Versione
25 aprile 1981
25 aprile 1981
Art. 12. (Sanzioni)
Il pubblico ufficiale che comunica o fa uso di dati ed informazioni in violazione delle disposizioni della presente legge, o al di fuori dei fini previsti dalla stessa, e' punito, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, con la reclusione da uno a tre anni.
Se il fatto e' commesso per colpa, la pena e' della reclusione fino a sei mesi.
Il pubblico ufficiale che comunica o fa uso di dati ed informazioni in violazione delle disposizioni della presente legge, o al di fuori dei fini previsti dalla stessa, e' punito, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, con la reclusione da uno a tre anni.
Se il fatto e' commesso per colpa, la pena e' della reclusione fino a sei mesi.
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- 1. Art. 326 - Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficiohttps://www.filodiritto.com/ · 1
Rassegna di giurisprudenza Elementi strutturali …Bene giuridico protetto dalla norma Il delitto di cui all'art. 326 è un reato di pericolo effettivo (e non meramente presunto) per gli interessi tutelati, nel senso che la rivelazione del segreto è punibile, non già in sé e per sé, ma in quanto suscettibile di produrre nocumento, alla pubblica amministrazione o ad un terzo, a mezzo della notizia da tenere segreta. Ne consegue che il reato non sussiste, oltre che nella generale ipotesi della notizia divenuta di dominio pubblico, qualora notizie d'ufficio ancora segrete siano rivelate a persone autorizzate a riceverle (e cioè che debbono necessariamente esserne informate per la realizzazione …
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Giurisprudenza • 57
- 1. Cass. pen., sez. V, sentenza 10/10/2022, n. 38152Provvedimento: […] Tuttalpiù il ricorrente si sarebbe reso responsabile del solo reato di cui all'art. 12 legge n. 121 del 1981 per aver comunicato a terzi quei dati e quelle informazioni. 2.2. […] Sono del pari infondati gli argomenti spesi dal ricorrente per sostenere o la configurabilità del solo reato di cui all'art. 12 della legge 121 del 1981 (sempre all'interno del secondo motivo) o l'assorbimento del delitto di cui all'art. 12 legge n. 121 del 1981 (capo H) in quello di cui all'art. 615-ter, cod. pen. (capo F). 2.2.1. L'art. 12 della legge 121 del 1981 punisce il pubblico ufficiale che comunica o fa uso di dati ed informazioni in violazione delle disposizioni della stessa legge, […]Leggi di più...
- concorso di reati·
- accesso abusivo a sistema informatico·
- comunicazione dati personali·
- art. 12 legge 121/1981·
- sviamento di potere·
- art. 615-ter cod. pen.·
- prescrizione reato·
- art. 378 cod. pen.·
- causa di non punibilità art. 384 cod. pen.·
- favoreggiamento personale