Articolo 328 del Codice civile
Articolo 327Articolo 321
Versione
19 aprile 1942
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Versione
20 settembre 1975
Art. 328.

((Nuove nozze.)) ((Il genitore che passa a nuove nozze conserva l'usufrutto legale, con l'obbligo tuttavia di accantonare in favore del figlio quanto risulti eccedente rispetto alle spese per il mantenimento, l'istruzione e l'educazione di quest'ultimo))
Entrata in vigore il 20 settembre 1975
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