Sentenza 22 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 22/01/2001, n. 860 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 860 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2001 |
Testo completo
ce 60556 E 6 Z Udienza del 22.9.2000 Oggetto: imposta di registro 8 R.G. 13647/1998 O 9 0·0 0 0 1 I 1 Z / A 4 acquisto prima casa A . / R 6 N T 2 - S . REPUBLICA ALIANA I R B . G . P . E L D R L T OR O ITALIANO A L U E A . B B D D I I A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R S E T A N T T CRON. 1769 I 1 E S 3 N SEZIONE TRIBUTARIA R 1 E I E S . A T E N Composta dai sigg.ri Magistrati: A CORTE SUPREMA DI CARGAZIONE M Presidente UFFICIO COPIE Dott. Vincenzo Carbone Richiesta copia studio dal Sig. AL SOLE 24 OREConsigliere Dott. Enrico Altieri - Consigliereper diritel L. 1500 Dott. Giuseppe Marziale CANCELLERIA 1 Consigliere 23 GEN 2001. 0 Dott. Eugenio Amari CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE IL CANCELLIERE Consigliere Dott. Antonio Merone CIVILE CAMPIONE ha pronunciato la seguente 6 55 0 SENTENZA 6 N. sul ricorso proposto dalla Amministrazione delle Finanze dello Stato, in persona del Ministro, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per legge;
-ricorrente-
contro
AR e EP IV, elettivamente domiciliati in Verona, via Donega Stella 19, presso lo studio dell'avv. Pier Francesco Tacchi Venturi del foro di Verona, giusta procura in calce al controricorso -controricorrenti- avverso la sentenza della Commissione tributaria di 2° grado di Bolzano n.
9.1.1998. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22.9.2000 1493/or dal cons. relatore dott. Eugenio Amari;
Udito il P.M., in persona del sostituto Procuratore Generale dott. Umberto Apice, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo 1. AR ON e IV EP ricorrevano alla Commissione tributaria di 1° grado di Bolzano avverso l'avviso di liquidazione dell'Ufficio del registro di detta città, con il quale, in relazione all'atto di acquisto di un appartamento, venivano revocati i benefici fiscali per l'acquisto della "prima casa" previsti dal d.l.
7.2.1985 n. 12, conv. con legge 5.4.1985 n. 118, per avere già usufruito delle agevolazioni della stessa natura contemplate dalla legge 22.4.1982 n. 168 in relazione ad altro atto di acquisto di immobile. La Commissione adita accoglieva il ricorso. La Commissione tributaria di 2° grado di Bolzano, con sentenza del 27.1/3.2.1998, rigettava l'appello dell'Ufficio e compensava le spese. Osservava il secondo giudice che l'art. 2 della legge 118/1985 escludeva la cumulabilità dei benefici fiscali in applicazione di quella stessa disposizione e non in base a leggi diverse, quali erano appunto la n. 168/1982 e la n. 118/1985. Avverso la sentenza della Commissione tributaria di 2° grado propone ricorso per cassazione l'Amministrazione delle finanze. I contribuenti resistono con controricorso. Motivi della decisione 2. Con l'unico motivo di ricorso l'Amministrazione denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 2 comma 1° d.l.
7.2.85 n. 12 conv. con legge 5.4.85 n. ¥ 18, e dell'art. 1 4° comma della legge 168/1982; in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.. Deduce l'Amministrazione ricorrente che la legge 168/1982, nonché le successive norme in materia, sono tutte a finalizzate ad incoraggiare l'acquisto della prima casa, con conseguente esclusione della persibilità godere più olte della stesse agevolazioni tributarie. 2 3. Osserva il Collegio che l'art. 7 comma 9° delle legge 23.12.1998 n. 448 dispone che “ai trasferimenti a titolo oneroso di fabbricato o porzioni di fabbricati destinati ad uso di abitazione non di lusso, per i quali era stata chiesta l'agevolazione prevista dall'art. 2 del decreto legge 7.2.1985 n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5.4.1985 n. 118, ove ricorrano tutte le condizioni previste dallo stesso decreto legge, compete l'agevolazione anche qualora l'acquirente abbia già usufruito delle agevolazioni previste dall'art. 1 della legge 22.4.1982 n. 168”. Il comma 10 dello stesso articolo dichiara detta norma espressamente applicabile anche ai rapporti tributari non ancora definiti alla data della sua entrata in vigore, fatti salvi i versamenti effettuati. In base allo ius superveniens il ricorso dell'Amministrazione deve essere, pertanto, rigettato. Sussistono giusti motivi (ius superveniens) per compensare per intero le spese.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese. Roma, 22.9.2000 Il Presidente Il Consigliere est. Mah Exer un IL CANCELLIERE C1 OS SC DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 22 GEN. 2001 ATE 6 E IL CANCELLIERE C1- 8 N 9 5 1 OS SC O . / I 4 N M E P S U R Z / - 6 A A 2 E I O A N Z R B I . T . R R S . L I P L A . G A A T D E D . U L R B E B E A D I T T I R A N S 1 T I E N 3 S E 1 R S E E . I T N A A M 3