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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 18/12/2025, n. 1363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1363 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 226/2019 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, composta dai magistrati:
1) dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) dott.ssa Tiziana Drago Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 226/2019 R.G. vertente tra
(C.F.: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dagli Avv.ti Marco e Raffaele Mirigliani;
appellante
e
(C.F.: , rappresentata e difesa CP_1 C.F._2 dall'Avv. Arturo Bova;
appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 2056/2018 del Tribunale di Catanzaro, pubblicata il 10.12.2018, avente ad oggetto risarcimento danni da reato
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: “precisa le conclusioni riportandosi a quelle dell'atto di appello. Impugna e contesta ogni difesa e richiesta avversaria”.
Per l'appellata: “Voglia codesta Ecc.ma Corte di Appello disporre il rigetto del gravame proposto da , per l'effetto rendendo conferma Parte_1
1 dell'impugnata sentenza, con condanna dell'appellante al pagamento di spese e competenze del presente grado di giudizio”.
FATTO e DIRITTO
§ 1. Il giudizio di primo e secondo grado
1.1. conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Catanzaro, CP_2
al fine di ottenere il risarcimento dei danni alla stessa riconosciuti Parte_1 quale parte civile nel procedimento penale conclusosi con sentenza n. 4/2011 emessa dal Tribunale di Catanzaro in funzione di Giudice d'Appello a carico del Pt_1 ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 595 comma 1 c.p..
A sostegno della domanda deduceva che, come accertato nella predetta sentenza di condanna, essa era stata lesa nell'onore e nel decoro dell'esercizio delle funzioni di avvocato anche in ragione della diffusione mediatica che aveva avuto la vicenda processuale durata otto anni, con cinque gradi di giudizio di cui due in Cassazione.
Rappresentava che il procedimento era stato definito per prescrizione, salvo il mantenimento delle statuizioni di risarcimento danni in favore della parte civile da liquidarsi nel giudizio civile.
Si costituiva il convenuto eccependo in via preliminare l'incompetenza per valore del giudice adito. Nel merito contestava le avverse pretese e chiedeva il rigetto della domanda ovvero in subordine la liquidazione dei danni in misura rientrante nei limiti di competenza del giudice di pace.
Istruita la causa con l'acquisizione di documentazione, con sentenza n. 2056/2018 il Tribunale accoglieva la domanda condannando il convenuto al pagamento, in favore della della somma di €4.000,00 oltre interessi legali e rivalutazione dal CP_2 fatto illecito al soddisfo, nonché al pagamento dei due terzi delle spese di lite.
Segnatamente, il Tribunale, respinta l'eccezione di incompetenza per valore, avuto riguardo alla gravità del fatto, all'impatto potenzialmente negativo sulla professione di avvocato che la svolgeva, ed infine al rilievo giornalistico della CP_2 vicenda, stimava equo liquidare il danno in €4.000,00.
1.2. Avverso detta sentenza proponeva appello, con citazione notificata il
24.01.2019, deducendone l'illegittimità per aver riconosciuto il Parte_1 danno pur in assenza di prova ed in presenza di un fatto tutt'altro che grave. Rilevava al riguardo che non c'era la benchè minima prova sulla notizia giornalistica della diffamazione, essendo rimasta la stessa all'interno privato di una riunione e non portata all'esterno; che la diffusione era stata creata, a seguito della querela e del
2 processo a carico del avviati dalla con palese interessata Pt_1 CP_2 comunicazione giornalistica o all'esterno, non certo addebitabile al che di Pt_1 tale diffusione non ne poteva avere interesse o vantaggio. Chiedeva quindi, in riforma della sentenza di primo grado, il rigetto della domanda risarcitoria ovvero in subordine la riduzione del quantum liquidato.
Si costituiva in data 10.04.2019 chiedendo il rigetto dell'appello. CP_2
All'esito della prima udienza di trattazione del 14.05.2019 la causa veniva rinviata al 10.05.2022 per la precisazione delle conclusioni.
Seguivano ulteriori rinvii per ragioni organizzative e di sovraccarico del ruolo.
Con decreto di variazione tabellare del 09.09.2024 veniva disposta l'assegnazione del presente procedimento alla dr.ssa Tiziana Drago, magistrato applicato a questa
Corte per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, giusta delibera del CSM del
26.07.2024.
Con provvedimento del 15.07.2025 il Consigliere Istruttore assegnava alle parti i termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. e fissava avanti a sé l'udienza del 04.11.2025 di rimessione della causa in decisione.
All'esito della stessa, svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
§ 2. Le valutazioni della Corte
2.1. Con un unico motivo l'appellante denunzia l'ingiustizia della sentenza di primo grado per avere il Tribunale liquidato il danno non patrimoniale senza considerare la mancata prova del suddetto danno nell'accezione di "danno- conseguenza".
Giova premettere che il fatto storico per come accertato nel processo penale e descritto nel capo di imputazione è il seguente: nel corso di un'assemblea societaria, comunicando con più persone e in particolare con e Controparte_3 [...]
offendeva la reputazione di affermando che la stessa Parte_2 CP_2 aveva modificato “ad arte per tutelare alcuni interessi” il verbale redatto in occasione della precedente assemblea. In particolare dalla sentenza del Giudice di
Pace n. 125/2008 confermata in sede di rinvio dal Tribunale di Catanzaro (sentenza n. 4/2011) si ricava che in occasione dell'assemblea della del Controparte_4
21.08.2003 il dichiarava di non approvare il verbale della precedente Pt_1 assemblea affermando che lo stesso non riportava a suo giudizio quanto discusso in relazione alle trattative con la per l'alienazione delle quote societarie;
Parte_3
3 sosteneva infatti che il verbale non era fedele, non era conforme a quello che era successo nella seduta precedente;
ne scaturiva un'animata discussione nel corso della quale il dichiarava che il verbale era stato modificato ad arte dalla Pt_1 CP_2 nella qualità di estensore, per tutelare alcuni interessi. Il fatto si è svolto alla presenza di otto persone, assente la CP_2
Ora, in giurisprudenza è pacificamente ammesso che la prova del danno non patrimoniale possa essere fornita attraverso presunzioni, assumendo a tal fine rilevanza, quali parametri di riferimento, la diffusione e la rilevanza dell'offesa, ed anche la posizione sociale della vittima (cfr., per tutte, Cass., ord. 1 febbraio 2024,
n. 3013).
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “Nella prova per presunzioni non occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, essendo sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile, secondo un criterio di normalità, ovvero che il rapporto di dipendenza logica tra il fatto noto e quello ignoto sia accertato alla stregua di canoni di probabilità, la cui sequenza e ricorrenza possano verificarsi secondo regole di esperienza. Il giudice che ricorra alle presunzioni, nel risalire dal fatto noto a quello ignoto, deve rendere apprezzabili
i passaggi logici posti a base del proprio convincimento” (Cass., ord. 30 maggio
2019, n. 14762).
Nel caso di specie, le dedotte conseguenze dannose devono ritenersi sussistenti in ragione della significativa gravità del fatto specifico attribuito alla (la modifica CP_2 ad arte di un verbale assembleare) e della particolare posizione dell'attrice, la quale all'epoca svolgeva la professione di avvocato e pertanto può presumersi la sussistenza di un danno all'onore, al decoro e al prestigio della stessa maggiore e più penetrante rispetto ad un comune cittadino.
Tuttavia, nella liquidazione del danno non può venire in considerazione “il rilievo giornalistico della vicenda” indicato dal giudice di primo grado, trattandosi di elemento che, non solo non è stato provato, ma comunque esula dalla condotta di diffamazione di cui si è reso responsabile il , sul quale pertanto non possono Pt_1 farsi ricadere le conseguenze di circostanze sottratte alla sua sfera di controllo.
In considerazione di ciò si stima equo liquidare il danno nella misura di €2.000,00, oltre interessi al tasso legale dal 21.08.2003 calcolati sulla somma devalutata alla
4 data del fatto e via via rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat sino alla pronuncia di primo grado, e successivamente sino al saldo sulla somma di €2.000,00.
In tal senso va riformata l'impugnata sentenza.
§ 3. Le spese processuali
3.1. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, in ragione dell'accoglimento della domanda risarcitoria, sia pure per una somma inferiore a quella riconosciuta nella sentenza impugnata, va confermata la statuizione di primo grado sulle spese.
In ordine alle spese del presente grado, avuto riguardo alla parziale fondatezza dell'appello, sussistono i presupposti per disporne la compensazione integrale.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
, con citazione notificata il 24.01.2019, nei confronti di , avverso
[...] CP_2 la sentenza del Tribunale di Catanzaro n. 2056/2018, pubblicata il 10.12.2018, così provvede:
a) in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna , al Parte_1 pagamento, in favore di , a titolo di risarcimento danni, della somma di CP_2
€2.000,00 oltre interessi nei termini di cui in motivazione;
b) conferma la statuizione di primo grado sulle spese;
c) compensa interamente le spese del presente grado.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 12.12.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Tiziana Drago dott. Alberto Nicola Filardo
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, composta dai magistrati:
1) dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) dott.ssa Tiziana Drago Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 226/2019 R.G. vertente tra
(C.F.: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dagli Avv.ti Marco e Raffaele Mirigliani;
appellante
e
(C.F.: , rappresentata e difesa CP_1 C.F._2 dall'Avv. Arturo Bova;
appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 2056/2018 del Tribunale di Catanzaro, pubblicata il 10.12.2018, avente ad oggetto risarcimento danni da reato
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: “precisa le conclusioni riportandosi a quelle dell'atto di appello. Impugna e contesta ogni difesa e richiesta avversaria”.
Per l'appellata: “Voglia codesta Ecc.ma Corte di Appello disporre il rigetto del gravame proposto da , per l'effetto rendendo conferma Parte_1
1 dell'impugnata sentenza, con condanna dell'appellante al pagamento di spese e competenze del presente grado di giudizio”.
FATTO e DIRITTO
§ 1. Il giudizio di primo e secondo grado
1.1. conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Catanzaro, CP_2
al fine di ottenere il risarcimento dei danni alla stessa riconosciuti Parte_1 quale parte civile nel procedimento penale conclusosi con sentenza n. 4/2011 emessa dal Tribunale di Catanzaro in funzione di Giudice d'Appello a carico del Pt_1 ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 595 comma 1 c.p..
A sostegno della domanda deduceva che, come accertato nella predetta sentenza di condanna, essa era stata lesa nell'onore e nel decoro dell'esercizio delle funzioni di avvocato anche in ragione della diffusione mediatica che aveva avuto la vicenda processuale durata otto anni, con cinque gradi di giudizio di cui due in Cassazione.
Rappresentava che il procedimento era stato definito per prescrizione, salvo il mantenimento delle statuizioni di risarcimento danni in favore della parte civile da liquidarsi nel giudizio civile.
Si costituiva il convenuto eccependo in via preliminare l'incompetenza per valore del giudice adito. Nel merito contestava le avverse pretese e chiedeva il rigetto della domanda ovvero in subordine la liquidazione dei danni in misura rientrante nei limiti di competenza del giudice di pace.
Istruita la causa con l'acquisizione di documentazione, con sentenza n. 2056/2018 il Tribunale accoglieva la domanda condannando il convenuto al pagamento, in favore della della somma di €4.000,00 oltre interessi legali e rivalutazione dal CP_2 fatto illecito al soddisfo, nonché al pagamento dei due terzi delle spese di lite.
Segnatamente, il Tribunale, respinta l'eccezione di incompetenza per valore, avuto riguardo alla gravità del fatto, all'impatto potenzialmente negativo sulla professione di avvocato che la svolgeva, ed infine al rilievo giornalistico della CP_2 vicenda, stimava equo liquidare il danno in €4.000,00.
1.2. Avverso detta sentenza proponeva appello, con citazione notificata il
24.01.2019, deducendone l'illegittimità per aver riconosciuto il Parte_1 danno pur in assenza di prova ed in presenza di un fatto tutt'altro che grave. Rilevava al riguardo che non c'era la benchè minima prova sulla notizia giornalistica della diffamazione, essendo rimasta la stessa all'interno privato di una riunione e non portata all'esterno; che la diffusione era stata creata, a seguito della querela e del
2 processo a carico del avviati dalla con palese interessata Pt_1 CP_2 comunicazione giornalistica o all'esterno, non certo addebitabile al che di Pt_1 tale diffusione non ne poteva avere interesse o vantaggio. Chiedeva quindi, in riforma della sentenza di primo grado, il rigetto della domanda risarcitoria ovvero in subordine la riduzione del quantum liquidato.
Si costituiva in data 10.04.2019 chiedendo il rigetto dell'appello. CP_2
All'esito della prima udienza di trattazione del 14.05.2019 la causa veniva rinviata al 10.05.2022 per la precisazione delle conclusioni.
Seguivano ulteriori rinvii per ragioni organizzative e di sovraccarico del ruolo.
Con decreto di variazione tabellare del 09.09.2024 veniva disposta l'assegnazione del presente procedimento alla dr.ssa Tiziana Drago, magistrato applicato a questa
Corte per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, giusta delibera del CSM del
26.07.2024.
Con provvedimento del 15.07.2025 il Consigliere Istruttore assegnava alle parti i termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. e fissava avanti a sé l'udienza del 04.11.2025 di rimessione della causa in decisione.
All'esito della stessa, svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
§ 2. Le valutazioni della Corte
2.1. Con un unico motivo l'appellante denunzia l'ingiustizia della sentenza di primo grado per avere il Tribunale liquidato il danno non patrimoniale senza considerare la mancata prova del suddetto danno nell'accezione di "danno- conseguenza".
Giova premettere che il fatto storico per come accertato nel processo penale e descritto nel capo di imputazione è il seguente: nel corso di un'assemblea societaria, comunicando con più persone e in particolare con e Controparte_3 [...]
offendeva la reputazione di affermando che la stessa Parte_2 CP_2 aveva modificato “ad arte per tutelare alcuni interessi” il verbale redatto in occasione della precedente assemblea. In particolare dalla sentenza del Giudice di
Pace n. 125/2008 confermata in sede di rinvio dal Tribunale di Catanzaro (sentenza n. 4/2011) si ricava che in occasione dell'assemblea della del Controparte_4
21.08.2003 il dichiarava di non approvare il verbale della precedente Pt_1 assemblea affermando che lo stesso non riportava a suo giudizio quanto discusso in relazione alle trattative con la per l'alienazione delle quote societarie;
Parte_3
3 sosteneva infatti che il verbale non era fedele, non era conforme a quello che era successo nella seduta precedente;
ne scaturiva un'animata discussione nel corso della quale il dichiarava che il verbale era stato modificato ad arte dalla Pt_1 CP_2 nella qualità di estensore, per tutelare alcuni interessi. Il fatto si è svolto alla presenza di otto persone, assente la CP_2
Ora, in giurisprudenza è pacificamente ammesso che la prova del danno non patrimoniale possa essere fornita attraverso presunzioni, assumendo a tal fine rilevanza, quali parametri di riferimento, la diffusione e la rilevanza dell'offesa, ed anche la posizione sociale della vittima (cfr., per tutte, Cass., ord. 1 febbraio 2024,
n. 3013).
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “Nella prova per presunzioni non occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, essendo sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile, secondo un criterio di normalità, ovvero che il rapporto di dipendenza logica tra il fatto noto e quello ignoto sia accertato alla stregua di canoni di probabilità, la cui sequenza e ricorrenza possano verificarsi secondo regole di esperienza. Il giudice che ricorra alle presunzioni, nel risalire dal fatto noto a quello ignoto, deve rendere apprezzabili
i passaggi logici posti a base del proprio convincimento” (Cass., ord. 30 maggio
2019, n. 14762).
Nel caso di specie, le dedotte conseguenze dannose devono ritenersi sussistenti in ragione della significativa gravità del fatto specifico attribuito alla (la modifica CP_2 ad arte di un verbale assembleare) e della particolare posizione dell'attrice, la quale all'epoca svolgeva la professione di avvocato e pertanto può presumersi la sussistenza di un danno all'onore, al decoro e al prestigio della stessa maggiore e più penetrante rispetto ad un comune cittadino.
Tuttavia, nella liquidazione del danno non può venire in considerazione “il rilievo giornalistico della vicenda” indicato dal giudice di primo grado, trattandosi di elemento che, non solo non è stato provato, ma comunque esula dalla condotta di diffamazione di cui si è reso responsabile il , sul quale pertanto non possono Pt_1 farsi ricadere le conseguenze di circostanze sottratte alla sua sfera di controllo.
In considerazione di ciò si stima equo liquidare il danno nella misura di €2.000,00, oltre interessi al tasso legale dal 21.08.2003 calcolati sulla somma devalutata alla
4 data del fatto e via via rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat sino alla pronuncia di primo grado, e successivamente sino al saldo sulla somma di €2.000,00.
In tal senso va riformata l'impugnata sentenza.
§ 3. Le spese processuali
3.1. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, in ragione dell'accoglimento della domanda risarcitoria, sia pure per una somma inferiore a quella riconosciuta nella sentenza impugnata, va confermata la statuizione di primo grado sulle spese.
In ordine alle spese del presente grado, avuto riguardo alla parziale fondatezza dell'appello, sussistono i presupposti per disporne la compensazione integrale.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
, con citazione notificata il 24.01.2019, nei confronti di , avverso
[...] CP_2 la sentenza del Tribunale di Catanzaro n. 2056/2018, pubblicata il 10.12.2018, così provvede:
a) in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna , al Parte_1 pagamento, in favore di , a titolo di risarcimento danni, della somma di CP_2
€2.000,00 oltre interessi nei termini di cui in motivazione;
b) conferma la statuizione di primo grado sulle spese;
c) compensa interamente le spese del presente grado.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 12.12.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Tiziana Drago dott. Alberto Nicola Filardo
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