Cass. civ., sez. III, sentenza 24/01/2023, n. 2093
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Sentenza 24 gennaio 2023

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Sussiste la responsabilità dell'agente della riscossione ex art. 59 d.P.R. n. 602 del 1973 per aver proseguito la procedura esecutiva nonostante la sospensione disposta dall'Agenzia delle Entrate, ente impositore al quale spetta (in via esclusiva, nella disciplina "ratione temporis" applicabile) il potere di sospendere l'esecuzione esattoriale attraverso un ordine vincolante impartito dal creditore all'agente, il quale non può invocare, quale fattore interruttivo del nesso causale rispetto alla determinazione di proseguire l'espropriazione, il fatto che il giudice dell'esecuzione abbia disposto la prosecuzione della vendita.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 24/01/2023, n. 2093
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2093
    Data del deposito : 24 gennaio 2023

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