Ordinanza cautelare 9 settembre 2021
Decreto decisorio 18 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, ordinanza cautelare 09/09/2021, n. 393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 393 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/09/2021
N. 00704/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 704 del 2021, proposto da
IA BO, IA DI, BE HE NA, OR CA, ZI NE, PI LA, TA SC, SA IN, DO SS, TA RR, LE RE, LU CO, GI ET, SS LA, SI AT, SA RE, IS GN, RO CO, AN RE, NA IZ, RO LE, RA TO, SS RO, SI AN, FE DO, OL TI, RG NC, rappresentati e difesi dall'avvocato Mario Chieffallo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale Veneto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata in Venezia, piazza S. Marco, 63;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
a) dei decreti nn. 930-931-932-933-934-935-936 del MIUR – USR per il Veneto, tutti pubblicati il 21 aprile 2021, avente ad oggetto l'indizione del concorso per titoli per l'aggiornamento e l'integrazione delle graduatorie permanenti provinciali per i profili professionali dell'area “A” e “B” del personale ATA, nella parte in cui:
- non prevede l'aggiornamento della seconda fascia per coloro che hanno il requisito dei trenta giorni di servizio prestato nelle istituzioni scolastiche o negli enti locali ai sensi dell'art. 5 del DM 13 dicembre 2000, n. 430;
- non equipara il servizio prestato in qualità di docente a quello prestato nelle istituzioni scolastiche o presso gli enti locali di cui all'art. 5 del DM n. 430 del 2000;
- non considera il titolo di studio di laurea magistrale o di insegnante tecnico pratico idoneo per l'inserimento nella seconda fascia del personale ATA;
b) nonché di tutti gli atti e provvedimenti preordinati, collegati, connessi e conseguenziali, anche non conosciuti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e dell’Ufficio Scolastico Regionale Veneto;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 settembre 2021 il dott. Stefano Mielli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato:
- che ai fini della domanda cautelare difetta il requisito del fumus boni iuris ;
- che infatti le prospettazioni dei ricorrenti non tengono conto che non è possibile l’aggiornamento o l’inserimento nella graduatoria di seconda fascia;
- che l’art. 5, comma 6, secondo periodo del DM 13 dicembre 2000, n. 430 “Regolamento recante norme sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario ai sensi dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124” dispone che “le graduatorie della seconda fascia sono ad esaurimento”;
- che la graduatoria ad esaurimento di seconda fascia è destinata ad esaurirsi con l’assunzione in ruolo dell’ultimo dei relativi iscritti, ed è stata istituita (e non aggiornata, come erroneamente affermano i ricorrenti) con i decreti ministeriali 19 aprile 2001, n. 75, e 24 marzo 2004, n. 35;
- che inoltre la pretesa di poter essere ammessi con riserva al concorso non potrebbe comunque essere accolta in mancanza del requisito dei 24 mesi di servizio;
- che pertanto non sussistono i presupposti per l’accoglimento della domanda cautelare;
- che la peculiarità della controversia giustifica la compensazione delle spese della presente fase di giudizio tra le parti:
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Sezione Prima, respinge la suindicata domanda cautelare.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 8 settembre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Stefano Mielli, Consigliere, Estensore
Filippo Dallari, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Stefano Mielli | Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO