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Sentenza 13 febbraio 2024
Sentenza 13 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 13/02/2024, n. 849 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 849 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Terza Sezione Civile
in persona d e l g i u d i c e u n i c o d o t t . s s a M a r g h e r i t a L o j o d i c e , ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1112 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022
TRA
C. F. , rappresentato e difeso dall' avv. Parte_1 C.F._1
Mauro Leanza in virtù di procura in atti, domiciliato per quanto possa occorrere, ex
art. 82 r.d. n. 37 del 1934, presso la cancelleria del Tribunale di Napoli Nord;
OPPONENTE
CONTRO
subentrata a Controparte_1 Controparte_2
(P. iva ), in persona del legale rappresentante p.t., e
[...] P.IVA_1
, (C.F. ) in persona del legale Controparte_3 P.IVA_2
rappresentante p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato in virtù di procura in atti, domiciliati per quanto possa occorrere, ex art. 82 r.d. n. 37 del 1934,
1 presso la cancelleria del Tribunale di Napoli Nord;
(P. Iva ), in persona del legale Controparte_4 P.IVA_3
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Luigi De Feo, in virtù di procura in atti, domiciliata per quanto possa occorrere, ex art. 82 r.d. n. 37 del
1934, presso la cancelleria del Tribunale di Napoli Nord;
OPPOSTI
Oggetto: opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, il signor ha proposto Parte_1
opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c., avverso la cartella di pagamento n.
07120190125746410000 per € 1.567,34, oltre oneri di riscossione, a titolo di multa/ammenda relativa alla sentenza n. 4029, emessa dalla Corte di Appello di
Napoli in data 19.05.2008.
L'opponente ha dedotto, preliminarmente, la prescrizione del diritto di credito,
sotteso alla cartella di pagamento notificata, nonché la decadenza del diritto di riscossione, per violazione dei termini di cui al d.P.R. 602/73. Ha eccepito, altresì
l'illegittimità della cartella impugnata per mancanza di chiarezza e difetto di motivazione.
Con comparsa di costituzione e risposta si sono costituiti l Controparte_1
ed il , i quali hanno, preliminarmente,
[...] Controparte_3
eccepito il difetto di competenza per valore del giudice adito, in funzione del giudice di pace, nonché l'incompetenza funzionale del Tribunale civile, in favore di
2 quello penale, alla luce della natura del credito afferente a sanzioni penali.
Concludevano per il rigetto della domanda attorea, con vittoria di spese e compensi di lite.
Con comparsa di costituzione e risposta si è, altresì, costituita Controparte_4
la quale ha chiesto, in primis, accertarsi la legittimità del proprio operato, in
[...]
virtù della Convenzione sottoscritta con il , nonché Controparte_3
accertare la propria carenza di legittimazione passiva.
Attesa la natura documentale della controversia, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione, con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Nei propri atti difensivi le parti hanno ribadito le proprie eccezioni e deduzioni,
concludendo come da memorie conclusionali depositate.
In via preliminare, vanno rigettate le eccezioni di incompetenza per valore e funzionale formulate dalle parti convenute.
Sussiste, infatti, la competenza per valore del Tribunale adito, in quanto tra i motivi di opposizione proposti vi sono anche motivi di opposizione agli atti esecutivi, che non possono essere esaminati dal Giudice di Pace.
Parte attrice, infatti, lamenta il difetto di motivazione della cartella impugnata, in violazione dell'art. 17 dello Statuto dei Contribuenti.
Ebbene, nella vicenda in esame, la cartella di pagamento è stata emessa sulla base di una decisione giurisdizionale, per cui deve ritenersi sufficiente il richiamo alla pronuncia con contestuale allegazione dell'atto presupposto. Nel caso di cartella che faccia seguito ad un atto impositivo prodromico, i giudici di ultima istanza hanno invero sostenuto che l'obbligo di motivazione deve essere parametrato al
3 grado di effettiva conoscenza che il contribuente possiede rispetto agli elementi destinati a comporre il credito vantato dall'agente della riscossione, conoscenza garantita dall'atto prodromico medesimo (cfr. Corte di Cassazione, Sezioni Unite,
n. 22281 del 14 luglio 2022).
Anche l'eccezione di incompetenza funzionale va rigettata, in quanto “…in tema di
opposizione a cartelle di pagamento per spese di giustizia, cui siano sottesi
provvedimenti adottati dal giudice penale, sono riservate al giudice civile le
contestazioni riguardanti o aspetti squisitamente contabili o la riconducibilità di talune voci al perimetro di applicabilità della condanna….qualora viceversa, si
discuta della reale definizione del perimetro e, pertanto della portata della stessa, la questione attiene alla cognizione del giudice dell'esecuzione penale” (Corte di
Cassazione, sentenza n. 14598/2020).
Sussiste, invece, la dedotta prescrizione in ordine alla cartella di pagamento impugnata.
La cartella esattoriale n. 07120190125746410000 è relativa al “recupero multe e ammende” per Euro 1.500,00 e “spese processuali” per Euro 46,00, oltre oneri e accessori. Detto credito appare prescritto, sia quanto alle spese processuali, per il quale vale il termine di prescrizione decennale, sia con riferimento all'ammenda, per il quale l'art. 173 c.p. prevede la prescrizione quinquennale, essendo ampiamente trascorsi, rispettivamente, più di dieci anni e più di cinque anni, tra la data in cui la sentenza n. 4029/2008 (19.05.2008) è divenuta irrevocabile e la notifica della cartella, avvenuta in data 15.01.2022.
In conclusione, va annullata la cartella n. 07120190125746410000 per intervenuta prescrizione del credito.
4 Viene disposta la condanna in solido delle parti convenute al pagamento delle spese di lite (cfr. Cass. n. 14125/2016; Cass. n. 2570/2017; Cass. n. 3154/2017; Cass. n.
3101/2017; Cass. n. 28748/2017; Cass. n. 12040/2017; Cass. ord. 2993/2018; Cass.
n. 15390/2018).
In applicazione dei principi indicati, le spese seguono la soccombenza e si liquidano in solido tra le parti convenute, nella misura indicata in dispositivo, in applicazione dei parametri previsti dal D.M. n. 55 del 2014, con esclusione della fase istruttoria, attesa la natura documentale del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da così provvede: Parte_1
- accoglie l'opposizione e dichiara prescritto il diritto alla riscossione del credito sotteso alla cartella n. 07120190125746410000;
- condanna i convenuti, in solido tra di loro, alla refusione delle spese di lite in favore di nella misura di € 3.397,000, oltre rimborso delle spese generali Parte_1
nella misura del 15%, IVA e CPA se dovute come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Mauro Leanza.
Così deciso in Aversa nella camera di consiglio del 09 febbraio 2024
Il giudice monocratico
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Terza Sezione Civile
in persona d e l g i u d i c e u n i c o d o t t . s s a M a r g h e r i t a L o j o d i c e , ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1112 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022
TRA
C. F. , rappresentato e difeso dall' avv. Parte_1 C.F._1
Mauro Leanza in virtù di procura in atti, domiciliato per quanto possa occorrere, ex
art. 82 r.d. n. 37 del 1934, presso la cancelleria del Tribunale di Napoli Nord;
OPPONENTE
CONTRO
subentrata a Controparte_1 Controparte_2
(P. iva ), in persona del legale rappresentante p.t., e
[...] P.IVA_1
, (C.F. ) in persona del legale Controparte_3 P.IVA_2
rappresentante p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato in virtù di procura in atti, domiciliati per quanto possa occorrere, ex art. 82 r.d. n. 37 del 1934,
1 presso la cancelleria del Tribunale di Napoli Nord;
(P. Iva ), in persona del legale Controparte_4 P.IVA_3
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Luigi De Feo, in virtù di procura in atti, domiciliata per quanto possa occorrere, ex art. 82 r.d. n. 37 del
1934, presso la cancelleria del Tribunale di Napoli Nord;
OPPOSTI
Oggetto: opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, il signor ha proposto Parte_1
opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c., avverso la cartella di pagamento n.
07120190125746410000 per € 1.567,34, oltre oneri di riscossione, a titolo di multa/ammenda relativa alla sentenza n. 4029, emessa dalla Corte di Appello di
Napoli in data 19.05.2008.
L'opponente ha dedotto, preliminarmente, la prescrizione del diritto di credito,
sotteso alla cartella di pagamento notificata, nonché la decadenza del diritto di riscossione, per violazione dei termini di cui al d.P.R. 602/73. Ha eccepito, altresì
l'illegittimità della cartella impugnata per mancanza di chiarezza e difetto di motivazione.
Con comparsa di costituzione e risposta si sono costituiti l Controparte_1
ed il , i quali hanno, preliminarmente,
[...] Controparte_3
eccepito il difetto di competenza per valore del giudice adito, in funzione del giudice di pace, nonché l'incompetenza funzionale del Tribunale civile, in favore di
2 quello penale, alla luce della natura del credito afferente a sanzioni penali.
Concludevano per il rigetto della domanda attorea, con vittoria di spese e compensi di lite.
Con comparsa di costituzione e risposta si è, altresì, costituita Controparte_4
la quale ha chiesto, in primis, accertarsi la legittimità del proprio operato, in
[...]
virtù della Convenzione sottoscritta con il , nonché Controparte_3
accertare la propria carenza di legittimazione passiva.
Attesa la natura documentale della controversia, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione, con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Nei propri atti difensivi le parti hanno ribadito le proprie eccezioni e deduzioni,
concludendo come da memorie conclusionali depositate.
In via preliminare, vanno rigettate le eccezioni di incompetenza per valore e funzionale formulate dalle parti convenute.
Sussiste, infatti, la competenza per valore del Tribunale adito, in quanto tra i motivi di opposizione proposti vi sono anche motivi di opposizione agli atti esecutivi, che non possono essere esaminati dal Giudice di Pace.
Parte attrice, infatti, lamenta il difetto di motivazione della cartella impugnata, in violazione dell'art. 17 dello Statuto dei Contribuenti.
Ebbene, nella vicenda in esame, la cartella di pagamento è stata emessa sulla base di una decisione giurisdizionale, per cui deve ritenersi sufficiente il richiamo alla pronuncia con contestuale allegazione dell'atto presupposto. Nel caso di cartella che faccia seguito ad un atto impositivo prodromico, i giudici di ultima istanza hanno invero sostenuto che l'obbligo di motivazione deve essere parametrato al
3 grado di effettiva conoscenza che il contribuente possiede rispetto agli elementi destinati a comporre il credito vantato dall'agente della riscossione, conoscenza garantita dall'atto prodromico medesimo (cfr. Corte di Cassazione, Sezioni Unite,
n. 22281 del 14 luglio 2022).
Anche l'eccezione di incompetenza funzionale va rigettata, in quanto “…in tema di
opposizione a cartelle di pagamento per spese di giustizia, cui siano sottesi
provvedimenti adottati dal giudice penale, sono riservate al giudice civile le
contestazioni riguardanti o aspetti squisitamente contabili o la riconducibilità di talune voci al perimetro di applicabilità della condanna….qualora viceversa, si
discuta della reale definizione del perimetro e, pertanto della portata della stessa, la questione attiene alla cognizione del giudice dell'esecuzione penale” (Corte di
Cassazione, sentenza n. 14598/2020).
Sussiste, invece, la dedotta prescrizione in ordine alla cartella di pagamento impugnata.
La cartella esattoriale n. 07120190125746410000 è relativa al “recupero multe e ammende” per Euro 1.500,00 e “spese processuali” per Euro 46,00, oltre oneri e accessori. Detto credito appare prescritto, sia quanto alle spese processuali, per il quale vale il termine di prescrizione decennale, sia con riferimento all'ammenda, per il quale l'art. 173 c.p. prevede la prescrizione quinquennale, essendo ampiamente trascorsi, rispettivamente, più di dieci anni e più di cinque anni, tra la data in cui la sentenza n. 4029/2008 (19.05.2008) è divenuta irrevocabile e la notifica della cartella, avvenuta in data 15.01.2022.
In conclusione, va annullata la cartella n. 07120190125746410000 per intervenuta prescrizione del credito.
4 Viene disposta la condanna in solido delle parti convenute al pagamento delle spese di lite (cfr. Cass. n. 14125/2016; Cass. n. 2570/2017; Cass. n. 3154/2017; Cass. n.
3101/2017; Cass. n. 28748/2017; Cass. n. 12040/2017; Cass. ord. 2993/2018; Cass.
n. 15390/2018).
In applicazione dei principi indicati, le spese seguono la soccombenza e si liquidano in solido tra le parti convenute, nella misura indicata in dispositivo, in applicazione dei parametri previsti dal D.M. n. 55 del 2014, con esclusione della fase istruttoria, attesa la natura documentale del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da così provvede: Parte_1
- accoglie l'opposizione e dichiara prescritto il diritto alla riscossione del credito sotteso alla cartella n. 07120190125746410000;
- condanna i convenuti, in solido tra di loro, alla refusione delle spese di lite in favore di nella misura di € 3.397,000, oltre rimborso delle spese generali Parte_1
nella misura del 15%, IVA e CPA se dovute come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Mauro Leanza.
Così deciso in Aversa nella camera di consiglio del 09 febbraio 2024
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