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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 28/03/2025, n. 115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 115 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello di Ancona
SEZIONE PER LE CONTROVERSIE IN MATERIA DI LAVORO E PREVIDENZA
Reg.Gen. N.150/2024
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Ancona, Sezione Lavoro e Previdenza, composta dai seguenti magistrati:
Dr. Luigi SANTINI Presidente relatore
Dr.ssa Angela QUITADAMO Consigliere
Dr.ssa Arianna SBANO Consigliere
nella camera di consiglio tenutasi in data 27 Marzo 2025 secondo le modalità previste dall'art.127 ter c.p.c., lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado promossa con ricorso depositato in data 09.01.2024, e vertente tra
(appellante) e Parte_1
(appellato), avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n°161/2024 emessa dal Controparte_1
Tribunale di Ancona, in funzione di giudice del lavoro, in data 02.04.2024.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza impugnata è stato riconosciuto il diritto di già insegnante del Controparte_1
con plurimi contratti di lavoro a tempo determinato dall'a.s. 2015/2016 all'a.s. Parte_1
2021/2022, al bonus-carta docente di cui all'art.1, co. 121, Legge 107/2015 e successive modificazioni, mediante pagamento dell'importo di €.500,00 per ogni anno scolastico quale “contributo alla formazione”.
Più in dettaglio, il Tribunale ha riconosciuto, in virtù del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato adottato con direttiva n. 1999/70/CE del Consiglio, il diritto dell'appellante a percepire il bonus, ma ne ha
1 circoscritto il contenuto alle sole due ultime annualità, sul presupposto che la spesa autorizzata per ogni anno scolastico avrebbe dovuto essere effettuata al più tardi entro l'anno scolastico successivo (art.6 comma 6 del DPCM 28/11/2016), con conseguente carenza di interesse alla declaratoria del diritto all'assegnazione della carta elettronica maturata per gli anni precedenti e sopravvenuta impossibilità della prestazione per non aver il creditore provveduto a quanto necessario per l'adempimento del debitore.
Avverso tale decisione ha proposto appello il , il quale ha censurato la Parte_1
sentenza impugnata nella parte in cui ha respinto, ritenendola decennale, l'eccezione di prescrizione sollevata con riguardo agli anni scolastici dal 2015/2016 al 2018/2019.
Ha quindi concluso chiedendo il rigetto della domanda con riguardo alle suddette annualità, con vittoria e/o compensazione delle spese di lite del doppio grado.
L'appellata si è costituita in giudizio ed ha resistito all'appello, con esclusivo Controparte_1
riguardo alla regolamentazione delle spese di lite.
L'appello è fondato e deve essere accolto nei termini di seguito precisati.
Come è noto, la Corte di Cassazione (sentenza n. 29961/2023 del 27.10.2023), decidendo su rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c., in funzione dichiaratamente nomofilattica, la quale, sulla base di articolate argomentazioni che si intendono qui richiamate ex art. 118 disp. att., ha fissato i seguenti principi di diritto:
“1) La Carta Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n. 124 del
1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . Parte_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art.1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per
l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
2 3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui alla L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
Non vi è dubbio alcuno che, in linea generale, la natura temporanea del rapporto tra il docente ed il non incide sulla titolarità del diritto a ricevere la carta elettronica del Parte_1 docente, che spetta quindi anche ai docenti con contratto a tempo determinato in situazione comparabile con quella dei docenti di ruolo. La disparità di trattamento in danno dei docenti a termine, infatti, “non può essere giustificata dalla natura non di ruolo del rapporto di impiego, dalla novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente, dalle modalità di reclutamento del personale nel settore scolastico e dalle esigenze che il sistema mira ad assicurare” (cfr. Cass., n. 31149/2019).
Nella fattispecie, non è in contestazione che l'appellata ha svolto un'attività di Controparte_1
insegnamento pienamente equiparabile a quella del personale di ruolo. Il , del Parte_1
resto, non ha né allegato né provato ragioni concrete che smentiscano la sovrapponibilità delle mansioni dell'appellante a quelle svolte da dipendenti a tempo indeterminato aventi la medesima qualifica. In tal senso, le supplenze svolte si sono protratte in maniera (pressoché) costante fino al termine delle attività didattiche, connotandosi per intensa frequenza e continuità, per cui non è dato dubitare della piena assimilabilità della posizione dell'appellante a quella dei docenti di ruolo.
3 Fatte tali premesse di ordine generale, ritiene il Collegio che l'eccezione di prescrizionesollevata dal
, con riguardo alle annualità dall'a.s. 2015/2016 all'a.s. 2018/2019 sia fondata. Parte_1
Nessun dubbio sussiste sulla natura quinquennale del termine, trattandosi di somme che devono essere pagate periodicamente “ad anno o in termini più brevi” (art. 2948, n. 3 c.c.). La Corte di Cassazione
(sentenza n. 29961/2023 del 27.10.2023) ha del resto chiarito che “L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948
n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui alla L. n.
124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica”.
Ne segue che il va condannato al pagamento, in favore dell'appellante, delle Parte_1
somme relative al c.d. bonus docente, per ciascun anno di servizio, nel limite del quinquennio a ritroso a partire dalla data di deposito del ricorso di primo grado (22.12.2023), non essendo stati prodotti altri atti interruttivi della prescrizione, e quindi a far data dall'anno scolastico 2019/2020.
Per quanto riguarda l'a.s. 2018/2019, va considerato che, a norma dell'art.5 del D.P.C.M.28.11.2016, la registrazione di nuovi soggetti beneficiari sull'applicazione web dedicata (cioè l'attivazione della Carta per la prima volta), per gli anni scolastici successivi al 2016/2017, poteva essere effettuata sino al 30 ottobre dell'anno scolastico di riferimento (quindi, nella fattispecie, sino al 30 ottobre 2018). Nella fattispecie, tuttavia, non era un nuovo soggetto beneficiario del bonus (di cui Controparte_1
poteva fruire già dal 2015/2016), per cui il dies a quo del termine va individuato nella data di conferimento della supplenza (06.09.2018), con la conseguenza che il termine è scaduto in data
06.09.2023 (il ricorso, come detto, è stato depositato il 22.12.2023).
Va dunque riconosciuto in favore di l'importo di €.500,00 per ciascuno degli Controparte_1 anni scolastici dal 2019/2020 al 2021/2022, mediante accredito sulla “carta docente”, con le medesime modalità operanti nei riguardi dei docenti a tempo indeterminato.
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, l'appello va accolto per quanto di ragione, con le statuizioni di cui al dispositivo.
In applicazione del principio stabilito dall'art. 92, 2° comma, c.p.c., considerato che ricorrono gravi ed eccezionali ragioni di ordine equitativo, attesa la reciproca soccombenza, nonché tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio e della obiettiva controvertibilità delle questioni trattate, le spese di entrambi i gradi possono essere interamente compensate tra le parti.
4
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, Sezione Lavoro e Previdenza, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n°161/2024 emessa dal Tribunale di Ancona, in funzione di giudice del lavoro, in data 02.04.2024, contrariis reiectis, così decide:
- accoglie l'appello per quanto di ragione e, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna il a riconoscere in favore di l'importo di €.500,00 per Parte_1 Controparte_1
ciascuno degli anni scolastici dal 2019/2020 al 2021/2022, mediante accredito sulla “carta docente”, con le medesime modalità operanti nei riguardi dei dipendenti a tempo indeterminato, oltre interessi legali e rivalutazione (nei limiti di cui all'art. 22 comma 36 l.724/1994), con decorrenza dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta erogazione;
- rigetta l'originario ricorso per il resto;
- compensa integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 27 Marzo 2025.
IL PRESIDENTE est.
Luigi Santini
(Atto sottoscritto digitalmente)
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