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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/01/2025, n. 631 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 631 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1898 /2023
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, XIV sezione civile, in persona della dr.ssa Maria Ludovica Russo, in funzione di giudice monocratico ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 1898 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 avente ad oggetto: appello avverso sentenza del
Giudice di Pace, riservata in decisione all'udienza del 19.11.2024 e vertente
TRA
, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv.to Parte_1
Mariacristina Cafarelli (cf. ), presso cui elettivamente domicilia, come da C.F._1 procura in atti;
- appellante -
E
(cf. ) rappresentato e difeso dagli avv.ti Raffaele De CP_1 C.F._2
Rubertis (cf. ) e (cf. ) presso C.F._3 Parte_2 C.F._4 cui elettivamente domicilia, come da procura in atti;
- appellato -
NONCHÉ
in persona del l.r.p.t.; Controparte_2
- appellato contumace -
CONCLUSIONI
All'esito delle note scritte in sostituzione dell'udienza del 19.11.2024 i procuratori delle parti costituite discutevano sulle conclusioni già depositate ex art. 281-quinquies, comma 2, c.p.c.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Il presente giudizio costituisce appello presentato da Parte_1 avverso la sentenza n. 337/2022 – non notificata – resa dal Giudice di Pace di Procida, in persona del dott. Pasquale Amendola, in data 28.12.2021 e pubblicata in data 21.07.2022, pronunciata nel giudizio iscritto al n. R.G. 120/2021, instaurato da , con cui si chiedeva dichiarare CP_1
1 l'invalidità e l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo portata dalla cartella esattoriale n.
07120130137464116000, ruolo n. 2013/13864, relativa a presunte violazioni del Codice della Strada risalenti all'anno 2012, con ente impositore la per un importo di € 5.896,29. Controparte_2
Nel giudizio di opposizione avverso l'estratto di ruolo relativo alla predetta cartella – autonomamente acquisito e per il cui tramite assumeva di essere venuto a conoscenza del CP_1 proprio debito – l'opponente eccepiva l'illegittimità della pretesa creditoria stante l'omessa e/o invalida notificazione della cartella esattoriale e del presupposto verbale di contravvenzione, con conseguente decadenza dal diritto alla riscossione e/o prescrizione del credito per decorso del termine quinquennale, anche a far data dalla cartella risalente al 2013. Deduceva, altresì, vizi di forma e l'illegittimità del calcolo degli interessi. Concludeva per la declaratoria di nullità e/o illegittimità del ruolo esattoriale e degli atti presupposti e/o connessi, con relativa cancellazione e condanna dei convenuti al pagamento delle spese di lite, con attribuzione.
Si costituiva l , la quale eccepiva la non impugnabilità Parte_1 dell'estratto di ruolo per carenza di interesse ad agire, attesa la rituale notifica della cartella opposta, e l'infondatezza dell'eccepita prescrizione, di durata decennale, stante la successiva notifica dell'intimazione di pagamento n. 07120189025301565000, come comprovato dalla documentazione in atti. Deduceva la propria carenza di legittimazione passiva per i vizi afferenti al merito della pretesa e alle attività propedeutiche alla riscossione, nonché la correttezza del proprio operato e del calcolo degli interessi. Concludeva – previa verifica della effettiva residenza di – per l'inammissibilità ovvero il rigetto dell'opposizione con vittoria di spese;
in via CP_1 subordinata, chiedeva dichiararsi la propria carenza di legittimazione.
Nel verbale di I udienza l'opponente contestava genericamente la documentazione di parte avversa perché depositata in fotocopia e sprovvista di una copia della cartella esattoriale.
Non si costituiva la Controparte_2
Con sentenza n. 337/2022, pubblicata in data 21.07.2022, il Giudice di Pace dichiarava la contumacia della e qualificava la domanda come opposizione all'esecuzione Controparte_2 ex art. 615 c.p.c. Ritenuto sussistente l'interesse ad agire dell'attore per l'accertamento negativo del credito “stante la persistente concreta azionabilità dell'estratto in oggetto”, considerava ammissibile l'impugnazione avverso l'estratto di ruolo e, riconosciuta la legittimazione attiva e passiva delle parti, accoglieva l'opposizione in quanto il non aveva adeguatamente provato la CP_3 notifica della cartella impugnata, essendo state depositate mere copie fotostatiche disconosciute dal contribuente, così come l'ente impositore non aveva provato la notifica degli atti presupposti.
La pretesa creditoria, quindi, risultava prescritta per decorso del termine quinquennale. Pertanto, annullava la cartella di pagamento n. 07120130137464116000, ordinando la cancellazione dai ruoli
2 esattoriali, e condannava i convenuti, in solido, al pagamento delle spese e competenze di lite, con attribuzione ai procuratori antistatari di parte attrice.
Con atto di citazione in appello, ritualmente notificato a mezzo PEC del 16.01.2023, l'
[...] ha impugnato la suddetta sentenza, individuando le parti di Parte_1 motivazione ritenute erronee, e ne ha chiesto l'integrale riforma, anche in relazione alle spese.
L' ha censurato la pronuncia del giudice di prime cure nella parte in Parte_3 cui: 1) non ha dichiarato l'inammissibilità dell'opposizione per non impugnabilità dell'estratto di ruolo, allo stato sancita dall'art. 12, comma 4-bis, del D.P.R. n. 602/1973 e ribadita dalla sentenza a
Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 26283/2022; 2) non ha ritenuto provata la notifica della cartella e della successiva intimazione di pagamento;
3) ha dichiarato la prescrizione del credito, in ogni caso di durata decennale.
ha concluso, in accoglimento dell'appello, per la declaratoria di inammissibilità della CP_4 domanda spiegata in I grado ovvero per il suo rigetto;
in via subordinata, ha chiesto dichiararsi la legittimità della pretesa creditoria. Il tutto con vittoria di spese del doppio grado di giudizio;
in via ulteriormente gradata, ha chiesto rimettere la causa innanzi all'Ufficio del G.d.P. competente.
Si è costituito , il quale ha contestato la produzione documentale di CP_1 controparte depositata in violazione dell'art. 345 c.p.c., eccependo l'improcedibilità e/o inammissibilità del gravame per vizi afferenti alla costituzione in giudizio dell Parte_3
, atteso l'omesso deposito di una copia autentica della sentenza appellata, del mandato
[...]
a patrocinare in appello, della produzione di I grado, della notifica dell'atto di citazione in appello per la verifica del rispetto dell'iscrizione a ruolo nei successivi 10 gg., conseguendo da quanto detto il passaggio in giudicato della sentenza gravata.
Ciò premesso, ha asserito di aver impugnato in I grado la cartella di pagamento e CP_1 non l'estratto di ruolo, seppur ammissibile per far valere l'intervenuta prescrizione del credito ed in funzione recuperatoria. Ha contestato la produzione in copia di l'omesso deposito di una CP_4 copia della cartella e la relativa relata di notifica in quanto illeggibile e priva di sottoscrizione, nonché la successiva intimazione di pagamento, insistendo per la durata quinquennale della prescrizione e la fondatezza dell'opposizione recuperatoria data la contumacia dell'ente impositore. Ha concluso per l'improcedibilità e/o inammissibilità ovvero il rigetto del gravame, con vittoria di spese e con attribuzione ovvero, in via gradata, con compensazione delle spese.
In sede di deposito delle note scritte in sostituzione della I udienza di trattazione – come poi reiterato in comparsa conclusionale – ha eccepito la nullità della costituzione in I grado CP_1 dell'avv. Cafarelli per omesso deposito, in quel grado, dell'originale del mandato alle liti e di qualsivoglia autenticazione della relativa copia cartacea;
quindi, ha disconosciuto il documento depositato telematicamente da in appello denominato “Fascicolo I grado.zip.p7m” per omessa CP_4
3 attestazione di conformità e in difetto dei timbri di depositato in cancelleria, denunciando la non corrispondenza dello stesso con il fascicolo cartaceo di I grado estratto in copia conforme presso la
Cancelleria del G.d.P. di Procida e quivi depositato in allegato da Da ciò, l'odierno CP_1 appellato ha dedotto la nullità insanabile della costituzione in giudizio di ed il passaggio in CP_4 giudicato della sentenza gravata dopo la sua notifica all . Parte_3
In sede di conclusionale ha argomentato in merito alla sopravvenuta normativa in CP_1 materia di non impugnabilità dell'estratto di ruolo, chiedendo, nella denegata ipotesi di soccombenza, la compensazione delle spese del grado con conferma di quelle statuite nel precedente;
invece, ha confutato le avverse eccezioni. CP_4
Non si è costituita la Controparte_2
All'esito del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 19.11.2024 la causa è stata riservata in decisione sulle conclusioni già depositate ex art. 281-quinquies, comma 2, c.p.c.
*******
§ 1. In primis, va dichiarata la contumacia della non costituitasi Controparte_2 nonostante la sua regolare vocatio in ius.
§ 2. Sempre in via preliminare, in relazione alle molteplici eccezioni sollevate da CP_1 valgano in via assorbente talune semplici considerazioni: 1) la regolare costituzione nel giudizio di
I grado dell viene (implicitamente) riconosciuta dal Giudice di Parte_1
Pace atteso il tenore delle sue statuizioni, pertanto in mancanza di appello incidentale sul punto è precluso ogni esame in tale sede, ferma l'assenza di qualsivoglia contestazione in tal senso ad opera di nel corso del precedente giudizio;
2) semmai fosse stato rilevabile un vizio di CP_1 forma nella documentazione di I grado prodotta dall'appellante, con il deposito della copia conforme della produzione di I grado di ad opera dello stesso gli eventuali vizi CP_4 CP_1 non possono che ritenersi sanati;
3) del tutto infondate risultano, ictu oculi, le ulteriori carenze allegatorie lamentate;
4) non risulta provata da parte di la notifica all'Agente della CP_1 riscossione della sentenza gravata, per cui non è possibile accertare il passaggio in giudicato per decorrenza dei termini brevi di impugnazione;
5) pleonastiche ed infondate sono poi le doglianze in ordine all'inefficacia probatoria della documentazione prodotta in copia a fronte di contestazioni generiche e puramente stilistiche.
Rispetto a tale ultimo rilievo giova ricordare che costituisce principio del tutto consolidato in seno alla giurisprudenza di legittimità quello per cui: “la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche o onnicomprensive, ma va operata – a pena di inefficacia – in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale” (Cass. n.
4 27633/2018; Cass. n. 29993/2017; Cass. n. 7775/2014); così come, “ai fini della prova della notifica della cartella non è necessaria la produzione in giudizio dell'originale o della copia autentica della cartella essendo invece sufficiente la produzione o della matrice o della copia della cartella con la relativa relazione di notifica” (Cass. n. 20769/2021; conf. Cass. n. 16121/2019; Cass. n. 33563/2018; Cass. n. 23902/2017;
v. pure Cass. n. 12883/2020, conf. Cass. n. 21533/2017 e Cass. n. 10326/2014).
§ 3. Ciò premesso, nell'appello spiegato viene essenzialmente in contestazione quanto deciso nel merito dal giudice di prime cure ed esplicitato in sentenza, per cui è rimesso a questo giudicante, in virtù del potere devolutivo di cui è stato investito, l'apprezzamento circa i motivi di accoglimento dell'opposizione e la verifica tecnica circa la qualificazione della domanda effettuata dal giudice di primo grado.
Innanzitutto, giova precisare che la domanda formulata da deve CP_1 correttamente qualificarsi come “accertamento negativo del credito”, essendo stata proposta opposizione avverso l'estratto di ruolo relativo alla cartella di pagamento sopra indicata, deducendo l'omessa e/o invalida notificazione della stessa e degli atti presupposti al solo fine di far dichiarare l'intervenuta decadenza e/o prescrizione del diritto di credito oggetto di riscossione, maturata anche successivamente alla formazione del titolo esecutivo e/o notificazione dell'atto impositivo, ancorché in assenza di qualsivoglia azione posta in essere da per il recupero CP_4 coattivo delle somme.
In applicazione del principio della ragione più liquida, stante il carattere preliminare ed assorbente rispetto agli altri motivi e/o domande e/o eccezioni formulati dalle parti costituite, questo giudice ritiene fondato il motivo addotto dall' in ordine Parte_3 all'inammissibilità dell'opposizione avverso l'estratto ruolo per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.
L'appello è fondato e va accolto per le seguenti ragioni.
§ 4. Dopo anni di accesi dibattiti e continui revirements giurisprudenziali, la Suprema Corte di
Cassazione con la sentenza a Sezioni Unite del 6 settembre 2022, n. 26283 si è definitivamente pronunciata sulla questione relativa all'impugnabilità dell'estratto di ruolo in materia di riscossione esattoriale, chiarendo la portata applicativa dei limiti fissati dall'art. 3-bis del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con Legge del 17 dicembre 2021, n. 215, argomentando sulla legittimità costituzionale della suddetta norma e sulla sua applicazione ai giudizi pendenti.
L'art. 3-bis sopra richiamato ha modificato l'art. 12 del D.P.R. del 29 settembre 1973, n. 602 – recante “Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito” – introducendo al comma 4-bis una norma (in vigore dal 21 dicembre 2021 e recentemente oggetto di una modifica ad opera
5 dell'art. 12, comma 1, d.lgs. 110/2024) che ha fortemente inciso sulla possibilità per il contribuente, che assuma di non aver ricevuto rituale notificazione degli atti di riscossione e ne scopra successivamente l'esistenza, di impugnarli immediatamente, in uno al ruolo e/o alla cartella, se non nei casi espressamente contemplati dal legislatore e previa dimostrazione del pregiudizio concretamente subito. In pratica, si è limitato l'accesso alla tutela “immediata” riconosciuta dalle
Sezioni Unite della Corte di cassazione con la sentenza n. 19704/2015 e da queste configurata come una tutela “alternativa” – rimessa alla facoltà della parte – rispetto a quella “differita” prevista dall'art. 19, comma 3, ultima parte, del d.lgs. n. 546/92 (cfr. Cass. n. 27799/2018, n. 22507/2019 e n.
12070/2022).
Con la pronuncia n. 26283/2022 il Supremo Consesso ha chiarito che: “il principio della tutela immediata affermato dalla richiamata sentenza delle sezioni unite del 2015 è dunque superato, come ineludibile e pronosticabile conseguenza del descritto ampliamento delle tutele esperibili a fronte dell'ingiusta prosecuzione della sequenza procedimentale, che quella giurisprudenza considerava;
non si configura quindi affidamento tutelabile per chi vi abbia confidato” (cfr. Cass., Sez. Un. n. 4135/19).
In linea con un pregresso orientamento già da tempo ampiamente condiviso da questo giudice (cfr. Cass. n. 20618/2016; conf. Cass. n. 22946/2016), le Sezioni Unite del 2022 hanno chiarito che, analogamente a quanto accade per il giudizio tributario – in relazione al quale, stante la sua struttura impugnatoria, si ritiene improponibile l'azione di mero accertamento negativo, da qualificarsi ogniqualvolta si contestino il ruolo e/o la cartella o l'intimazione di pagamento non notificate o invalidamente notificate, conosciute per il tramite dell'estratto di ruolo, in quanto l'esercizio della pretesa tributaria non emerge da alcun atto giuridicamente efficace – anche per i giudizi non tributari, per i quali l'interesse a promuovere l'azione di accertamento negativo dei crediti riportati nell'estratto di ruolo è stato variamente configurato dai giudici di legittimità, si approda alla definitiva esclusione di tale possibilità in forza della previsione di cui all'art. 12, comma 4-bis, D.P.R. n. 602/73 e ss.mm.ii.
Seppur collocata sistematicamente nel testo del D.P.R. n. 602/1973 in materia di riscossione delle “imposte sul reddito” (materia tributaria), tale norma “riguarda la riscossione delle entrate pubbliche anche extratributarie: in base, in particolare, alla combinazione degli artt. 17 e 18 del d.lgs. n.
46/99 quanto ai crediti contributivi e previdenziali (vedi, a proposito dell'art. 49 del d.P.R. n. 602/73, Cass., sez. un., n. 33408/21), e giusta gli artt. 27 della L. n. 689/81 e 206 del d.lgs. n. 285/92, in relazione alle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, la riscossione delle quali è disciplinata dalle norme previste per l'esazione delle imposte dirette (cfr. con riguardo al fermo, Cass. n. 22018/17)” (Cass.
S.U. n. 26283/2022).
6 Pertanto, tale norma è da considerarsi di “carattere generale” perché concerne tutti i crediti pubblici per i quali è prevista la riscossione mediante ruolo, compresi quelli relativi a sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del C.d.S.
Con l'art. 12, comma 4-bis, del D.P.R. n. 602/1973 - come precisato nella sentenza n.
26283/2022 – “il legislatore, nel regolare specifici casi di azione "diretta", stabilisce quando l'invalida notificazione della cartella ingeneri di per sé bisogno di tutela giurisdizionale, e, quindi, tenendo conto dell'incisivo rafforzamento del sistema di garanzie, di cui si è detto, plasma l'interesse ad agire. Questa condizione dell'azione ha difatti natura dinamica [..] e può assumere una diversa configurazione [..] fino al momento della decisione. La disciplina sopravvenuta si applica, allora, ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza (o dell'ordinanza), che è ancora da compiere, e non già su uno degli effetti dell'impugnazione”.
Ragionevolmente, dunque, l'interesse, così come conformato dal legislatore, dovrà essere dimostrato, e tale dimostrazione è possibile anche nel corso dei giudizi pendenti, mediante il ricorso agli strumenti processuali vigenti, senza che possano dirsi lesi i diritti ovvero gli interessi delle parti processuali.
La citata norma appresta tutela al contribuente qualora ricorra lo specifico pregiudizio ivi tipizzato e concerne i soli atti invalidamente notificati (o non notificati) ivi contemplati: «i casi indicati sono quindi tassativi e non esemplificativi, per cui l'interprete non può crearne altri», fermo il carattere facoltativo della tutela.
In conclusione, secondo il nuovo principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite con sentenza n. 26283/2022: «In tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della
CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione».
Sebbene la sentenza in esame tracci la strada maestra per la risoluzione univoca della questione circa l'impugnabilità o meno dell'estratto di ruolo, si ritiene opportuno precisare che, in buona sostanza, l'approdo delle Sezioni Unite del 2022 rappresenta il precipitato logico di un pregresso orientamento giurisprudenziale che già escludeva la ammissibilità dell'opposizione avverso l'estratto di ruolo per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. allorquando alla cartella esattoriale non avesse fatto seguito alcuna iniziativa del Concessionario per il recupero coattivo del credito sotteso.
7 In altri termini, in mancanza di attività esecutiva da parte dell'amministrazione non veniva ritenuta ammissibile la domanda di mero accertamento negativo del credito, attesa l'insussistenza di un “conflitto” riconoscibile come tale (cfr. Cass. nn. 20618/2016 e 22946/2016, in relazione a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada;
conf. Cass. n. 6723/19, con riguardo all'estratto di ruolo contributivo); né poteva ritenersi ammissibile l'impugnazione di un estratto di ruolo per far valere l'intervenuta prescrizione della pretesa esattoriale per decorso del tempo successivo alla (anche presunta) notifica della cartella di pagamento, qualora l'istante non avesse specificato ed allegato gli elementi dai quali emergeva quello stato d'incertezza che - sostanziando l'interesse ad agire – sorreggeva l'azione, latamente preventiva, di accertamento negativo, non ritenendo ammissibile nell'ordinamento processuale vigente un'azione di accertamento
“pura”(Cass. n. 7353/2022).
In merito alle considerazioni fin qui svolte vale la pena, infine, precisare che, allo stato, nulla
è cambiato anche alla luce della nuova disposizione legislativa.
L'art. 12, comma 1, del Decreto Legislativo 29 luglio 2024, n. 110, infatti, ha novellato il comma 4-bis dell'art. 12 del D.P.R. 602/1973 limitandosi esclusivamente ad ampliare le ipotesi di interesse rilevante, comunque da provarsi a cura dell'opponente. In pratica, il legislatore ha accresciuto il novero dei casi in cui è ammessa l'impugnazione diretta del ruolo e della cartella invalidamente notificata, ma sempre a condizione che il debitore dimostri il concreto pregiudizio patito: «a) per effetto di quanto previsto dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36; b) per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio
2008, n. 40, anche per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto;
c) per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione;
d) nell'ambito delle procedure previste dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14; e) in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati;
f) nell'ambito della cessione dell'azienda, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
472».
Per tutte le ragioni su esposte, alla luce della normativa attualmente vigente e del principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte di Cassazione nel 2022, l'opposizione proposta in primo grado va dichiarata inammissibile in quanto il sig. non ha provato, né allegato, il CP_1 pregiudizio derivatogli dall'iscrizione del proprio nominativo nel ruolo esattoriale, come prescritto dall'art. 12, comma 4-bis, D.P.R. n. 602/1973 e ss.mm.ii.
D'altronde, alla medesima declaratoria di inammissibilità per carenza di interesse ad agire si sarebbe giunti anche conformandosi al precedente orientamento giurisprudenziale, sopra richiamato, già da tempo pienamente condiviso da questo giudicante.
8 § 5. Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in base al valore della causa ed in applicazione dei parametri aggiornati di cui al D.M.
n. 55/2014, incidendo sulla determinazione del quantum l'inesistenza della fase istruttoria, il tenore documentale della causa, l'attività difensionale e la condotta processuale delle parti.
Con riferimento al governo delle spese giova, altresì, precisare quanto segue.
Contrariamente a quanto statuito dal Giudice di Pace, dalla documentazione depositata dall'Agente della riscossione (fermo l'indiscusso valore probatorio) risulta chiaramente che la cartella di pagamento n. 07120130137464116000 è stata notificata in data 25.01.2014 “personalmente al destinatario” che “rifiutava l'atto”, come attestato dalla relata di notifica con efficacia fidefacente.
Pertanto, considerato la validità della notificazione eseguita ai sensi dell'art. 138, comma 2,
c.p.c., l'opposizione avverso l'estratto di ruolo proposta da avrebbe dovuto essere CP_1 dichiarata inammissibile per carenza di interesse ad agire già sulla scorta del principio – ormai superato – enunciato dalle Sezioni Unite n. 19704/2015, risultando ampiamente giustificata la condanna alle spese del doppio grado di giudizio.
PQM
Il Tribunale di Napoli, XIV Sezione Civ., in persona del Giudice Dott.ssa Maria Ludovica Russo, definitivamente pronunziando sull'appello proposto, ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa e/o assorbita, così definitivamente provvede:
1. Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 337/2022 resa dal Giudice di
Pace di Procida in data 28.12.2021, depositata in data 21.07.2022 (R.G. 120/2021), nel giudizio instaurato da , dichiara inammissibile l'opposizione avverso l'estratto di ruolo CP_1 relativo alla cartella di pagamento n. 07120130137464116000, ruolo 2013/13864, revocando la relativa statuizione di annullamento, nonché quella sulle spese di giudizio.
2. Condanna l'appellato alla refusione delle spese di entrambi i gradi di CP_1 giudizio nei confronti di che liquida complessivamente in Parte_1
€ 2.500,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, oltre quanto versato a titolo di contributo unificato e marca da bollo (prenotati a debito).
3. Nulla per le spese nei confronti dell'ente impositore rimasto contumace in Controparte_2 entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Napoli, lì 19.01.2025
Il giudice dott.ssa Maria Ludovica Russo
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, XIV sezione civile, in persona della dr.ssa Maria Ludovica Russo, in funzione di giudice monocratico ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 1898 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 avente ad oggetto: appello avverso sentenza del
Giudice di Pace, riservata in decisione all'udienza del 19.11.2024 e vertente
TRA
, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv.to Parte_1
Mariacristina Cafarelli (cf. ), presso cui elettivamente domicilia, come da C.F._1 procura in atti;
- appellante -
E
(cf. ) rappresentato e difeso dagli avv.ti Raffaele De CP_1 C.F._2
Rubertis (cf. ) e (cf. ) presso C.F._3 Parte_2 C.F._4 cui elettivamente domicilia, come da procura in atti;
- appellato -
NONCHÉ
in persona del l.r.p.t.; Controparte_2
- appellato contumace -
CONCLUSIONI
All'esito delle note scritte in sostituzione dell'udienza del 19.11.2024 i procuratori delle parti costituite discutevano sulle conclusioni già depositate ex art. 281-quinquies, comma 2, c.p.c.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Il presente giudizio costituisce appello presentato da Parte_1 avverso la sentenza n. 337/2022 – non notificata – resa dal Giudice di Pace di Procida, in persona del dott. Pasquale Amendola, in data 28.12.2021 e pubblicata in data 21.07.2022, pronunciata nel giudizio iscritto al n. R.G. 120/2021, instaurato da , con cui si chiedeva dichiarare CP_1
1 l'invalidità e l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo portata dalla cartella esattoriale n.
07120130137464116000, ruolo n. 2013/13864, relativa a presunte violazioni del Codice della Strada risalenti all'anno 2012, con ente impositore la per un importo di € 5.896,29. Controparte_2
Nel giudizio di opposizione avverso l'estratto di ruolo relativo alla predetta cartella – autonomamente acquisito e per il cui tramite assumeva di essere venuto a conoscenza del CP_1 proprio debito – l'opponente eccepiva l'illegittimità della pretesa creditoria stante l'omessa e/o invalida notificazione della cartella esattoriale e del presupposto verbale di contravvenzione, con conseguente decadenza dal diritto alla riscossione e/o prescrizione del credito per decorso del termine quinquennale, anche a far data dalla cartella risalente al 2013. Deduceva, altresì, vizi di forma e l'illegittimità del calcolo degli interessi. Concludeva per la declaratoria di nullità e/o illegittimità del ruolo esattoriale e degli atti presupposti e/o connessi, con relativa cancellazione e condanna dei convenuti al pagamento delle spese di lite, con attribuzione.
Si costituiva l , la quale eccepiva la non impugnabilità Parte_1 dell'estratto di ruolo per carenza di interesse ad agire, attesa la rituale notifica della cartella opposta, e l'infondatezza dell'eccepita prescrizione, di durata decennale, stante la successiva notifica dell'intimazione di pagamento n. 07120189025301565000, come comprovato dalla documentazione in atti. Deduceva la propria carenza di legittimazione passiva per i vizi afferenti al merito della pretesa e alle attività propedeutiche alla riscossione, nonché la correttezza del proprio operato e del calcolo degli interessi. Concludeva – previa verifica della effettiva residenza di – per l'inammissibilità ovvero il rigetto dell'opposizione con vittoria di spese;
in via CP_1 subordinata, chiedeva dichiararsi la propria carenza di legittimazione.
Nel verbale di I udienza l'opponente contestava genericamente la documentazione di parte avversa perché depositata in fotocopia e sprovvista di una copia della cartella esattoriale.
Non si costituiva la Controparte_2
Con sentenza n. 337/2022, pubblicata in data 21.07.2022, il Giudice di Pace dichiarava la contumacia della e qualificava la domanda come opposizione all'esecuzione Controparte_2 ex art. 615 c.p.c. Ritenuto sussistente l'interesse ad agire dell'attore per l'accertamento negativo del credito “stante la persistente concreta azionabilità dell'estratto in oggetto”, considerava ammissibile l'impugnazione avverso l'estratto di ruolo e, riconosciuta la legittimazione attiva e passiva delle parti, accoglieva l'opposizione in quanto il non aveva adeguatamente provato la CP_3 notifica della cartella impugnata, essendo state depositate mere copie fotostatiche disconosciute dal contribuente, così come l'ente impositore non aveva provato la notifica degli atti presupposti.
La pretesa creditoria, quindi, risultava prescritta per decorso del termine quinquennale. Pertanto, annullava la cartella di pagamento n. 07120130137464116000, ordinando la cancellazione dai ruoli
2 esattoriali, e condannava i convenuti, in solido, al pagamento delle spese e competenze di lite, con attribuzione ai procuratori antistatari di parte attrice.
Con atto di citazione in appello, ritualmente notificato a mezzo PEC del 16.01.2023, l'
[...] ha impugnato la suddetta sentenza, individuando le parti di Parte_1 motivazione ritenute erronee, e ne ha chiesto l'integrale riforma, anche in relazione alle spese.
L' ha censurato la pronuncia del giudice di prime cure nella parte in Parte_3 cui: 1) non ha dichiarato l'inammissibilità dell'opposizione per non impugnabilità dell'estratto di ruolo, allo stato sancita dall'art. 12, comma 4-bis, del D.P.R. n. 602/1973 e ribadita dalla sentenza a
Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 26283/2022; 2) non ha ritenuto provata la notifica della cartella e della successiva intimazione di pagamento;
3) ha dichiarato la prescrizione del credito, in ogni caso di durata decennale.
ha concluso, in accoglimento dell'appello, per la declaratoria di inammissibilità della CP_4 domanda spiegata in I grado ovvero per il suo rigetto;
in via subordinata, ha chiesto dichiararsi la legittimità della pretesa creditoria. Il tutto con vittoria di spese del doppio grado di giudizio;
in via ulteriormente gradata, ha chiesto rimettere la causa innanzi all'Ufficio del G.d.P. competente.
Si è costituito , il quale ha contestato la produzione documentale di CP_1 controparte depositata in violazione dell'art. 345 c.p.c., eccependo l'improcedibilità e/o inammissibilità del gravame per vizi afferenti alla costituzione in giudizio dell Parte_3
, atteso l'omesso deposito di una copia autentica della sentenza appellata, del mandato
[...]
a patrocinare in appello, della produzione di I grado, della notifica dell'atto di citazione in appello per la verifica del rispetto dell'iscrizione a ruolo nei successivi 10 gg., conseguendo da quanto detto il passaggio in giudicato della sentenza gravata.
Ciò premesso, ha asserito di aver impugnato in I grado la cartella di pagamento e CP_1 non l'estratto di ruolo, seppur ammissibile per far valere l'intervenuta prescrizione del credito ed in funzione recuperatoria. Ha contestato la produzione in copia di l'omesso deposito di una CP_4 copia della cartella e la relativa relata di notifica in quanto illeggibile e priva di sottoscrizione, nonché la successiva intimazione di pagamento, insistendo per la durata quinquennale della prescrizione e la fondatezza dell'opposizione recuperatoria data la contumacia dell'ente impositore. Ha concluso per l'improcedibilità e/o inammissibilità ovvero il rigetto del gravame, con vittoria di spese e con attribuzione ovvero, in via gradata, con compensazione delle spese.
In sede di deposito delle note scritte in sostituzione della I udienza di trattazione – come poi reiterato in comparsa conclusionale – ha eccepito la nullità della costituzione in I grado CP_1 dell'avv. Cafarelli per omesso deposito, in quel grado, dell'originale del mandato alle liti e di qualsivoglia autenticazione della relativa copia cartacea;
quindi, ha disconosciuto il documento depositato telematicamente da in appello denominato “Fascicolo I grado.zip.p7m” per omessa CP_4
3 attestazione di conformità e in difetto dei timbri di depositato in cancelleria, denunciando la non corrispondenza dello stesso con il fascicolo cartaceo di I grado estratto in copia conforme presso la
Cancelleria del G.d.P. di Procida e quivi depositato in allegato da Da ciò, l'odierno CP_1 appellato ha dedotto la nullità insanabile della costituzione in giudizio di ed il passaggio in CP_4 giudicato della sentenza gravata dopo la sua notifica all . Parte_3
In sede di conclusionale ha argomentato in merito alla sopravvenuta normativa in CP_1 materia di non impugnabilità dell'estratto di ruolo, chiedendo, nella denegata ipotesi di soccombenza, la compensazione delle spese del grado con conferma di quelle statuite nel precedente;
invece, ha confutato le avverse eccezioni. CP_4
Non si è costituita la Controparte_2
All'esito del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 19.11.2024 la causa è stata riservata in decisione sulle conclusioni già depositate ex art. 281-quinquies, comma 2, c.p.c.
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§ 1. In primis, va dichiarata la contumacia della non costituitasi Controparte_2 nonostante la sua regolare vocatio in ius.
§ 2. Sempre in via preliminare, in relazione alle molteplici eccezioni sollevate da CP_1 valgano in via assorbente talune semplici considerazioni: 1) la regolare costituzione nel giudizio di
I grado dell viene (implicitamente) riconosciuta dal Giudice di Parte_1
Pace atteso il tenore delle sue statuizioni, pertanto in mancanza di appello incidentale sul punto è precluso ogni esame in tale sede, ferma l'assenza di qualsivoglia contestazione in tal senso ad opera di nel corso del precedente giudizio;
2) semmai fosse stato rilevabile un vizio di CP_1 forma nella documentazione di I grado prodotta dall'appellante, con il deposito della copia conforme della produzione di I grado di ad opera dello stesso gli eventuali vizi CP_4 CP_1 non possono che ritenersi sanati;
3) del tutto infondate risultano, ictu oculi, le ulteriori carenze allegatorie lamentate;
4) non risulta provata da parte di la notifica all'Agente della CP_1 riscossione della sentenza gravata, per cui non è possibile accertare il passaggio in giudicato per decorrenza dei termini brevi di impugnazione;
5) pleonastiche ed infondate sono poi le doglianze in ordine all'inefficacia probatoria della documentazione prodotta in copia a fronte di contestazioni generiche e puramente stilistiche.
Rispetto a tale ultimo rilievo giova ricordare che costituisce principio del tutto consolidato in seno alla giurisprudenza di legittimità quello per cui: “la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche o onnicomprensive, ma va operata – a pena di inefficacia – in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale” (Cass. n.
4 27633/2018; Cass. n. 29993/2017; Cass. n. 7775/2014); così come, “ai fini della prova della notifica della cartella non è necessaria la produzione in giudizio dell'originale o della copia autentica della cartella essendo invece sufficiente la produzione o della matrice o della copia della cartella con la relativa relazione di notifica” (Cass. n. 20769/2021; conf. Cass. n. 16121/2019; Cass. n. 33563/2018; Cass. n. 23902/2017;
v. pure Cass. n. 12883/2020, conf. Cass. n. 21533/2017 e Cass. n. 10326/2014).
§ 3. Ciò premesso, nell'appello spiegato viene essenzialmente in contestazione quanto deciso nel merito dal giudice di prime cure ed esplicitato in sentenza, per cui è rimesso a questo giudicante, in virtù del potere devolutivo di cui è stato investito, l'apprezzamento circa i motivi di accoglimento dell'opposizione e la verifica tecnica circa la qualificazione della domanda effettuata dal giudice di primo grado.
Innanzitutto, giova precisare che la domanda formulata da deve CP_1 correttamente qualificarsi come “accertamento negativo del credito”, essendo stata proposta opposizione avverso l'estratto di ruolo relativo alla cartella di pagamento sopra indicata, deducendo l'omessa e/o invalida notificazione della stessa e degli atti presupposti al solo fine di far dichiarare l'intervenuta decadenza e/o prescrizione del diritto di credito oggetto di riscossione, maturata anche successivamente alla formazione del titolo esecutivo e/o notificazione dell'atto impositivo, ancorché in assenza di qualsivoglia azione posta in essere da per il recupero CP_4 coattivo delle somme.
In applicazione del principio della ragione più liquida, stante il carattere preliminare ed assorbente rispetto agli altri motivi e/o domande e/o eccezioni formulati dalle parti costituite, questo giudice ritiene fondato il motivo addotto dall' in ordine Parte_3 all'inammissibilità dell'opposizione avverso l'estratto ruolo per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.
L'appello è fondato e va accolto per le seguenti ragioni.
§ 4. Dopo anni di accesi dibattiti e continui revirements giurisprudenziali, la Suprema Corte di
Cassazione con la sentenza a Sezioni Unite del 6 settembre 2022, n. 26283 si è definitivamente pronunciata sulla questione relativa all'impugnabilità dell'estratto di ruolo in materia di riscossione esattoriale, chiarendo la portata applicativa dei limiti fissati dall'art. 3-bis del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con Legge del 17 dicembre 2021, n. 215, argomentando sulla legittimità costituzionale della suddetta norma e sulla sua applicazione ai giudizi pendenti.
L'art. 3-bis sopra richiamato ha modificato l'art. 12 del D.P.R. del 29 settembre 1973, n. 602 – recante “Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito” – introducendo al comma 4-bis una norma (in vigore dal 21 dicembre 2021 e recentemente oggetto di una modifica ad opera
5 dell'art. 12, comma 1, d.lgs. 110/2024) che ha fortemente inciso sulla possibilità per il contribuente, che assuma di non aver ricevuto rituale notificazione degli atti di riscossione e ne scopra successivamente l'esistenza, di impugnarli immediatamente, in uno al ruolo e/o alla cartella, se non nei casi espressamente contemplati dal legislatore e previa dimostrazione del pregiudizio concretamente subito. In pratica, si è limitato l'accesso alla tutela “immediata” riconosciuta dalle
Sezioni Unite della Corte di cassazione con la sentenza n. 19704/2015 e da queste configurata come una tutela “alternativa” – rimessa alla facoltà della parte – rispetto a quella “differita” prevista dall'art. 19, comma 3, ultima parte, del d.lgs. n. 546/92 (cfr. Cass. n. 27799/2018, n. 22507/2019 e n.
12070/2022).
Con la pronuncia n. 26283/2022 il Supremo Consesso ha chiarito che: “il principio della tutela immediata affermato dalla richiamata sentenza delle sezioni unite del 2015 è dunque superato, come ineludibile e pronosticabile conseguenza del descritto ampliamento delle tutele esperibili a fronte dell'ingiusta prosecuzione della sequenza procedimentale, che quella giurisprudenza considerava;
non si configura quindi affidamento tutelabile per chi vi abbia confidato” (cfr. Cass., Sez. Un. n. 4135/19).
In linea con un pregresso orientamento già da tempo ampiamente condiviso da questo giudice (cfr. Cass. n. 20618/2016; conf. Cass. n. 22946/2016), le Sezioni Unite del 2022 hanno chiarito che, analogamente a quanto accade per il giudizio tributario – in relazione al quale, stante la sua struttura impugnatoria, si ritiene improponibile l'azione di mero accertamento negativo, da qualificarsi ogniqualvolta si contestino il ruolo e/o la cartella o l'intimazione di pagamento non notificate o invalidamente notificate, conosciute per il tramite dell'estratto di ruolo, in quanto l'esercizio della pretesa tributaria non emerge da alcun atto giuridicamente efficace – anche per i giudizi non tributari, per i quali l'interesse a promuovere l'azione di accertamento negativo dei crediti riportati nell'estratto di ruolo è stato variamente configurato dai giudici di legittimità, si approda alla definitiva esclusione di tale possibilità in forza della previsione di cui all'art. 12, comma 4-bis, D.P.R. n. 602/73 e ss.mm.ii.
Seppur collocata sistematicamente nel testo del D.P.R. n. 602/1973 in materia di riscossione delle “imposte sul reddito” (materia tributaria), tale norma “riguarda la riscossione delle entrate pubbliche anche extratributarie: in base, in particolare, alla combinazione degli artt. 17 e 18 del d.lgs. n.
46/99 quanto ai crediti contributivi e previdenziali (vedi, a proposito dell'art. 49 del d.P.R. n. 602/73, Cass., sez. un., n. 33408/21), e giusta gli artt. 27 della L. n. 689/81 e 206 del d.lgs. n. 285/92, in relazione alle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, la riscossione delle quali è disciplinata dalle norme previste per l'esazione delle imposte dirette (cfr. con riguardo al fermo, Cass. n. 22018/17)” (Cass.
S.U. n. 26283/2022).
6 Pertanto, tale norma è da considerarsi di “carattere generale” perché concerne tutti i crediti pubblici per i quali è prevista la riscossione mediante ruolo, compresi quelli relativi a sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del C.d.S.
Con l'art. 12, comma 4-bis, del D.P.R. n. 602/1973 - come precisato nella sentenza n.
26283/2022 – “il legislatore, nel regolare specifici casi di azione "diretta", stabilisce quando l'invalida notificazione della cartella ingeneri di per sé bisogno di tutela giurisdizionale, e, quindi, tenendo conto dell'incisivo rafforzamento del sistema di garanzie, di cui si è detto, plasma l'interesse ad agire. Questa condizione dell'azione ha difatti natura dinamica [..] e può assumere una diversa configurazione [..] fino al momento della decisione. La disciplina sopravvenuta si applica, allora, ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza (o dell'ordinanza), che è ancora da compiere, e non già su uno degli effetti dell'impugnazione”.
Ragionevolmente, dunque, l'interesse, così come conformato dal legislatore, dovrà essere dimostrato, e tale dimostrazione è possibile anche nel corso dei giudizi pendenti, mediante il ricorso agli strumenti processuali vigenti, senza che possano dirsi lesi i diritti ovvero gli interessi delle parti processuali.
La citata norma appresta tutela al contribuente qualora ricorra lo specifico pregiudizio ivi tipizzato e concerne i soli atti invalidamente notificati (o non notificati) ivi contemplati: «i casi indicati sono quindi tassativi e non esemplificativi, per cui l'interprete non può crearne altri», fermo il carattere facoltativo della tutela.
In conclusione, secondo il nuovo principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite con sentenza n. 26283/2022: «In tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della
CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione».
Sebbene la sentenza in esame tracci la strada maestra per la risoluzione univoca della questione circa l'impugnabilità o meno dell'estratto di ruolo, si ritiene opportuno precisare che, in buona sostanza, l'approdo delle Sezioni Unite del 2022 rappresenta il precipitato logico di un pregresso orientamento giurisprudenziale che già escludeva la ammissibilità dell'opposizione avverso l'estratto di ruolo per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. allorquando alla cartella esattoriale non avesse fatto seguito alcuna iniziativa del Concessionario per il recupero coattivo del credito sotteso.
7 In altri termini, in mancanza di attività esecutiva da parte dell'amministrazione non veniva ritenuta ammissibile la domanda di mero accertamento negativo del credito, attesa l'insussistenza di un “conflitto” riconoscibile come tale (cfr. Cass. nn. 20618/2016 e 22946/2016, in relazione a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada;
conf. Cass. n. 6723/19, con riguardo all'estratto di ruolo contributivo); né poteva ritenersi ammissibile l'impugnazione di un estratto di ruolo per far valere l'intervenuta prescrizione della pretesa esattoriale per decorso del tempo successivo alla (anche presunta) notifica della cartella di pagamento, qualora l'istante non avesse specificato ed allegato gli elementi dai quali emergeva quello stato d'incertezza che - sostanziando l'interesse ad agire – sorreggeva l'azione, latamente preventiva, di accertamento negativo, non ritenendo ammissibile nell'ordinamento processuale vigente un'azione di accertamento
“pura”(Cass. n. 7353/2022).
In merito alle considerazioni fin qui svolte vale la pena, infine, precisare che, allo stato, nulla
è cambiato anche alla luce della nuova disposizione legislativa.
L'art. 12, comma 1, del Decreto Legislativo 29 luglio 2024, n. 110, infatti, ha novellato il comma 4-bis dell'art. 12 del D.P.R. 602/1973 limitandosi esclusivamente ad ampliare le ipotesi di interesse rilevante, comunque da provarsi a cura dell'opponente. In pratica, il legislatore ha accresciuto il novero dei casi in cui è ammessa l'impugnazione diretta del ruolo e della cartella invalidamente notificata, ma sempre a condizione che il debitore dimostri il concreto pregiudizio patito: «a) per effetto di quanto previsto dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36; b) per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio
2008, n. 40, anche per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto;
c) per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione;
d) nell'ambito delle procedure previste dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14; e) in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati;
f) nell'ambito della cessione dell'azienda, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
472».
Per tutte le ragioni su esposte, alla luce della normativa attualmente vigente e del principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte di Cassazione nel 2022, l'opposizione proposta in primo grado va dichiarata inammissibile in quanto il sig. non ha provato, né allegato, il CP_1 pregiudizio derivatogli dall'iscrizione del proprio nominativo nel ruolo esattoriale, come prescritto dall'art. 12, comma 4-bis, D.P.R. n. 602/1973 e ss.mm.ii.
D'altronde, alla medesima declaratoria di inammissibilità per carenza di interesse ad agire si sarebbe giunti anche conformandosi al precedente orientamento giurisprudenziale, sopra richiamato, già da tempo pienamente condiviso da questo giudicante.
8 § 5. Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in base al valore della causa ed in applicazione dei parametri aggiornati di cui al D.M.
n. 55/2014, incidendo sulla determinazione del quantum l'inesistenza della fase istruttoria, il tenore documentale della causa, l'attività difensionale e la condotta processuale delle parti.
Con riferimento al governo delle spese giova, altresì, precisare quanto segue.
Contrariamente a quanto statuito dal Giudice di Pace, dalla documentazione depositata dall'Agente della riscossione (fermo l'indiscusso valore probatorio) risulta chiaramente che la cartella di pagamento n. 07120130137464116000 è stata notificata in data 25.01.2014 “personalmente al destinatario” che “rifiutava l'atto”, come attestato dalla relata di notifica con efficacia fidefacente.
Pertanto, considerato la validità della notificazione eseguita ai sensi dell'art. 138, comma 2,
c.p.c., l'opposizione avverso l'estratto di ruolo proposta da avrebbe dovuto essere CP_1 dichiarata inammissibile per carenza di interesse ad agire già sulla scorta del principio – ormai superato – enunciato dalle Sezioni Unite n. 19704/2015, risultando ampiamente giustificata la condanna alle spese del doppio grado di giudizio.
PQM
Il Tribunale di Napoli, XIV Sezione Civ., in persona del Giudice Dott.ssa Maria Ludovica Russo, definitivamente pronunziando sull'appello proposto, ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa e/o assorbita, così definitivamente provvede:
1. Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 337/2022 resa dal Giudice di
Pace di Procida in data 28.12.2021, depositata in data 21.07.2022 (R.G. 120/2021), nel giudizio instaurato da , dichiara inammissibile l'opposizione avverso l'estratto di ruolo CP_1 relativo alla cartella di pagamento n. 07120130137464116000, ruolo 2013/13864, revocando la relativa statuizione di annullamento, nonché quella sulle spese di giudizio.
2. Condanna l'appellato alla refusione delle spese di entrambi i gradi di CP_1 giudizio nei confronti di che liquida complessivamente in Parte_1
€ 2.500,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, oltre quanto versato a titolo di contributo unificato e marca da bollo (prenotati a debito).
3. Nulla per le spese nei confronti dell'ente impositore rimasto contumace in Controparte_2 entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Napoli, lì 19.01.2025
Il giudice dott.ssa Maria Ludovica Russo
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