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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 20/10/2025, n. 592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 592 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 364/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Lagonegro
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. UL NT TR Presidente dott. Maurizio Ferrara Giudice dott. Riccardo Sabato Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 364/2025
T R A
(C.F ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. CUCARO ANNA MARIA (C.F. , giusta C.F._2 procura in atti
RICORRENTE
E
(C.F. ) Controparte_1 C.F._3
RESISTENTE CONTUMACE
pagina 1 di 7 NONCHÈ
Il P.M. presso il Tribunale Ordinario di Lagonegro
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: Divorzio contenzioso
CONCLUSIONI
Conclusione delle parti: come in atti
Conclusioni del Pubblico Ministero:
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 16/4/25, (C.F Parte_1
) chiedeva che fosse pronunciata la cessazione degli C.F._1 effetti civili del matrimonio civile contratto con (C.F. Controparte_1
) esponendo che la separazione dei coniugi era stato C.F._3 pronunciata con sentenza del 14/10/24 e che ad oggi, trascorsi tre anni dalla data di comparizione presidenziale del 16 febbraio 2022 non vi era mai stata riconciliazione, avendo peraltro il già trasferito dal CP_1
2019 in Castelluccio Superiore.
non si costituiva e veniva dichiarato contumace. Controparte_1
La domanda di divorzio è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero si è realizzata la ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorso oltre un anno dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al
Presidente del Tribunale di Torre Annunziata nel procedimento di pagina 2 di 7 separazione giudiziale, ove erano stati determinati anche i relativi patti, e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. Inoltre, considerato che la ricorrente ha ribadito la volontà di ottenere il divorzio, si deve ritenere che la comunione spirituale e materiale sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi
In ordine ai provvedimenti accessori, valutata ogni circostanza, il
Tribunale ritiene opportuno confermare i provvedimenti adottati nella sentenza di separazione giudiziale, disponendo il mantenimento con fissazione di assegno per i due figli maggiorenni non autosufficienti nella misura richiesta di euro 200,00 cadauno e l'assegnazione della casa familiare.
Parte ricorrente ha formulato, poi, domanda volta al riconoscimento di un assegno divorzile. Appare pertanto opportuno riepilogare preliminarmente i consolidati principi giurisprudenziali relativi all'assegno di divorzio.
Va ribadito in questa sede che (così Cass. Sez. U - , Sentenza n. 18287 del 11/07/2018, Sez. 1 - , Ordinanza n. 1882 del 23/01/2019) “il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio, premessa la valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, avrà ad oggetto, in particolare, il contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio
pagina 3 di 7 comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto”.
L'art. 5 comma 6 attribuisce all'assegno di divorzio una funzione assistenziale, riconoscendo all'ex coniuge il diritto all'assegno di divorzio quando non abbia mezzi adeguati e non possa procurarseli per ragioni obiettive.
Ne consegue che la funzione assistenziale dell'assegno di divorzio si compone di un contenuto perequativo-compensativo che discende direttamente dalla declinazione costituzionale del principio di solidarietà e che conduce al riconoscimento di un contributo che, partendo dalla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali dei due coniugi, deve tener conto non soltanto del raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da garantire l'autosufficienza, secondo un parametro astratto ma, in concreto, di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del richiedente."
L'orientamento delle Sezioni Unite ha trovato conferma in pronunce successive che hanno ribadito i principi ivi delineati: ".... deve essere riconosciuto il diritto all'assegno divorzile, nell'ipotesi di effettiva e concreta non autosufficienza economica del richiedente, anche ove non possano essere valutati gli altri criteri, ancorchè equiordinati, previsti nella norma, in virtù del rilievo primario dei principi solidaristici di derivazione costituzionale che informano i modelli relazionali familiari.
.... Ove tale disparità sia accertata, è necessario verificare se sia casualmente riconducibile in via esclusiva o prevalente alle scelte comuni di conduzione della vita familiare, alla definizione dei ruoli dei componenti
pagina 4 di 7 la coppia coniugata, al sacrificio delle aspettative lavorative e professionali di uno dei coniugi." (Cass. Ord. 21926/2019).
Nel caso di specie può osservarsi, come già correttamente osservato dal
Tribunale in sede di separazione, pronunciata solo l'anno passato, non potendosi ritenere che vi siano stati mutamenti di sorta della situazione reddituale o di fatto rispetto alla suddetta sentenza del 15/10/24, che “Da quanto emerso in giudizio, dunque, risulta che la ricorrente non ha adeguati redditi propri e che comunque non ha mai svolto attività lavorativa, anche in costanza di matrimonio, essendosi prevalentemente dedicata alla cura della famiglia, in particolare alla primogenita Per_1 disabile sin dalla nascita”
Alla luce di tali risultanze, dati i redditi dei coniugi come determinati, considerata la durata del matrimonio calcolata dalla data di celebrazione, la data della separazione, l'età della ricorrente e del resistente, il Collegio stima equo determinare l'importo dell'assegno divorzile in 200,00 mensili, oltre rivalutazione annuale ISTAT.
Quanto alla decorrenza dell'assegno di divorzio, il Collegio rileva che l'assegno di divorzio, trovando la propria fonte nel nuovo "status" delle parti, rispetto al quale la pronuncia del giudice ha efficacia costitutiva, decorre dal passaggio in giudicato della statuizione di risoluzione del vincolo coniugale.
Le spese processuali, attese la natura della causa, sostanzialmente necessitata per la dichiarazione sullo status, e la contumacia della resistente, possono essere integralmente compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data …
pagina 5 di 7 pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio civile contratto in LAGONEGRO il 09/08/1988 (atto anno 1988 , n. 12,
Parte II, Serie A, del registro degli atti di matrimonio del predetto
Comune) tra (C.F Parte_1
) e (C.F. C.F._1 Controparte_1
); C.F._3
ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria, in copia autentica, all'ufficiale di stato civile del predetto comune per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 3 e 10 l. 898/70 e 125 n. 6, 133 n. 2 e 88 n. 7 ord. stato civile;
pone a carico di a titolo di assegno divorzile la Controparte_1 somma mensile di € 200,00, da corrispondere alla ricorrente Pt_1 entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, oltre rivalutazione secondo gli indici Istat;
conferma il mantenimento dei due figli maggiorenni e non economicamente autosufficienti e l'assegnazione della casa coniugale;
pone a carico di l'obbligo di contribuire nella Controparte_1 misura del 50% alle spese straordinarie relative ai figli maggiorenni e non economicamente autosufficienti previamente concordate e documentate;
dichiara compensate tra le parti le spese di lite
Così deciso in Lagonegro, nella camera di consiglio del 16/10/25
Il Giudice est. Il Presidente
Riccardo Sabato UL NT TR
pagina 6 di 7
Ritenuto che
sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1
e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo
10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Lagonegro
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. UL NT TR Presidente dott. Maurizio Ferrara Giudice dott. Riccardo Sabato Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 364/2025
T R A
(C.F ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. CUCARO ANNA MARIA (C.F. , giusta C.F._2 procura in atti
RICORRENTE
E
(C.F. ) Controparte_1 C.F._3
RESISTENTE CONTUMACE
pagina 1 di 7 NONCHÈ
Il P.M. presso il Tribunale Ordinario di Lagonegro
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: Divorzio contenzioso
CONCLUSIONI
Conclusione delle parti: come in atti
Conclusioni del Pubblico Ministero:
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 16/4/25, (C.F Parte_1
) chiedeva che fosse pronunciata la cessazione degli C.F._1 effetti civili del matrimonio civile contratto con (C.F. Controparte_1
) esponendo che la separazione dei coniugi era stato C.F._3 pronunciata con sentenza del 14/10/24 e che ad oggi, trascorsi tre anni dalla data di comparizione presidenziale del 16 febbraio 2022 non vi era mai stata riconciliazione, avendo peraltro il già trasferito dal CP_1
2019 in Castelluccio Superiore.
non si costituiva e veniva dichiarato contumace. Controparte_1
La domanda di divorzio è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero si è realizzata la ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorso oltre un anno dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al
Presidente del Tribunale di Torre Annunziata nel procedimento di pagina 2 di 7 separazione giudiziale, ove erano stati determinati anche i relativi patti, e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. Inoltre, considerato che la ricorrente ha ribadito la volontà di ottenere il divorzio, si deve ritenere che la comunione spirituale e materiale sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi
In ordine ai provvedimenti accessori, valutata ogni circostanza, il
Tribunale ritiene opportuno confermare i provvedimenti adottati nella sentenza di separazione giudiziale, disponendo il mantenimento con fissazione di assegno per i due figli maggiorenni non autosufficienti nella misura richiesta di euro 200,00 cadauno e l'assegnazione della casa familiare.
Parte ricorrente ha formulato, poi, domanda volta al riconoscimento di un assegno divorzile. Appare pertanto opportuno riepilogare preliminarmente i consolidati principi giurisprudenziali relativi all'assegno di divorzio.
Va ribadito in questa sede che (così Cass. Sez. U - , Sentenza n. 18287 del 11/07/2018, Sez. 1 - , Ordinanza n. 1882 del 23/01/2019) “il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio, premessa la valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, avrà ad oggetto, in particolare, il contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio
pagina 3 di 7 comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto”.
L'art. 5 comma 6 attribuisce all'assegno di divorzio una funzione assistenziale, riconoscendo all'ex coniuge il diritto all'assegno di divorzio quando non abbia mezzi adeguati e non possa procurarseli per ragioni obiettive.
Ne consegue che la funzione assistenziale dell'assegno di divorzio si compone di un contenuto perequativo-compensativo che discende direttamente dalla declinazione costituzionale del principio di solidarietà e che conduce al riconoscimento di un contributo che, partendo dalla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali dei due coniugi, deve tener conto non soltanto del raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da garantire l'autosufficienza, secondo un parametro astratto ma, in concreto, di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del richiedente."
L'orientamento delle Sezioni Unite ha trovato conferma in pronunce successive che hanno ribadito i principi ivi delineati: ".... deve essere riconosciuto il diritto all'assegno divorzile, nell'ipotesi di effettiva e concreta non autosufficienza economica del richiedente, anche ove non possano essere valutati gli altri criteri, ancorchè equiordinati, previsti nella norma, in virtù del rilievo primario dei principi solidaristici di derivazione costituzionale che informano i modelli relazionali familiari.
.... Ove tale disparità sia accertata, è necessario verificare se sia casualmente riconducibile in via esclusiva o prevalente alle scelte comuni di conduzione della vita familiare, alla definizione dei ruoli dei componenti
pagina 4 di 7 la coppia coniugata, al sacrificio delle aspettative lavorative e professionali di uno dei coniugi." (Cass. Ord. 21926/2019).
Nel caso di specie può osservarsi, come già correttamente osservato dal
Tribunale in sede di separazione, pronunciata solo l'anno passato, non potendosi ritenere che vi siano stati mutamenti di sorta della situazione reddituale o di fatto rispetto alla suddetta sentenza del 15/10/24, che “Da quanto emerso in giudizio, dunque, risulta che la ricorrente non ha adeguati redditi propri e che comunque non ha mai svolto attività lavorativa, anche in costanza di matrimonio, essendosi prevalentemente dedicata alla cura della famiglia, in particolare alla primogenita Per_1 disabile sin dalla nascita”
Alla luce di tali risultanze, dati i redditi dei coniugi come determinati, considerata la durata del matrimonio calcolata dalla data di celebrazione, la data della separazione, l'età della ricorrente e del resistente, il Collegio stima equo determinare l'importo dell'assegno divorzile in 200,00 mensili, oltre rivalutazione annuale ISTAT.
Quanto alla decorrenza dell'assegno di divorzio, il Collegio rileva che l'assegno di divorzio, trovando la propria fonte nel nuovo "status" delle parti, rispetto al quale la pronuncia del giudice ha efficacia costitutiva, decorre dal passaggio in giudicato della statuizione di risoluzione del vincolo coniugale.
Le spese processuali, attese la natura della causa, sostanzialmente necessitata per la dichiarazione sullo status, e la contumacia della resistente, possono essere integralmente compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data …
pagina 5 di 7 pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio civile contratto in LAGONEGRO il 09/08/1988 (atto anno 1988 , n. 12,
Parte II, Serie A, del registro degli atti di matrimonio del predetto
Comune) tra (C.F Parte_1
) e (C.F. C.F._1 Controparte_1
); C.F._3
ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria, in copia autentica, all'ufficiale di stato civile del predetto comune per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 3 e 10 l. 898/70 e 125 n. 6, 133 n. 2 e 88 n. 7 ord. stato civile;
pone a carico di a titolo di assegno divorzile la Controparte_1 somma mensile di € 200,00, da corrispondere alla ricorrente Pt_1 entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, oltre rivalutazione secondo gli indici Istat;
conferma il mantenimento dei due figli maggiorenni e non economicamente autosufficienti e l'assegnazione della casa coniugale;
pone a carico di l'obbligo di contribuire nella Controparte_1 misura del 50% alle spese straordinarie relative ai figli maggiorenni e non economicamente autosufficienti previamente concordate e documentate;
dichiara compensate tra le parti le spese di lite
Così deciso in Lagonegro, nella camera di consiglio del 16/10/25
Il Giudice est. Il Presidente
Riccardo Sabato UL NT TR
pagina 6 di 7
Ritenuto che
sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1
e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo
10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
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