dell'esecuzione forzata, pur consapevole di detta voltura, oltre che della proprietà del bene.
La condotta del debitore, valutata nel suo complesso, integra, quindi, l'ipotesi di cui all'art. 476 c.p.c., dovendosi considerare condivisa e, comunque, ratificata, la volturazione della quota di immobile già di proprietà paterna, oltre che riconosciuta e incontestata la titolarità in capo a sé dell'immobile (pro quota).
Infine, alla luce di quanto sopra, è irrilevante la allegata condizione di non possesso dei beni ereditari da parte dell'appellato.
∞ ∞ ∞
Le spese seguono la soccombenza e, considerata anche la semplicità delle questioni affrontate, vengono liquidate a favore del signor CP_1
pagina 6 di 7 quale titolare della ditta individuale sulla base dei parametri compresi CP_1
tra i minimi e i medi previsti dal d.m. n. 147/2022, entrato in vigore il
23.10.2022, considerati il valore della causa e il corrispondente scaglione di riferimento (cause di valore indeterminabile di bassa complessità); con esclusione dei compensi per la fase di trattazione/istruttoria in quanto non svolta.
Sussistono, inoltre, i presupposti per l'applicazione nei confronti dell'appellante dell'art. 13, primo comma quater, d.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I – respinge l'appello e, per l'effetto, conferma l'ordinanza impugnata;
II – condanna il signor alla refusione in favore del signor Parte_1
quale titolare della ditta individuale delle spese di lite CP_1 CP_1
che liquida in Euro 5.000,00, oltre spese forfettarie e accessori di legge;
III – sussistono i presupposti per l'applicazione nei confronti dell'appellante dell'art. 13, primo comma quater, d.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il giorno 1 aprile 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente avv. Andrea Di Gregorio dott. Giuseppe De Rosa
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