Sentenza 27 maggio 2008
Massime • 1
Qualora il pubblico ministero nel prosieguo delle indagini preliminari ravvisi la competenza territoriale di altro ufficio, non sussiste conflitto positivo di competenza tra il G.i.p., originariamente competente, che ha emesso il provvedimento cautelare e il G.i.p. che sia stato richiesto dell'emissione di una nuova misura cautelare dall'ufficio del pubblico ministero al quale gli atti sono stati trasmessi. (Nell'affermare tale principio, la Corte ha chiarito che, poichè le indagini preliminari sono caratterizzate da flussi continui e sollecitazioni mutevoli concernenti la "notitia criminis", legittimamente il P.M. può ritenere che l'eventuale futuro giudizio debba celebrarsi innanzi ad un giudice diverso e pertanto inviare agli atti ad un diverso ufficio di procura).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/05/2008, n. 23977 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23977 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CANZIO Giovanni - Presidente - del 27/05/2008
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - N. 1583
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 007075/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul conflitto di competenza sollevato da:
1) GIP TRIBUNALE SALERNO - CONFLITTO;
nei confronti di:
2) GIP TRIBUNALE NAPOLI;
ORDINANZA del 19/02/2008 GIP TRIBUNALE di SALERNO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. CASSANO MARGHERITA;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. Geraci Vincenzo, che ha chiesto che il conflitto sia dichiarato insussistente.
RITENUTO IN FATTO
Il 30 dicembre 2008 DR NO veniva sottoposto a fermo di p.g. dai Carabinieri della Stazione di Casavatore, in quanto trovato in possesso di un'auto di provenienza furtiva. All'esito della convalida del fermo, il Gip emetteva in relazione al delitto di ricettazione ordinanza di custodia cautelare in carcere, confermata dal Tribunale del riesame di Napoli il 22 gennaio 2008. Successivamente il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli trasmetteva per competenza territoriale, ex art. 9 c.p.p., comma 2, gli atti alla Procura della Repubblica di Salerno sul rilievo che, essendo il delitto di ricettazione un reato a consumazione istantanea ed essendo incerto il luogo di avvenuta ricezione dell'auto, doveva trovare applicazione la regola suppletiva fissata dal citato art. 9 c.p.p., comma 2, e, quindi, la competenza apparteneva all'AG del luogo in cui NO aveva la residenza al momento del fermo, ovvero Salerno.
Il Procuratore della Repubblica di Salerno avanzava al Gip richiesta di emissione di ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di NO in ordine al delitto di ricettazione. Il Gip, nel condividere le argomentazioni del pubblico ministero, rilevava la sussistenza di una situazione di conflitto positivo di competenza e, per tale ragione, non emetteva la richiesta misura cautelare personale e trasmetteva gli atti alla Corte di Cassazione per la risoluzione del conflitto.
OSSERVA IN DIRITTO
1. Il conflitto denunciato non sussiste.
Ai fini della configurabilità di un conflitto positivo di competenza occorre che due giudici si ritengano entrambi competenti;
la ratio della disciplina contenuta nell'art. 28 c.p.p. è quella di scongiurare una pluralità di pronunce concorrenti per evitare che su un'unica regiudicanda si formino due giudicati.
L'analogia non opera riguardo al profilo soggettivo del contrasto, cosicché il conflitto per caso analogo può aversi solo nell'ipotesi di contrasto tra organi giurisdizionali e, dunque, secondo la medesima fisionomia stabilita per i conflitti tipici, atteso che la struttura stessa dell'istituto evidenzia il carattere giurisdizionale della questione.
2. Tanto premesso il Collegio osserva che, nel caso in esame, non si verte in un'ipotesi di conflitto ex art. 28 c.p.p.. Infatti il G.I.P. del Tribunale di Napoli, cui è stata originariamente sollecitata l'adozione della misura cautelare, ha adottato il provvedimento richiesto dal pubblico ministero, titolare del procedimento nella fase delle indagini preliminari. La successiva trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno è avvenuta su iniziativa del pubblico ministero di Napoli ai sensi del combinato disposto dell'art. 54 c.p.p., comma 1 e art. 9 c.p.p., comma 2, in base alla considerazione che, essendo il delitto di ricettazione un reato a consumazione istantanea ed essendo incerto il luogo di avvenuta ricezione dell'auto di provenienza delittuosa, deve trovare applicazione la regola suppletiva fissata dal citato art. 9 c.p.p., comma 2. Il Pubblico Ministero ha legittimamente esercitato le sue attribuzioni, in quanto, per loro stessa natura, le indagini preliminari sono caratterizzate da flussi continui e sollecitazioni mutevoli concernenti la notitia criminis, che ne determinano una certa fluidità dell'oggetto. In virtù di queste variabili legittimamente l'organo inquirente può ritenere che l'eventuale, futuro giudizio, debba celebrarsi innanzi ad un giudice diverso e, pertanto, con l'invio degli atti ad un diverso ufficio di Procura ai sensi dell'art. 54 c.p.p., comma 1, attiva un meccanismo fisiologico di instradamento dinanzi all'organo titolare della relativa attribuzione applicabile, in generale, in ogni fase del procedimento.
3. Fino a quando il pubblico ministero non abbia assunto, al termine delle indagini preliminari, le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale, si versa in una fase procedimentale e non processuale e il giudice per le indagini preliminari si pone non come giudice del processo, bensì come giudice del singolo atto processuale, rispetto al quale compie le valutazioni a lui spettanti, comprese quelle concernenti i diversi profili della sua competenza rispetto al singolo atto di cui sia stato richiesto.
L'apprezzamento in ordine all'efficacia preclusiva o meno di una precedente ordinanza emessa da altro giudice appartiene al G.I.P. nell'ambito della procedura incidentale di cui è investito, che si inserisce, peraltro, nell'ambito dell'unico procedimento, la cui titolarità, nella fase delle indagini preliminari, è riservata al pubblico ministero. Il provvedimento cautelare adottato dal giudice competente si caratterizza per la completa autonomia rispetto al precedente provvedimento ed è emesso sulla base di un'autonoma valutazione delle condizioni legittimanti, ancorché desunte dai medesimi fatti.
Poiché, di conseguenza, il g.i.p. si pone come giudice del singolo atto e non del procedimento, è da escludere che determini l'ipotesi di un conflitto positivo di competenza territoriale, ai sensi dell'art. 28 c.p.p., l'eventuale adozione, nella fase delle indagini preliminari, nei confronti della stessa persona, asseritamente per il medesimo fatto, di una misura di custodia cautelare da parte di G.I.P. di distinti tribunali, situazione che il legislatore ha preso in esame soltanto in relazione alla durata della misura stessa, ai sensi dell'art. 297 c.p.p., comma 3, con esclusione di qualsiasi altro effetto patologico dei provvedimenti applicativi (Cass., Sez. 1, 21 settembre 2004, n. 3751 rv. 199590). Per tutte queste ragioni il conflitto deve essere dichiarato insussistente.
P.Q.M.
Dichiara insussistente il conflitto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 maggio 2008. Depositato in Cancelleria il 12 giugno 2008