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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 21/07/2025, n. 1084 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1084 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI BRINDISI
Sezione Unica Civile in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Gabriella Del Mastro – Presidente est.
Dott. Vladimiro Gloria – Giudice
Dott. Roberta Marra – Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A NON DEFINITIVA nella causa civile iscritta sotto il numero d'ordine 2031 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2023, vertente tra:
, rappresentata e difesa dall'avv. Matteo Gentile come da mandato in atti, Parte_1
- ricorrente – contro
, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanna Morleo Controparte_1
- resistente -
OGGETTO: separazione giudiziale
Le conclusioni sono state precisate all'udienza del 20.5.2025, il cui verbale deve intendersi qui integralmente riportato e trascritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 29.6.2023 ha esposto che: 1) aveva contratto Parte_1 matrimonio in Cles (Tn) il 24.4.2009 con;
2) dall'unione sono nate due figlie Controparte_1
(2005) e (2008); 3) il rapporto di coppia era naufragato a causa di Per_1 Persona_2 insuperabili dissidi e contrasti che avevano reso intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Tutto ciò esposto, pertanto, la ha concluso, chiedendo che fosse dichiarata la Parte_1 separazione personale dal che fosse previsto a carico del resistente un assegno di almeno CP_1 euro 300,00 quale contributo al mantenimento delle figlie ed un assegno di almeno euro 250,00 per il mantenimento di essa ricorrente, oltre al 50% delle spese straordinarie, con riconoscimento alla dell'AU. CP_1
Fissata l'udienza di comparizione, si costituiva , il quale non si opponeva alla Controparte_1 domanda di separazione ma chiedeva che non fosse previsto alcun assegno di mantenimento in favore della ricorrente.
All'esito dell'udienza del 16.7.2024, il GD adottava i provvedimenti provvisori ed urgenti, prevedendo l'affido condiviso ad entrambi i genitori della figlia minore, e ponendo a carico del resistente un assegno di complessivi euro 500,00 quale contributo al mantenimento delle figlie, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Ammesse le richieste istruttorie, all'udienza del 20.5.2025 le parti hanno chiesto emettersi sentenza non definitiva di separazione personale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di pronuncia di separazione personale deve essere accolta.
In particolare, si rileva che non sono emerse possibilità di riconciliazione tra le parti e che tra le medesime risulta essere venuta meno quella comunione materiale e spirituale che è necessaria per la convivenza coniugale e familiare.
La decisione sugli aspetti economici potrà essere assunta soltanto con la sentenza definitiva, sicché per tali aspetti e su tutte le restanti questioni la causa dovrà continuare, come disposto con separata ordinanza.
Il regolamento delle spese di lite viene differito alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
con ricorso depositato il 29.6.2023 nei confronti di , così provvede:
[...] Controparte_1
1) dichiara la separazione personale dei predetti coniugi, il cui matrimonio, contratto in Cles
(Tn) il 24.4.2009, è stato trascritto negli atti dello stato civile di quel comune anno 2009, atto n.
2009/2/1;
2) dispone la prosecuzione del giudizio con separata ordinanza;
3) spese alla sentenza definitiva.
Manda al Cancelliere perché comunichi la presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del comune competente per le annotazioni di legge.
Brindisi, 17.7.2025
IL PRESIDENTE est.
Dott.ssa Gabriella Del Mastro
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI BRINDISI
Sezione Unica Civile in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Gabriella Del Mastro – Presidente est.
Dott. Vladimiro Gloria – Giudice
Dott. Roberta Marra – Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A NON DEFINITIVA nella causa civile iscritta sotto il numero d'ordine 2031 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2023, vertente tra:
, rappresentata e difesa dall'avv. Matteo Gentile come da mandato in atti, Parte_1
- ricorrente – contro
, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanna Morleo Controparte_1
- resistente -
OGGETTO: separazione giudiziale
Le conclusioni sono state precisate all'udienza del 20.5.2025, il cui verbale deve intendersi qui integralmente riportato e trascritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 29.6.2023 ha esposto che: 1) aveva contratto Parte_1 matrimonio in Cles (Tn) il 24.4.2009 con;
2) dall'unione sono nate due figlie Controparte_1
(2005) e (2008); 3) il rapporto di coppia era naufragato a causa di Per_1 Persona_2 insuperabili dissidi e contrasti che avevano reso intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Tutto ciò esposto, pertanto, la ha concluso, chiedendo che fosse dichiarata la Parte_1 separazione personale dal che fosse previsto a carico del resistente un assegno di almeno CP_1 euro 300,00 quale contributo al mantenimento delle figlie ed un assegno di almeno euro 250,00 per il mantenimento di essa ricorrente, oltre al 50% delle spese straordinarie, con riconoscimento alla dell'AU. CP_1
Fissata l'udienza di comparizione, si costituiva , il quale non si opponeva alla Controparte_1 domanda di separazione ma chiedeva che non fosse previsto alcun assegno di mantenimento in favore della ricorrente.
All'esito dell'udienza del 16.7.2024, il GD adottava i provvedimenti provvisori ed urgenti, prevedendo l'affido condiviso ad entrambi i genitori della figlia minore, e ponendo a carico del resistente un assegno di complessivi euro 500,00 quale contributo al mantenimento delle figlie, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Ammesse le richieste istruttorie, all'udienza del 20.5.2025 le parti hanno chiesto emettersi sentenza non definitiva di separazione personale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di pronuncia di separazione personale deve essere accolta.
In particolare, si rileva che non sono emerse possibilità di riconciliazione tra le parti e che tra le medesime risulta essere venuta meno quella comunione materiale e spirituale che è necessaria per la convivenza coniugale e familiare.
La decisione sugli aspetti economici potrà essere assunta soltanto con la sentenza definitiva, sicché per tali aspetti e su tutte le restanti questioni la causa dovrà continuare, come disposto con separata ordinanza.
Il regolamento delle spese di lite viene differito alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
con ricorso depositato il 29.6.2023 nei confronti di , così provvede:
[...] Controparte_1
1) dichiara la separazione personale dei predetti coniugi, il cui matrimonio, contratto in Cles
(Tn) il 24.4.2009, è stato trascritto negli atti dello stato civile di quel comune anno 2009, atto n.
2009/2/1;
2) dispone la prosecuzione del giudizio con separata ordinanza;
3) spese alla sentenza definitiva.
Manda al Cancelliere perché comunichi la presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del comune competente per le annotazioni di legge.
Brindisi, 17.7.2025
IL PRESIDENTE est.
Dott.ssa Gabriella Del Mastro