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Sentenza 6 settembre 2025
Sentenza 6 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 06/09/2025, n. 568 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 568 |
| Data del deposito : | 6 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott. Eugenio Scopelliti Presidente rel.
2 Dott.Ginevra Chinè Consigliere
3 Dott. Maria Carla Arena Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. viene emessa la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n° 345/2022 R.G.L. e vertente
TRA
Parte_1
in persona del legale rappresentante p.t.,
[...]
rappresentata e difesa dall'avv.ti prof. Giampiero Proia e Giovanni Travia
(pec: ; Email_1
Email_2
appellante e
, rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Ottavio Siclari (pec: Parte_2
Email_3
appellato
CONCLUSIONI Come da scritti difensivi e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Reggio Calabria, agiva Parte_2
per la liquidazione dell'indennità denominata FIRR (Fondo Indennità Risoluzione Rapporto) ammontante nel complesso, al lordo della rivalutazione e della ritenuta,
a € 4.090,33.
A tal fine, esponeva di essere agente di commercio regolarmente iscritto alla propria
Cassa previdenziale (e quindi alla ), con matricola n.8498490 Parte_1
e di aver ricevuto in data 12.1.18 nota della predetta con la quale gli Parte_1
venivano comunicati gli importi della liquidazione FIRR relativa alla posizione
10007467, riguardante un rapporto di lavoro precedentemente cessato in data
31.12.16 con la Wild Orange s.r.l.; tuttavia, in questa circostanza, apprendeva, che detta indennità di risoluzione, pari ad un lordo di €3.953,33 + € 137,00 per rivalutazione (e quindi ad € 4.090,33), al netto delle ritenute ammontante ad €
3.272,26, non gli sarebbe stata conferita perché totalmente “recuperata”, cioè corrisposta all'agente di riscossione ex D.P.R. 602/1973.
Deduceva l'illegittimità della liquidazione dell'intera indennità in favore dell'agente della riscossione, poiché, in base alla normativa vigente, la Parte_1
avrebbe potuto/dovuto destinare al creditore soltanto 1/5 del FIRR.
Concludeva, quindi, chiedendo al Tribunale, in via principale, la condanna della alla restituzione delle somme accantonate per l'intero, Parte_1
oppure, sempre in via subordinata, nella misura di 4/5 non sottoponibile a pignoramento. In via subordinata, chiedeva condannarsi la medesima Parte_1
al pagamento di tali medesimi importi a titolo risarcitorio.
[...]
La , costituendosi in giudizio, ha chiesto il rigetto della Parte_1
domanda stante la correttezza del proprio operato.
La causa è stata decisa sulla documentazione in atti, senza necessità di attività istruttoria.
Il Tribunale ha accolto la domanda del , condannando la Pt_2 Parte_1
al pagamento di una somma pari a 4/5 dell'indennità FIRR.
Il giudice ha ritenuto l'assimilabilità tra il FIRR ed il TFR con conseguente limite massimo di pignorabilità di 1/5 previsto dall'art. 545, co. 4, c.p.c..
Al riguardo, ha richiamato l'art. 49, comma 2, del D.P.R. 602/1973, secondo cui il procedimento di espropriazione forzata è regolato dalle norme ordinarie applicabili in rapporto al bene oggetto di esecuzione, ma solo nella misura in cui non siano derogate dalle disposizioni del capo in cui l'articolo è contenuto e a condizione che siano compatibili con esse.
In tale ottica derogatoria, ha affermato il primo giudice, si pongono sia l'istituto dell'ordine al terzo del pagamento diretto al concessionario – disciplinato dall'art. 72-bis del D.P.R. 602/1973 – che consente all'agente della riscossione di ottenere direttamente dal terzo le somme spettanti al debitore, senza necessità di citazione in giudizio, fatta salva l'applicazione dei limiti di pignorabilità stabiliti dall'art. 545
c.p.c., sia la speciale disciplina dell'impignorabilità per come regolata dal successivo art. 72-ter del medesimo decreto che ribadisce, con una clausola finale, che per importi superiori ai 5.000 euro resta ferma la misura prevista dall'art. 545, comma 4, c.p.c., cioè il limite di un quinto.
Dunque, sia l'art. 72-bis che l'art. 72-ter contengono espresse clausole di salvaguardia delle disposizioni generali del codice di rito che impongono di considerare ancora pienamente vigenti i limiti ordinari alla pignorabilità, ogniqualvolta non vi sia una deroga espressa.
Il Tribunale ha, poi, ritenuto corretto il richiamo operato dal ricorrente al principio enunciato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza n. 1545/2017), secondo cui le modifiche apportate dalla L. n. 311 del 2004, e L. 80 del 2005 (di conversione del D.L. n. 35 del 2005) al D.P.R. n. 180 del 1950 (approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche amministrazioni) hanno comportato la totale estensione al settore del lavoro privato delle disposizioni originariamente dettate per il lavoro pubblico;
con la conseguenza che i crediti derivanti dai rapporti di cui all'art. 409 c.p.c., n. 3, (nella specie, rapporto di agenzia) sono pignorabili nei limiti di un quinto, previsto dall'art. 545 c.p.c..
Il giudice ha, quindi, respinto la tesi difensiva della della necessità che Parte_1
si tratti di somme erogate con vincolo di "dipendenza", non essendovi traccia di tale condizione nella giurisprudenza e nella normativa richiamata dalla Corte di
Cassazione; ha, infine, rigettato l'eccezione sollevata dalla , Parte_1
secondo cui il ricorrente avrebbe dovuto impugnare tempestivamente l'atto di pignoramento, formulando opposizione esecutiva ai sensi dell'art. 615 c.p.c., come richiamato dall'art. 57 del D.P.R. 602/1973 in materia di riscossione coattiva, non ricorrendo una decadenza sostanziale del diritto dell'interessato di ottenere l'esatto adempimento dell'obbligo di restituzione delle somme da parte della Parte_1
, il cui ruolo di mero depositario del FIRR non è stato in alcun modo
[...]
contestato.
Conseguentemente il giudice ha accolto il ricorso condannando la Parte_1
alla restituzione delle somme trattenute oltre i limiti consentiti dalla legge
[...]
ed al pagamento delle spese di lite.
La ha proposto appello per i seguenti motivi Parte_1
In primo luogo, ha lamentato l'erroneità della sentenza nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto estensibili i limiti di pignorabilità dettati in favore dei lavoratori dipendenti a chi, come il , svolge attività di agente di commercio, Pt_2
evidenziando che i principi dettati dalla giurisprudenza in ordine alla estensibilità anche al rapporto di agenzia dei limiti di pignorabilità previsti dall'art. 545 c.p.c. non possano essere automaticamente estesi ad istituti peculiari quali il FIRR e l'indennità prevista dall'art. 1751 c.c. “e ciò in quanto, come visto, la stessa Suprema
Corte, ha escluso l'applicabilità analogica delle obbligazioni di legge che prevedono limiti ai pignoramenti”.
Il primo giudice avrebbe altresì erroneamente applicato al caso di specie i principi espressi dalla sentenza n. 685 del 2012, non avvedendosi che i limiti di pignorabilità previsti dall'art. 72 ter si applicano solo ed esclusivamente alle “somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento” e non anche all'indennità di risoluzione del rapporto di agenzia ed al FIRR, poichè trattandosi di una norma di carattere speciale, non è possibile ammettere una interpretazione estensiva.
La ha poi insistito per l' inammissibilità del ricorso, ribadendo che il Parte_1
avrebbe dovuto proporre opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., come Pt_2
previsto dall'art. 57 del D.P.R. 602/1973 per fare valere l'impignorabilità delle somme o il superamento con il pignoramento delle soglie previste dalla legge;
non avendo esercitato tale facoltà nei tempi e modi previsti, avrebbe lasciato decorrere inutilmente il termine utile per far valere le proprie ragioni.
La ha contestato inoltre l'affermazione della sentenza impugnata Parte_1
secondo cui essa, in quanto mero depositario delle somme FIRR, sarebbe comunque tenuta alla restituzione delle somme indebitamente pignorate a prescindere dalla mancata opposizione del sig. : il Tribunale non avrebbe considerato che il Pt_2
pagamento effettuato all'Agente della Riscossione non è stato un atto spontaneo, bensì compiuto nell'ambito di una procedura esecutiva;
di conseguenza, anche le eccezioni/opposizioni/contestazioni del debitore esecutato avrebbero dovuto essere fatte valere nell'ambito della procedura esecutiva.
Avere riconosciuto, come ha fatto il primo giudice, la restituzione dei 4/5 dell'indennità FIRR secondo avrebbe comportato un indebito Pt_1
arricchimento, in quanto il ha beneficiato, da un lato, del pagamento estintivo Pt_2
del proprio debito effettuato dalla e, d'altro lato, ha ottenuto dalla Parte_1
le somme che, ove percepite, avrebbe dovuto utilizzare per estinguere Parte_1
il debito fiscale.
La ha infine invocato l'art. 1227 c.c. che esclude il diritto al Parte_1
risarcimento per i danni evitabili con l'ordinaria diligenza: non avendo proposto opposizione nei termini di legge, il non avrebbe potuto vantare alcuna Pt_2
domanda risarcitoria.
Infine, l'appellante, dopo aver dato atto dell'avvenuto versamento in favore del sia della sorte capitale che delle spese legali per come statuito nella sentenza Pt_2
di primo grado, ha chiesto, in caso di accoglimento dell'appello, la condanna alla restituzione delle somme percepite in esecuzione della predetta pronuncia.
ha resistito , chiedendo il rigetto dell' appello. Parte_2
L' udienza si è svolta nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., previa verifica della rituale comunicazione alle parti del decreto di fissazione della trattazione cartolare.
Le parti hanno depositato le note nel termine fissato nel predetto decreto
(11.10.2024).
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 17.6.2025.
Motivi della decisione L'appello proposto dalla avverso la sentenza di primo grado Parte_1
deve essere rigettato, per le ragioni che seguono.
In via preliminare, va negata l'asserita necessità che proponesse opposizione Pt_2
all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., in combinato disposto con l'art. 57 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.
L'opponibilità dell'atto di pignoramento, richiamata dall'appellante, non può ritenersi prevista a pena di decadenza sostanziale del diritto dell'interessato ad agire autonomamente per ottenere l'adempimento dell'obbligo di restituzione di somme che la deteneva in qualità di custode e depositario. Parte_1
Nella specie, ha agito non per contestare la procedura esecutiva, bensì per far Pt_2
valere la responsabilità contrattuale della quale terzo Parte_1
pignorato, che ha violato gli obblighi di custodia sulla stessa incombenti.
Il superamento del limite di pignorabilità di cui all' art. 72 ter dpr. 602/1973, come si dirà meglio nel prosieguo, non è in alcun modo riconducibile ad un vizio dell'atto di pignoramento, bensì a un errore imputabile esclusivamente alla Parte_1
.
[...]
Passando all'esame della questione dell' applicabilità dei limiti di pignorabilità previsti dall'art. 545 c.p.c. anche agli agenti di commercio, ed in particolare, all'indennità di risoluzione del rapporto (FIRR), devesi procedere a una sintetica ricostruzione del quadro normativo di riferimento, entro il quale deve essere inquadrata la disciplina delle indennità spettanti all'agente in conseguenza dello scioglimento del contratto di agenzia. In particolare, può osservarsi come il sistema preveda un duplice regime, fondato su due modelli alternativi: da un lato, le indennità di fonte legale, dall'altro quelle di natura negoziale.
Le prime, trovano la loro fonte regolatrice nell'art. 1751 cod. civ. e riguardano l'indennità di cessazione del rapporto introdotta nel nostro ordinamento in seguito al recepimento della direttiva europea 86/653, nel secondo gruppo sono invece ricomprese tre tipologie di indennità previste dagli accordi ponte quali l'indennità di risoluzione del rapporto (erogata mediante gli accantonamenti eseguiti presso l'apposito fondo gestito da Enasarco), l'indennità suppletiva di clientela e quella meritocratica. Il FIRR è dovuto in ogni caso di cessazione del mandato. Il FIRR è paragonabile al TFR in termini funzionali, in quanto entrambi rappresentano un accantonamento economico destinato al lavoratore alla cessazione del rapporto ed ha, quindi, natura di indennità di fine rapporto di lavoro.
Ne discende che il FIRR è soggetto alla disciplina generale dei crediti da lavoro in tema di pignorabilità, ed in particolare, all'art. 72 ter DPR 602/73, nel testo vigente ratione temporis applicabile al caso di specie: “
1. Le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate dall'agente della riscossione in misura pari ad un decimo per importi fino a 2.500 euro e in misura pari ad un settimo per importi superiori a 2.500 euro e non superiori a 5.000 euro.
2. Resta ferma la misura di cui all'articolo 545, quarto comma, del codice di procedura civile, se le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, superano i cinquemila euro” e all'art. 72 bis che stabilisce: “
1. Salvo che per i crediti pensionistici e fermo restando quanto previsto dall'articolo 545, commi quarto, quinto e sesto, del codice di procedura civile, e dall'articolo 72-ter del presente decreto l'atto di pignoramento dei crediti del debitore verso terzi può contenere, in luogo della citazione di cui all'articolo
543, secondo comma, numero 4, dello stesso codice di procedura civile, l'ordine al terzo di pagare il credito direttamente al concessionario, fino a concorrenza del credito per cui si procede”.
Dunque, nel caso in esame, in quanto non espressamente derogate, continuano ad applicarsi le norme ordinarie dell'espropriazione presso terzi previste dal codice di procedura civile (artt. 543 ss. c.p.c.), in quanto compatibili.
Cass., Sez. III civ., sent. n. 685/2012 nel rispondere al quesito relativo all'estensione dell' «istituto della cessione del quinto del compenso da lavoro», e nel porsi il correlato interrogativo afferente al “limite alla pignorabilità' dello stesso nella misura di 1/5” anche nell'ipotesi in cui il compenso pignorato rivenga da un rapporto agenziale (e, dunque, riconducibile alle para-subordinazioni ex art. 409
c.p.c.) – ha puntualizzato come il terzo comma dell'art. 52, d.p.r. 180/1950 (come introdotto dalla l. 80/2005, nell'accordare ai “titolari dei rapporti di lavoro di cui all'art. 409 c.p.c., n. 3), con gli enti e le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 1, del presente Testo Unico, di durata non inferiore ai dodici mesi” la possibilità di
“cedere un quinto del loro compenso, valutato al netto delle ritenute fiscali, purché' questo abbia carattere certo e continuativo”, e nel prevedere in aggiunta come “i compensi, corrisposti a tali soggetti [siano] sequestrabili e pignorabili nei limiti di cui all'art. 545 c.p.c.”, abbia ampliato la portata precettiva del summenzionato art. 545 c.p.c., e lo abbia reso invocabile anche dal settore privato, di talchè “in tema di espropriazione forzata presso terzi, le modifiche apportate dalla L. n. 311 del 2004,
e L. 80 del 2005 (di conversione del D.L. n. 35 del 2005) al D.P.R. n. 180 del 1950
(approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento
e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche amministrazioni) hanno comportato la totale estensione al settore del lavoro privato delle disposizioni originariamente dettate per il lavoro pubblico. Ne consegue che i crediti derivanti dai rapporti di cui all'art. 409 c.p.c., n. 3, (nella specie, rapporto di agenzia) sono pignorabili nei limiti di un quinto, previsto dall'art. 545 c.p.c.”.
Tanto smentisce la ricostruzione della secondo la quale detto limite Parte_1
sarebbe opponibile solamente nel contesto di un rapporto di lavoro subordinato.
L'atto di pignoramento notificato da richiamava Controparte_1
espressamente la necessità di applicare i limiti di pignorabilità di cui all'art. 72-ter
D.P.R. 602/1973 ( a pag. 2 dell'atto di citazione viene riportato, in nota 5 , per esteso il disposto dell'art. 72 ter dpr. 602/1973).
Nonostante ciò, la ha effettuato il pagamento all'agente della Parte_1
riscossione dell'intero importo del FIRR accantonato a favore del , omettendo Pt_2
di applicare la normativa appena richiamata;
tale comportamento integra un inadempimento agli obblighi del terzo pignorato che, in quanto custode delle somme accantonate, ha un dovere di diligenza qualificata.
Da ciò discende l'infondatezza dell'eccezione dell'appellante circa un asserito arricchimento ingiustificato del , il quale ha agito al fine di vedersi restituire Pt_2
le somme indebitamente versate dall' (terzo pignorato) nei confronti Pt_1
dell'Agenzia delle Entrate Riscossione (creditore pignorante). È parimenti infondata l'eccezione di concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227 c.c. del , che ha legittimamente confidato sull' osservanza da parte della Pt_2
della normativa in materia. . Parte_1
L'appello va pertanto rigettato..
Le spese del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo (II scaglione DM n. 147/2022).
PQM
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - , definitivamente decidendo nel giudizio di appello vertente tra Parte_3
e avverso la sentenza n. 1846/2021 pubblicata il 19.11.2021 dal Tribunale di
Reggio Calabria, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante a rifondere al le spese del grado, che liquida in € Pt_2
1.457,5 oltre Iva, cpa e spese generali.
Deve darsi atto – ai fini dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 - dell'integrale rigetto dell'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio del 17.6.2025.
IL PRESIDENTE EST
(dott. Eugenio Scopelliti)