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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 23/05/2025, n. 323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 323 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2150/2024
TRIBUNALE DI PESARO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di RO, sezione prima, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Lorena Mussoni PRESIDENTE dott. Davide Storti GIUDICE dott.ssa Manuela Mari GIUDICE rel./est. ha pronunciato, dopo rituale delibera, la seguente
SENTENZA nella causa n.2150/2024 R.G., promossa da
, rappresentata e difesa dall'avv. Alberto Coli;
TE
RICORRENTE nei confronti di
, rappresentato e difeso dall'avv. Paola Righetti Saragoni CP
Lunghi;
CONVENUTO con l'intervento del
P.M. nella persona del Procuratore della Repubblica di RO dott. Marco
Mescolini;
INTERVENUTO PER LEGGE
Posta in decisione all'udienza del 20.5.2025 sulle seguenti conclusioni delle parti: per la ricorrente come da foglio depositato il 24.4.2025
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di RO, contrariis reiectis,
1) dichiarare la separazione personale tra i coniugi signori TE
nata a [...] il [...], C.F. e C.F._1 CP
pagina 1 di 9 nato a [...] il [...], C.F. , autorizzandoli CP C.F._2
a vivere separati;
2) dichiarare che la separazione è addebitabile al signor;
CP
3) disporre a carico del signor l'obbligo di versare alla signora CP
quale contributo economico al suo mantenimento, assegno TE mensile di € 1.500,00, con decorrenza dalla data del deposito del presente ricorso ed entro e non oltre il quinto giorno del mese per il futuro, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT.
Con vittoria di spese ed onorari, oltre accessori.” per il convenuto come da foglio depositato il 24.4.2025
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di RO, contrariis rejectis:
1. dichiarare la separazione personale dei coniugi nato a [...]
RO (PU) il 13/4/1949 e residente a [...], strada Tresole, n.23 c.f.:
e nata a [...]-sombrone (PU) il C.F._2 TE
14.7.1949, C.F. residente in [...]
Tresole n. 23 ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Isola del
Piano di effettuare le relative annota-zioni;
2. rigettare la domanda di addebito della separazione avanzata dalla ricorrente;
3. dichiarare che la separazione è addebitata alla Dr. TE
4. nulla disporre in merito alla casa coniugale;
5. riconoscere e dichiarare che le parti hanno già regolamentato stragiudizialmente la divisione del mobilio e sul tema dichiarare cessata la materia del contendere;
6. rigettare la domanda della corresponsione di un assegno di mantenimento avanzata da parte attrice e dichiarare che le parti sono economicamente autosufficienti;
7. con vittoria di spese legali.
In subordine: ferme le ulteriori conclusioni sopra precisate, in luogo della domanda di cui al punto 6) si chiede che l'Ecc.mo Tribunale di RO voglia “contenere la domanda della corresponsione di un assegno di mantenimento avanzata da parte attrice in una somma non superiore ad €. 200,00 (duecento/00) mensili”.
pagina 2 di 9 In via istruttoria: si rinnovano le richieste già avanzate in comparsa di costituzione e risposta e nella memoria ex art. 473 bis 17 c. 2 c.p.c. …”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato l'11.12.2024 ha promosso la presente TE
causa di separazione personale nei confronti del coniuge , con CP
il quale ha contratto matrimonio il 28.6.1993 a Isola del Piano.
Si è ritualmente costituito . CP
In data 5.3.2025 si è svolta l'udienza di comparizione personale dei coniugi.
- È documentato che (nato a [...] nel 1949) e CP TE
(nata a [...] nel 1949) hanno contratto matrimonio civile il
[...]
28.6.1993 a Isola del Piano (doc.1 della ricorrente), in regime di separazione dei beni. era vedovo;
era divorziata. CP TE
Ciascuno dei coniugi aveva già due figli nati dai precedenti matrimoni, che sono entrati a far parte del nuovo nucleo familiare finchè non sono diventati adulti e indipendenti. La coppia non ha avuto altri figli.
La residenza è stata fissata a RO, in una unità abitativa facente parte di una villa bifamiliare. La porzione della neocostituita famiglia era di proprietà di per 4/6 e delle sue figlie per i restanti 2/6. Nel 1995 CP TE
ha acquistato da la quota di 1/6 al prezzo di Lire
[...] CP
225.000.000. Nel 2024 – per cercare di risolvere delle pesanti situazioni debitorie, tra loro indipendenti, che avevano attinto la ricorrente e una figlia del convenuto - ha venduto la sua quota all'altra figlia di TE CP
, la quale ha versato il prezzo all'Agenzia delle Entrate, ottenendo la
[...] cancellazione dell'ipoteca che il Fisco aveva iscritto nel 2019 sulla quota di per ingenti debiti tributari maturati dalla ricorrente anni TE
addietro a causa della gestione della sua farmacia. Sempre nel 2024 la stessa figlia ha acquistato anche la quota di proprietà della sorella e la nuda proprietà della quota del padre, entrambi esposti verso un istituto finanziario rispettivamente in qualità di mutuataria e di fideiussore. In conclusione CP
è rimasto titolare unicamente del diritto di abitazione su 3/6 dell'intero.
[...]
Nel corso del 2024 la figlia titolare del diritto di proprietà si è trasferita a vivere nell'immobile con la propria famiglia, in condivisione con la coppia
[...]
Per_1 pagina 3 di 9 All'epoca del matrimonio era farmacista e gestiva una TE farmacia a Fossombrone, già appartenuta a suo padre il quale gliel'aveva trasferita in cambio di un vitalizio di circa 140.000.000 di Lire annui (circostanza allegata anche dal convenuto in comparsa di costituzione). era CP
ingegnere edile e partecipava ad una associazione professionale di architetti e ingegneri a RO.
Ora è in pensione da circa 10 anni;
è documentato che la TE
farmacia ha subito un grave dissesto e nel 2014 la a presentato una TE
proposta di concordato preventivo, nel 2015 ha depositato una istanza di accordo di ristrutturazione dei debiti che prevedeva la vendita a terzi, l'accordo
è stato omologato dal Tribunale di Urbino e a breve distanza di tempo la farmacia è stata ceduta (doc. 1, 2, 3 e 4 depositati dalla ricoprrente il
14.3.2025).
Anche da alcuni anni è percettore di trattamento pensionistico, CP
ma ha mantenuto la partecipazione nella associazione professionale e continua a lavorare.
I coniugi sono separati di fatto da novembre 2024, quando ha TE
lasciato la casa familiare. Poche settimane dopo la stessa ha TE
promosso il presente procedimento.
Non esiste alcuna concreta possibilità di riconciliazione, pertanto va accolta la domanda di separazione avanzata da entrambe le parti.
- ha chiesto che la separazione sia addebitato al marito. La TE
ricorrente ha allegato che in particolare a partire dal gennaio 2024 CP
sarebbe divenuto sempre più arrogante e insofferente nei suoi confronti. Nei mesi successivi, tramite una agenzia investigativa, la moglie avrebbe scoperto che il marito aveva una relazione extraconiugale. Quindi il 13.11.2024 la moglie ha lasciato la casa familiare e si è trasferita da una conoscente.
La prova della violazione dell'obbligo di fedeltà coniugale è stata documentalmente fornita dalla ricorrente (doc. da 4 a 7 della ricorrente). Le fotografie e i filmati facenti parte della relazione investigativa del 21.10.2024 depositata dalla ricorrente ritraggono inequivocabilmente il convenuto in compagnia di un'altra donna, in atteggiamenti confidenziali, nel compimento di gesti intimi, in contesti che rivelano la natura sentimentale della loro relazione pagina 4 di 9 (nel periodo dal 4.10.2024 al 17.10.2024 vengono documentati tre incontri;
l'uomo e la donna si danno appuntamento sempre fuori RO;
in una occasione si fermano in un luogo appartato nei pressi di un campeggio;
in un'altra occasione si vedono le due persone che camminano “a braccetto” ed entrano in un ristorante;
in altre fotografie si vede la coppia seduta in macchina e la donna sta con la testa appoggiata sulla spalla dell'uomo, poi si baciano sulla bocca;
in un'altra occasione li si vede entrare in un hotel a Rimini alle ore
13,25 e uscire alle ore 15 circa).
La relazione extraconiugale è provata.
Considerata la stretta consequenzialità temporale tra la scoperta della relazione e la decisione della di separarsi, deve ritenersi dimostrato anche il TE nesso di causalità tra la violazione dell'obbligo di fedeltà coniugale e la intollerabilità della prosecuzione della coabitazione. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, deve ritenersi, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, tranne che non si constati la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, mediante un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale (v.
Cass. n.25618/2007, Cass. n.16859/2015).
- ha sostenuto invece che la separazione sia addebitabile CP
alla moglie. Il convenuto ha dedotto che non lo teneva al TE
corrente della sua situazione professionale;
quando la farmacia entrò in crisi la moglie avrebbe scelto una soluzione tutelante per la figlia anch'essa farmacista, la quale venne assunta dal nuovo proprietario ed entrò nella nuova compagine sociale;
così facendo la moglie avrebbe anteposto l'interesse della figlia agli obblighi che aveva verso il coniuge il quale le aveva prestato 45.000 euro. Ha dedotto che trascurava la casa e che era una accumulatrice TE
di oggetti.
pagina 5 di 9 Tali circostanze – quand'anche fossero provate - non integrano gli estremi per fondare una pronuncia di addebito della separazione.
L'asserita reticenza della ricorrente sull'andamento della farmacia risalirebbe almeno a prima del 2015, perché nel 2015 la farmacia è stata venduta. Lo stesso dicasi per la sistemazione lavorativa della figlia farmacista, collocabile più o meno in quel periodo. Si tratta di fatti ormai lontani nel tempo, mentre il matrimonio è proseguito fino al 2024 e la decisione di separarsi è stata presa dalla moglie, non dal marito. Non sussiste quindi un nesso di causalità tra tali asserite condotte della ricorrente e la separazione. Va osservato che a gennaio
2025 ancora scriveva alla moglie per dirle che era innamorato di lei, CP
che voleva che tornassero a vivere insieme e le chiedeva di non porre fine al matrimonio per “qualche scappatella” (così scriveva il 19.1.2025), evidentemente alludendo alla relazione extraconiugale scoperta dalla TE
(doc.15 della ricorrente).
Non è oggettivamente sufficiente per costituire motivo di addebito della separazione la trascuratezza della casa, il disordine e l'accumulo di oggetti inutili che il convenuto attribuisce alla ricorrente.
Né sulla base di tali circostanze si potrebbe ritenere provato che il matrimonio fosse già in crisi e la comunione materiale e spirituale tra i coniugi fosse già venuta meno, prima della relazione extraconiugale di CP
documentata nella relazione investigativa.
Il convenuto ha allegato che nel 2024 avrebbe confidato al TE
genero di che ella aveva motivo di ritenere che anche nel 2016 il marito CP
l'avesse tradita con un'altra donna. I capitoli di prova del convenuto aventi ad oggetto tale confidenza non sono stati ammessi in quanto inconferenti: il convenuto nei suoi atti non ha espressamente ammesso di avere avuto una relazione nel 2016; quand'anche la ricorrente all'epoca avesse nutrito un sospetto sulla infedeltà del marito, ciò non giustifica la relazione extraconiugale intrattenuta dallo stesso convenuto nel 2024. Ragionando in astratto, il fatto che in una occasione un coniuge abbia deciso di perdonare il tradimento dell'altro e il matrimonio sia proseguito ancora per lungo tempo, non esclude che quello stesso coniuge a distanza di anni di fronte ad una nuova violazione del dovere pagina 6 di 9 di fedeltà coniugale maturi un sentimento di intollerabilità della prosecuzione del matrimonio.
Per i motivi sopra esposti va accolta la domanda di addebito della separazione avanzata da e va respinta la domanda di addebito avanzata TE
da . CP
- La ricorrente ha chiesto che sia previsto in suo favore un assegno di mantenimento di euro 1.500,00.
La domanda va accolta, per il minor imporro di euro 1.000,00.
È opportuno ricordare che la funzione dell'assegno di mantenimento nella separazione previsto dall'art.156 c.c. è quella di permettere al coniuge economicamente più debole di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto durante il matrimonio e che avrebbe potuto continuare a godere se non fosse intervenuta la separazione.
Nel caso di specie la famiglia conduceva una vita agiata, grazie alle entrate derivanti dalle pensioni di ciascun coniuge e dalla attività di libero professionista di , senza avere spese di locazione. CP
La condizione economico-patrimoniale di è sensibilmente TE
peggiore rispetto a quella di e le risorse di cui la ricorrente CP
dispone non le consentono di conservare un tenore di vita analogo a quello goduto prima della separazione. Le sue uniche entrate sono costituite dalla pensione e attualmente l'importo netto percepito mensilmente CP_2 CP_3
ammonta a poco più di 1.300 euro per effetto di varie trattenute (pensione mensile netto euro 815 circa, netto euro 500 circa;
v. doc. 1 e 2 CP_2 CP_3
depositati il 22.4.2025). Il convenuto ha sostenuto che le trattenute altro non sarebbero che cessioni del quinto “create ad arte” dalla controparte in vista di questa causa di separazione (v. comparsa conclusionale, pag. 10): l'eccezione non può essere condivisa in quanto confrontando gli statini della pensione degli ultimi 12 mesi risulta che il rateo netto ammontava a 830-840 euro già ad CP_2
aprile 2024, quindi era pressochè corrispondente a quello attuale (anche dall'estratto conto del conto corrente risulta che nell'ultimo triennio l'importo delle pensioni della ricorrente non era più alto di oggi;
doc. 14 della ricorrente).
Non è contestato che la ricorrente non ha risparmi;
è documentato che non è ancora riuscita a chiudere in via definitiva la posizione debitoria verso il fisco pagina 7 di 9 per cartelle di pagamento risalenti al periodo 2013-2017 (doc.4 depositato il
22.4.2025). Non ha proprietà immobiliari e dovrà necessariamente reperire un alloggio.
è rimasto a vivere nella casa familiare, che condivide con la CP
figlia e il genero. Attualmente percepisce la pensione e INARCASSA, il CP_2
cui importo complessivo mensile ammonta a circa 2.460 euro netti per effetto di varie trattenute (pensione netto euro 770 circa, INARCASSA netto euro CP_2
1.690 circa;
v. doc. 16 e 17 depositati il 22.4.2025). A queste entrate fisse si aggiungono i compensi per l'attività di ingegnere, esercitata anche in forma associata con altri professionisti con una partecipazione del 33%; i pagamenti trovano riscontro negli estratti conto del suo conto corrente (doc. 10 del convenuto). Dalle dichiarazioni fiscali risulta che nel 2023 il convenuto ha dichiarato un reddito professionale di circa euro 12.000 oltre ad un reddito di euro 4.000 corrispostogli dallo studio professionale, in aggiunta al reddito da pensione;
anche nel 2022 gli importi erano stati complessivamente analoghi
(doc.4 del convenuto).
Valutate le rispettive situazioni economico-patrimoniali, l'assegno di mantenimento in favore di viene quantificato in euro 1.000,00 TE
mensili, che dovrà versare entro il giorno 5 di ogni mese, con CP decorrenza dalla data dell'udienza di comparizione del 5.3.2025 all'esito della quale i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati.
Il fatto che avesse già posto fine alla coabitazione in un TE
momento anteriore, decidendo di lasciare la casa familiare pur in mancanza di una situazione di emergenza, senza attendere l'udienza di comparizione – celebrata entro il termine fissato dall'art.473-bis.14 c.p.c. – non è sufficiente a far retroagire la decorrenza dell'obbligo di mantenimento ad una data anteriore rispetto alla suddetta udienza, udienza che ha segnato il momento a decorrere dal quale i coniugi sono stati espressamente autorizzati a vivere separatamente con previsione di un obbligo di mantenimento per il convenuto.
L'assegno è soggetto a rivalutazione annuale Istat.
- In considerazione della soccombenza prevalente del convenuto, le spese di causa vengono poste a suo carico e vengono liquidate come in dispositivo ex
DM n.55/2014 in base al valere della causa e al contenuto della attività
pagina 8 di 9 difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.2150/2024
R.G., promossa da
; TE
RICORRENTE nei confronti di
; CP
CONVENUTO con l'intervento del
P.M.;
INTERVENUTO PER LEGGE
ogni altra domanda, eccezione ed istanza disattesa,
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e CP TE
che hanno contratto matrimonio il 28.6.1993 a Isola del Piano, con
[...]
addebito a;
CP
2) pone a carico di un assegno mensile per il mantenimento di CP
di euro 1.000,00 mensili, con decorrenza da marzo 2025, che TE
dovrà essere corrisposto entro il giorno 5 di ogni mese;
l'assegno è soggetto a rivalutazione annuale Istat;
3) condanna a rifondere a le spese di causa CP TE
liquidate in euro 7.616,00 per compenso del difensore, oltre spese generali nella misura del 15%, spese accessorie, IVA e CPA se dovuti come per legge.
RO, così deciso nella camera di consiglio in data 20 maggio 2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Manuela Mari Lorena Mussoni atto sottoscritto digitalmente pagina 9 di 9
TRIBUNALE DI PESARO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di RO, sezione prima, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Lorena Mussoni PRESIDENTE dott. Davide Storti GIUDICE dott.ssa Manuela Mari GIUDICE rel./est. ha pronunciato, dopo rituale delibera, la seguente
SENTENZA nella causa n.2150/2024 R.G., promossa da
, rappresentata e difesa dall'avv. Alberto Coli;
TE
RICORRENTE nei confronti di
, rappresentato e difeso dall'avv. Paola Righetti Saragoni CP
Lunghi;
CONVENUTO con l'intervento del
P.M. nella persona del Procuratore della Repubblica di RO dott. Marco
Mescolini;
INTERVENUTO PER LEGGE
Posta in decisione all'udienza del 20.5.2025 sulle seguenti conclusioni delle parti: per la ricorrente come da foglio depositato il 24.4.2025
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di RO, contrariis reiectis,
1) dichiarare la separazione personale tra i coniugi signori TE
nata a [...] il [...], C.F. e C.F._1 CP
pagina 1 di 9 nato a [...] il [...], C.F. , autorizzandoli CP C.F._2
a vivere separati;
2) dichiarare che la separazione è addebitabile al signor;
CP
3) disporre a carico del signor l'obbligo di versare alla signora CP
quale contributo economico al suo mantenimento, assegno TE mensile di € 1.500,00, con decorrenza dalla data del deposito del presente ricorso ed entro e non oltre il quinto giorno del mese per il futuro, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT.
Con vittoria di spese ed onorari, oltre accessori.” per il convenuto come da foglio depositato il 24.4.2025
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di RO, contrariis rejectis:
1. dichiarare la separazione personale dei coniugi nato a [...]
RO (PU) il 13/4/1949 e residente a [...], strada Tresole, n.23 c.f.:
e nata a [...]-sombrone (PU) il C.F._2 TE
14.7.1949, C.F. residente in [...]
Tresole n. 23 ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Isola del
Piano di effettuare le relative annota-zioni;
2. rigettare la domanda di addebito della separazione avanzata dalla ricorrente;
3. dichiarare che la separazione è addebitata alla Dr. TE
4. nulla disporre in merito alla casa coniugale;
5. riconoscere e dichiarare che le parti hanno già regolamentato stragiudizialmente la divisione del mobilio e sul tema dichiarare cessata la materia del contendere;
6. rigettare la domanda della corresponsione di un assegno di mantenimento avanzata da parte attrice e dichiarare che le parti sono economicamente autosufficienti;
7. con vittoria di spese legali.
In subordine: ferme le ulteriori conclusioni sopra precisate, in luogo della domanda di cui al punto 6) si chiede che l'Ecc.mo Tribunale di RO voglia “contenere la domanda della corresponsione di un assegno di mantenimento avanzata da parte attrice in una somma non superiore ad €. 200,00 (duecento/00) mensili”.
pagina 2 di 9 In via istruttoria: si rinnovano le richieste già avanzate in comparsa di costituzione e risposta e nella memoria ex art. 473 bis 17 c. 2 c.p.c. …”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato l'11.12.2024 ha promosso la presente TE
causa di separazione personale nei confronti del coniuge , con CP
il quale ha contratto matrimonio il 28.6.1993 a Isola del Piano.
Si è ritualmente costituito . CP
In data 5.3.2025 si è svolta l'udienza di comparizione personale dei coniugi.
- È documentato che (nato a [...] nel 1949) e CP TE
(nata a [...] nel 1949) hanno contratto matrimonio civile il
[...]
28.6.1993 a Isola del Piano (doc.1 della ricorrente), in regime di separazione dei beni. era vedovo;
era divorziata. CP TE
Ciascuno dei coniugi aveva già due figli nati dai precedenti matrimoni, che sono entrati a far parte del nuovo nucleo familiare finchè non sono diventati adulti e indipendenti. La coppia non ha avuto altri figli.
La residenza è stata fissata a RO, in una unità abitativa facente parte di una villa bifamiliare. La porzione della neocostituita famiglia era di proprietà di per 4/6 e delle sue figlie per i restanti 2/6. Nel 1995 CP TE
ha acquistato da la quota di 1/6 al prezzo di Lire
[...] CP
225.000.000. Nel 2024 – per cercare di risolvere delle pesanti situazioni debitorie, tra loro indipendenti, che avevano attinto la ricorrente e una figlia del convenuto - ha venduto la sua quota all'altra figlia di TE CP
, la quale ha versato il prezzo all'Agenzia delle Entrate, ottenendo la
[...] cancellazione dell'ipoteca che il Fisco aveva iscritto nel 2019 sulla quota di per ingenti debiti tributari maturati dalla ricorrente anni TE
addietro a causa della gestione della sua farmacia. Sempre nel 2024 la stessa figlia ha acquistato anche la quota di proprietà della sorella e la nuda proprietà della quota del padre, entrambi esposti verso un istituto finanziario rispettivamente in qualità di mutuataria e di fideiussore. In conclusione CP
è rimasto titolare unicamente del diritto di abitazione su 3/6 dell'intero.
[...]
Nel corso del 2024 la figlia titolare del diritto di proprietà si è trasferita a vivere nell'immobile con la propria famiglia, in condivisione con la coppia
[...]
Per_1 pagina 3 di 9 All'epoca del matrimonio era farmacista e gestiva una TE farmacia a Fossombrone, già appartenuta a suo padre il quale gliel'aveva trasferita in cambio di un vitalizio di circa 140.000.000 di Lire annui (circostanza allegata anche dal convenuto in comparsa di costituzione). era CP
ingegnere edile e partecipava ad una associazione professionale di architetti e ingegneri a RO.
Ora è in pensione da circa 10 anni;
è documentato che la TE
farmacia ha subito un grave dissesto e nel 2014 la a presentato una TE
proposta di concordato preventivo, nel 2015 ha depositato una istanza di accordo di ristrutturazione dei debiti che prevedeva la vendita a terzi, l'accordo
è stato omologato dal Tribunale di Urbino e a breve distanza di tempo la farmacia è stata ceduta (doc. 1, 2, 3 e 4 depositati dalla ricoprrente il
14.3.2025).
Anche da alcuni anni è percettore di trattamento pensionistico, CP
ma ha mantenuto la partecipazione nella associazione professionale e continua a lavorare.
I coniugi sono separati di fatto da novembre 2024, quando ha TE
lasciato la casa familiare. Poche settimane dopo la stessa ha TE
promosso il presente procedimento.
Non esiste alcuna concreta possibilità di riconciliazione, pertanto va accolta la domanda di separazione avanzata da entrambe le parti.
- ha chiesto che la separazione sia addebitato al marito. La TE
ricorrente ha allegato che in particolare a partire dal gennaio 2024 CP
sarebbe divenuto sempre più arrogante e insofferente nei suoi confronti. Nei mesi successivi, tramite una agenzia investigativa, la moglie avrebbe scoperto che il marito aveva una relazione extraconiugale. Quindi il 13.11.2024 la moglie ha lasciato la casa familiare e si è trasferita da una conoscente.
La prova della violazione dell'obbligo di fedeltà coniugale è stata documentalmente fornita dalla ricorrente (doc. da 4 a 7 della ricorrente). Le fotografie e i filmati facenti parte della relazione investigativa del 21.10.2024 depositata dalla ricorrente ritraggono inequivocabilmente il convenuto in compagnia di un'altra donna, in atteggiamenti confidenziali, nel compimento di gesti intimi, in contesti che rivelano la natura sentimentale della loro relazione pagina 4 di 9 (nel periodo dal 4.10.2024 al 17.10.2024 vengono documentati tre incontri;
l'uomo e la donna si danno appuntamento sempre fuori RO;
in una occasione si fermano in un luogo appartato nei pressi di un campeggio;
in un'altra occasione si vedono le due persone che camminano “a braccetto” ed entrano in un ristorante;
in altre fotografie si vede la coppia seduta in macchina e la donna sta con la testa appoggiata sulla spalla dell'uomo, poi si baciano sulla bocca;
in un'altra occasione li si vede entrare in un hotel a Rimini alle ore
13,25 e uscire alle ore 15 circa).
La relazione extraconiugale è provata.
Considerata la stretta consequenzialità temporale tra la scoperta della relazione e la decisione della di separarsi, deve ritenersi dimostrato anche il TE nesso di causalità tra la violazione dell'obbligo di fedeltà coniugale e la intollerabilità della prosecuzione della coabitazione. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, deve ritenersi, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, tranne che non si constati la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, mediante un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale (v.
Cass. n.25618/2007, Cass. n.16859/2015).
- ha sostenuto invece che la separazione sia addebitabile CP
alla moglie. Il convenuto ha dedotto che non lo teneva al TE
corrente della sua situazione professionale;
quando la farmacia entrò in crisi la moglie avrebbe scelto una soluzione tutelante per la figlia anch'essa farmacista, la quale venne assunta dal nuovo proprietario ed entrò nella nuova compagine sociale;
così facendo la moglie avrebbe anteposto l'interesse della figlia agli obblighi che aveva verso il coniuge il quale le aveva prestato 45.000 euro. Ha dedotto che trascurava la casa e che era una accumulatrice TE
di oggetti.
pagina 5 di 9 Tali circostanze – quand'anche fossero provate - non integrano gli estremi per fondare una pronuncia di addebito della separazione.
L'asserita reticenza della ricorrente sull'andamento della farmacia risalirebbe almeno a prima del 2015, perché nel 2015 la farmacia è stata venduta. Lo stesso dicasi per la sistemazione lavorativa della figlia farmacista, collocabile più o meno in quel periodo. Si tratta di fatti ormai lontani nel tempo, mentre il matrimonio è proseguito fino al 2024 e la decisione di separarsi è stata presa dalla moglie, non dal marito. Non sussiste quindi un nesso di causalità tra tali asserite condotte della ricorrente e la separazione. Va osservato che a gennaio
2025 ancora scriveva alla moglie per dirle che era innamorato di lei, CP
che voleva che tornassero a vivere insieme e le chiedeva di non porre fine al matrimonio per “qualche scappatella” (così scriveva il 19.1.2025), evidentemente alludendo alla relazione extraconiugale scoperta dalla TE
(doc.15 della ricorrente).
Non è oggettivamente sufficiente per costituire motivo di addebito della separazione la trascuratezza della casa, il disordine e l'accumulo di oggetti inutili che il convenuto attribuisce alla ricorrente.
Né sulla base di tali circostanze si potrebbe ritenere provato che il matrimonio fosse già in crisi e la comunione materiale e spirituale tra i coniugi fosse già venuta meno, prima della relazione extraconiugale di CP
documentata nella relazione investigativa.
Il convenuto ha allegato che nel 2024 avrebbe confidato al TE
genero di che ella aveva motivo di ritenere che anche nel 2016 il marito CP
l'avesse tradita con un'altra donna. I capitoli di prova del convenuto aventi ad oggetto tale confidenza non sono stati ammessi in quanto inconferenti: il convenuto nei suoi atti non ha espressamente ammesso di avere avuto una relazione nel 2016; quand'anche la ricorrente all'epoca avesse nutrito un sospetto sulla infedeltà del marito, ciò non giustifica la relazione extraconiugale intrattenuta dallo stesso convenuto nel 2024. Ragionando in astratto, il fatto che in una occasione un coniuge abbia deciso di perdonare il tradimento dell'altro e il matrimonio sia proseguito ancora per lungo tempo, non esclude che quello stesso coniuge a distanza di anni di fronte ad una nuova violazione del dovere pagina 6 di 9 di fedeltà coniugale maturi un sentimento di intollerabilità della prosecuzione del matrimonio.
Per i motivi sopra esposti va accolta la domanda di addebito della separazione avanzata da e va respinta la domanda di addebito avanzata TE
da . CP
- La ricorrente ha chiesto che sia previsto in suo favore un assegno di mantenimento di euro 1.500,00.
La domanda va accolta, per il minor imporro di euro 1.000,00.
È opportuno ricordare che la funzione dell'assegno di mantenimento nella separazione previsto dall'art.156 c.c. è quella di permettere al coniuge economicamente più debole di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto durante il matrimonio e che avrebbe potuto continuare a godere se non fosse intervenuta la separazione.
Nel caso di specie la famiglia conduceva una vita agiata, grazie alle entrate derivanti dalle pensioni di ciascun coniuge e dalla attività di libero professionista di , senza avere spese di locazione. CP
La condizione economico-patrimoniale di è sensibilmente TE
peggiore rispetto a quella di e le risorse di cui la ricorrente CP
dispone non le consentono di conservare un tenore di vita analogo a quello goduto prima della separazione. Le sue uniche entrate sono costituite dalla pensione e attualmente l'importo netto percepito mensilmente CP_2 CP_3
ammonta a poco più di 1.300 euro per effetto di varie trattenute (pensione mensile netto euro 815 circa, netto euro 500 circa;
v. doc. 1 e 2 CP_2 CP_3
depositati il 22.4.2025). Il convenuto ha sostenuto che le trattenute altro non sarebbero che cessioni del quinto “create ad arte” dalla controparte in vista di questa causa di separazione (v. comparsa conclusionale, pag. 10): l'eccezione non può essere condivisa in quanto confrontando gli statini della pensione degli ultimi 12 mesi risulta che il rateo netto ammontava a 830-840 euro già ad CP_2
aprile 2024, quindi era pressochè corrispondente a quello attuale (anche dall'estratto conto del conto corrente risulta che nell'ultimo triennio l'importo delle pensioni della ricorrente non era più alto di oggi;
doc. 14 della ricorrente).
Non è contestato che la ricorrente non ha risparmi;
è documentato che non è ancora riuscita a chiudere in via definitiva la posizione debitoria verso il fisco pagina 7 di 9 per cartelle di pagamento risalenti al periodo 2013-2017 (doc.4 depositato il
22.4.2025). Non ha proprietà immobiliari e dovrà necessariamente reperire un alloggio.
è rimasto a vivere nella casa familiare, che condivide con la CP
figlia e il genero. Attualmente percepisce la pensione e INARCASSA, il CP_2
cui importo complessivo mensile ammonta a circa 2.460 euro netti per effetto di varie trattenute (pensione netto euro 770 circa, INARCASSA netto euro CP_2
1.690 circa;
v. doc. 16 e 17 depositati il 22.4.2025). A queste entrate fisse si aggiungono i compensi per l'attività di ingegnere, esercitata anche in forma associata con altri professionisti con una partecipazione del 33%; i pagamenti trovano riscontro negli estratti conto del suo conto corrente (doc. 10 del convenuto). Dalle dichiarazioni fiscali risulta che nel 2023 il convenuto ha dichiarato un reddito professionale di circa euro 12.000 oltre ad un reddito di euro 4.000 corrispostogli dallo studio professionale, in aggiunta al reddito da pensione;
anche nel 2022 gli importi erano stati complessivamente analoghi
(doc.4 del convenuto).
Valutate le rispettive situazioni economico-patrimoniali, l'assegno di mantenimento in favore di viene quantificato in euro 1.000,00 TE
mensili, che dovrà versare entro il giorno 5 di ogni mese, con CP decorrenza dalla data dell'udienza di comparizione del 5.3.2025 all'esito della quale i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati.
Il fatto che avesse già posto fine alla coabitazione in un TE
momento anteriore, decidendo di lasciare la casa familiare pur in mancanza di una situazione di emergenza, senza attendere l'udienza di comparizione – celebrata entro il termine fissato dall'art.473-bis.14 c.p.c. – non è sufficiente a far retroagire la decorrenza dell'obbligo di mantenimento ad una data anteriore rispetto alla suddetta udienza, udienza che ha segnato il momento a decorrere dal quale i coniugi sono stati espressamente autorizzati a vivere separatamente con previsione di un obbligo di mantenimento per il convenuto.
L'assegno è soggetto a rivalutazione annuale Istat.
- In considerazione della soccombenza prevalente del convenuto, le spese di causa vengono poste a suo carico e vengono liquidate come in dispositivo ex
DM n.55/2014 in base al valere della causa e al contenuto della attività
pagina 8 di 9 difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.2150/2024
R.G., promossa da
; TE
RICORRENTE nei confronti di
; CP
CONVENUTO con l'intervento del
P.M.;
INTERVENUTO PER LEGGE
ogni altra domanda, eccezione ed istanza disattesa,
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e CP TE
che hanno contratto matrimonio il 28.6.1993 a Isola del Piano, con
[...]
addebito a;
CP
2) pone a carico di un assegno mensile per il mantenimento di CP
di euro 1.000,00 mensili, con decorrenza da marzo 2025, che TE
dovrà essere corrisposto entro il giorno 5 di ogni mese;
l'assegno è soggetto a rivalutazione annuale Istat;
3) condanna a rifondere a le spese di causa CP TE
liquidate in euro 7.616,00 per compenso del difensore, oltre spese generali nella misura del 15%, spese accessorie, IVA e CPA se dovuti come per legge.
RO, così deciso nella camera di consiglio in data 20 maggio 2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Manuela Mari Lorena Mussoni atto sottoscritto digitalmente pagina 9 di 9