Sentenza 20 febbraio 2003
Massime • 1
Gli interessi compensativi sulla somma dovuta a titolo di risarcimento del danno per la perdita della proprietà a seguito di occupazione appropriativa, costituendo una componente del danno stesso che nasce dal medesimo fatto generatore della obbligazione risarcitoria (a differenza degli interessi corrispettivi ex art. 1282 cod. civ. e degli interessi moratori ex art. 1224 cod. civ.), sono da intendere ricompresi nella domanda di risarcimento del danno; ne consegue che la impugnazione (della decisione di primo grado) diretta ad una diversa determinazione della riparazione del patito pregiudizio, rimettendo in discussione la complessiva e unitaria liquidazione al riguardo, necessariamente si estende anche al computo degli interessi pur se non sia stato specificamente criticato il criterio adottato sul punto nella decisione impugnata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 20/02/2003, n. 2580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2580 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRIECO Angelo - Presidente -
Dott. LOSAVIO Giovanni - rel. Consigliere -
Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo - Consigliere -
Dott. PLENTEDA AT - Consigliere -
Dott. CELENTANO Walter - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DE AR IN, in proprio e quale procuratrice generale dei figli DE AR RO, GI e ON elettivamente domiciliata in ROMA VIA CARLO DOSSI 15, presso l'avvocato ELISABETTA MARINI, rappresentata e difesa dall'avvocato ANTONIO D'AURIA, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
COMUNE DI PERTOSA;
- intimato -
e sul 2^ ricorso n 17261/00 proposto da:
COMUNE DI PERTOSA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BALDO DEGLI UBALDI 66, presso l'Avvocato VINCENZO RINALDI, rappresentato e difeso dall'avvocato NICOLA BELSITO, giusta mandato a margine del controricorso e ricorso incidentale.
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
DE AR IN;
- intimata -
avverso la sentenza n. 340/99 della Corte d'Appello di SALERNO, depositata il 10/09/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/05/2002 dal Consigliere Dott. Giovanni LOSAVIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per l'accoglimento del terzo motivo del ricorso principale e rigetto dei restanti motivi, rigetto del ricorso incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
II Tribunale di Sala Consilina con sentenza 20 aprile 1994, accogliendo la domanda proposta da IN De TI in proprio e quale procuratrice dei figli OS De AR, PP De AR e AT De AR, condannava il convenuto Comune di Pertosa al pagamento a favore degli attori della somma di Lire 262.325.742 a titolo di risarcimento dei danni da occupazione appropriativa di un loro terreno acquisito dallo stesso Comune per l'ampliamento di una piazza, con interessi legali dal 16 maggio 1983, ricollegando a tale data la realizzazione della fattispecie estintiva-acquisitiva; di lire 19.911.000 a titolo di indennità per occupazione legittima triennale, con interessi legali dal 16 maggio 1983; di lire 14.564.457 a titolo di risarcimento dei danni cagionati a una porzione residua del terreno di mq. 352.
La Corte d'appello di Salerno, con la sentenza pubblicata il 10 settembre 1999, accogliendo in parte così l'appello principale del Comune di Pertosa come quello incidentale della De TI, fatta applicazione del sopravvenuto criterio normativo di liquidazione del danno di cui all'art. 3, c. 65, legge 662/1996, determinava l'importo del risarcimento del danno per la occupazione appropriativa, dovuto agli attori, in complessive Lire 110.258.000 (ivi comprese L. 30.000.000, come pregiudizio subito dal finitimo fabbricato degli stessi attori) oltre rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT e interessi legali sulle somme annualmente rivalutate;
e l'indennità di occupazione legittima in L. 21.873.300 con interessi legali dal 16 maggio 1983.
La Corte di merito, disattendendo le deduzioni della difesa della De TI in sede di precisazione delle conclusioni (secondo cui l'occupazione sarebbe stata nella specie disposta in difetto di una valida dichiarazione di pubblica utilità per violazione del disposto di cui all'art. 13 legge 2359/1865, sicché sarebbe inapplicabile la disciplina di cui all'art. 3, c. 65, legge 662/1996), rilevava che la dichiarazione di pubblica utilità doveva ritenersi implicita (art. 1 legge 1/1978 e art. 35 legge regionale 51/1978) nella approvazione del progetto dell'opera da parte del Consiglio comunale con deliberazione 23 marzo 1979 che fissava pure il termine triennale per l'esecuzione, e la mancata emissione del decreto di espropriazione entro quella scadenza aveva comportato, con la realizzazione dell'opera pubblica, il perfezionamento della fattispecie acquisitiva (alla data di scadenza della occupazione legittima, accertata dai primi giudici al 18 maggio 1983). Quanto alla determinazione del valore di mercato del terreno occupato, la Corte di merito assumeva un dato intermedio tra quelli rispettivamente calcolati dal consulente nominato in primo grado (lire 42.000 il mq. secondo criterio analitico-ricostruttivo) e da quello nominato in appello (Lire 52.000 il mq. secondo gli indici di fabbricabilità propri della zona "C" e "valutata la problematica esistente per le opere infrastrutturali") e applicava il criterio di cui alla sopravvenuta legge 662/1996, adeguandosi per il calcolo degli interessi sulla somma rivalutata al principio affermato da questa Corte con la sentenza n. 8165 del 1998. Liquidava per altro in L. 30 milioni il pregiudizio recato all'edificio di proprietà degli attori dalla "blazione" del terreno che ne costituiva il giardino.
Contro questa decisione IN De TI (nella duplice qualità) ha proposto ricorso per cassazione, argomentando tre motivi di impugnazione. Il Comune di Pertosa ha contraddetto con controricorso e ha proposto ricorso incidentale affidato a due motivi e ha infine presentato memoria ex art. 378 c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I due ricorsi, separatamente iscritti nel ruolo generale, debbono essere previamente riuniti a norma dell'art. 335 c.p.c.. 2. Con il primo motivo di impugnazione la ricorrente De TI, deducendo la violazione dell'art. 13 legge 2359/1865, dell'art. 35 legge Regione Campania 51/1978; dell'art. 5 bis, comma 7 bis, legge 359/1992 (così modificato dall'art. 3, comma 65, legge 662/1996),
censura la decisione per avere la Corte d'appello - disattendendo il rilievo della stessa De TI in sede di precisazione delle conclusioni - giudicato valida la dichiarazione di pubblica utilità implicita nella approvazione del progetto dell'opera, invece inficiata dalla mancata indicazione dei termini di inizio e di compimento dei lavori, sicché la Corte di Salerno, avendo inteso applicare d'ufficio il sopravvenuto criterio normativo di liquidazione del danno da occupazione appropriativa, avrebbe dovuto d'ufficio verificare il presupposto costituito da una valida dichiarazione di pubblica utilità dell'opera.
Il motivo così formulato è inammissibile. Che la fattispecie dedotta in giudizio dall'attrice corrispondesse alla ipotesi di espropriazione sostanziale, essendo la irreversibile trasformazione del bene - in funzione dell'opera pubblica - avvenuta nel corso della occupazione legittima, è rimasto infatti accertato con la sentenza del Tribunale, che ha liquidato la indennità di occupazione legittima, ha determinato il momento di perfezionamento della vicenda estintiva - acquisitiva al termine della stessa occupazione e a tale momento ha rapportato il valore venale del bene, poi rivalutato alla attualità della decisione. E poiché la qualificazione della fattispecie come (risarcimento del danno da) occupazione appropriativa - con le conseguenti pronunce - non aveva formato oggetto di impugnazione, sul punto si era per certo formato il giudicato e neppure d'ufficio poteva essere rimessa in discussione la questione attinente alla sussistenza del valido presupposto costituito dalla dichiarazione di pubblica utilità dell'opera. Se poi la Corte d'appello, sullo stimolo del rilievo avanzato dalla difesa della De TI all'udienza di precisazione delle conclusioni, ha inteso tuttavia confermare nel merito la sussistenza nella specie di quel presupposto, la questione - coperta dal giudicato -, così come non poteva formare oggetto di discussione nel giudizio di appello, non può essere qui riproposta come motivo di impugnazione - perciò inammissibile -.
3. Con il secondo motivo del ricorso la De TI, deducendo "violazione dell'art. 2043 C.C.; omessa motivazione;
errore materiale", censura l'apprezzamento, compiuto dalla Corte di merito, del valore di mercato del terreno in questione, determinato nella media tra l'importo liquidato dal Tribunale secondo il criterio analitico (sulla base di lire 42.000 il mq.) e quello stimato dal consulente tecnico - nominato in appello - in ragione di lire 52.000 il mq., quando invece la media doveva essere stabilita "tra il prezzo di Lire 42.000 fissato dal Tribunale di Sala Consilina e quello di mercato di Lire 80.000 indicato" dal consulente che poi aveva "ingiustificatamente" operato l'abbattimento del 35 per cento. In ogni caso il risultato della media attuata dalla Corte riflette un palese errore di calcolo (giacché, mediando 52.000 e 42.000, si ottiene 47.000 e non 46.000). Inammissibile - si deve innanzitutto rilevare - è il secondo profilo della censura con il quale si denuncia un errore di calcolo, non deducibile come mezzo di impugnazione in cassazione. E inammissibile è pure la censura diretta all'apprezzamento compiuto dalla Corte di merito in ordine al valore di mercato del bene, giacché la ricorrente non mette in discussione il criterio sostanzialmente equitativo adottato dalla stessa Corte (che ha ricavato il valore medio tra quello determinato dal Tribunale con metodo analitico e quello stimato dal consulente tecnico nominato in secondo grado), ma critica come omissione di motivazione l'essersi la stessa Corte attenuta alle conclusioni riduttive del consulente senza tener conto dei rilievi critici svolti al riguardo dalla difesa della De TI.
Così formulata, la censura, che neppure riprende gli argomenti sui quali sarebbero stati fondati quei rilievi, palesemente sollecita un diretto apprezzamento di merito, precluso al giudice di legittimità.
4. Con il terzo motivo la ricorrente De TI, denunciando violazione dei principi di cui agli artt. 112 e 324 c.p.c., critica la decisione impugnata là dove la Corte, benché non fosse stato dal Comune censurato il criterio di liquidazione degli interessi "sulla somma integralmente rivalutata" (cui il Tribunale si era attenuto), "ha rideterminato la decorrenza degli interessi sulle somme annualmente rivalutate, ignorando la formazione del giudicato".
Il motivo è infondato.
La Corte di merito, infatti, dovendo procedere alla rideterminazione del risarcimento del danno secondo il sopravvenuto criterio normativo, ha integralmente sostituito la propria decisione sul punto a quella del Tribunale pure con riguardo alla pronuncia - accessoria e dipendente - in ordine agli interessi (di natura compensativa del mancato godimento della somma liquidata), non potendo dirsi - come erroneamente afferma la ricorrente - che si sia formato il giudicato sull'astratto criterio di calcolo degli interessi applicato dalla sentenza del Tribunale.
Gli interessi compensativi sulla somma dovuta a titolo di risarcimento del danno costituiscono, infatti, una componente del danno stesso (Cass. 1561/1993) e nascono dal medesimo fatto generatore della obbligazione risarcitoria. (A differenza così degli "interessi nelle obbligazioni pecuniarie" ex art. 1282 C.C. - c.d.
interessi corrispettivi - come degli interessi moratori ex art. 1224 C.C. che costituiscono l'oggetto di una destinata obbligazione -
sicché l'adempimento coattivo al riguardo deve formare oggetto di una autonoma domanda").
E perciò, così come la domanda giudiziale di risarcimento del danno è comprensiva degli interessi senza che occorra una richiesta specifica da parte del danneggiato, la impugnazione della decisione diretta a una diversa determinazione della riparazione del patito pregiudizio, rimettendo in discussione la complessiva e unitaria liquidazione al riguardo, necessariamente si estende anche al computo degli interessi pur se non sia stato specificamente criticato il criterio adottato sul punto nella decisione impugnata. Ineccepibile è dunque la pronuncia della Corte di merito in ordine al calcolo degli interessi compensativi correttamente attuato secondo il criterio (Cass. S.U. 1712/1995) per cui essi sono computati sul valore della somma via via rivalutata di anno in anno (criterio, per altro, in sè non criticato dalla ricorrente).
5. Con il primo motivo del ricorso incidentale il Comune di Pertosa critica il punto della decisione là dove la Corte di merito ha affrontato nel merito la questione pregiudiziale di una valida dichiarazione di pubblica dichiarazione di inutilità dell'opera - come presupposto necessario della fattispecie di occupazione acquisitiva -, senza rilevare preliminarmente che il provvedimento di dichiarazione di pubblica utilità nella specie si era "consolidato" a seguito della "avvenuta acquiscenza ad esso da parte dei proprietari del terreno", sicché la questione, rimasta preclusa, non poteva essere messa in discussione nel giudizio di appello.
La censura così formulata deve intendersi prospettata in linea condizionata rispetto al primo motivo del ricorso principale e nella dichiarazione di inammissibilità di tale motivo è rimasto perciò assorbito il primo motivo del ricorso incidentale.
6. Con il secondo motivo del ricorso incidentale il Comune di Pertosa critica l'apprezzamento del valore venale del bene compiuto dalla Corte di merito per pedissequo allineamento alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio e senza tener conto della "produzione degli atti pubblici", attuata dal Comune, che offriva utili termini di riferimento ai fini di una valutazione comparativa - immotivatamente nella specie rifiutata -.
Il consulente tecnico, infine, non aveva tenuto conto della circostanza, dedotta dal Comune, che nella zona in cui sono compresi i terreni in questione non erano state rilasciate "- negli anni che ne interessano -" concessioni edilizie, sicché ne risultava contraddetta la affermata prospettiva di sviluppo edilizio - turistico in ragione della prossimità alle Grotte di Pertosa. Il motivo così formulato, che denuncia vizio di motivazione, è inammissibile per genericità della censura là dove neppure sommariamente riferisce il contenuto della prodotta documentazione - che sarebbe stata pretermessa - e non critica la ragione che ha indotto la Corte di Salerno a seguire il criterio analitico "in assenza di comparazione con vendite verificatesi nel periodo":
proposizione, questa, che non esclude affatto la considerazione della documentazione prodotta dal Comune, ma ne postula una valutazione di inidoneità per i non pertinenti riferimenti temporali;
e per altro è infondato, giacché la stessa Corte non omette di considerare che la "concreta potenzialità turistica" della zona in cui è compresa l'area occupata è negativamente condizionata dallo "stato di profonda depressione economica delle aree interne" e condivide l'apprezzamento riduttivo che proprio in ragione di ciò il consulente tecnico aveva espresso, mediando infine il valore così stimato dal consulente con quello - di minore importo - determinato dal Tribunale.
7. Con il terzo motivo del ricorso incidentale il Comune di Pertosa critica la determinazione del risarcimento del pregiudizio subito dall'edificio degli stessi attori (stimato dalla Corte di merito nel rapporto del 10 per cento rispetto il valore venale del bene), dovendo invece tale pregiudizio essere rapportato all'indennizzo liquidato "secondo i criteri introdotti dall'art. 3 c. 65 legge 662/1996", conformemente alla giurisprudenza di questa Corte (Cass.
S.U. n. 2 del 1999). La Corte di merito non avrebbe per altro considerato le condizioni di grave degrado in cui versa il fabbricato come documentate dagli "atti tecnici" esistenti presso gli uffici del Comune.
Il motivo è infondato.
Quanto al secondo profilo di censura - si deve innanzitutto rilevare -, esso è testualmente contraddetto dalla affermazione espressa della sentenza, secondo cui la stima del valore venale del bene era stata determinata "valutandosi negativamente lo stato di degrado del bene" stesso.
Richiamando per altro Cass. S.U. n. 2 del 1999, il Comune ricorrente invoca l'applicazione nella specie - in via analogica, pur in tema di espropriazione sostanziale - del criterio di determinazione della indennità c.d. di asservimento ex art. 46 legge 2359/1865 e afferma che il deprezzamento non deve essere commisurato al valore venale del fabbricato, ma al suo valore di esproprio a norma dell'art. 5 bis della legge 359 del 1992.
La censura così formulata è espressione di un duplice fraintendimento. Se è vero che la errata interpretazione della decisione di cui alla sentenza di questa Corte, S.U. n. 2 del 1999, trova riscontro nella redazione della massima pubblicata (che riflette un palese equivoco interpretativo), la lettura della motivazione della stessa pronuncia non lascia margine alcuno di incertezza nel senso che in quella fattispecie si verteva in tema di opera rientrante nel programma di cui alla legge n. 219 del 1981, sicché era applicabile l'art. 80, c. 6 della stessa legge che rinvia per la determinazione giudiziale della indennità agli artt. 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892. Il principio dunque affermato in tale decisione - secondo cui l'indennità di asservimento di un fabbricato dovuta in base all'art. 46 legge 2359/1865 non va commisurata al valore venale del fabbricato ma alla indennità di esproprio - è riferito, non già al criterio normativo di cui all'art. 5 bis legge 359/1992 (come erroneamente si afferma nella massima pubblicata), ma alla disciplina speciale di determinazione della indennità secondo l'art. 80 legge 219/1981. Non ne è perciò risultato contraddetto il principio secondo cui il criterio di determinazione indennitaria di cui all'art. 5 bis legge 359/1992 opera in tema di aree edificabili (e non si estenda quindi ai fabbricati). Si deve poi considerare che la Corte di merito ha inteso liquidare nella specie non già la indennità di asservimento (dovuta, infatti, al proprietario del fondo contiguo a quello dell'espropriato e non all'espropriato per il deprezzamento subito da una parte residua del bene), ma ha stimato che "l'ablazione del giardino cui era collegato il fabbricato con tutta una serie di secolari piante tipiche ha arrecato un consistente danno alla zona residua che ha così perso una delle specifiche connotazioni, inserendosi diversamente nel tessuto urbano". Sicché la sentenza ha concluso nel senso che "è evidente il danno alla parte residua sia sotto il profilo estetico che quello puramente economico" e un tale pregiudizio ha inteso liquidare per equivalente come deprezzamento pari al 10 per cento del valore venale del bene residuo. E se è vero che la constatazione di una simile vicenda espropriativa avrebbe dovuto correttamente indurre la Corte di merito ad applicare il modello normativo della espropriazione parziale secondo l'art. 40 legge 2359/1865 (per certo estensibile per analogia pur in tema di espropriazione sostanziale), la critica espressa con il motivo qui in esame non è tuttavia pertinente, perché non investe la totalità della decisione (che ha liquidato due distinte voci di danno, come occupazione appropriativa di una porzione del bene e come pregiudizio subito dalla porzione residua) e dunque non coglie l'effettivo errore della complessiva e inscindibile decisione, ma si muove nell'ambito della medesima impostazione, prospettando per altro l'applicazione della disciplina di cui all'art. 46 legge 2359/1865, incompatibile per certo con la vicenda di espropriazione
(sostanziale) parziale.
8. Infondati essendo i motivi così del ricorso principale, come di quello incidentale, entrambe le impugnazioni debbono essere rigettate;
La soccombenza reciproca delle parti è giusto motivo di compensazione delle spese di questa fase del giudizio.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, li rigetta, compensando tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Roma, il 7 maggio 2002.
Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2003