Cass. pen., sez. III, sentenza 28/01/2014, n. 10829
CASS
Sentenza 28 gennaio 2014

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Massime1

L'omessa impugnazione dell'ordinanza reiettiva della richiesta di applicazione di una misura restrittiva della libertà personale, dando luogo alla formazione del cosiddetto giudicato cautelare, impedisce la reiterazione della richiesta allo stesso giudice fondata sui medesimi elementi, ma non preclude invece la possibilità, insita nelle disposizioni di cui agli artt. 54 e 55 cod. proc. pen., di interessare, in ragione di una migliore individuazione della competenza per materia e della trasmissione degli atti da un P.M. all'altro, un nuovo giudice diverso dal primo.

Commentario1

  • 1Art. 55 Funzioni della polizia giudiziaria
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 28/01/2014, n. 10829
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10829
Data del deposito : 28 gennaio 2014

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