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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/02/2025, n. 1453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1453 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
RGN. 20603 del 2024;
TRIBUNALE DI ROMA
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona di Giulio
Cruciani, in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
Parte_1 ricorrente, rappresentato e difeso dall'avv.to M. Romiti
e
CP_1 in persona del legale rappresentante, resistente, rappresentato e difeso dal funzionario F. P. Bosco
all'udienza del 4 febbraio 2025 ha pronunciato, secondo le modalità della trattazione scritta, la seguente sentenza:
Dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere;
Compensa le spese di lite nella misura del 50% e condanna parte resistente al pagamento della restante parte che liquida in € 750,00 oltre spese, iva e cpa, con distrazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente ha chiesto il pagamento dei ratei dell'indennità di accompagnamento riconosciutale con decreto di omologa del 7.4.23 (v. doc. 1 fascicolo parte ricorrente).
L' ha provveduto al pagamento degli arretrati a dicembre 2024 (v. CP_1 ammissione del 9.1.25 della parte ricorrente).
Pertanto, il giudizio deve essere estinto per cessazione della materia del contendere.
Le spese di lite, considerato che l' ha provveduto celermente dopo CP_1 aver riconosciuto il debito nell'atto di costituzione, possono essere compensate nella misura del 50% (art. 92, c. 2, c.p.c.), la restante parte, liquidata come in dispositivo, sono poste a carico dell secondo la CP_1 generale regola della soccombenza (art. 91, c.p.c.), con distrazione.
Queste sono le ragioni della decisione riportata in epigrafe.
Roma, 4 febbraio 2025. Il Giudice del Lavoro
TRIBUNALE DI ROMA
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona di Giulio
Cruciani, in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
Parte_1 ricorrente, rappresentato e difeso dall'avv.to M. Romiti
e
CP_1 in persona del legale rappresentante, resistente, rappresentato e difeso dal funzionario F. P. Bosco
all'udienza del 4 febbraio 2025 ha pronunciato, secondo le modalità della trattazione scritta, la seguente sentenza:
Dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere;
Compensa le spese di lite nella misura del 50% e condanna parte resistente al pagamento della restante parte che liquida in € 750,00 oltre spese, iva e cpa, con distrazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente ha chiesto il pagamento dei ratei dell'indennità di accompagnamento riconosciutale con decreto di omologa del 7.4.23 (v. doc. 1 fascicolo parte ricorrente).
L' ha provveduto al pagamento degli arretrati a dicembre 2024 (v. CP_1 ammissione del 9.1.25 della parte ricorrente).
Pertanto, il giudizio deve essere estinto per cessazione della materia del contendere.
Le spese di lite, considerato che l' ha provveduto celermente dopo CP_1 aver riconosciuto il debito nell'atto di costituzione, possono essere compensate nella misura del 50% (art. 92, c. 2, c.p.c.), la restante parte, liquidata come in dispositivo, sono poste a carico dell secondo la CP_1 generale regola della soccombenza (art. 91, c.p.c.), con distrazione.
Queste sono le ragioni della decisione riportata in epigrafe.
Roma, 4 febbraio 2025. Il Giudice del Lavoro