CASS
Sentenza 24 gennaio 2023
Sentenza 24 gennaio 2023
Massime • 1
Sussiste la responsabilità dell'agente della riscossione ex art. 59 d.P.R. n. 602 del 1973 per aver proseguito la procedura esecutiva nonostante la sospensione disposta dall'Agenzia delle Entrate, ente impositore al quale spetta (in via esclusiva, nella disciplina "ratione temporis" applicabile) il potere di sospendere l'esecuzione esattoriale attraverso un ordine vincolante impartito dal creditore all'agente, il quale non può invocare, quale fattore interruttivo del nesso causale rispetto alla determinazione di proseguire l'espropriazione, il fatto che il giudice dell'esecuzione abbia disposto la prosecuzione della vendita.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 24/01/2023, n. 2093 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2093 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2023 |
Testo completo
,fu,~ Q., ,Qo(>} Civile Sent. Sez. 3 Num. 2093 Anno 2023 Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO Relatore: GRAZIOSI CHIARA Data pubblicazione: 24/01/2023 SENTENZA ·~ sul ricorso 31193/2019 proposto da: N ~ rf'l OT SA e TE NI DO, domiciliati ex lege in Roma, ~ Piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazio~e, U rappresentati e difesi dall'avvocato De Giorgi NI~ ~t~ ~-u~~ )· ~ -ricorrenti - ~ contro SS IO;
- intimato -
nonchè contro Ader - Agenzia delle Entrate - Riscossione (già Sobarit Spa), in persona del Presidente pro tempore, domiciliata ex lege in Roma, Via dei Portoghesi n. 12 presso l'Avvocatura Generale dello Stato da cui è rappresentata e difesa;
-controricorrente - C) t o u avverso la sentenza n. 189/2019 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 21/02/2019; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/11/2022 dal Consigliere CHIARA GRAZIOSI 31193/2019 FATTI DI CAUSA l . I coniugi SA OT e NI DO TE convennero davanti al Tribunale di Lecce SO.BA.RI.T S.p.A. e il suo dipendente IO SS per attenerne il risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, che assumevano di avere patito per l'illecita vendita di un immobile mediante una procedura esecutiva esattoriale il 16 gennaio 2002, espletata nonostante che il creditore, cioè l'Agenzia delle Entrate, avesse sospeso la procedura di vendita. I convenuti si costituirono, resistendo. Il Tribunale, con sentenza n. 4565/2015, rigettò ogni domanda attorea. I coniugi OT/TE proposero appello, cui resistettero le controparti, essendo nel frattempo SO.BA.RI.T S.p.A. divenuta Equitalia Sud S.p.A. La Corte d'appello di Lecce ha rigettato il gravame con sentenza del 21 febbraio 2019. 2. I coniugi OT/TE hanno depositato ricorso, illustrato anche con memoria, da quale si è difesa la società, nelle more divenuta ADER-Agenzia delle Entrate-Riscossione. L'intimato SS invece non si è difeso. La causa è stata chiamata all'udienza camerale del 7 aprile 2022, al cui esito è stata rimessa a pubblica udienza, tenuta il 25 novembre 2022, in relazione alla quale il Procuratore Generale ha concluso in forma scritta - chiedendo l'accoglimento del ricorso- ed entrambe le parti hanno depositato memoria . RAGIONI DELLA DECISIONE 3. Il ricorso si basa su un unico motivo, denunciante, in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione per errata applicazione e interpretazione degli articoli 47, 49, 83 d.p.r. 602/1973 - nel testo originario, e quindi anteriore alla riforma di cui al d.lgs. 46/1999 - in combinato disposto con gli articoli 40 c.p., 2043 c.c., 42 Cost., "anche nella interpretazione convenzionalmente orientata" degli articoli 1 Prot. 1 e 8 CEDU. 3.1 Il giudice d'appello ha corretto la motivazione della sentenza di primo grado osservando che l'ufficiale della riscossione, cioè il SS, depositò all'udienza del 16 gennaio 2002, tenuta dal Giudice dell'Esecuzione per l'incanto dell'immobile di cui erano proprietari gli attuali ricorrenti, la lettera dell'Agenzia delle Entrate che comunicava la sospensione della vendita, e su tale sospensione rimise la decisione al giudice, il quale procedette;
da questo il giudice d'appello ha dedotto la non attribuibilità alla concessionaria SO.BA.RI.T S.p.A. di "alcun comportamento doloso o colposo produttivo di danni ... in quanto la vendita dei beni, che ne sarebbe la causa, non risulta disposta dalla stessa, la quale, anzi, ha espressamente rappresentato l'esistenza di un provvedimento di sospensione". 3.2 Oppongono ricorrenti che l'esecuzione esattoriale è un'attività amministrativa (S.U. 5943/1984), tanto che il suo controllo di regolarità spetta, ai sensi degli articoli 53 e 54 d.p.r. 602/1973, all'Intendente di Finanza, e il giudice ordinario può conoscere i vizi del procedimento solo per il risarcimento di danni (Cass. 3574/1998). Dunque ha il potere di sospendere l'esecuzione in forza del citato articolo 53 solo l'Intendente di Finanza, poi divenuto l'Agenzia delle Entrate: potere discrezionale non condiviso né dal giudice ordinario né da altro giudice (S.U. 1501/1988 e S.U. 12032/1990). La Corte Costituzionale, poi, con l'ordinanza 198/1983, ha dichiarato manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale degli articoli 53 e 54 suddetti laddove "non consentono al giudice ordinario di disporre la sospensione dell'esecuzione esattoriale". Da ciò deriverebbe, secondo i ricorrenti, che il giudice ordinario non poteva sostituirsi causalmente al concessionario. L'Agenzia delle Entrate disposto la sospensione dell'esecuzione con provvedimento dell'8 gennaio 2002 (di cui il ricorso riporta il contenuto a pagina 2), dandone ordine, e non invito, al concessionario. Il giudice d'appello avrebbe dunque errato nel ritenere che il giudice dell'esecuzione potesse sostituirsi al concessionario perché era stato effettuato il deposito degli atti in cancelleria ai sensi dell'articolo 83 d.p.r. 602/1973, e sarebbe incorso in contrasto con "ogni precedente orientamento" giurisprudenziale - considerati pure gli articoli 47 ("L'incanto è tenuto e verbalizzato dall'ufficiale della riscossione") e 49 d.p.r. 602/1973 (per cui la procedura è sospendibile "solo dall'Intendente di Finanza ex art. 53") - secondo il quale la "esclusiva natura amministrativa della esecuzione esattoriale" esclude la "giurisdizionalizzazione" della procedura mediante la "attività materiale" di deposito di atti, l'articolo 83 dovendosi invece interpretare nel senso "che individua l'esercizio del potere del Giudice nel compimento" degli atti rigorosamente "successivi alla vendita ed aggiudicazione", cioè "declaratoria di decadenza dell'offerente per il mancato versamento del prezzo" e "distribuzione delle somme" ai sensi degli articoli 89 ss. d.p.r. 602/1973. 3.3 Al deposito di atti in cancelleria e alla "celebrazione dell'incanto davanti al Giudice, in forza del rinvio della procedura esattoriale", potrebbero "al più" collegarsi poteri organizzativi di udienza ex articolo 175 c.p.c. Nel caso in esame invece, ad avviso dei ricorrenti, il funzionario, approfittando della "inesperienza del GOT d'udienza", con la sua condotta, impregnata almeno di dolo eventuale, avrebbe "proceduto in una vendita sospesa" che aveva "il dovere di sospendere", rimettendo infatti al giudice, che sapeva essere privo di potere e giurisdizione, l'inosservanza dell'ordine di sospensione della Agenzia delle Entrate;
e i giudici di merito, reputando che il giudice dell'esecuzione, privo - si ripete - di potere e giurisdizione, avesse comunque potuto interrompere il nesso causale, sarebbero incorsi nella violazione degli articoli 2043 c.c. e 40 c.p. in ordine alla causalità materiale. 3.4 Inoltre "l'attribuzione allo Stato ed alle Amministrazioni di <> (oltre ai positivi divieti di violazione) dei convenzionalmente sanciti" - qui il diritto di proprietà (articolo l Prot. l CEDU) e il diritto alla vita familiare ex articolo 8, commi primo e secondo, CEDU, dato che l'espropriazione avrebbe avuto per oggetto la prima casa di abitazione - condurrebbe ad una lettura dell'articolo 2043 c.c. costituzionalmente orientata ai sensi dell'articolo 117 Cost., lettura che porterebbe a individuare ''quel particolare obbligo di prudenza, che la sussistenza di obblighi di protezione impone al gestore dell'attività di riscossione ed espropriazione coattiva idonea di per sé a provocare danni irreversibili" a diritti inclusi tra quelli "universalmente" tutelati. Nel caso in esame il concessionario, omettendo di astenersi dalla celebrazione dell'incanto per sospensione disposta dalla Agenzia delle Entrate, avrebbe posto in essere una "condotta causale sufficiente ed autonomamente rilevante" per attribuirgli responsabilità civile. 4.1 È il caso di rilevare, anzitutto, che nel controricorso si segnala che l'avvio della esecuzione esattoriale è qui derivato da una surroga dell'esattore a un diverso creditore procedente (articolo 50 d.p.r. 602/1973), desumendone che la surroga esattoriale "costituisce un privilegio procedurale ma non sostanziale" e richiamando Cass. 2838/1992 nel senso che, "a differenza della fase di procedimento di vendita in cui si manifesta una evidente commistione di compiti tra organi amministrativi (intendente di finanza) e giurisdizionali (pretore, giudice dell'esecuzione), la successiva fase satisfattiva dei crediti riveste natura esclusivamente giurisdizionale, in quanto le legittime cause di prelazione, risolvendosi esse in altrettanti diritti soggettivi, sono sempre verificabili dal giudice ordinario ed è il pretore che può ordinare, ove ne ricorrano le condizioni, l'immediato pagamento del credito all'esattore". Va tuttavia sgombrato il campo da questa argomentazione in quanto assolutamente priva di pertinenza, perché qui si tratta ancora della fase di vendita. 4.2 Ancora nel controricorso si adduce che l'Agenzia delle Entrate, con il provvedimento dell'8 gennaio 2002, avrebbe "trascurato che la procedura non era più nella <> della Concessionaria" in quanto "tutto il carteggio era già stato depositato nella Cancelleria delle Esecuzioni del Tribunale". Che tale deposito faccia cadere il principio di diritto che attribuisce all'Intendente di finanza - e quindi poi all'Agenzia delle Entrate -, l'esclusivo potere di sospensione è però un mero asserto, non confermato da alcuna giurisprudenza né soprattutto evincibile dalla lettera e dalla ratio della norma. Non si vede per quale ragione, infatti, il procedimento di vendita dei beni pignorati rimanga "una procedura amministrativa finché non si depositino gli atti del procedimento in Cancelleria" ex articolo 83 d.p.r. 602/1973, come se depositandoli l'ente amministrativo venga a spogliarsi del suo potere, anziché - come è invece logico percepire - deferire all'ente giurisdizionale un'attività che si inserisce funzionalmente nella propria per effettuare in concreto la vendita, senza con questo svellere la - incastonante - natura amministrativa/esattoriale del procedimento in cui tale vendita viene così compiuta. 5. Tale natura amministrativa e la sua persistenza anche nella fase di vendita, in cui l'organo giurisdizionale assume soltanto una ben perimetrata funzione ausiliaria, non tale quindi da immutarne la sostanza, sono state più volte evidenziate per la normativa ratione temporis qui applicata dalla giurisprudenza di questa Suprema Corte diretta proprio a spartire le conseguenti giurisdizioni, la quale sempre ne ha dedotto che il potere di sospensione, in un caso come quello in esame, compete all'ente amministrativo, dominus del procedimento, e non al giudice dell'esecuzione, inseritovi come ausiliario incidentale. Su questa linea, tra gli arresti massimati, si schierano S.U. 21 maggio 1975 n. 2005 - "Ai sensi degli artt. 208 e 209 DPR 29 gennaio 1958, n 645 (testo unico sulle imposte dirette), riprodotti negli artt. 53 e 54 DPR 29 settembre 1973, n 602, il contribuente e gli altri soggetti ivi indicati possono ricorrere, contro gli atti esecutivi dell'esattore, all'intendente di finanza, che può disporne la sospensione, e, ove si ritengano lesi dall'esecuzione, possono agire in sede giudiziaria contro l'esattore dopo il compimento dell'esecuzione ai soli fini ) risarcimento del danno;
sono invece espressamente precluse le opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi disciplinate dal codice di procedura civile. Deve perciò dichiararsi il difetto di giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda con la quale il contribuente, ammesso al concordato preventivo con cessione dei beni, abbia chiesto la sospensione o, comunque, l'interruzione dell'esecuzione esattoriale, invocando l'art. 168 della legge fallimentare ... " -, S. U. 17 febbraio 1988 n. 16 77 - "In tema di riscossione di imposte dirette, le contestazioni del contribuente avverso l'avviso di mora, che siano circoscritte al diritto dell'esattore di pretendere l'indennità di mora, e che insorgano prima dell'inizio dell'esecuzione esattoriale, esulano dalle disposizioni degli artt. 53 e 54 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, in tema d'inammissibilità delle opposizioni di cui agli artt. 615-618 cod. proc. civ. e facoltà di ricorrere all'intendente di finanza per la sospensione dell'esecuzione (le quali operano a partire dal promuovimento dell'esecuzione stessa) ... " -, S.U. 6 novembre 1989 n. 4618 -"Con riguardo ad esecuzione esattoriale per la riscossione di imposte dirette, nella disciplina di cui al D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, deve essere dichiarato il difetto assoluto di giurisdizione, sull'opposizione avverso l'esecuzione medesima che sia proposta per conseguirne l'inibitoria, perché il potere di disporre tale sospensione non spetta ne' al giudice ordinario, ne' al giudice tributario, ma è attribuito, in via amministrativa, all'intendente di finanza (artt. 39, 53 e 54 del citato decreto), contro le cui determinazioni le parti possono poi insorgere davanti al giudice amministrativo in sede di giurisdizione di legittimità." -, S. U. 18 aprile 2002 n. 5557 - "La tutela giurisdizionale ordinaria nei confronti della procedura di riscossione esattoriale può esercitarsi soltanto attraverso l'azione risarcitoria e soltanto dopo la chiusura della procedura ... mentre le dirette contestazioni avverso gli atti della stessa devono essere svolte attraverso il ricorso all'Intendente di Finanza, al quale è riservata la decisione di sospensione o di merito" (e in tale ambito sussiste interesse legittimo) -, S.U. ord. 6 febbraio 2003 n. 1808 - "In tema di riscossione coattiva delle imposte sui redditi, l'ambito entro il quale si svolge la competenza dell'intendente di finanza, adito con ricorso in via amministrativa - ai sensi degli artt. 52 e 53 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 602, 1 applicabile ratione temporis - dal coniuge del contribuente per quanto riguarda i mobili pignorati nella casa di abitazione del debitore, è caratterizzato dalla presenza di situazioni soggettive di interesse legittimo, con la conseguenza che, a seguito del rigetto del ricorso, la tutela di detti interessi è devoluta al giudice amministrativo"-; e si vedano altresì S.U. 4 aprile 2000 n. 96, S.U. 28 dicembre 2001 n. 16217 e S.U. 22 ottobre 2003 n. 15810. Significativa è pure S.U. 19 agosto 2003 n. 12095, la quale in motivazione dichiara che va confermato il principio per cui è inammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione con cui si chieda di individuare il giudice avente giurisdizione nell'esecuzione esattoriale sull'opposizione all'esecuzione ex articolo 615 c.p.c., poiché l'articolo 54 d.p.r. 602/1973, "nell'escludere l'ammissibilità di tale opposizione, configura una fattispecie di improponibilità assoluta della domanda, per carenza nell'ordinamento di una norma che riconosca e tuteli la posizione giuridica dedotta in giudizio, che attiene al fondamento stesso della domanda e non alla giurisdizione, con la conseguenza che tale inammissibilità si estende anche alla individuazione del giudice competente a provvedere sulla sospensione cautelare richiesta in tale giudizio di opposizione dal momento che la giurisdizione su tale sospensione presuppone la giurisdizione di un giudice sull'opposizione". L'analogo settore consortile ha confermato l'impostazione appena descritta. S.U. 21 novembre 1984 n. 5943, invero, riassume nitidamente tutta una struttura normativa: "J consorzi di bonifica, per i contributi dovuti dai proprietari degli immobili siti nel relativo comprensorio (artt. 1 O, 11 e 12 del r.d. 13 febbraio 1933 n. 215), hanno il potere di emettere provvedimenti impositivi esecutori, con natura analoga all'atto di accertamento tributario reso dallo stato o da ente pubblico territoriale, nonché di avvalersi della procedura amministrativa di riscossione esattoriale di cui al titolo secondo del o. P. R. 29 settembre 1973 n. 602 (art. 21 del citato decreto n. 215 del 1933). Qualora tale procedura venga intrapresa, e con riguardo alla domanda proposta dal debitore per ottenere in via cautelare la sospensione dell'esecuzione e proporre opposizione avverso l'esecuzione stessa ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ. ? (nella specie, contestando l'esperibilità della azione esecutiva in pendenza di amministrazione controllata, opponendo in compensazione un debito nei suoi confronti del creditore procedente e sostenendo infine l'impignorabilità assoluta dei beni staggiti), deve dichiararsi il difetto di giurisdizione del giudice ordinario nei confronti della pubblica amministrazione, relativamente all'istanza di sospensione, tenuto conto che il potere di sospensione su richiesta del debitore, ed in genere di controllo sulla regolarità degli atti, è attribuito in sede amministrativa all'intendente di finanza, ai sensi del disposto costituzionalmente corretto dell'art. 53 del d.P.R. n. 602 del 1973, senza che il giudice ordinario possa interferire sui provvedimenti amministrativi (art. 4 della legge 20 marzo 1865 n. 2248 al/. E). D'altro canto deve dichiararsi il difetto temporaneo di giurisdizione del giudice ordinario, relativamente all'opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., dato che l'art. 54 del D.P.R. n. 602 del 1973, nel rispetto, al pari del precedente art. 53, della delega conferita con l'art. 1 della legge 9 ottobre 1971 n. 825, dispone che il medesimo giudice ordinario può essere adito solo dopo il compimento dell'esecuzione esattoriale, con una domanda che sia rivolta a contestare "ex post" la legittimità della stessa al fine dell'eventuale risarcimento del danno." Conformemente S.U. 10 marzo 1992 n. 2852 ribadisce che anche i contributi ai consorzi di bonifica che hanno natura di tributi si riscuotono secondo la normativa prevista per le imposte dirette, e quindi si applica il principio per cui "la procedura di esazione, che ha inizio con la consegna dei ruoli all'esattore e si conclude con il versamento all'ente impositore delle somme raccolte dall'esattore od a lui assegnate dal giudice dell'esecuzione, può essere sospesa soltanto datrintendente di finanza, quale organo della pubblica amministrazione, con provvedimento discrezionale rispetto al quale la posizione del contribuente ha la consistenza del semplice interesse legittimo, restando esclusa perciò la competenza del giudice ordinario e di qualsiasi altro giudice, cui la legge non attribuisce il potere di sospendere l'esecuzione nemmeno in via cautelare od urgenza, nel procedimento promosso per contestare i presupposti soggettivi ed oggettivi del potere impositivo". 6. In un siffatto quadro è evidente che l'intensa peculiarità teleologica della riscossione di contributi non pagati che sono costituzionalmente dovuti (articoli 2 e 53, primo comma, Cost.) ha inibito, in questa fattispecie in cui la riscossione si è servita parzialmente - rectius, accessoriamente - anche dello strumento esecutivo plasmato dal codice di rito civile, che il potere dell'ente amministrativo che riscuote venga frenato, in una fattispecie di suo concreto esercizio, dal giudice dell'esecuzione anteriormente alla vendita all'incanto dei beni su cui si finalizza il recupero. La Consulta, d'altronde, ha qualificato costituzionalmente corretta l'intrinseca peculiarità della esecuzione esattoriale;
in particolare, la sentenza 23 giugno 1983 n. 198 (che invoca anche le precedenti 26 marzo 1982 n. 63, 5 marzo 1963 n. 29 e 3 luglio 1962 n. 87), negandone il potere sospensivo in quel caso al giudice tributario, con elevata decisività afferma, in motivazione, che "l'art. 24 Cast., garantendo l'accesso alla giurisdizione, non predetermina alcuna forma di tutela, né vincola il legislatore sul contenuto dei poteri da attribuire agli organi giurisdizionali", onde "la potestà cautelare non costituisce una componente essenziale della tutela giurisdizionale", il che "vale anche per la sospensione dell'esecutorietà degli atti della pubblica amministrazione". 7. È dunque evidente la fondatezza del ricorso: nel caso in esame, disciplinato dal d. p. r. 602/1973 nel testo ratione temporis applicabile, il potere sospensivo della esecuzione esattoriale spettava all'Agenzia delle Entrate, che lo aveva già appositamente esercitato in senso positivo, per cui la concessionaria compì un illecito rivolgendosi al giudice dell'esecuzione come se quest'ultima non fosse stata già sospesa. La prosecuzione disposta dal giudice dell'esecuzione, in onta alla suddetta sospensione, e dunque la vendita il 16 gennaio 2002 dell'immobile degli attuali ricorrenti oggetto della procedura esecutiva esattoriale, consegue a tale illecito, giacché, come ben può constatarsi sulla base di un agevole giudizio controfattuale, non si sarebbe verificata se la concessionaria avesse - come avrebbe dovuto - obbedito all'ordine dell'Agenzia delle Entrate, non ponendo in essere un impulso procedurale in senso opposto;
e in questa sede non rileva la concausalità dell'erronea decisione del giudice 7 -------- dell'esecuzione nel procurare la vendita, dal momento che rimane suo assoluto presupposto l'attività dell'ufficiale della riscossione, che avrebbe dovuto essere in toto omessa. Invero, vista la giurisprudenza di questa Suprema Corte formatasi sull'originario suo testo, la corte territoriale ha effettivamente violato il d.p.r. 602/1973, interpretando il potere della Agenzia delle Entrate quando impose la sospensione al concessionario (l'espressione di un invito non esiste affatto nella comunicazione del 8 gennaio 2002: " ... Nelle more che l'Ufficio del Territorio fornisca la stima dei beni la cui vendita è fissata per il 16.01.2002, il Concessionario per la riscossione sospenderà la procedura esecutiva di cui all'oggetto per gg. 40 a decorrere dalla data odierna al fine di non arrecare eventuali danni irreparabili all'interessato ed all'Erario") come tamquam non esset, così da svuotare l'obbligo del concessionario di eseguirla e da consentirgli di trasferire la decisione di sospensione (già compiuta dall'unico ente competente al riguardo) al giudice dell'esecuzione (sulla base poi dell'articolo 83 che nulla incide sulla competenza per la sospensione) e dunque la formazione della condotta causale, di cui in tal modo vengono erroneamente esonerati dalla responsabilità il concessionario e il suo dipendente. 8. Meritando allora accoglimento il ricorso, la sentenza deve essere cassata, con rinvio, anche per le spese, alla Corte d'appello di Lecce, in diversa composizione.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa conseguentemente la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese processuali, alla Corte d'appello di Lecce. Così deciso in Roma il 25 novembre 2022 13
- intimato -
nonchè contro Ader - Agenzia delle Entrate - Riscossione (già Sobarit Spa), in persona del Presidente pro tempore, domiciliata ex lege in Roma, Via dei Portoghesi n. 12 presso l'Avvocatura Generale dello Stato da cui è rappresentata e difesa;
-controricorrente - C) t o u avverso la sentenza n. 189/2019 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 21/02/2019; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/11/2022 dal Consigliere CHIARA GRAZIOSI 31193/2019 FATTI DI CAUSA l . I coniugi SA OT e NI DO TE convennero davanti al Tribunale di Lecce SO.BA.RI.T S.p.A. e il suo dipendente IO SS per attenerne il risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, che assumevano di avere patito per l'illecita vendita di un immobile mediante una procedura esecutiva esattoriale il 16 gennaio 2002, espletata nonostante che il creditore, cioè l'Agenzia delle Entrate, avesse sospeso la procedura di vendita. I convenuti si costituirono, resistendo. Il Tribunale, con sentenza n. 4565/2015, rigettò ogni domanda attorea. I coniugi OT/TE proposero appello, cui resistettero le controparti, essendo nel frattempo SO.BA.RI.T S.p.A. divenuta Equitalia Sud S.p.A. La Corte d'appello di Lecce ha rigettato il gravame con sentenza del 21 febbraio 2019. 2. I coniugi OT/TE hanno depositato ricorso, illustrato anche con memoria, da quale si è difesa la società, nelle more divenuta ADER-Agenzia delle Entrate-Riscossione. L'intimato SS invece non si è difeso. La causa è stata chiamata all'udienza camerale del 7 aprile 2022, al cui esito è stata rimessa a pubblica udienza, tenuta il 25 novembre 2022, in relazione alla quale il Procuratore Generale ha concluso in forma scritta - chiedendo l'accoglimento del ricorso- ed entrambe le parti hanno depositato memoria . RAGIONI DELLA DECISIONE 3. Il ricorso si basa su un unico motivo, denunciante, in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione per errata applicazione e interpretazione degli articoli 47, 49, 83 d.p.r. 602/1973 - nel testo originario, e quindi anteriore alla riforma di cui al d.lgs. 46/1999 - in combinato disposto con gli articoli 40 c.p., 2043 c.c., 42 Cost., "anche nella interpretazione convenzionalmente orientata" degli articoli 1 Prot. 1 e 8 CEDU. 3.1 Il giudice d'appello ha corretto la motivazione della sentenza di primo grado osservando che l'ufficiale della riscossione, cioè il SS, depositò all'udienza del 16 gennaio 2002, tenuta dal Giudice dell'Esecuzione per l'incanto dell'immobile di cui erano proprietari gli attuali ricorrenti, la lettera dell'Agenzia delle Entrate che comunicava la sospensione della vendita, e su tale sospensione rimise la decisione al giudice, il quale procedette;
da questo il giudice d'appello ha dedotto la non attribuibilità alla concessionaria SO.BA.RI.T S.p.A. di "alcun comportamento doloso o colposo produttivo di danni ... in quanto la vendita dei beni, che ne sarebbe la causa, non risulta disposta dalla stessa, la quale, anzi, ha espressamente rappresentato l'esistenza di un provvedimento di sospensione". 3.2 Oppongono ricorrenti che l'esecuzione esattoriale è un'attività amministrativa (S.U. 5943/1984), tanto che il suo controllo di regolarità spetta, ai sensi degli articoli 53 e 54 d.p.r. 602/1973, all'Intendente di Finanza, e il giudice ordinario può conoscere i vizi del procedimento solo per il risarcimento di danni (Cass. 3574/1998). Dunque ha il potere di sospendere l'esecuzione in forza del citato articolo 53 solo l'Intendente di Finanza, poi divenuto l'Agenzia delle Entrate: potere discrezionale non condiviso né dal giudice ordinario né da altro giudice (S.U. 1501/1988 e S.U. 12032/1990). La Corte Costituzionale, poi, con l'ordinanza 198/1983, ha dichiarato manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale degli articoli 53 e 54 suddetti laddove "non consentono al giudice ordinario di disporre la sospensione dell'esecuzione esattoriale". Da ciò deriverebbe, secondo i ricorrenti, che il giudice ordinario non poteva sostituirsi causalmente al concessionario. L'Agenzia delle Entrate disposto la sospensione dell'esecuzione con provvedimento dell'8 gennaio 2002 (di cui il ricorso riporta il contenuto a pagina 2), dandone ordine, e non invito, al concessionario. Il giudice d'appello avrebbe dunque errato nel ritenere che il giudice dell'esecuzione potesse sostituirsi al concessionario perché era stato effettuato il deposito degli atti in cancelleria ai sensi dell'articolo 83 d.p.r. 602/1973, e sarebbe incorso in contrasto con "ogni precedente orientamento" giurisprudenziale - considerati pure gli articoli 47 ("L'incanto è tenuto e verbalizzato dall'ufficiale della riscossione") e 49 d.p.r. 602/1973 (per cui la procedura è sospendibile "solo dall'Intendente di Finanza ex art. 53") - secondo il quale la "esclusiva natura amministrativa della esecuzione esattoriale" esclude la "giurisdizionalizzazione" della procedura mediante la "attività materiale" di deposito di atti, l'articolo 83 dovendosi invece interpretare nel senso "che individua l'esercizio del potere del Giudice nel compimento" degli atti rigorosamente "successivi alla vendita ed aggiudicazione", cioè "declaratoria di decadenza dell'offerente per il mancato versamento del prezzo" e "distribuzione delle somme" ai sensi degli articoli 89 ss. d.p.r. 602/1973. 3.3 Al deposito di atti in cancelleria e alla "celebrazione dell'incanto davanti al Giudice, in forza del rinvio della procedura esattoriale", potrebbero "al più" collegarsi poteri organizzativi di udienza ex articolo 175 c.p.c. Nel caso in esame invece, ad avviso dei ricorrenti, il funzionario, approfittando della "inesperienza del GOT d'udienza", con la sua condotta, impregnata almeno di dolo eventuale, avrebbe "proceduto in una vendita sospesa" che aveva "il dovere di sospendere", rimettendo infatti al giudice, che sapeva essere privo di potere e giurisdizione, l'inosservanza dell'ordine di sospensione della Agenzia delle Entrate;
e i giudici di merito, reputando che il giudice dell'esecuzione, privo - si ripete - di potere e giurisdizione, avesse comunque potuto interrompere il nesso causale, sarebbero incorsi nella violazione degli articoli 2043 c.c. e 40 c.p. in ordine alla causalità materiale. 3.4 Inoltre "l'attribuzione allo Stato ed alle Amministrazioni di <
sono invece espressamente precluse le opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi disciplinate dal codice di procedura civile. Deve perciò dichiararsi il difetto di giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda con la quale il contribuente, ammesso al concordato preventivo con cessione dei beni, abbia chiesto la sospensione o, comunque, l'interruzione dell'esecuzione esattoriale, invocando l'art. 168 della legge fallimentare ... " -, S. U. 17 febbraio 1988 n. 16 77 - "In tema di riscossione di imposte dirette, le contestazioni del contribuente avverso l'avviso di mora, che siano circoscritte al diritto dell'esattore di pretendere l'indennità di mora, e che insorgano prima dell'inizio dell'esecuzione esattoriale, esulano dalle disposizioni degli artt. 53 e 54 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, in tema d'inammissibilità delle opposizioni di cui agli artt. 615-618 cod. proc. civ. e facoltà di ricorrere all'intendente di finanza per la sospensione dell'esecuzione (le quali operano a partire dal promuovimento dell'esecuzione stessa) ... " -, S.U. 6 novembre 1989 n. 4618 -"Con riguardo ad esecuzione esattoriale per la riscossione di imposte dirette, nella disciplina di cui al D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, deve essere dichiarato il difetto assoluto di giurisdizione, sull'opposizione avverso l'esecuzione medesima che sia proposta per conseguirne l'inibitoria, perché il potere di disporre tale sospensione non spetta ne' al giudice ordinario, ne' al giudice tributario, ma è attribuito, in via amministrativa, all'intendente di finanza (artt. 39, 53 e 54 del citato decreto), contro le cui determinazioni le parti possono poi insorgere davanti al giudice amministrativo in sede di giurisdizione di legittimità." -, S. U. 18 aprile 2002 n. 5557 - "La tutela giurisdizionale ordinaria nei confronti della procedura di riscossione esattoriale può esercitarsi soltanto attraverso l'azione risarcitoria e soltanto dopo la chiusura della procedura ... mentre le dirette contestazioni avverso gli atti della stessa devono essere svolte attraverso il ricorso all'Intendente di Finanza, al quale è riservata la decisione di sospensione o di merito" (e in tale ambito sussiste interesse legittimo) -, S.U. ord. 6 febbraio 2003 n. 1808 - "In tema di riscossione coattiva delle imposte sui redditi, l'ambito entro il quale si svolge la competenza dell'intendente di finanza, adito con ricorso in via amministrativa - ai sensi degli artt. 52 e 53 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 602, 1 applicabile ratione temporis - dal coniuge del contribuente per quanto riguarda i mobili pignorati nella casa di abitazione del debitore, è caratterizzato dalla presenza di situazioni soggettive di interesse legittimo, con la conseguenza che, a seguito del rigetto del ricorso, la tutela di detti interessi è devoluta al giudice amministrativo"-; e si vedano altresì S.U. 4 aprile 2000 n. 96, S.U. 28 dicembre 2001 n. 16217 e S.U. 22 ottobre 2003 n. 15810. Significativa è pure S.U. 19 agosto 2003 n. 12095, la quale in motivazione dichiara che va confermato il principio per cui è inammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione con cui si chieda di individuare il giudice avente giurisdizione nell'esecuzione esattoriale sull'opposizione all'esecuzione ex articolo 615 c.p.c., poiché l'articolo 54 d.p.r. 602/1973, "nell'escludere l'ammissibilità di tale opposizione, configura una fattispecie di improponibilità assoluta della domanda, per carenza nell'ordinamento di una norma che riconosca e tuteli la posizione giuridica dedotta in giudizio, che attiene al fondamento stesso della domanda e non alla giurisdizione, con la conseguenza che tale inammissibilità si estende anche alla individuazione del giudice competente a provvedere sulla sospensione cautelare richiesta in tale giudizio di opposizione dal momento che la giurisdizione su tale sospensione presuppone la giurisdizione di un giudice sull'opposizione". L'analogo settore consortile ha confermato l'impostazione appena descritta. S.U. 21 novembre 1984 n. 5943, invero, riassume nitidamente tutta una struttura normativa: "J consorzi di bonifica, per i contributi dovuti dai proprietari degli immobili siti nel relativo comprensorio (artt. 1 O, 11 e 12 del r.d. 13 febbraio 1933 n. 215), hanno il potere di emettere provvedimenti impositivi esecutori, con natura analoga all'atto di accertamento tributario reso dallo stato o da ente pubblico territoriale, nonché di avvalersi della procedura amministrativa di riscossione esattoriale di cui al titolo secondo del o. P. R. 29 settembre 1973 n. 602 (art. 21 del citato decreto n. 215 del 1933). Qualora tale procedura venga intrapresa, e con riguardo alla domanda proposta dal debitore per ottenere in via cautelare la sospensione dell'esecuzione e proporre opposizione avverso l'esecuzione stessa ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ. ? (nella specie, contestando l'esperibilità della azione esecutiva in pendenza di amministrazione controllata, opponendo in compensazione un debito nei suoi confronti del creditore procedente e sostenendo infine l'impignorabilità assoluta dei beni staggiti), deve dichiararsi il difetto di giurisdizione del giudice ordinario nei confronti della pubblica amministrazione, relativamente all'istanza di sospensione, tenuto conto che il potere di sospensione su richiesta del debitore, ed in genere di controllo sulla regolarità degli atti, è attribuito in sede amministrativa all'intendente di finanza, ai sensi del disposto costituzionalmente corretto dell'art. 53 del d.P.R. n. 602 del 1973, senza che il giudice ordinario possa interferire sui provvedimenti amministrativi (art. 4 della legge 20 marzo 1865 n. 2248 al/. E). D'altro canto deve dichiararsi il difetto temporaneo di giurisdizione del giudice ordinario, relativamente all'opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., dato che l'art. 54 del D.P.R. n. 602 del 1973, nel rispetto, al pari del precedente art. 53, della delega conferita con l'art. 1 della legge 9 ottobre 1971 n. 825, dispone che il medesimo giudice ordinario può essere adito solo dopo il compimento dell'esecuzione esattoriale, con una domanda che sia rivolta a contestare "ex post" la legittimità della stessa al fine dell'eventuale risarcimento del danno." Conformemente S.U. 10 marzo 1992 n. 2852 ribadisce che anche i contributi ai consorzi di bonifica che hanno natura di tributi si riscuotono secondo la normativa prevista per le imposte dirette, e quindi si applica il principio per cui "la procedura di esazione, che ha inizio con la consegna dei ruoli all'esattore e si conclude con il versamento all'ente impositore delle somme raccolte dall'esattore od a lui assegnate dal giudice dell'esecuzione, può essere sospesa soltanto datrintendente di finanza, quale organo della pubblica amministrazione, con provvedimento discrezionale rispetto al quale la posizione del contribuente ha la consistenza del semplice interesse legittimo, restando esclusa perciò la competenza del giudice ordinario e di qualsiasi altro giudice, cui la legge non attribuisce il potere di sospendere l'esecuzione nemmeno in via cautelare od urgenza, nel procedimento promosso per contestare i presupposti soggettivi ed oggettivi del potere impositivo". 6. In un siffatto quadro è evidente che l'intensa peculiarità teleologica della riscossione di contributi non pagati che sono costituzionalmente dovuti (articoli 2 e 53, primo comma, Cost.) ha inibito, in questa fattispecie in cui la riscossione si è servita parzialmente - rectius, accessoriamente - anche dello strumento esecutivo plasmato dal codice di rito civile, che il potere dell'ente amministrativo che riscuote venga frenato, in una fattispecie di suo concreto esercizio, dal giudice dell'esecuzione anteriormente alla vendita all'incanto dei beni su cui si finalizza il recupero. La Consulta, d'altronde, ha qualificato costituzionalmente corretta l'intrinseca peculiarità della esecuzione esattoriale;
in particolare, la sentenza 23 giugno 1983 n. 198 (che invoca anche le precedenti 26 marzo 1982 n. 63, 5 marzo 1963 n. 29 e 3 luglio 1962 n. 87), negandone il potere sospensivo in quel caso al giudice tributario, con elevata decisività afferma, in motivazione, che "l'art. 24 Cast., garantendo l'accesso alla giurisdizione, non predetermina alcuna forma di tutela, né vincola il legislatore sul contenuto dei poteri da attribuire agli organi giurisdizionali", onde "la potestà cautelare non costituisce una componente essenziale della tutela giurisdizionale", il che "vale anche per la sospensione dell'esecutorietà degli atti della pubblica amministrazione". 7. È dunque evidente la fondatezza del ricorso: nel caso in esame, disciplinato dal d. p. r. 602/1973 nel testo ratione temporis applicabile, il potere sospensivo della esecuzione esattoriale spettava all'Agenzia delle Entrate, che lo aveva già appositamente esercitato in senso positivo, per cui la concessionaria compì un illecito rivolgendosi al giudice dell'esecuzione come se quest'ultima non fosse stata già sospesa. La prosecuzione disposta dal giudice dell'esecuzione, in onta alla suddetta sospensione, e dunque la vendita il 16 gennaio 2002 dell'immobile degli attuali ricorrenti oggetto della procedura esecutiva esattoriale, consegue a tale illecito, giacché, come ben può constatarsi sulla base di un agevole giudizio controfattuale, non si sarebbe verificata se la concessionaria avesse - come avrebbe dovuto - obbedito all'ordine dell'Agenzia delle Entrate, non ponendo in essere un impulso procedurale in senso opposto;
e in questa sede non rileva la concausalità dell'erronea decisione del giudice 7 -------- dell'esecuzione nel procurare la vendita, dal momento che rimane suo assoluto presupposto l'attività dell'ufficiale della riscossione, che avrebbe dovuto essere in toto omessa. Invero, vista la giurisprudenza di questa Suprema Corte formatasi sull'originario suo testo, la corte territoriale ha effettivamente violato il d.p.r. 602/1973, interpretando il potere della Agenzia delle Entrate quando impose la sospensione al concessionario (l'espressione di un invito non esiste affatto nella comunicazione del 8 gennaio 2002: " ... Nelle more che l'Ufficio del Territorio fornisca la stima dei beni la cui vendita è fissata per il 16.01.2002, il Concessionario per la riscossione sospenderà la procedura esecutiva di cui all'oggetto per gg. 40 a decorrere dalla data odierna al fine di non arrecare eventuali danni irreparabili all'interessato ed all'Erario") come tamquam non esset, così da svuotare l'obbligo del concessionario di eseguirla e da consentirgli di trasferire la decisione di sospensione (già compiuta dall'unico ente competente al riguardo) al giudice dell'esecuzione (sulla base poi dell'articolo 83 che nulla incide sulla competenza per la sospensione) e dunque la formazione della condotta causale, di cui in tal modo vengono erroneamente esonerati dalla responsabilità il concessionario e il suo dipendente. 8. Meritando allora accoglimento il ricorso, la sentenza deve essere cassata, con rinvio, anche per le spese, alla Corte d'appello di Lecce, in diversa composizione.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa conseguentemente la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese processuali, alla Corte d'appello di Lecce. Così deciso in Roma il 25 novembre 2022 13