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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 27/05/2025, n. 175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 175 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
V.G. n. 327/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di RI, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giuseppe Bersani Presidente
Dott. Marco Bonci Giudice
Dott. Martina Bianchi Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero V.G. 327/2025, in materia di cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473-bis51 c.p.c. promosso da:
(C.F. , nato ad [...], il [...], Parte_1 C.F._1 con l'Avv. CHIRCO IRENE
- ricorrente -
e
C.F. ), nata ad [...], il [...], Controparte_1 C.F._2 con l'Avv. PENNA GIULIA
- ricorrente -
Con la partecipazione del Pubblico Ministero in sede.
Conclusioni congiunte:
“[…] - dichiarare la cessazione degli effetti civili tra di loro contratto in data 20 marzo 1993 iscritto nei Registri dello stato civile del Comune di Bosco Marengo (AL), anno 1993, Parte II,
1 Serie A, n. 1; - ordinare al Comune di Bosco Marengo di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- dichiarare compensate le spese legali;
Alle seguenti CONDIZIONI:
1. La casa coniugale sita nel comune di Bosco Marengo (AL), via Asti n. 2, di proprietà del padre della sig.ra continuerà ad essere occupata dalla stessa e dal figlio .
2. Il padre CP_1 Per_1
manterrà i rapporti con il figlio liberamente e senza vincoli di orario.
3. Il IG. verserà a Pt_1
titolo di mantenimento del figlio -maggiorenne non economicamente autosufficiente- la Per_1 somma di € 200,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT entro il giorno cinque di ogni mese, mediante versamento sulla Postepay Evolution allo stesso intestata;
4. Il IG. Pt_1
verserà altresì al figlio il 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo in uso al Per_1
Tribunale di RI (a mero titolo di esempio: spese mediche, ricreative etc…) che dovessero rendersi necessarie per i medesimo;
5. È fatta salva ogni eventuale modifica delle condizioni sub. 3
e 4 nel caso in cui il figlio trovi lavoro stabile che gli garantisca l'indipendenza economica.
6. Il sig. e la sig.ra si dichiarano reciprocamente autosufficienti Parte_1 Controparte_1
economicamente e pertanto nulla hanno a che pretendere a titolo di mantenimento l'uno dall'altra”.
MOTIVAZIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 18 febbraio 2025, le parti in epigrafe indicate domandavano la cessazione degli effetti civili del matrimonio ed esponevano di aver contratto matrimonio con rito religioso il 20 marzo 1993 in Bosco Marengo (AL), optando in tale sede per il regime patrimoniale della separazione dei beni. Dall'unione coniugale nasceva il figlio ad Per_1
RI, il 27 giugno 1998, oggi maggiorenne, attualmente disoccupato, non economicamente autosufficiente e frequentante due corsi parauniversitari.
Le parti proponevano ricorso congiunto di separazione, omologato dal Tribunale di RI, in data 10 marzo 2021, nella procedura R.G.N. 3601/2020.
Le parti rappresentavano che il IG. è dipendente presso con Pt_1 Controparte_2 contratto a tempo indeterminato e percepisce uno stipendio mensile pari a € 1.500,00 circa, al netto delle trattenute fiscali e previdenziali di legge;
che la IG.ra è disoccupata;
percepisce CP_1
sussidi statali (v. reddito di inclusione) ed è aiutata economicamente dalla famiglia di origine. Le parti esponevano che dalla data della separazione ad oggi non vi era stata riconciliazione tra loro e la comunione spirituale e materiale era venuta definitivamente meno. Pertanto, sussistendo i presupposti di legge, pervenivano alla decisione di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Tanto esposto, le parti, congiuntamente, rassegnavano le conclusioni come in epigrafe trascritte.
2 La domanda diretta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/1970. In particolare, dalla documentazione prodotta risulta che il Tribunale di RI aveva omologato la separazione tra le odierne parti in data 10 marzo 2021, nella procedura R.G.N. 3601/2020, mentre il ricorso del presente giudizio è stato depositato in data 18 febbraio 2025. Nel caso di specie non è intervenuta riconciliazione tra i coniugi ed entrambi hanno demandato la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito religioso;
pertanto, deve essere pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
I restanti accordi tra i coniugi possono venire omologati non risultando in contrasto con norme imperative.
Spese compensate stante il ricorso congiunto.
P.Q.M.
il Tribunale di RI, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede, in omologa degli accordi:
pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i IG.ri (C.F. Parte_1
e (C.F. ), i quali hanno C.F._1 Controparte_1 C.F._2
contratto matrimonio a Bosco Marengo (AL), il 20 marzo 1993 (Anno 1993 Parte II Serie A
N. 1);
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Bosco Marengo (AL) di procedere all'annotazione della presente sentenza;
dà atto che la casa coniugale sita nel comune di Bosco Marengo (AL), via Asti n. 2, di proprietà del padre della IG.ra continuerà ad essere occupata dalla stessa e dal figlio;
CP_1 Per_1
dispone che il IG. versi a titolo di mantenimento del figlio - maggiorenne non Pt_1 Per_1
economicamente autosufficiente - la somma di € 200,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT entro il giorno cinque di ogni mese, mediante versamento sulla Postepay
Evolution allo stesso intestata;
dispone che il IG. versi altresì al figlio il 50% delle spese straordinarie secondo il Pt_1 Per_1
Protocollo in uso al Tribunale di RI (a mero titolo di esempio: spese mediche, ricreative etc…) che dovessero rendersi necessarie per il medesimo;
dà atto che il IG. e la IG.ra si dichiarano reciprocamente autosufficienti Pt_1 CP_1 economicamente e pertanto nulla hanno a che pretendere a titolo di mantenimento l'uno
3 dall'altra.
Spese compensate.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in RI, il 20 maggio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Martina Bianchi
4
Il Presidente
Dott. Giuseppe Bersani
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di RI, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giuseppe Bersani Presidente
Dott. Marco Bonci Giudice
Dott. Martina Bianchi Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero V.G. 327/2025, in materia di cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473-bis51 c.p.c. promosso da:
(C.F. , nato ad [...], il [...], Parte_1 C.F._1 con l'Avv. CHIRCO IRENE
- ricorrente -
e
C.F. ), nata ad [...], il [...], Controparte_1 C.F._2 con l'Avv. PENNA GIULIA
- ricorrente -
Con la partecipazione del Pubblico Ministero in sede.
Conclusioni congiunte:
“[…] - dichiarare la cessazione degli effetti civili tra di loro contratto in data 20 marzo 1993 iscritto nei Registri dello stato civile del Comune di Bosco Marengo (AL), anno 1993, Parte II,
1 Serie A, n. 1; - ordinare al Comune di Bosco Marengo di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- dichiarare compensate le spese legali;
Alle seguenti CONDIZIONI:
1. La casa coniugale sita nel comune di Bosco Marengo (AL), via Asti n. 2, di proprietà del padre della sig.ra continuerà ad essere occupata dalla stessa e dal figlio .
2. Il padre CP_1 Per_1
manterrà i rapporti con il figlio liberamente e senza vincoli di orario.
3. Il IG. verserà a Pt_1
titolo di mantenimento del figlio -maggiorenne non economicamente autosufficiente- la Per_1 somma di € 200,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT entro il giorno cinque di ogni mese, mediante versamento sulla Postepay Evolution allo stesso intestata;
4. Il IG. Pt_1
verserà altresì al figlio il 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo in uso al Per_1
Tribunale di RI (a mero titolo di esempio: spese mediche, ricreative etc…) che dovessero rendersi necessarie per i medesimo;
5. È fatta salva ogni eventuale modifica delle condizioni sub. 3
e 4 nel caso in cui il figlio trovi lavoro stabile che gli garantisca l'indipendenza economica.
6. Il sig. e la sig.ra si dichiarano reciprocamente autosufficienti Parte_1 Controparte_1
economicamente e pertanto nulla hanno a che pretendere a titolo di mantenimento l'uno dall'altra”.
MOTIVAZIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 18 febbraio 2025, le parti in epigrafe indicate domandavano la cessazione degli effetti civili del matrimonio ed esponevano di aver contratto matrimonio con rito religioso il 20 marzo 1993 in Bosco Marengo (AL), optando in tale sede per il regime patrimoniale della separazione dei beni. Dall'unione coniugale nasceva il figlio ad Per_1
RI, il 27 giugno 1998, oggi maggiorenne, attualmente disoccupato, non economicamente autosufficiente e frequentante due corsi parauniversitari.
Le parti proponevano ricorso congiunto di separazione, omologato dal Tribunale di RI, in data 10 marzo 2021, nella procedura R.G.N. 3601/2020.
Le parti rappresentavano che il IG. è dipendente presso con Pt_1 Controparte_2 contratto a tempo indeterminato e percepisce uno stipendio mensile pari a € 1.500,00 circa, al netto delle trattenute fiscali e previdenziali di legge;
che la IG.ra è disoccupata;
percepisce CP_1
sussidi statali (v. reddito di inclusione) ed è aiutata economicamente dalla famiglia di origine. Le parti esponevano che dalla data della separazione ad oggi non vi era stata riconciliazione tra loro e la comunione spirituale e materiale era venuta definitivamente meno. Pertanto, sussistendo i presupposti di legge, pervenivano alla decisione di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Tanto esposto, le parti, congiuntamente, rassegnavano le conclusioni come in epigrafe trascritte.
2 La domanda diretta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/1970. In particolare, dalla documentazione prodotta risulta che il Tribunale di RI aveva omologato la separazione tra le odierne parti in data 10 marzo 2021, nella procedura R.G.N. 3601/2020, mentre il ricorso del presente giudizio è stato depositato in data 18 febbraio 2025. Nel caso di specie non è intervenuta riconciliazione tra i coniugi ed entrambi hanno demandato la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito religioso;
pertanto, deve essere pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
I restanti accordi tra i coniugi possono venire omologati non risultando in contrasto con norme imperative.
Spese compensate stante il ricorso congiunto.
P.Q.M.
il Tribunale di RI, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede, in omologa degli accordi:
pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i IG.ri (C.F. Parte_1
e (C.F. ), i quali hanno C.F._1 Controparte_1 C.F._2
contratto matrimonio a Bosco Marengo (AL), il 20 marzo 1993 (Anno 1993 Parte II Serie A
N. 1);
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Bosco Marengo (AL) di procedere all'annotazione della presente sentenza;
dà atto che la casa coniugale sita nel comune di Bosco Marengo (AL), via Asti n. 2, di proprietà del padre della IG.ra continuerà ad essere occupata dalla stessa e dal figlio;
CP_1 Per_1
dispone che il IG. versi a titolo di mantenimento del figlio - maggiorenne non Pt_1 Per_1
economicamente autosufficiente - la somma di € 200,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT entro il giorno cinque di ogni mese, mediante versamento sulla Postepay
Evolution allo stesso intestata;
dispone che il IG. versi altresì al figlio il 50% delle spese straordinarie secondo il Pt_1 Per_1
Protocollo in uso al Tribunale di RI (a mero titolo di esempio: spese mediche, ricreative etc…) che dovessero rendersi necessarie per il medesimo;
dà atto che il IG. e la IG.ra si dichiarano reciprocamente autosufficienti Pt_1 CP_1 economicamente e pertanto nulla hanno a che pretendere a titolo di mantenimento l'uno
3 dall'altra.
Spese compensate.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in RI, il 20 maggio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Martina Bianchi
4
Il Presidente
Dott. Giuseppe Bersani