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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 13/05/2025, n. 267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 267 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Reggio nell'Emilia
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Elena Vezzosi, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione di udienza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 865/2024 R.G.L. proposta da
(c.f. , nata il Parte_1 C.F._1
05.03.1992 a Caltanissetta (CL) e residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Di Puorto (c.f.
e dall'avv. Vito Di Puorto (c.f. C.F._2
), con questi elettivamente domiciliata in Castel C.F._3
Volturno (CE) al Parco delle Rose, int. 1, Fabb 9/B
ricorrente contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
in persona del Ministro pro tempore;
Controparte_2
(C.F. ), in persona del Direttore Generale p.t.; P.IVA_2
(C.F. ), in Controparte_3 P.IVA_3
persona del Direttore Generale p.t.
convenuti contumaci
OGGETTO: “Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione professionale del personale docente.”. Conclusioni
Per la ricorrente: “
1. In via preliminare e nel merito, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro
500,00 annui della Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, per le motivazioni in premessa e, per
l'effetto, condannare l'Amministrazione convenuta all'emissione di buoni
e/o alla carta elettronica, affine alla carta docente non goduta, in favore della ricorrente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e
2023/2024, dal valore complessivo di € 2.000,00 (€ 500 cadauno per ciascun anno scolastico);
2. In subordine, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui della Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, per le motivazioni in premessa e, per l'effetto, condannare l'Amministrazione convenuta all'emissione di buoni e/o alla carta elettronica, affine alla carta docente non goduta, in favore della ricorrente per gli anni scolastici riconosciuti ed accertati in corso del giudizio dal valore di € 500,00 cadauno per ogni anno scolastico riconosciuto;
3. con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio, iva, c.p.a e rimb. forf. spese gen., con attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatari ex art. 93 c.p.c.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 06.09.2024, Parte_1
chiede l'accertamento del diritto al beneficio economico di €
500,00 annui tramite “Carta elettronica”, prevista dall'art. 1
Pag. 2 di 9 Legge n. 107/2015 e vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi per l'aggiornamento e lo sviluppo delle competenze professionali, con conseguente richiesta di condanna del al pagamento, in favore Controparte_1
della stessa, della somma complessiva pari ad € 2.000,00.
La ricorrente allega di avere prestato ser vizio, in qualità di docente alle dipendenze del medesimo , in forza di CP_1
contratti a tempo determinato, annuali o fino al termine delle attività didattiche negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022,
2022/2023 e 2023/2024.
In esecuzione di questi c ontratti, la ricorrente deduce di avere svolto mansioni identiche a quelle dei docenti assunti a tempo indeterminato, allegando altresì l'insussistenza di ragioni oggettive per negare al personale precario il beneficio di cui si tratta, pur sempre vincolat o all'aggiornamento ed alla formazione di tutto il personale docente, senza distinzioni.
Dai fatti allegati, risulta che il medesimo non ha CP_1
riconosciuto il suddetto beneficio, agendo in violazione del divieto di discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato, nonostante l'atto di diffida inviato e rimasto privo di riscontro .
Stante la ritualità della notifica, il non si costituisce CP_1
ed è dichiarato formalmente contumace all'udienza del
09.01.2025.
Pag. 3 di 9 La causa è istruita documentalmente e viene decisa all'esito di trattazione scritta, previo deposito di note scritte entro il
02.05.2025.
*** *** ***
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Dalle allegazioni dedotte in ricorso, suffragate dalla prod otta documentazione, risulta provato che la ricorrente ha prestato servizio in forza di contratti annuali o fino al termine delle attività didattiche.
In particolare, risulta provato che ha Parte_1
prestato attività di docenza nei seguenti anni scolastici:
A.S. 2020/2021, contratto di lavoro decorrente dal 18.09.2020 al 30.06.2021;
A.S. 2021/2022, contratto di lavoro decorrente dal 06.09.2021 al 30.06.2022;
A.S. 2022/2023, contratto di lavoro de corrente dal 01.09.2022 al 30.06.2023;
A.S. 2023/2024, contratto decorrente dal 15.09.2023 al
30.06.2024.
De jure, l'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015 dispone che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le compe tenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La
Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun
Pag. 4 di 9 anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di Controparte_4
laurea, di laurea magistrale, specialistica o a cicl o unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o
a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, n onché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del
Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Il DPCM n. 32313 del 23/9/2015 e il DPCM del 28/11/2016 fanno a loro volta riferimento ai docenti di ruolo a tempo indeterminato quali beneficiari della Carta docente.
La Corte di Giustizia Europea (ordinanza VI Sezione 18/5/2022 nella causa c 450/21) ha statuito che la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il
18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva
1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo
Pag. 5 di 9 determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al Controparte_1
personale docente a tempo determinato di tale , il CP_1
beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di euro
500,00 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le comp etenze professionali, mediante carta elettronica.
La CGUE ha valorizzato la circostanza che dalle norme interne
(in particolare l'art. 282 D.lgs n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola ed in particolare l'art. 63 del C.C.N.L del 27.11.2007 e l'art. 1 L. n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale.
Con sentenza n. 1842/2022 del 16.03.2022, il Consiglio di
Stato, in riforma della decisione del TA IO , ha affermato che la scelta del di escludere dal beneficio della Carta CP_1
Docenti il personale con contratto a tempo determinato presenta profili di irragionevolezza e contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della P.A., c on ciò affermando, quindi, l'illegittimità degli atti impugnati rispetto ai parametri di diritto interno desumibili dagli artt. 3, 35 e 97
Cost.
La Corte di Cassazione ha statuito il seguente principio
(Sentenza n. 29961/2023): “La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che
Pag. 6 di 9 ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al .” CP_1
I principi giurisprudenziali sopra richiamati, sono senza dubbio applicabili al caso di spec ie, in mancanza di ragioni oggettive - viste le identiche mansioni svolte dalla ricorrente rispetto ai docenti a tempo indeterminato - che giustifichino la differenza di trattamento e il mancato riconoscimento del beneficio richiesto.
Dalle allegazioni ded otte in ricorso e dai documenti prodotti in atti (cfr. copie dei contratti di lavoro), risulta che
[...]
ha prestato servizio in forza di contratti annuali Parte_1
o fino al termine delle attività didattiche negli anni scolastici sopra indicati, stante altresì la prova della permanenza della ricorrente nel sistema delle docenze scolastiche, come si evince dalle GPS 2024/2026 e dal contratto di lavoro per l'a.s.
2024/2025, tutti prodotti in atti.
La prova dell'attività di docenza concretamente svolta non è Parte_ contestata, a fronte della contumacia del .
La domanda deve, pertanto, trovare accoglimento e il CP_1
va condannato a riconoscere alla ricorrente l'utilizzo della carta docente per gli anni scolastici rispettivamente richiesti nelle rassegnate conclusioni, per l'importo di euro 500,00 annui
Pag. 7 di 9 ovvero per la complessiva somma richiesta, quale valore della controversia, pari ad € 2.000,00 sulla base della documentazione prodotta.
Sulla somma come sopra determinata, sono altresì dovuti gli interessi o la rivalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 22 co.
36 L 724/1994, dalla maturazione del diritto al saldo (vedasi, sul punto, Cass. 29961/23).
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri d i cui al DM
147/2022 per le cause di lavoro, scaglione di valore fino a
5.200,00 euro, valori minimi per le fasi di studio (€ 444,00), introduttiva (€ 213,00) e decisoria (€ 373,00), nulla per la fase istruttoria in quanto non esperita.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Elena
Vezzosi, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione e domanda rigettata, nella causa n. 865/2024 R.G.L.:
1) dichiara il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di cui all'art. 1 comma 121 Legge 107/2015, con conseguente condanna del Controparte_1
a rendere disponibile la “Carta docente”, di cui all'art. 1 comma
121, L n. 107/ 2015, con le stesse regole previste per il personale di ruolo con riferiment o:
- agli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e
2023/2024, per un importo di € 2.000,00 a favore di
[...]
, oltre interessi sino al soddisfo. Parte_1
Pag. 8 di 9 2) Condanna il , in Controparte_1
persona del pro tempore, a rifondere alla ricorrente, CP_5
con distrazione in favore dei procuratori antistatari, le spese del giudizio, liquidate in euro 49,00 per esborsi ed euro 1030,00 per compensi, oltre spese generali del 15% oltre iva e c.p.a. come per legge.
Reggio Emilia, così deciso il 13/5/2025
Il Giudice
Dott.ssa Elena Vezzosi
Pag. 9 di 9
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Elena Vezzosi, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione di udienza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 865/2024 R.G.L. proposta da
(c.f. , nata il Parte_1 C.F._1
05.03.1992 a Caltanissetta (CL) e residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Di Puorto (c.f.
e dall'avv. Vito Di Puorto (c.f. C.F._2
), con questi elettivamente domiciliata in Castel C.F._3
Volturno (CE) al Parco delle Rose, int. 1, Fabb 9/B
ricorrente contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
in persona del Ministro pro tempore;
Controparte_2
(C.F. ), in persona del Direttore Generale p.t.; P.IVA_2
(C.F. ), in Controparte_3 P.IVA_3
persona del Direttore Generale p.t.
convenuti contumaci
OGGETTO: “Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione professionale del personale docente.”. Conclusioni
Per la ricorrente: “
1. In via preliminare e nel merito, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro
500,00 annui della Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, per le motivazioni in premessa e, per
l'effetto, condannare l'Amministrazione convenuta all'emissione di buoni
e/o alla carta elettronica, affine alla carta docente non goduta, in favore della ricorrente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e
2023/2024, dal valore complessivo di € 2.000,00 (€ 500 cadauno per ciascun anno scolastico);
2. In subordine, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui della Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, per le motivazioni in premessa e, per l'effetto, condannare l'Amministrazione convenuta all'emissione di buoni e/o alla carta elettronica, affine alla carta docente non goduta, in favore della ricorrente per gli anni scolastici riconosciuti ed accertati in corso del giudizio dal valore di € 500,00 cadauno per ogni anno scolastico riconosciuto;
3. con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio, iva, c.p.a e rimb. forf. spese gen., con attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatari ex art. 93 c.p.c.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 06.09.2024, Parte_1
chiede l'accertamento del diritto al beneficio economico di €
500,00 annui tramite “Carta elettronica”, prevista dall'art. 1
Pag. 2 di 9 Legge n. 107/2015 e vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi per l'aggiornamento e lo sviluppo delle competenze professionali, con conseguente richiesta di condanna del al pagamento, in favore Controparte_1
della stessa, della somma complessiva pari ad € 2.000,00.
La ricorrente allega di avere prestato ser vizio, in qualità di docente alle dipendenze del medesimo , in forza di CP_1
contratti a tempo determinato, annuali o fino al termine delle attività didattiche negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022,
2022/2023 e 2023/2024.
In esecuzione di questi c ontratti, la ricorrente deduce di avere svolto mansioni identiche a quelle dei docenti assunti a tempo indeterminato, allegando altresì l'insussistenza di ragioni oggettive per negare al personale precario il beneficio di cui si tratta, pur sempre vincolat o all'aggiornamento ed alla formazione di tutto il personale docente, senza distinzioni.
Dai fatti allegati, risulta che il medesimo non ha CP_1
riconosciuto il suddetto beneficio, agendo in violazione del divieto di discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato, nonostante l'atto di diffida inviato e rimasto privo di riscontro .
Stante la ritualità della notifica, il non si costituisce CP_1
ed è dichiarato formalmente contumace all'udienza del
09.01.2025.
Pag. 3 di 9 La causa è istruita documentalmente e viene decisa all'esito di trattazione scritta, previo deposito di note scritte entro il
02.05.2025.
*** *** ***
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Dalle allegazioni dedotte in ricorso, suffragate dalla prod otta documentazione, risulta provato che la ricorrente ha prestato servizio in forza di contratti annuali o fino al termine delle attività didattiche.
In particolare, risulta provato che ha Parte_1
prestato attività di docenza nei seguenti anni scolastici:
A.S. 2020/2021, contratto di lavoro decorrente dal 18.09.2020 al 30.06.2021;
A.S. 2021/2022, contratto di lavoro decorrente dal 06.09.2021 al 30.06.2022;
A.S. 2022/2023, contratto di lavoro de corrente dal 01.09.2022 al 30.06.2023;
A.S. 2023/2024, contratto decorrente dal 15.09.2023 al
30.06.2024.
De jure, l'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015 dispone che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le compe tenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La
Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun
Pag. 4 di 9 anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di Controparte_4
laurea, di laurea magistrale, specialistica o a cicl o unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o
a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, n onché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del
Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Il DPCM n. 32313 del 23/9/2015 e il DPCM del 28/11/2016 fanno a loro volta riferimento ai docenti di ruolo a tempo indeterminato quali beneficiari della Carta docente.
La Corte di Giustizia Europea (ordinanza VI Sezione 18/5/2022 nella causa c 450/21) ha statuito che la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il
18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva
1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo
Pag. 5 di 9 determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al Controparte_1
personale docente a tempo determinato di tale , il CP_1
beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di euro
500,00 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le comp etenze professionali, mediante carta elettronica.
La CGUE ha valorizzato la circostanza che dalle norme interne
(in particolare l'art. 282 D.lgs n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola ed in particolare l'art. 63 del C.C.N.L del 27.11.2007 e l'art. 1 L. n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale.
Con sentenza n. 1842/2022 del 16.03.2022, il Consiglio di
Stato, in riforma della decisione del TA IO , ha affermato che la scelta del di escludere dal beneficio della Carta CP_1
Docenti il personale con contratto a tempo determinato presenta profili di irragionevolezza e contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della P.A., c on ciò affermando, quindi, l'illegittimità degli atti impugnati rispetto ai parametri di diritto interno desumibili dagli artt. 3, 35 e 97
Cost.
La Corte di Cassazione ha statuito il seguente principio
(Sentenza n. 29961/2023): “La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che
Pag. 6 di 9 ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al .” CP_1
I principi giurisprudenziali sopra richiamati, sono senza dubbio applicabili al caso di spec ie, in mancanza di ragioni oggettive - viste le identiche mansioni svolte dalla ricorrente rispetto ai docenti a tempo indeterminato - che giustifichino la differenza di trattamento e il mancato riconoscimento del beneficio richiesto.
Dalle allegazioni ded otte in ricorso e dai documenti prodotti in atti (cfr. copie dei contratti di lavoro), risulta che
[...]
ha prestato servizio in forza di contratti annuali Parte_1
o fino al termine delle attività didattiche negli anni scolastici sopra indicati, stante altresì la prova della permanenza della ricorrente nel sistema delle docenze scolastiche, come si evince dalle GPS 2024/2026 e dal contratto di lavoro per l'a.s.
2024/2025, tutti prodotti in atti.
La prova dell'attività di docenza concretamente svolta non è Parte_ contestata, a fronte della contumacia del .
La domanda deve, pertanto, trovare accoglimento e il CP_1
va condannato a riconoscere alla ricorrente l'utilizzo della carta docente per gli anni scolastici rispettivamente richiesti nelle rassegnate conclusioni, per l'importo di euro 500,00 annui
Pag. 7 di 9 ovvero per la complessiva somma richiesta, quale valore della controversia, pari ad € 2.000,00 sulla base della documentazione prodotta.
Sulla somma come sopra determinata, sono altresì dovuti gli interessi o la rivalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 22 co.
36 L 724/1994, dalla maturazione del diritto al saldo (vedasi, sul punto, Cass. 29961/23).
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri d i cui al DM
147/2022 per le cause di lavoro, scaglione di valore fino a
5.200,00 euro, valori minimi per le fasi di studio (€ 444,00), introduttiva (€ 213,00) e decisoria (€ 373,00), nulla per la fase istruttoria in quanto non esperita.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Elena
Vezzosi, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione e domanda rigettata, nella causa n. 865/2024 R.G.L.:
1) dichiara il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di cui all'art. 1 comma 121 Legge 107/2015, con conseguente condanna del Controparte_1
a rendere disponibile la “Carta docente”, di cui all'art. 1 comma
121, L n. 107/ 2015, con le stesse regole previste per il personale di ruolo con riferiment o:
- agli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e
2023/2024, per un importo di € 2.000,00 a favore di
[...]
, oltre interessi sino al soddisfo. Parte_1
Pag. 8 di 9 2) Condanna il , in Controparte_1
persona del pro tempore, a rifondere alla ricorrente, CP_5
con distrazione in favore dei procuratori antistatari, le spese del giudizio, liquidate in euro 49,00 per esborsi ed euro 1030,00 per compensi, oltre spese generali del 15% oltre iva e c.p.a. come per legge.
Reggio Emilia, così deciso il 13/5/2025
Il Giudice
Dott.ssa Elena Vezzosi
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