TRIB
Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 24/07/2025, n. 3649 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3649 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12854/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Serafina Aceto Presidente rel.-est.
dott. Isabella Messina Giudice
dott. Daniela Culotta Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento iscritto al n. r.g. 12854/2024 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. CANDI GIAN PAOLO in virtù di procura speciale Parte_1 in atti;
ricorrente contro
, nato a [...] il [...] Controparte_1
resistente - MA e con l'intervento del Pubblico Ministero relativo al minore: nato in data [...]. PE
CONCLUSIONI Per parte ricorrente: come da ricorso introduttivo del 16.7.2024 Per parte resistente - MA Per il P.M.:
“visto, nulla oppone”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il minore è nato in data [...] dalla relazione tra e PE Parte_1 [...]
, non coniugati, i quali hanno cessato la convivenza more uxorio in data CP_1 19.10.2023.
pagina 1 di 4 Con ricorso depositato il 16.07.2024, , per quanto qui interessi, ripercorreva il Parte_1 trascorso con il resistente fino alla crisi di coppia e in particolare denunciava il completo disinteresse del IG. per il figlio . Chiedeva quindi al Tribunale, formulando anche istanze CP_1 PE istruttorie, ex art. 473 bis 22 c.p.c., di disporre l'assegnazione, in favore della SI.ra , Parte_1 della casa coniugale, con tutti gli arredi ivi presenti; chiedeva disporsi l'affido super esclusivo del figlio minore alla SI.ra con collocamento, residenza anagrafica e dimora PE Parte_1 abituale dello stesso presso l'abitazione materna, e con la previsione che le decisioni di maggior interesse relative ai minori potessero essere assunte dalla SI.ra in via esclusiva;
chiedeva Parte_1 stabilirsi le più opportune modalità di visite padre – minore;
chiedeva, ancora, disporsi a carico del padre un contributo al mantenimento del figlio pari ad euro 500,00 mensili, oltre al 50% PE delle spese straordinarie;
chiedeva, infine, darsi atto della percezione dell'A.U.U. per intero da parte della IGnora e delle reciproche autorizzazione al rilascio dei documenti d'identità del minore. Parte_1 In via subordinata e ulteriormente subordinata, reiterava le domande già formulate, precisando, però, di disporre l'affidamento condiviso del minore . In via principale, nonché nel merito, reiterava PE quanto richiesto ex art. 473 bis 22 c.p.c. Parimenti, reiterava le domande formulate ex art. 473 bis 22 c.p.c anche in via subordinata e ulteriormente subordinata. Con decreto del 30.7.2024, il Giudice fissava udienza di convocazione delle parti avanti a sé al 18.3.2025 e mandava alle Assistenti sociali in sede di richiedere ai Servizi Sociali e alla NPI competenti di trasmettere relazione almeno dieci giorni prima dell'udienza così fissata. I Servizi incaricati provvedevano ritualmente al deposito delle relazioni richieste. All'udienza del 18.3.2025, parte resistente non compariva e veniva dichiarata MA;
parte ricorrente, invece, si richiamava alle conclusioni rassegnate in sede di ricorso, rinunciando, altresì, ai termini di cui all'art. 473 bis. 28 c.p.c. All'esito, il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione. Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
*** §§§§§ *** Il ricorso è fondato e merita di essere accolto. Giova premettere che la normativa di cui agli artt.337-bis c.c. e ss. prevede quale regola generale l'affidamento dei figli minori ad entrambi i genitori, derogabile solo laddove tale affidamento sia contrario agli interessi dei minori stessi e ciò in considerazione del primario interesse dei figli a continuare ad avere stabili rapporti sia con il padre che con la madre, i quali devono entrambi farsi carico delle responsabilità inerenti alla prole e all'educazione di essa. Tuttavia, la giurisprudenza, pacificamente, riconosce quali indici di inadeguatezza genitoriale, il fatto che un genitore interrompa i rapporti con i figli per un tempo prolungato e non contribuisca al loro mantenimento: in questi casi, secondo la giurisprudenza di merito e di legittimità l'affidamento condiviso non sortirebbe alcun utile risultato se imposto al genitore “assente” (Cass. Civ. 26587/2009; App. Torino 20.10.2006). Poste tali doverose premesse, rileva il Collegio come la richiesta di parte ricorrente sia fondata e debba essere accolta, prevedendo cioè un regime di affidamento esclusivo dei figli alla madre e modalità di frequentazioni, così come indicate in dispositivo. La situazione descritta dalla ricorrente (“dal 19.10.2023 (interruzione della convivenza) fino alla data odierna, si è sempre disinteressato del figlio , con particolare riferimento agli aspetti PE relativi alla salute, all'educazione, all'istruzione, alle questioni scolastiche e a tutto ciò che riguarda lo sviluppo psico-fisico del minore;
nel corso del periodo compreso tra il mese di Aprile e il mese di Ottobre 2023, trascorreva numerose notti fuori casa senza dare alcuna giustificazione;
- a far tempo dal 19.10.2023 (interruzione della convivenza) e fino alla data odierna ,non ha corrisposto in favore dell'esponente alcuna somma a titolo di contributo al mantenimento del figlio;
a far tempo PE dal 19.10.2023 (interruzione della convivenza) e fino alla data odierna ,non ha partecipato alle spese mediche e a quelle straodinarie relative al figlio;
a far tempo dal 19.10.2023 (interruzione PE
pagina 2 di 4 della convivenza) e fino al mese di Dicembre 2023, ha esercitato il suo diritto di visita nei confronti dei figli minori solo di rado e su sollecitazione della madre;
a far tempo dal mese di Dicembre 2023 e fino alla data odierna, non ha più visto né sentito il figlio minore ”) è stata inoltre confermata PE dalla relazione sociale del 19.3.2025, che evidenzia una gestione interamente sostenuta a livello personale, affettivo, educativo ed economico dalla madre con l'ausilio della nonna materna, che risultano per l'unico riferimento genitoriale (il IGnor non avrebbe più incontrato PE CP_1 il figlio di persona dal 2023 e si sarebbe limitato a qualche sporadica telefonata). Il disinteresse del IG.
nei confronti del figlio è perdurato anche nell'ambito di questo procedimento, considerato che CP_1 non si è costituito e non ha nemmeno riscontrato la richiesta di colloquio personale formulata dal Servizio Sociale (cfr. pag. 6 della relazione del 19.3.2025). Conseguentemente, per la gravità degli aspetti testé evidenziati, unitamente alle difficoltà cui la IG.ra andrebbe incontro dovendo concordare le decisioni per l'educazione e gestione dei Parte_1 figli minori con un genitore sostanzialmente assente e quasi irreperibile, in aderenza al citato art. 337 quater ultimo comma c.c. deve essere stabilito che le decisioni di maggior interesse per i figli siano adottate dalla IGnora in via esclusiva, fermo restando il diritto-dovere dell'altro Parte_1 genitore di vigilare sull'istruzione e sull'educazione della prole. Il padre potrà visitare il minore, inizialmente in luogo neutro, ove dimostri una seria intenzione di riallacciare i rapporti con il figlio, previo consenso e secondo le modalità e i tempi che saranno ritenuti più adeguati dai Servizi Sociali.
Circa la domanda avanzata da parte ricorrente di assegnazione della casa familiare sita in Torino, Via Cognetti de Martiis n.23 – acquistata dalla coppia al 50% nell'anno 2020 ed attualmente occupata dal solo IG. – occorre osservare quanto segue. Dall'esame degli atti di causa e della relazione dei CP_1 Servizi Sociali è emerso come il nucleo famigliare abbia spesso cambiato abitazioni, trasferendosi anche per dei periodi in Francia (nelle città di Frejus, Mentone cfr. pag.2,3,5 ricorso), finché da ultimo la IG.ra nell'Agosto del 2023 volontariamente si sarebbe allontanata insieme al minore dalla Parte_1 casa familiare per recarsi dalla madre nell'appartamento di quest'ultima sito in Moncalieri, Strada del Bossolo nr.9, al fine di convincere il compagno a trovare lavoro in Torino e continuare a frequentare il figlio (cfr. pag. 4 relazione sociale), senza esservi stata costretta. Da quel momento, quindi ormai da due anni or sono, ha sempre vissuto nell'abitazione della nonna materna, valutata peraltro PE adeguata alle eIGenze del minore dal Servizio Sociale (cfr. pag. 2 relazione sociale), ambiente in cui lo stesso appare essersi positivamente inserito dopo iniziali difficoltà, frequentando anche la scuola materna sita proprio in Moncalieri (cfr. pag. 5 relazione sociale). Tutto ciò premesso si ritiene che il legame di con l'habitat della ex casa familiare, già non PE particolarmente intenso stante i continui trasferimenti di abitazione cui è stato sottoposto nell'infanzia, si sia reciso considerato il periodo relativamente lungo trascorso da quest'ultimo stabilmente nell'abitazione della nonna materna in Moncalieri;
pertanto, considerato il criterio del prioritario interesse del minore indicato dall'art. 337 -sexies c.c. nonché il volontario allontanamento dalla ex casa familiare sita in Torino, Via Cognetti de Martiis n.23 da parte della ricorrente, si deve concludere per il rigetto della domanda di assegnazione della stessa alla IG.ra . Parte_1
Infine, considerata la attuale collocazione esclusiva del minore presso la madre che si occupa pressoché totalmente della sua cura, deve porsi a carico del IG. un contributo economico al mantenimento CP_1 del minore in favore della IG.ra . Circa la misura di tale contributo, avuto riguardo ai criteri Parte_1 delineati dall'art. 337 -ter comma 4 c.c. ed all'assenza di informazioni specifiche sui redditi e sul patrimonio del IG. , si stima congruo riconoscere una somma pari ad euro 300,00 mensili, da CP_1 corrispondersi entro il 5 di ogni mese da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT;
oltre al 50% delle spese mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, scolastiche, extrascolastiche, sportive e ricreative, ludiche e comunque di tutte le spese straordinarie che dovranno essere adeguatamente concordate e documentate, come da protocollo in vigore presso il Tribunale di Torino. pagina 3 di 4 Per i medesimi motivi, l'assegno unico per il figlio dovrà essere percepito al 100% dalla IG.ra
[...]
. Parte_1
Per quanto concerne le spese di lite, tenuto conto della natura della causa e del suo esito complessivo, esse seguono il criterio della soccombenza e devono pertanto essere poste a carico del resistente MA . Le suddette spese vengono liquidate come in Controparte_1 dispositivo, in conformità ai parametri di cui al DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, avuto riguardo alla Tabella n. 2 (scaglione da E. 26.000 ad E. 52.000), applicati i valori minimi delle fasi di studio, introduttiva e decisionale, tenuto conto della complessità della causa e dell'attività svolta. Tali spese dovranno essere corrisposte a favore dell'Erario stante l'ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, preso atto dell'accordo delle parti, così provvede: DISPONE l'affidamento esclusivo rafforzato del minore alla madre IG.ra PE [...]
, con collocamento presso la madre e con la previsione che le decisioni di maggior Parte_1 interesse relative al minore potranno essere assunte dalla IG.ra in via Parte_1 esclusiva;
DISPONE che il IG. potrà visitare il minore, inizialmente in luogo neutro, Controparte_1 ove dimostri una seria intenzione di riallacciare i rapporti con il figlio, previo consenso e secondo le modalità e i tempi che saranno ritenuti più adeguati dai Servizi Sociali;
RIGETTA la domanda di assegnazione della ex casa familiare formulata da parte ricorrente;
DISPONE che il IG. corrisponda alla IG.ra , a Controparte_1 Parte_1 titolo di contributo al mantenimento del figlio, entro il 5 di ogni mese, l'assegno complessivo di € 300,00 da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT, oltre al 50% delle spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative necessitate o previamente concordate e successivamente documentate come da Protocollo del Tribunale di Torino DISPONE che l'assegno unico per il minore venga percepito al 100% dalla IG.ra PE [...]
; Parte_1 CONFERMA la presa in carico del nucleo da parte dei Servizi sociosanitari già incaricati. DICHIARA tenuto e condanna a rifondere a favore la parte ricorrente Controparte_1
le spese di lite, che si liquidano complessivamente in euro € 2.906,00 per Parte_1 compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da rinfondersi a favore dell'Erario essendo la parte ricorrente ammessa al patrocinio a spese dello stato. Manda alla Cancelleria ed ai Servizi sociali in sede per quanto di competenza. Così deciso nella Camera di ConIGlio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 23 luglio 2025.
Bozza di provvedimento redatta dal M.O.T. Gilberto Di Carlo
Il Presidente rel. Dott.ssa Serafina Aceto
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Serafina Aceto Presidente rel.-est.
dott. Isabella Messina Giudice
dott. Daniela Culotta Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento iscritto al n. r.g. 12854/2024 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. CANDI GIAN PAOLO in virtù di procura speciale Parte_1 in atti;
ricorrente contro
, nato a [...] il [...] Controparte_1
resistente - MA e con l'intervento del Pubblico Ministero relativo al minore: nato in data [...]. PE
CONCLUSIONI Per parte ricorrente: come da ricorso introduttivo del 16.7.2024 Per parte resistente - MA Per il P.M.:
“visto, nulla oppone”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il minore è nato in data [...] dalla relazione tra e PE Parte_1 [...]
, non coniugati, i quali hanno cessato la convivenza more uxorio in data CP_1 19.10.2023.
pagina 1 di 4 Con ricorso depositato il 16.07.2024, , per quanto qui interessi, ripercorreva il Parte_1 trascorso con il resistente fino alla crisi di coppia e in particolare denunciava il completo disinteresse del IG. per il figlio . Chiedeva quindi al Tribunale, formulando anche istanze CP_1 PE istruttorie, ex art. 473 bis 22 c.p.c., di disporre l'assegnazione, in favore della SI.ra , Parte_1 della casa coniugale, con tutti gli arredi ivi presenti; chiedeva disporsi l'affido super esclusivo del figlio minore alla SI.ra con collocamento, residenza anagrafica e dimora PE Parte_1 abituale dello stesso presso l'abitazione materna, e con la previsione che le decisioni di maggior interesse relative ai minori potessero essere assunte dalla SI.ra in via esclusiva;
chiedeva Parte_1 stabilirsi le più opportune modalità di visite padre – minore;
chiedeva, ancora, disporsi a carico del padre un contributo al mantenimento del figlio pari ad euro 500,00 mensili, oltre al 50% PE delle spese straordinarie;
chiedeva, infine, darsi atto della percezione dell'A.U.U. per intero da parte della IGnora e delle reciproche autorizzazione al rilascio dei documenti d'identità del minore. Parte_1 In via subordinata e ulteriormente subordinata, reiterava le domande già formulate, precisando, però, di disporre l'affidamento condiviso del minore . In via principale, nonché nel merito, reiterava PE quanto richiesto ex art. 473 bis 22 c.p.c. Parimenti, reiterava le domande formulate ex art. 473 bis 22 c.p.c anche in via subordinata e ulteriormente subordinata. Con decreto del 30.7.2024, il Giudice fissava udienza di convocazione delle parti avanti a sé al 18.3.2025 e mandava alle Assistenti sociali in sede di richiedere ai Servizi Sociali e alla NPI competenti di trasmettere relazione almeno dieci giorni prima dell'udienza così fissata. I Servizi incaricati provvedevano ritualmente al deposito delle relazioni richieste. All'udienza del 18.3.2025, parte resistente non compariva e veniva dichiarata MA;
parte ricorrente, invece, si richiamava alle conclusioni rassegnate in sede di ricorso, rinunciando, altresì, ai termini di cui all'art. 473 bis. 28 c.p.c. All'esito, il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione. Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
*** §§§§§ *** Il ricorso è fondato e merita di essere accolto. Giova premettere che la normativa di cui agli artt.337-bis c.c. e ss. prevede quale regola generale l'affidamento dei figli minori ad entrambi i genitori, derogabile solo laddove tale affidamento sia contrario agli interessi dei minori stessi e ciò in considerazione del primario interesse dei figli a continuare ad avere stabili rapporti sia con il padre che con la madre, i quali devono entrambi farsi carico delle responsabilità inerenti alla prole e all'educazione di essa. Tuttavia, la giurisprudenza, pacificamente, riconosce quali indici di inadeguatezza genitoriale, il fatto che un genitore interrompa i rapporti con i figli per un tempo prolungato e non contribuisca al loro mantenimento: in questi casi, secondo la giurisprudenza di merito e di legittimità l'affidamento condiviso non sortirebbe alcun utile risultato se imposto al genitore “assente” (Cass. Civ. 26587/2009; App. Torino 20.10.2006). Poste tali doverose premesse, rileva il Collegio come la richiesta di parte ricorrente sia fondata e debba essere accolta, prevedendo cioè un regime di affidamento esclusivo dei figli alla madre e modalità di frequentazioni, così come indicate in dispositivo. La situazione descritta dalla ricorrente (“dal 19.10.2023 (interruzione della convivenza) fino alla data odierna, si è sempre disinteressato del figlio , con particolare riferimento agli aspetti PE relativi alla salute, all'educazione, all'istruzione, alle questioni scolastiche e a tutto ciò che riguarda lo sviluppo psico-fisico del minore;
nel corso del periodo compreso tra il mese di Aprile e il mese di Ottobre 2023, trascorreva numerose notti fuori casa senza dare alcuna giustificazione;
- a far tempo dal 19.10.2023 (interruzione della convivenza) e fino alla data odierna ,non ha corrisposto in favore dell'esponente alcuna somma a titolo di contributo al mantenimento del figlio;
a far tempo PE dal 19.10.2023 (interruzione della convivenza) e fino alla data odierna ,non ha partecipato alle spese mediche e a quelle straodinarie relative al figlio;
a far tempo dal 19.10.2023 (interruzione PE
pagina 2 di 4 della convivenza) e fino al mese di Dicembre 2023, ha esercitato il suo diritto di visita nei confronti dei figli minori solo di rado e su sollecitazione della madre;
a far tempo dal mese di Dicembre 2023 e fino alla data odierna, non ha più visto né sentito il figlio minore ”) è stata inoltre confermata PE dalla relazione sociale del 19.3.2025, che evidenzia una gestione interamente sostenuta a livello personale, affettivo, educativo ed economico dalla madre con l'ausilio della nonna materna, che risultano per l'unico riferimento genitoriale (il IGnor non avrebbe più incontrato PE CP_1 il figlio di persona dal 2023 e si sarebbe limitato a qualche sporadica telefonata). Il disinteresse del IG.
nei confronti del figlio è perdurato anche nell'ambito di questo procedimento, considerato che CP_1 non si è costituito e non ha nemmeno riscontrato la richiesta di colloquio personale formulata dal Servizio Sociale (cfr. pag. 6 della relazione del 19.3.2025). Conseguentemente, per la gravità degli aspetti testé evidenziati, unitamente alle difficoltà cui la IG.ra andrebbe incontro dovendo concordare le decisioni per l'educazione e gestione dei Parte_1 figli minori con un genitore sostanzialmente assente e quasi irreperibile, in aderenza al citato art. 337 quater ultimo comma c.c. deve essere stabilito che le decisioni di maggior interesse per i figli siano adottate dalla IGnora in via esclusiva, fermo restando il diritto-dovere dell'altro Parte_1 genitore di vigilare sull'istruzione e sull'educazione della prole. Il padre potrà visitare il minore, inizialmente in luogo neutro, ove dimostri una seria intenzione di riallacciare i rapporti con il figlio, previo consenso e secondo le modalità e i tempi che saranno ritenuti più adeguati dai Servizi Sociali.
Circa la domanda avanzata da parte ricorrente di assegnazione della casa familiare sita in Torino, Via Cognetti de Martiis n.23 – acquistata dalla coppia al 50% nell'anno 2020 ed attualmente occupata dal solo IG. – occorre osservare quanto segue. Dall'esame degli atti di causa e della relazione dei CP_1 Servizi Sociali è emerso come il nucleo famigliare abbia spesso cambiato abitazioni, trasferendosi anche per dei periodi in Francia (nelle città di Frejus, Mentone cfr. pag.2,3,5 ricorso), finché da ultimo la IG.ra nell'Agosto del 2023 volontariamente si sarebbe allontanata insieme al minore dalla Parte_1 casa familiare per recarsi dalla madre nell'appartamento di quest'ultima sito in Moncalieri, Strada del Bossolo nr.9, al fine di convincere il compagno a trovare lavoro in Torino e continuare a frequentare il figlio (cfr. pag. 4 relazione sociale), senza esservi stata costretta. Da quel momento, quindi ormai da due anni or sono, ha sempre vissuto nell'abitazione della nonna materna, valutata peraltro PE adeguata alle eIGenze del minore dal Servizio Sociale (cfr. pag. 2 relazione sociale), ambiente in cui lo stesso appare essersi positivamente inserito dopo iniziali difficoltà, frequentando anche la scuola materna sita proprio in Moncalieri (cfr. pag. 5 relazione sociale). Tutto ciò premesso si ritiene che il legame di con l'habitat della ex casa familiare, già non PE particolarmente intenso stante i continui trasferimenti di abitazione cui è stato sottoposto nell'infanzia, si sia reciso considerato il periodo relativamente lungo trascorso da quest'ultimo stabilmente nell'abitazione della nonna materna in Moncalieri;
pertanto, considerato il criterio del prioritario interesse del minore indicato dall'art. 337 -sexies c.c. nonché il volontario allontanamento dalla ex casa familiare sita in Torino, Via Cognetti de Martiis n.23 da parte della ricorrente, si deve concludere per il rigetto della domanda di assegnazione della stessa alla IG.ra . Parte_1
Infine, considerata la attuale collocazione esclusiva del minore presso la madre che si occupa pressoché totalmente della sua cura, deve porsi a carico del IG. un contributo economico al mantenimento CP_1 del minore in favore della IG.ra . Circa la misura di tale contributo, avuto riguardo ai criteri Parte_1 delineati dall'art. 337 -ter comma 4 c.c. ed all'assenza di informazioni specifiche sui redditi e sul patrimonio del IG. , si stima congruo riconoscere una somma pari ad euro 300,00 mensili, da CP_1 corrispondersi entro il 5 di ogni mese da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT;
oltre al 50% delle spese mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, scolastiche, extrascolastiche, sportive e ricreative, ludiche e comunque di tutte le spese straordinarie che dovranno essere adeguatamente concordate e documentate, come da protocollo in vigore presso il Tribunale di Torino. pagina 3 di 4 Per i medesimi motivi, l'assegno unico per il figlio dovrà essere percepito al 100% dalla IG.ra
[...]
. Parte_1
Per quanto concerne le spese di lite, tenuto conto della natura della causa e del suo esito complessivo, esse seguono il criterio della soccombenza e devono pertanto essere poste a carico del resistente MA . Le suddette spese vengono liquidate come in Controparte_1 dispositivo, in conformità ai parametri di cui al DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, avuto riguardo alla Tabella n. 2 (scaglione da E. 26.000 ad E. 52.000), applicati i valori minimi delle fasi di studio, introduttiva e decisionale, tenuto conto della complessità della causa e dell'attività svolta. Tali spese dovranno essere corrisposte a favore dell'Erario stante l'ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, preso atto dell'accordo delle parti, così provvede: DISPONE l'affidamento esclusivo rafforzato del minore alla madre IG.ra PE [...]
, con collocamento presso la madre e con la previsione che le decisioni di maggior Parte_1 interesse relative al minore potranno essere assunte dalla IG.ra in via Parte_1 esclusiva;
DISPONE che il IG. potrà visitare il minore, inizialmente in luogo neutro, Controparte_1 ove dimostri una seria intenzione di riallacciare i rapporti con il figlio, previo consenso e secondo le modalità e i tempi che saranno ritenuti più adeguati dai Servizi Sociali;
RIGETTA la domanda di assegnazione della ex casa familiare formulata da parte ricorrente;
DISPONE che il IG. corrisponda alla IG.ra , a Controparte_1 Parte_1 titolo di contributo al mantenimento del figlio, entro il 5 di ogni mese, l'assegno complessivo di € 300,00 da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT, oltre al 50% delle spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative necessitate o previamente concordate e successivamente documentate come da Protocollo del Tribunale di Torino DISPONE che l'assegno unico per il minore venga percepito al 100% dalla IG.ra PE [...]
; Parte_1 CONFERMA la presa in carico del nucleo da parte dei Servizi sociosanitari già incaricati. DICHIARA tenuto e condanna a rifondere a favore la parte ricorrente Controparte_1
le spese di lite, che si liquidano complessivamente in euro € 2.906,00 per Parte_1 compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da rinfondersi a favore dell'Erario essendo la parte ricorrente ammessa al patrocinio a spese dello stato. Manda alla Cancelleria ed ai Servizi sociali in sede per quanto di competenza. Così deciso nella Camera di ConIGlio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 23 luglio 2025.
Bozza di provvedimento redatta dal M.O.T. Gilberto Di Carlo
Il Presidente rel. Dott.ssa Serafina Aceto
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 4 di 4