Articolo 12 della Legge 1 aprile 1981, n. 121
Articolo 11Articolo 13
Versione
25 aprile 1981
Art. 12. (Sanzioni)

Il pubblico ufficiale che comunica o fa uso di dati ed informazioni in violazione delle disposizioni della presente legge, o al di fuori dei fini previsti dalla stessa, e' punito, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, con la reclusione da uno a tre anni.
Se il fatto e' commesso per colpa, la pena e' della reclusione fino a sei mesi.
Entrata in vigore il 25 aprile 1981
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