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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 19/05/2025, n. 621 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 621 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3788/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Miro Santangelo Presidente
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito Giudice Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n.r.g. 3788/2024 promossa da:
(C.F. ), con il pa- Parte_1 C.F._1 trocinio dell'Avv. Barani Paola, presso il cui studio è elettivamente domiciliato
RICORRENTE
contro
(C.F. Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso).
CONCLUSIONI
Parte ricorrente precisava le conclusioni come da verbale dell'udienza del 14.05.2025.
Parte resistente, contumace, compariva personalmente alla predetta udienza e dichiarava di aderire all'accordo raggiunto con la ricorrente.
RAGIONI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con sentenza n. 1418/2018, pubblicata in data 06.09.2018 (R.G. 4353/2018), questo Tribunale di- chiarava lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti, dalla cui unione nasceva il figlio
[...]
(il 04.03.2013), alle seguenti condizioni (tra le altre): affido condiviso, frequentazio- Persona_1
ne padre/figlio a weekend alterni dal sabato alle ore 10.00 alla domenica alle ore 19.00 e un giorno infrasettimanale dalle 16.00 alle 19.00, contributo paterno al mantenimento del figlio pari all'importo mensile annualmente rivalutabile di € 150,00 oltre al 50% delle spese straordinarie e au- torizzazione alla madre a percepire l'intero importo degli assegni familiari (doc. 1 ricorrente).
Con ricorso depositato in data 18.10.2024, la ricorrente, a modifica delle condizioni di divorzio, chiedeva l'affido esclusivo di con collocamento prevalente presso la madre (stante la so- Per_2 stanziale interruzione della frequentazione padre/figlio, limitata “da almeno un anno – a qualche fugace improvvisata” e la difficoltà della madre ad ottenere dal padre la “condivisione delle autoriz- zazioni in favore del figlio”), aumento del contributo paterno all'importo mensile di € 350,00, auto- rizzazione a percepire l'intero importo dell'AU. In via istruttoria, chiedeva di “Incaricare il Servizio
Sociale di effettuare valutazione sulle competenze genitoriali del sig. – ampliando, se CP_1
del caso, la valutazione anche rispetto al nuovo nucleo familiare – al fine di verificare le modali- tà/tempi più adeguati di rapporto e di diritto di visita tra il sig. e il figlio minore ”. CP_1 Per_2
Alla prima udienza del 15.01.2025, il resistente compariva personalmente, dichiarava di aver inter- rotto la convivenza con la precedente compagna (con la quale il minore aveva un rapporto difficile), di essersi trasferito da qualche settimana a Legnano, di percepire il 50% dell'Assegno Unico oltre a uno stipendio mensile di circa € 2.400,00 e di avere intenzione di ricominciare a frequentare Per_3
zio a weekend alterni ma di non essere in grado di garantire la frequentazione durante un giorno in- frasettimanale. Emergeva, inoltre, che in passato il nucleo era già stato preso in carico dai S.S. di
Gallarate, territorialmente competenti per madre e minore.
A mezzo dell'ordinanza del 16.01.2025, il Giudice Delegato aumentava il contributo paterno all'importo di € 300,00 a far data dal deposito del ricorso “considerati i redditi delle parti, il tempo decorso dalla sentenza di divorzio e le conseguenti aumentate esigenze del minore, il fatto che il padre vede meno di quanto originariamente pattuito” e incaricava i S.S. di Gallarate di Per_2 procedere ad un'indagine sul nucleo familiare e di comunicare al padre contumace la data della suc- cessiva udienza.
Con relazione recante data 04.04.2025, i S.S. incaricati concludevano come segue: All'udienza del 14.05.2025 il resistente, contumace, compariva personalmente e dichiarava di usu- fruire di congedo dal lavoro dal mese di aprile 2025 e fino almeno al mese di aprile 2026 per occu- parsi del figlio minore avuto da una diversa relazione e affetto da autismo. Pertanto, dichiarava di percepire lo stipendio mensile di € 1.200,00.
Le parti raggiungevano l'accordo di seguito interamente riportato: “affido condiviso, collocamento presso la madre che percepirà l'AUU al 50% e concordano che da maggio 2025 e finchè permarrà il congedo, il padre verserà alla ricorrente € 200,00, oltre al 50% delle spese straordinarie. Si ri- servano ogni diversa determinazione una volta finito il congedo. Il padre terrà il minore a domeni- che alterne e, quando reperirà una casa, a fine settimana alterni dal sabato mattina alla domenica sera. Le parti prenderanno accordi diretti per le vacanze estive e natalizie. Spese compensate”.
L'accordo raggiunto tra le parti dev'essere recepito in quanto coerente con le esigenze di tutela e cura della prole (posto che anche dalla relazione dei SS risulta che il padre abbia ripreso i rapporti con il minore a seguito della cessazione della precedente relazione), con lo stipendio dichiarato dal resistente in udienza (nel corso della quale rammostrava la richiesta fatta ad INPS per il congedo).
Per il periodo compreso fra il deposito del ricorso e maggio 2025 devono essere confermati i prov- vedimenti ex art. 473bis.22 c.p.c. (quindi, il contributo mensile a carico del padre in detto periodo è di € 300 al mese), considerato che fino al congedo per accudire il figlio più piccolo, il padre perce- piva uno stipendio mensile di € 2.400.
Le spese di lite devono essere ritenute irripetibili per la natura della controversia e per l'atteggiamento collaborativo tenuto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando a parziale modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 1418/2018, pubblicata da questo Tribu- nale in data 06.09.2018, così dispone:
1) conferma l'affido condiviso di ad entrambi i genitori, con col- Persona_4
locamento prevalente presso la madre, attualmente in Gallarate (VA), Via Curtatone n. 48; 2) dispone che i genitori percepiscano l'Assegno Unico nella misura del 50% ciascuno;
3) dispone che, da maggio 2025 e finché permarrà il congedo del padre dal lavoro, quest'ultimo verserà alla madre entro il giorno 15 di ogni mese, l'importo mensile di € 200,00, oltre rivaluta- zione annuale, per il mantenimento del figlio;
4) dispone che il padre tenga con sé il figlio nei fine settimana a domeniche alterne fino a quando non reperirà una diversa soluzione abitativa e, successivamente, a weekend alterni dal sabato mattina alla domenica sera;
5) dispone che per i periodi di vacanze estive e per il periodo natalizio il padre terrà con sé il figlio secondo accordi assunti direttamente con la madre;
6) dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Busto Arsizio nella camera di consiglio del 15.05.2025.
Il Giudice Est. Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Ardito Dott. Miro Santangelo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Miro Santangelo Presidente
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito Giudice Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n.r.g. 3788/2024 promossa da:
(C.F. ), con il pa- Parte_1 C.F._1 trocinio dell'Avv. Barani Paola, presso il cui studio è elettivamente domiciliato
RICORRENTE
contro
(C.F. Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso).
CONCLUSIONI
Parte ricorrente precisava le conclusioni come da verbale dell'udienza del 14.05.2025.
Parte resistente, contumace, compariva personalmente alla predetta udienza e dichiarava di aderire all'accordo raggiunto con la ricorrente.
RAGIONI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con sentenza n. 1418/2018, pubblicata in data 06.09.2018 (R.G. 4353/2018), questo Tribunale di- chiarava lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti, dalla cui unione nasceva il figlio
[...]
(il 04.03.2013), alle seguenti condizioni (tra le altre): affido condiviso, frequentazio- Persona_1
ne padre/figlio a weekend alterni dal sabato alle ore 10.00 alla domenica alle ore 19.00 e un giorno infrasettimanale dalle 16.00 alle 19.00, contributo paterno al mantenimento del figlio pari all'importo mensile annualmente rivalutabile di € 150,00 oltre al 50% delle spese straordinarie e au- torizzazione alla madre a percepire l'intero importo degli assegni familiari (doc. 1 ricorrente).
Con ricorso depositato in data 18.10.2024, la ricorrente, a modifica delle condizioni di divorzio, chiedeva l'affido esclusivo di con collocamento prevalente presso la madre (stante la so- Per_2 stanziale interruzione della frequentazione padre/figlio, limitata “da almeno un anno – a qualche fugace improvvisata” e la difficoltà della madre ad ottenere dal padre la “condivisione delle autoriz- zazioni in favore del figlio”), aumento del contributo paterno all'importo mensile di € 350,00, auto- rizzazione a percepire l'intero importo dell'AU. In via istruttoria, chiedeva di “Incaricare il Servizio
Sociale di effettuare valutazione sulle competenze genitoriali del sig. – ampliando, se CP_1
del caso, la valutazione anche rispetto al nuovo nucleo familiare – al fine di verificare le modali- tà/tempi più adeguati di rapporto e di diritto di visita tra il sig. e il figlio minore ”. CP_1 Per_2
Alla prima udienza del 15.01.2025, il resistente compariva personalmente, dichiarava di aver inter- rotto la convivenza con la precedente compagna (con la quale il minore aveva un rapporto difficile), di essersi trasferito da qualche settimana a Legnano, di percepire il 50% dell'Assegno Unico oltre a uno stipendio mensile di circa € 2.400,00 e di avere intenzione di ricominciare a frequentare Per_3
zio a weekend alterni ma di non essere in grado di garantire la frequentazione durante un giorno in- frasettimanale. Emergeva, inoltre, che in passato il nucleo era già stato preso in carico dai S.S. di
Gallarate, territorialmente competenti per madre e minore.
A mezzo dell'ordinanza del 16.01.2025, il Giudice Delegato aumentava il contributo paterno all'importo di € 300,00 a far data dal deposito del ricorso “considerati i redditi delle parti, il tempo decorso dalla sentenza di divorzio e le conseguenti aumentate esigenze del minore, il fatto che il padre vede meno di quanto originariamente pattuito” e incaricava i S.S. di Gallarate di Per_2 procedere ad un'indagine sul nucleo familiare e di comunicare al padre contumace la data della suc- cessiva udienza.
Con relazione recante data 04.04.2025, i S.S. incaricati concludevano come segue: All'udienza del 14.05.2025 il resistente, contumace, compariva personalmente e dichiarava di usu- fruire di congedo dal lavoro dal mese di aprile 2025 e fino almeno al mese di aprile 2026 per occu- parsi del figlio minore avuto da una diversa relazione e affetto da autismo. Pertanto, dichiarava di percepire lo stipendio mensile di € 1.200,00.
Le parti raggiungevano l'accordo di seguito interamente riportato: “affido condiviso, collocamento presso la madre che percepirà l'AUU al 50% e concordano che da maggio 2025 e finchè permarrà il congedo, il padre verserà alla ricorrente € 200,00, oltre al 50% delle spese straordinarie. Si ri- servano ogni diversa determinazione una volta finito il congedo. Il padre terrà il minore a domeni- che alterne e, quando reperirà una casa, a fine settimana alterni dal sabato mattina alla domenica sera. Le parti prenderanno accordi diretti per le vacanze estive e natalizie. Spese compensate”.
L'accordo raggiunto tra le parti dev'essere recepito in quanto coerente con le esigenze di tutela e cura della prole (posto che anche dalla relazione dei SS risulta che il padre abbia ripreso i rapporti con il minore a seguito della cessazione della precedente relazione), con lo stipendio dichiarato dal resistente in udienza (nel corso della quale rammostrava la richiesta fatta ad INPS per il congedo).
Per il periodo compreso fra il deposito del ricorso e maggio 2025 devono essere confermati i prov- vedimenti ex art. 473bis.22 c.p.c. (quindi, il contributo mensile a carico del padre in detto periodo è di € 300 al mese), considerato che fino al congedo per accudire il figlio più piccolo, il padre perce- piva uno stipendio mensile di € 2.400.
Le spese di lite devono essere ritenute irripetibili per la natura della controversia e per l'atteggiamento collaborativo tenuto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando a parziale modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 1418/2018, pubblicata da questo Tribu- nale in data 06.09.2018, così dispone:
1) conferma l'affido condiviso di ad entrambi i genitori, con col- Persona_4
locamento prevalente presso la madre, attualmente in Gallarate (VA), Via Curtatone n. 48; 2) dispone che i genitori percepiscano l'Assegno Unico nella misura del 50% ciascuno;
3) dispone che, da maggio 2025 e finché permarrà il congedo del padre dal lavoro, quest'ultimo verserà alla madre entro il giorno 15 di ogni mese, l'importo mensile di € 200,00, oltre rivaluta- zione annuale, per il mantenimento del figlio;
4) dispone che il padre tenga con sé il figlio nei fine settimana a domeniche alterne fino a quando non reperirà una diversa soluzione abitativa e, successivamente, a weekend alterni dal sabato mattina alla domenica sera;
5) dispone che per i periodi di vacanze estive e per il periodo natalizio il padre terrà con sé il figlio secondo accordi assunti direttamente con la madre;
6) dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Busto Arsizio nella camera di consiglio del 15.05.2025.
Il Giudice Est. Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Ardito Dott. Miro Santangelo