Sentenza 4 ottobre 2007
Massime • 2
La registrazione fonografica di conversazioni o comunicazioni realizzata, anche clandestinamente, da soggetto partecipe di dette comunicazioni, o comunque autorizzato ad assistervi, costituisce prova documentale secondo la disciplina dell'art. 234 cod.proc.pen. e non richiede autorizzazione preventiva da parte dell'autorità giudiziaria. (Nella fattispecie si trattava di un apparecchiatura di registrazione - sistema "bodycell" - nascosta sul corpo di un collaboratore della polizia).
La competenza funzionale attribuita al G.i.p. distrettuale ex art. 328 comma primo bis cod.proc.pen. per i delitti indicati nell'art. 51 comma terzo bis cod.proc.pen., non è limitata alla sola emissione di misure cautelari ma all'intera fase delle indagini preliminari, ivi compresi i decreti autorizzativi delle intercettazioni, l'udienza preliminare e, qualora la richiesta del rito alternativo sia accolta, anche il giudizio abbreviato. (Nella fattispecie, relativa al delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, la Corte, ribadendo che a incardinare la competenza era sufficiente lo svolgimento di indagini circa l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, ha ritenuto infondata la tesi del ricorrente a termini della quale il rigetto da parte del G.i.p. della richiesta di misura cautelare per il citato delitto avrebbe fatto implicitamente venir meno la competenza del giudice).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 04/10/2007, n. 40332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40332 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 2007 |
Testo completo
La
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
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