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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 08/07/2025, n. 2473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2473 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ROMA IV SEZIONE LAVORO
La Corte, composta dai signori magistrati:
- dott.ssa Maria Antonia Garzia Presidente
- dott.ssa Gabriella Piantadosi Consigliere rel.
- dott.ssa Alessandra Lucarino Consigliere
all'udienza dell'8.7.2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1307/2021 R.G. vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Parte_1 dagli Avv.ti Giuseppe Pea ed Ercole Forgione ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in Roma, alla Via di Trasone n. 8
APPELLANTE E APPELLATO INCIDENTALE
E
, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Diotallevi APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n. 7177/2020 in data 4.11.2020
Conclusioni: come in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, la esponeva che: - l' società operante in regime di accreditamento Controparte_1 Parte_1 con il Servizio Sanitario Nazionale, aveva effettuato, negli anni dal 2004 al 2017, prestazioni
1 specialistiche aventi titolo a rimborso da parte del SSN;
- con raccomandata del 10.10.2005 essa aveva provveduto a richiedere il pagamento, entro 90 giorni, del contributo del 2% CP_1 previsto dall'art. 1, comma 39, L. 243/2004 nonché la trasmissione di una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante contenente l'indicazione del fatturato annuo da assoggettare a contribuzione e l'elenco dei soggetti cui doveva essere imputata la somma versata con evidenziato l'importo contributivo da accreditare al singolo professionista;
- vani erano stati i solleciti del versamento di quanto dovuto, effettuati con raccomandate del 26.7.2007, del 20.11.2008, del 4.2.2013 e del
16.12.2016.
Chiedeva, quindi, di condannare detta società, previo accertamento del suo inadempimento,
“al versamento, ai sensi dell'art. 1, comma 39, della legge 23/08/2004 n. 243, in favore del Fondo di
Previdenza per gli specialisti esterni della , del contributo pari al 2% del Controparte_1 fatturato annuo relativo al periodo 7/10/2004-31/12/2004 e agli anni 2005, 2006, 2007, 2008, 2009,
2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017 attinente alle prestazioni specialistiche rese nei confronti del S.S.N e delle sue strutture operative, con contestuale indicazione dei nominativi dei medici e degli odontoiatri che hanno partecipato alle attività di produzione del fatturato ed attribuzione ai medesimi della percentuale contributiva di spettanza individuale, per l'importo complessivo che l'Ill.mo Giudice adìto vorrà accertare e determinare nel corso del presente giudizio
a mezzo di CTU contabile, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito sino al soddisfo” nonché “al pagamento delle sanzioni civili ai sensi dell'art.116, comma 8, lett. b), della legge n. 388/2000, per l'importo che sarà accertato e determinato nel corso del presente giudizio, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito sino al soddisfo”.
L' costituendosi in giudizio, resisteva al ricorso, di cui chiedeva il rigetto: Parte_1 sosteneva la riferibilità di solo una minima parte delle prestazioni fornite da essa società a esami o visite in regime di accreditamento con il S.S.N. e che la fatturazione da parte di medici radiologi e fisiatri, che negli anni avevano operato all'interno di in regime di collaborazione Parte_1 libero-professionale, ricomprendeva sia l'attività svolta quale medico specialista in regime privatistico, sia l'attività svolta in regime convenzionato per il S.S.N., senza distinguere i rispettivi importi, donde “l'impossibilità di individuare e scorporare le prestazioni assoggettabili alla chiesta contribuzione previdenziale del 2%, nonché di indicare la percentuale del fatturato annuo in regime di convenzione e la percentuale contributiva spettante al singolo medico”.
La causa veniva istruita documentalmente e mediante l'espletamento di una c.t.u. contabile, della quale veniva disposta un'integrazione.
Il Tribunale, con la sentenza n. 7177/2020 depositata in data 4.11.2020, così decideva:
“- accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna l' al pagamento, nei Parte_1
2 confronti della , dell'ammontare di € 68.328,35, maggiorato di rivalutazione e Controparte_1 interessi dalle singole date di maturazione del credito al soddisfo, per le causali di cui in premessa;
- condanna l' alla rifusione delle spese di giudizio, liquidate in complessivi Parte_1
€ 5.200,00 per compensi, oltre spese generali e accessori come per legge;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU, liquidate come da separato decreto”. Parte_1
Avverso tale decisione proponeva appello l' per i seguenti motivi: Parte_1
A) “Omessa pronuncia sull'eccepito mancato assolvimento dell'onere probatorio incombente su ”: assumeva l'appellante che “incombeva su l'onere di fornire la prova Controparte_1 CP_1 dell'importo della base imponibile di calcolo sul quale computare il 2% a titolo contributivo ex lege CP_ e a tal fine l' previdenziale avrebbe dovuto procurarsi e produrre in giudizio i dati in possesso dell'Asl competente, ponendoli a fondamento della propria domanda”; lamentava che, a differenza di quanto accaduto in altri procedimenti, nel giudizio di primo grado “né , sul quale gravava CP_1
l'onere probatorio, né il CTU nominato -sebbene a ciò autorizzato dal giudicante- hanno acquisito i documenti contabili dall'Asl territorialmente competente, indispensabili per il corretto calcolo della base imponibile dalla quale desumere la percentuale di contributo previdenziale” e, ciononostante, il Tribunale aveva accolto la domanda svolta dall'ente previdenziale, sebbene non fosse stata fornita la prova dell'importo esatto sul quale pretendere la corresponsione del 2% a titolo contributivo ex lege;
B) “Errata interpretazione ed applicazione del disposto di cui all'art. 1, comma 39, Legge n.
243/2004 e conseguente errata valutazione delle risultanze della CTU espletata”: sosteneva la parte appellante che, secondo la giurisprudenza in materia, “nel fatturato da assumere a base imponibile per il computo del contributo previdenziale non possono essere ricomprese le prestazioni rese in regime convenzionato con il SSN da soggetti diversi”, tra cui il personale tecnico, “senza l'apporto dei medici in regime libero professionale con la società”; erroneamente, quindi, il Tribunale aveva recepito le conclusioni alle quali era pervenuto il C.t.u., senza prendere in considerazione le osservazioni svolte dalla società anche a mezzo del proprio C.t.p., tese ad evidenziare che le prestazioni sanitarie rese in regime convenzionato e suddivise in due branche (l'una di fisioterapia e riabilitazione, l'altra di radiologia) erano state eseguite per la quasi totalità da personale tecnico senza l'ausilio dei medici (come suffragato dai documenti prodotti); egualmente il Tribunale aveva errato laddove non aveva considerato l'incidenza del “budget concordato” con l' e aveva Parte_2 recepito le valutazioni dell'ausiliario nonostante questi, peraltro in conformità al quesito formulato, Part
“avrebbe dovuto assumere le informazioni presso l' per accertare l'importo effettivo liquidato per la parte tecnica e per quella medica e poter eseguire un calcolo corretto e realistico per tutte le annualità oggetto di quesito, dal 2004 al 2017 ma, inopinatamente, non vi ha provveduto”;
3 C) “Omessa pronuncia sull'eccepita non debenza degli interessi e della rivalutazione monetaria”: deduceva l'appellante che il giudice l'aveva condannata alla corresponsione di rivalutazione e interessi dalle singole date di maturazione del credito al soddisfo, mentre, quando la determinazione del contenuto di un'obbligazione pecuniaria è rimessa al giudice - come nel caso che ci occupa – gli accessori erano dovuti solo dal momento del deposito della domanda giudiziale;
D) “Omessa pronuncia sull'eccepita non debenza delle sanzioni civili”: sosteneva l'appellante che il disposto di cui all'art. 116, comma 8, della legge n. 388/2000 prevede l'irrogazione di una sanzione solo a fronte del mancato o ritardato pagamento del contributo, mentre nessuna sanzione è prevista per la mancata redazione ed invio della dichiarazione di cui all'art.1, comma 39, L. n.
243/2004; l'invio di tale dichiarazione è prevista al solo fine di agevolare l'ente nella determinazione del quantum, potendo la acquisire aliunde i dati necessari, attingendo alle scritture Controparte_1 contabili obbligatorie del contribuente o chiedendo la documentazione all'Asl territorialmente competente.
Pertanto, così concludeva: “I° - Nel merito: respingersi ogni domanda formulata dalla ricorrente in quanto infondata in fatto ed in diritto, non essendo dovuto il contributo previdenziale, gli interessi e le sanzioni civili richiesti dalla ricorrente per le ragioni tutte esposte in narrativa;
II° - nel merito in via subordinata: nella denegata ipotesi venisse dichiarata la debenza del contributo previdenziale richiesto, accertare e dichiarare che la percentuale del 2% deve essere computata non sul fatturato annuo delle prestazioni accreditate prodotto da bensì Parte_1 solo sui compensi pagati dalla stessa ai medici per le prestazioni specialistiche ih concreto rese in regime di accreditamento con il SSN, con decurtazione degli abbattimenti di cui ai DD.PP.RR. n.
119 e 120 del 1988 e nello specifico delle percentuali del 40% e del 30% rispettivamente per le prestazioni specialistiche di radiologia e di fisioterapia rese dai medici della struttura in regime di accreditamento, senza riconoscimento di interessi e rivalutazione, e senza alcuna sanzione, tantomeno per l'invocata evasione fiscale;
III° - Spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio rifuse, spese di CTU comprese”.
Si costituiva in giudizio la , confutando le avverse censure alla sentenza Controparte_1 impugnata come formulate dall' ; spiegava, quindi, appello incidentale “avverso il capo Parte_1 della sentenza n. 7177/2020 relativo alla condanna dell' al pagamento delle Parte_1 sanzioni civili ex art. art. 116 comma 8, lett. a), L. 388/2000, quindi per omissione contributiva”: contestava la decisione del Tribunale laddove aveva ritenuto applicabili le sanzioni previste per l'omissione contributiva;
sosteneva che, nella specie, ricorresse un'ipotesi di evasione, posto che l' non aveva trasmesso i dati di fatturato annui assoggettabili alla contribuzione del 2%, Parte_1
e chiedeva che la controparte fosse condannata al pagamento delle sanzioni civili ai sensi dell'art.116,
4 comma 8, lett. b), della legge n. 388/2000.
All'udienza del 29 ottobre 2024 il Collegio ordinava alla (già Parte_4
e in precedenza di esibire in giudizio la Parte_5 Parte_6 documentazione contabile e/o amministrativa attestante, in relazione agli anni 2004-2017, il fatturato annuo concernente le prestazioni specialistiche rese da parte della società nei Parte_1 confronti del Servizio Sanitario Nazionale ed effettuate con l'apporto di medici, nonché l'elenco nominativo dei professionisti che hanno partecipato all'attività di produzione del predetto fatturato.
L'ordine di esibizione, pur notificato, non aveva seguito.
All'udienza del 28.1.2025 veniva nominato un esperto contabile, cui veniva assegnato il seguente quesito: “- previa acquisizione presso l'Istituto appellante e comunque presso l'ex Pt_6
(a cui si autorizza, ove occorra, sin d'ora l'accesso) di tutta la documentazione Parte_6 contabile e/o amministrativa utile a ricostruire compiutamente, in relazione agli anni 2004-2017, il fatturato annuo concernente le prestazioni specialistiche rese da parte della società Parte_1 nei confronti del Servizio Sanitario Nazionale ed effettuate con l'apporto di medici;
[...]
1) calcoli il CTU il contributo del 2% previsto dall'art. 1, comma 39, legge 23 agosto 2004,
n. 243, dovuto dalla società resistente prendendo come base di calcolo il fatturato annuo attinente prestazioni specialistiche rese per il (e rimborsate dal) Servizio sanitario nazionale ed effettuate con
l'apporto di medici o odontoiatri operanti con la società in forma di collaborazione autonoma libero professionale, con l'abbattimento forfettario di legge per costo dei materiali spese generali ex d.p.r.
23 marzo 1988, nn. 119 e 120, con esclusione del fatturato concernente prestazioni specialistiche rese senza l'apporto di medici o odontoiatri;
- consideri il C.t.u., nell'effettuare tale accertamento (e, in particolare, ove non sia possibile acquisire ulteriore documentazione rispetto a quella già in atti), anche i risultati cui è pervenuta la consulenza espletata in primo grado (relazione del 23.10.2019 come integrata in data 14.7.2020), le osservazioni critiche svolte dalle parti ed in particolare dal C.t.p. dell' dott.ssa CP_1 Persona_1 con particolare riguardo alle “osservazioni di cui ai punti 3 e 4” sintetizzate alle pagine 5 e 6 della relazione del 23.10.2019 e avuto anche riguardo al “Budget concordato con l' di riferimento Pt_4 per tre annualità differenti”, nonché le deduzioni svolte dall' nell'atto di gravame;
2) Parte_1 calcoli altresì il CTU le sanzioni dovute, per ogni anno, per il mancato pagamento dei contributi determinati, a norma dell'art. 116, comma 8, lett. B della legge n. 388/2000”.
All'udienza dell'8.7.2025, sulle conclusioni delle parti come in atti, la causa è stata decisa mediante lettura della presente sentenza.
2. Preliminarmente, va dato atto che non è stata accolta l'istanza avanzata dalla parte
5 appellante di concessione di un termine per note, non sussistendone i presupposti.
Come noto, la concessione di termine per note è oggetto di un potere discrezionale del giudice, da esercitare ove ritenuto necessario, a norma del combinato disposto dell'ultimo comma dell'art. 437 c.p.c. e del secondo comma dell'art. 429 dello stesso codice (in proposito, pacificamente, Sez. 6
- L, Ordinanza n. 14990 del 2022).
Nel caso in esame, la parte appellante non ha fornito elementi atti a giustificare detta istanza,
a cui, peraltro, la parte appellata si è opposta, chiedendo la decisione.
In ogni caso, avuto riguardo alle ampie deduzioni svolte negli scritti difensivi e alle osservazioni svolte dal C.t.p. dell' in ordine all'elaborato depositato dall'ausiliario di Parte_1 questa Corte, il Collegio ha ritenuto insussistente la necessità di note difensive. E ciò anche in considerazione delle caratteristiche di oralità, immediatezza e concentrazione che connotano il processo del lavoro, nonché in linea con il principio generale della ragionevole durata del processo
(art.111 Cost.).
3. L'appello principale, proposto dall' , è parzialmente fondato. Parte_1
3.1. I primi due motivi di gravame – con cui l'appellante principale lamenta che il Tribunale non ha considerato che la ha omesso di fornire la prova dell'importo della base Controparte_1 imponibile sul quale computare il 2% a titolo contributivo ex lege e che la sentenza impugnata, recependo le risultanze della c.t.u. espletata in primo grado, ha compreso nel fatturato da assumere a base imponibile anche le prestazioni rese in regime convenzionato con il SSN da soggetti diversi, quale personale tecnico, senza l'apporto dei medici in regime libero professionale con la società – possono essere trattati congiuntamente stante la loro stretta connessione.
L'art. 1, comma 39, della legge n. 243 del 2004, innovando l'art. 15 nonies del d.lgs. n. 502 del 1992, introdotto dall'art. 13 d.lgs. n.299 del 1999, ha introdotto una particolare modalità di riscossione contributiva delle prestazioni specialistiche rese dai medici per conto delle società accreditate, stabilendo che «le società professionali mediche ed odontoiatriche, in qualunque forma costituite, e le società di capitali, operanti in regime di accreditamento con il servizio sanitario nazionale, versano, a valere in conto entrata del fondo di previdenza a favore degli specialisti esterni dell' , un contributo pari al 2% del fatturato annuo attinente a prestazioni specialistiche rese CP_1 nei confronti del servizio sanitario nazionale e delle sue strutture operative, senza diritto di rivalsa sul servizio sanitario nazionale. Le medesime società indicano i nominativi dei medici e degli odontoiatri che hanno partecipato all'attività di produzione del fatturato, attribuendo loro la percentuale contributiva di spettanza individuale».
Col prescrivere l'obbligo di indicare i nominativi dei medici e degli odontoiatri che hanno
6 partecipato alle attività di produzione del fatturato, la norma circoscrive chiaramente l'ammontare del fatturato da prendere in considerazione a quello prodotto dalle prestazioni specialistiche di detti professionisti, escludendo, al contempo, che la base di calcolo del contributo possa essere individuata nei compensi erogati dalla società agli stessi professionisti per tali prestazioni.
Costituisce ius receptum (cfr., in particolare Sez. L, Ordinanza n. 2393 del 2025; Sez. L,
Sentenza n. 32756 del 2021, che richiama anche Cass. nn. 11254, 11257, 11561, 11590 del 2016, nn.
2005 e 6762 del 2017, n. 10959 del 2018, n. 18273 del 2019, n. 2669 del 2021) che il contributo del
2% previsto dall'art. 1, comma 39, legge 23 agosto 2004, n. 243, dovuto dalle società di capitali, ha come base di calcolo il fatturato annuo attinente prestazioni specialistiche rese per il - e rimborsate dal - Servizio sanitario nazionale ed effettuate con l'apporto di medici o odontoiatri operanti con le società in forma di collaborazione autonoma libero professionale con l'abbattimento forfettario di legge per costo dei materiali spese generali ex d.P.R. 23 marzo 1988, nn. 119 e 120, con esclusione del fatturato attinente a prestazioni specialistiche rese senza l'apporto di medici o odontoiatri.
Tanto chiarito, occorre dare atto che il Tribunale, al fine di quantificare la pretesa contributiva della ha conferito incarico a un esperto contabile, che ha quantificato le somme dovute CP_1 fondandosi, in parte, sulla documentazione fornita dall' e, per il resto, su valutazioni di Parte_1 carattere logico-presuntivo, che tuttavia, almeno in parte, sono state specificamente contestate dall' . Pt_1
Il Collegio, avuto riguardo ai motivi di doglianza dell' ed esaminati gli atti, ha Parte_1 ritenuto necessario, ai sensi dell'art. 437, comma 2, c.p.c., acquisire gli elementi fattuali indispensabili per addivenire ad una puntuale quantificazione del contributo dovuto, nel rispetto della normativa e dei principi giurisprudenziali in materia.
E ciò in considerazione delle seguenti circostanze: 1) da un lato, la , già Controparte_1 prima del giudizio, aveva reiteratamente chiesto - invano - all' di i dati necessari ai Pt_6 Pt_6 fini di una compiuta determinazione del contributo (docc. 9, 10 e 11 della produzione ) e, CP_1 dall'altro, l' aveva disatteso l'obbligo (previsto dall'art. 1, comma 39 della L. n. 243 del Parte_1
2004) di indicare i nominativi dei medici e degli odontoiatri che avevano partecipato alle attività di produzione del fatturato, attribuendo loro la percentuale contributiva di spettanza individuale;
2) dalle risultanze istruttorie (e, in particolare, dalla documentazione in atti, ivi compresa quella acquisita, su ordine del giudice e nel contraddittorio delle parti, nel corso della consulenza di primo grado) residuavano dubbi sull'importo su cui calcolare i contributi e tali incertezze necessitavano di approfondimenti fattuali e giustificavano il ricorso agli ampi poteri di cui dispone il giudice del lavoro
(cfr. Sez. L, Ordinanza n. 8649 del 2025 che richiama, tra le numerose, Cass. nn. 28021 del 2013,
18924 del 2012, 2379 del 2007, 8220 del 2003).
7 È noto, infatti, che caratteristica precipua del rito del lavoro è il contemperamento del principio dispositivo con le esigenze della ricerca della verità materiale, dal che discende che quando le risultanze di causa offrano significativi dati di indagine, il giudice, ove reputi insufficienti le prove già acquisite, non può limitarsi a fare meccanica applicazione della regola formale di giudizio fondata sull'onere della prova, ma ha il potere-dovere, ai sensi dell'art. 421 c.p.c., di provvedere d'ufficio agli atti istruttori sollecitati da tale materiale ed idonei a superare l'incertezza dei fatti costitutivi dei diritti in contestazione, indipendentemente dal verificarsi di preclusioni o decadenze in danno delle parti
(cfr. Sez. L, Ordinanza n. 3588 del 2025 e Sez. L, Ordinanza n. 20810 del 2024, che richiamano anche
Cass., S.U. n. 761 del 2002; S.U. n. 11353 del 2004; S.U. n. 8202 del 2005).
È appena, poi, il caso di precisare che, “nel rito del lavoro, nel ricorrere dei presupposti di coerenza rispetto ai fatti allegati dalle parti e di indispensabilità al fine di percorrere una pista probatoria palesata dagli atti, i poteri-doveri officiosi di cui agli artt. 421 e 437 c.p.c. possono essere esercitati dal giudice in deroga non solo alle regole sulle prove dettate dal codice civile, ma anche alle norme sull'assunzione delle prove dettate per il rito ordinario e quindi, quanto all'esibizione di cose e documenti, a prescindere dall'iniziativa di parte (in deroga all'art. 210 c.p.c.) e, quanto alla consulenza tecnica d'ufficio in materia contabile, a prescindere dal consenso di tutte le parti alla consultazione di documenti non precedentemente prodotti (in deroga all'art. 198 c.p.c.)” (cfr. Sez. L,
Ordinanza n. 32265 del 10/12/2019).
Vi è da aggiungere che proprio con riferimento ad una controversia avente il medesimo oggetto di quella che ci occupa, la Corte di Cassazione, Sez. L, nella sentenza n. 11423/2016, ha rilevato l'erroneità della decisione di merito che aveva rigettato la domanda tendente alla condanna della società al versamento del contributo del 2% per difetto di prova, ritenendo anche di non poter accogliere la richiesta di c.t.u. contabile, in quanto la stessa avrebbe consentito alla parte di supplire alla deficienza delle proprie allegazioni e offerte di prova: i giudici di legittimità hanno evidenziato come la Corte territoriale aveva errato nel trascurare la possibilità di effettuare un ordine di esibizione, anche alla luce dell'omesso adempimento da parte della società dell'obbligo di cui all'art. 1 comma
39 della L. n. 243 del 2004, che la aveva ritualmente documentato di avere Controparte_1 sollecitato.
Sulla scorta di tali principi, il Collegio ha innanzi tutto ordinato all' Parte_4
(già e in precedenza di esibire in
[...] Parte_5 Parte_6 giudizio tutta la documentazione contabile e/o amministrativa attestante, in relazione agli anni 2004-
2017, il fatturato annuo concernente le prestazioni specialistiche rese da parte della società
[...] nei confronti del Servizio Sanitario Nazionale ed effettuate con l'apporto di medici, Parte_1 nonché l'elenco nominativo dei professionisti che hanno partecipato all'attività di produzione del
8 predetto fatturato.
Ed è appena il caso di evidenziare che proprio la mancata acquisizione di tale documentazione, di cui peraltro il primo giudice aveva onerato l'ausiliario nominato (sia pure in alternativa all'acquisizione della medesima documentazione presso l' , acquisizione che, tuttavia, Parte_1 era risultata incompleta), è stata oggetto di doglianza da parte dell'odierno appellante principale.
Posto che l'ordine di esibizione disposto nel presente grado non ha avuto riscontro, il Collegio ha nominato un Consulente contabile, onerandolo innanzi tutto dell'acquisizione della documentazione suindicata.
Il C.t.u. ha provveduto, in via preliminare, ad acquisire dalla ex (ora Pt_6 Parte_6
ULSS3) la seguente documentazione: - le prestazioni dichiarate dal 2006 al 2017 dall' Parte_1 con indicazione di quelle erogate con l'apporto di un medico o senza apporto di un medico, a
[...] prescindere dalla loro fatturazione o pagamento;
- l'elenco delle fatture emesse dall' Parte_1 all' dal 2004 al 2016 e all' nel
[...] Parte_5 Parte_4
2017.
Sulla scorta del prospetto pervenuto dalla in ordine alle prestazioni dichiarate da Pt_4
il C.t.u. ha verificato che per la parte concernente la branca della Radiologia e Parte_1
Diagnostica l'apporto medico è stato pari al 100% delle prestazioni, mentre per la branca della
Fisioterapia l'incidenza dell'apporto medico è stato marginale;
una volta determinato il fatturato imponibile secondo i criteri precisati alla pagina 4 dell'elaborato, è stato applicato l'abbattimento forfettario di legge per il costo dei materiali e delle spese generali ex d.p.r. 23 marzo 1988, nn. 119 e
120 (l'importo fatturato per le prestazioni aventi ad oggetto la radiologia e diagnostica è stato abbattuto del 40%; l'importo fatturato per le prestazioni aventi ad oggetto la fisioterapia e la medicina riabilitativa è stato abbattuto del 30%); quindi, il C.t.u. ha provveduto a determinare quanto dovuto a titolo di contributo integrativo applicando all'importo residuo l'aliquota del 2%; ha infine calcolato l'ammontare delle sanzioni dovute a norma dell'art. 116, comma 8, lett. B) della legge n. 388/2000.
Le risultanze dei conteggi effettuati dal C.t.u. sono state contestate dall' in Parte_1 relazione ad un unico punto, ovvero alla percentuale relativa alle prestazioni di fisioterapia effettuate da medici, che, secondo il C.t.p., sarebbe inferiore a quella determinata dall'ausiliario della Corte, sicché il contributo dovuto in relazione alle prestazioni di fisioterapia con apporto medico sarebbe pari ad euro 3.923,81 anziché 6.994,91 (importo determinato dal C.t.u.).
Il C.t.p. ha innanzi tutto evidenziato che il C.t.u. ha individuato la percentuale delle prestazioni di fisioterapia effettuate da medici sulla base del riepilogo delle prestazioni dichiarate dall' Parte_1
nei diversi anni a partire dal 2006, con l'indicazione di quelle erogate con l'apporto di un
[...] medico, a prescindere che siano, poi, state fatturate e/o pagate. Ha, quindi aggiunto che non tutte le
9 prestazioni erogate dall' sono state rimborsate, in quanto “a vengono Parte_1 Parte_1 rimborsate solo le prestazioni rientranti nel budget annuale concordato”. Ha, quindi, sostenuto che a tale documento occorre far riferimento ai fini del conteggio de quo in quanto lo stesso consente di individuare i limiti entro i quali le prestazioni erogate sono state rimborsate.
Le osservazioni sono condivisibili.
E invero, dalla pagina 4 dell'elaborato depositato dall'ausiliario della Corte si evince che lo stesso, al fine del calcolo in parola, ha tenuto conto del “prospetto pervenuto dalla riguardo Pt_4 alle prestazioni dichiarate da;
per calcolare l'incidenza dell'apporto medico il C.t.u. Parte_1 ha effettuato una proporzione derivante dal totale complessivo delle prestazioni dichiarate del comparto fisioterapia rispetto al totale delle sole prestazioni rese con apporto di un medico per lo stesso comparto (corrispondenti a quelle indicate, nei prospetti allegati all'elaborato, con i codici prestazione 89.01 e 89.7).
Deve, tuttavia, rilevarsi che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di contributo del 2%, dovuto dalle società di capitali ai sensi dell'art. 1, comma 39, della l. n. CP_1
243 del 2004, “l'individuazione della base di calcolo è costituita dal fatturato annuo attinente alle prestazioni specialistiche rimborsate dal servizio sanitario nazionale, effettuate con l'apporto di medici o odontoiatri operanti con le società in forma di collaborazione autonoma libero professionale, tenuto conto dell'abbattimento forfettario per costo dei materiali e spese generali ex d.P.R. n. 119 e n. 120 del 1988, e con esclusione del fatturato attinente a prestazioni specialistiche rese senza l'apporto di medici o odontoiatri” (cfr., in motivazione, Sez. U, Ordinanza n. 2048 del 2025).
In mancanza di prova documentale delle prestazioni effettuate, nel settore, della fisioterapia, dall' negli anni per cui è causa e in concreto rimborsate dal Servizio Sanitario Nazionale, Parte_1 appare corretto limitare il contributo dovuto, per il settore della fisioterapia (non sussistendo detto problema per il settore della radiologia) a quello determinato sulla scorta del “budget concordato” Parte con la che precisa, con riguardo all'anno di riferimento, i limiti degli importi rimborsabili, in relazione alle prestazioni rese con l'apporto di un medico, individuate anche dal C.t.u. in quelle identificate dai codici 89.01 e 89.7 (visita medica fisica e riabilitazione di controllo;
prima visita di medicina fisica e riabilitazione).
Se è vero che i “budget concordati” non riguardano tutti gli anni, ritiene il Collegio che, tenuto conto che “per la l'incidenza dell'apporto Medico è marginale” (così il C.t.u. Parte_7 alla pagina 4 dell'elaborato peritale) e che, sulla scorta dei budget concordati le prestazioni rimborsate con codice 89.01 e 89.07 non variano sensibilmente tra i diversi anni (sì che le prestazioni con apporto medico rispetto al totale delle prestazioni di fisioterapia oscilla tra il 9,07% e il 7,76%), appare corretto applicare la modalità di calcolo seguita dal C.t.p., che per gli anni in cui manca il “budget
10 concordato” ha effettuato una media tra gli altri indici di apporto medico, pari all'8,28%. È bene evidenziare che la determinazione di tale percentuale (che appare affidabile anche sulla scorta dei budget concordati per gli anni 2018 e 2019) è stata condivisa, quanto alle modalità di calcolo e alla correttezza del risultato raggiunto, anche dal C.t.u., il quale ha evidenziato che “i conteggi proposti dalla c.t.p. dell' sono coerenti con le osservazioni formulate ed eventualmente Parte_1 adoperabili da questa Eccellentissima Corte ove ritenesse giusto accogliere tali note critiche, in siffatta circostanza il debito complessivo della parte appellante risulterebbe pertanto essere pari ad euro 50.537,20 anziché euro 53.608,30” (cfr. pagina 6 dell'elaborato peritale).
3.2. Con il terzo motivo di appello la sostiene che il primo giudice avrebbe Controparte_1 errato a condannarla al pagamento di “rivalutazione e interessi dalle singole date di maturazione del credito al soddisfo”: sostiene che detti accessori non sarebbero dovuti poiché, essendo l'oggetto del contendere un'obbligazione pecuniaria la cui determinazione è rimessa al giudice, la costituzione in mora sarebbe sorta in capo all'odierna appellante soltanto con il ricorso giudiziale, atteso che le richieste ripetutamente inviate dalla non sarebbero idonee per la costituzione in Controparte_1 mora in quanto non contenenti la specificazione delle somme pretese.
L'assunto è infondato. Come detto, l'obbligo di versare i contributi per cui è causa discende dalla legge e la quantificazione dei contributi stessi, che avviene sulla base di criteri fissi, è facilmente determinabile, anno per anno, dal soggetto obbligato al versamento, che è in possesso di tutti i dati utili. Come ricordato dall' nelle richieste del versamento del contributo stesso, quest'ultimo CP_1 ha cadenza annuale e deve essere versato entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di produzione del fatturato.
Ne segue che il pagamento degli accessori è dovuto dalla data in cui avrebbero dovuto essere effettuati i versamenti per cui è causa.
3.3. Con il quarto motivo di gravame si sostiene la non debenza delle sanzioni di cui all'art. 116, comma 8, della legge 38/2000, in quanto la stessa prevede l'irrogazione di una sanzione solo a fronte del mancato o ritardato pagamento del contributo, mentre nessuna sanzione è prevista - secondo l' - per la mancata redazione ed invio della dichiarazione di cui all'art.1, comma 39, L. Parte_1
n. 243/2004 (che prevede l'obbligo delle società soggette a contribuzione di indicare i nominativi dei medici e degli odontoiatri che hanno partecipato alle attività di produzione del fatturato, attribuendo loro la percentuale contributiva di spettanza individuale), asseritamente finalizzata solo ad agevolare l'ente nella determinazione del quantum, potendo l' acquisire aliunde i dati necessari (o CP_1 attingendo alle scritture contabili obbligatorie del contribuente, o, molto più semplicemente, Part chiedendo la documentazione all' erritorialmente competente).
La censura è infondata.
11 E invero, l'obbligo della società di pagare all' una somma aggiuntiva costituisce una CP_1 conseguenza automatica del mancato pagamento del contributo dovuto ex lege e trova la sua fonte genetica nell'inadempimento contributivo, inadempimento che indubbiamente vi è stato. D'altro canto, è pacifico che l' ha omesso di effettuare qualsivoglia comunicazione strumentale Parte_1 alla determinazione dei contributi, non avendo comunicato né il fatturato annuo né i nominativi dei medici e degli odontoiatri che hanno partecipato alle attività di produzione del fatturato, attribuendo loro la percentuale contributiva di spettanza individuale.
Al riguardo, giova richiamare le argomentazioni svolte dall'ordinanza n. 6636 del 2022 della
Corte di Cassazione, Sez. L, su cui si tornerà a breve in relazione all'appello incidentale.
4. Il gravame incidentale – con cui la ha lamentato che il primo giudice Controparte_3 ha condannato l' al pagamento delle sanzioni civili ex art. art. 116 comma 8, lett. a), L. Pt_1
388/2000, anziché di quelle di cui all'art. 116, comma 8, lett. b) della medesima legge – è fondato.
Giova in proposito rilevare che, come già evidenziato, l' , anche a seguito dei Parte_1 ripetuti solleciti della ha omesso di effettuare qualsivoglia comunicazione correlata al CP_1 pagamento del contributo del 2%, non avendo comunicato né il fatturato annuo né i nominativi dei medici e degli odontoiatri che hanno partecipato alle attività di produzione del fatturato stesso.
Orbene, la Corte di Cassazione, Sez. L, nell'ordinanza n. 6636/2022 cit., in relazione ad una controversia analoga alla presente, ha chiarito quanto segue: “…il secondo motivo del ricorso incidentale, con il quale si contesta la sanzionabilità della condotta … o comunque si ritiene applicabile la sanzione corrispondente all'omissione contributiva è da rigettare sia perché le deroghe all'applicazione delle sanzioni, nella materia de qua, devono essere espressamente previste e, a tal fine, nessuna disposizione viene invocata, sia perché la censura non inficia la ratio decidendi incentrata sulla valorizzazione della condotta delle società in sede amministrativa in ordine alla comunicazione dei dati relativi al fatturato di ciascuna di esse, dati che tutte le società hanno omesso di fornire;
peraltro, nei passaggi motivazionali, la Corte di merito, argomentando in ordine al fatturato da prendere in considerazione, ha ben evidenziato l'obbligo di indicare i nominativi dei medici e degli odontoiatri che hanno partecipato alle attività di produzione del fatturato delle società di capitali, sicché correttamente ha valorizzato, agli effetti della norma sanzionatoria, l'omessa denuncia del fatturato non versandosi nella meno grave condotta di omesso o ritardato pagamento di contributi regolarmente denunciati;
neanche risulta apprezzabile il diverso profilo dell'incertezza normativa e della pendenza del giudizio di costituzionalità invocato per suffragare l'esenzione da sanzione o la sanzionabilità nella più lieve misura, essendo doveroso ricordare i principi elaborati da questa Corte
(v., fra le tante, Cass. nn. 11591 e 13069 del 2016), secondo la quale la L. n. 388 del 2000, art. 116,
12 comma 10 pone come premessa per la riduzione delle sanzioni civili, in caso di ritardato o omesso pagamento dei contributi “derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti ovvero sopravvenuti diversi orientamenti giurisprudenziali o determinazioni amministrative sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo successivamente riconosciuto in sede giurisdizionale o amministrativa in relazione alla particolare rilevanza delle incertezze interpretative che hanno dato luogo alla inadempienza", l'integrale pagamento dei contributi e dei premi dovuti alle gestioni previdenziali e assistenziali, condizioni queste che non risultano adempiute dalle parti ricorrente…”.
Ebbene, l'omessa comunicazione da parte dell' alla dei dati Parte_1 Controparte_1 relativi al fatturato su cui calcolare i contributi per cui è causa costituisce legittimo presupposto per applicare il regime sanzionatorio per l'evasione contributiva di cui all'art. 116, comma 8, lett. B) L.
388/2000.
5. In definitiva, in parziale accoglimento dell'appello principale e in accoglimento di quello incidentale, la sentenza impugnata va parzialmente riformata con la rideterminazione della somma dovuta dall' alla a titolo di contributo del 2% e di sanzioni ex Parte_1 Controparte_1 art. 116, comma 8 L. 388/2000. Essa è pari, complessivamente, ad euro 50.537,20, secondo la quantificazione effettuata dal C.t.u. alla pagina 6 dell'elaborato peritale, laddove l'ausiliario della
Corte ha rideterminato l'importo dovuto in caso di accoglimento da parte del Collegio delle osservazioni del C.t.p. dell' . Parte_1
6. Avuto riguardo all'esito complessivo del giudizio, le spese del doppio grado seguono la soccombenza dell' e vengono determinate nella misura di cui al dispositivo, tenuto conto Parte_1 del valore della controversia, espresso dall'ammontare del credito attribuito, delle fasi effettivamente svolte, che comprendono per entrambi i gradi la fase istruttoria, e dei parametri vigenti.
Anche le spese delle c.t.u. espletate nei due gradi di giudizio, liquidate con separati decreti, devono essere poste a carico dell' Parte_1
P.Q.M.
La Corte, pronunciando sull'appello principale proposto dall' e sull'appello Parte_1 incidentale proposto dalla , così provvede: Controparte_1
- in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna l' al pagamento in favore Parte_1 della della somma di euro 50.537,20, maggiorata degli accessori dalle singole Controparte_1 date di maturazione del credito al saldo;
- condanna l' alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate Parte_1
13 quanto al primo grado in euro 5.200,00 e quanto al secondo grado in euro 5.500,00, oltre – per entrambi i gradi – rimborso spese forfetarie, IVA e CPA come per legge;
- pone definitivamente a carico dell' le spese delle c.t.u. espletate, liquidate come Parte_1 da separati decreti.
Il Consigliere estensore
dott.ssa Gabriella Piantadosi La Presidente
dott.ssa Maria Antonia Garzia
14
La Corte, composta dai signori magistrati:
- dott.ssa Maria Antonia Garzia Presidente
- dott.ssa Gabriella Piantadosi Consigliere rel.
- dott.ssa Alessandra Lucarino Consigliere
all'udienza dell'8.7.2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1307/2021 R.G. vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Parte_1 dagli Avv.ti Giuseppe Pea ed Ercole Forgione ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in Roma, alla Via di Trasone n. 8
APPELLANTE E APPELLATO INCIDENTALE
E
, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Diotallevi APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n. 7177/2020 in data 4.11.2020
Conclusioni: come in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, la esponeva che: - l' società operante in regime di accreditamento Controparte_1 Parte_1 con il Servizio Sanitario Nazionale, aveva effettuato, negli anni dal 2004 al 2017, prestazioni
1 specialistiche aventi titolo a rimborso da parte del SSN;
- con raccomandata del 10.10.2005 essa aveva provveduto a richiedere il pagamento, entro 90 giorni, del contributo del 2% CP_1 previsto dall'art. 1, comma 39, L. 243/2004 nonché la trasmissione di una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante contenente l'indicazione del fatturato annuo da assoggettare a contribuzione e l'elenco dei soggetti cui doveva essere imputata la somma versata con evidenziato l'importo contributivo da accreditare al singolo professionista;
- vani erano stati i solleciti del versamento di quanto dovuto, effettuati con raccomandate del 26.7.2007, del 20.11.2008, del 4.2.2013 e del
16.12.2016.
Chiedeva, quindi, di condannare detta società, previo accertamento del suo inadempimento,
“al versamento, ai sensi dell'art. 1, comma 39, della legge 23/08/2004 n. 243, in favore del Fondo di
Previdenza per gli specialisti esterni della , del contributo pari al 2% del Controparte_1 fatturato annuo relativo al periodo 7/10/2004-31/12/2004 e agli anni 2005, 2006, 2007, 2008, 2009,
2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017 attinente alle prestazioni specialistiche rese nei confronti del S.S.N e delle sue strutture operative, con contestuale indicazione dei nominativi dei medici e degli odontoiatri che hanno partecipato alle attività di produzione del fatturato ed attribuzione ai medesimi della percentuale contributiva di spettanza individuale, per l'importo complessivo che l'Ill.mo Giudice adìto vorrà accertare e determinare nel corso del presente giudizio
a mezzo di CTU contabile, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito sino al soddisfo” nonché “al pagamento delle sanzioni civili ai sensi dell'art.116, comma 8, lett. b), della legge n. 388/2000, per l'importo che sarà accertato e determinato nel corso del presente giudizio, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito sino al soddisfo”.
L' costituendosi in giudizio, resisteva al ricorso, di cui chiedeva il rigetto: Parte_1 sosteneva la riferibilità di solo una minima parte delle prestazioni fornite da essa società a esami o visite in regime di accreditamento con il S.S.N. e che la fatturazione da parte di medici radiologi e fisiatri, che negli anni avevano operato all'interno di in regime di collaborazione Parte_1 libero-professionale, ricomprendeva sia l'attività svolta quale medico specialista in regime privatistico, sia l'attività svolta in regime convenzionato per il S.S.N., senza distinguere i rispettivi importi, donde “l'impossibilità di individuare e scorporare le prestazioni assoggettabili alla chiesta contribuzione previdenziale del 2%, nonché di indicare la percentuale del fatturato annuo in regime di convenzione e la percentuale contributiva spettante al singolo medico”.
La causa veniva istruita documentalmente e mediante l'espletamento di una c.t.u. contabile, della quale veniva disposta un'integrazione.
Il Tribunale, con la sentenza n. 7177/2020 depositata in data 4.11.2020, così decideva:
“- accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna l' al pagamento, nei Parte_1
2 confronti della , dell'ammontare di € 68.328,35, maggiorato di rivalutazione e Controparte_1 interessi dalle singole date di maturazione del credito al soddisfo, per le causali di cui in premessa;
- condanna l' alla rifusione delle spese di giudizio, liquidate in complessivi Parte_1
€ 5.200,00 per compensi, oltre spese generali e accessori come per legge;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU, liquidate come da separato decreto”. Parte_1
Avverso tale decisione proponeva appello l' per i seguenti motivi: Parte_1
A) “Omessa pronuncia sull'eccepito mancato assolvimento dell'onere probatorio incombente su ”: assumeva l'appellante che “incombeva su l'onere di fornire la prova Controparte_1 CP_1 dell'importo della base imponibile di calcolo sul quale computare il 2% a titolo contributivo ex lege CP_ e a tal fine l' previdenziale avrebbe dovuto procurarsi e produrre in giudizio i dati in possesso dell'Asl competente, ponendoli a fondamento della propria domanda”; lamentava che, a differenza di quanto accaduto in altri procedimenti, nel giudizio di primo grado “né , sul quale gravava CP_1
l'onere probatorio, né il CTU nominato -sebbene a ciò autorizzato dal giudicante- hanno acquisito i documenti contabili dall'Asl territorialmente competente, indispensabili per il corretto calcolo della base imponibile dalla quale desumere la percentuale di contributo previdenziale” e, ciononostante, il Tribunale aveva accolto la domanda svolta dall'ente previdenziale, sebbene non fosse stata fornita la prova dell'importo esatto sul quale pretendere la corresponsione del 2% a titolo contributivo ex lege;
B) “Errata interpretazione ed applicazione del disposto di cui all'art. 1, comma 39, Legge n.
243/2004 e conseguente errata valutazione delle risultanze della CTU espletata”: sosteneva la parte appellante che, secondo la giurisprudenza in materia, “nel fatturato da assumere a base imponibile per il computo del contributo previdenziale non possono essere ricomprese le prestazioni rese in regime convenzionato con il SSN da soggetti diversi”, tra cui il personale tecnico, “senza l'apporto dei medici in regime libero professionale con la società”; erroneamente, quindi, il Tribunale aveva recepito le conclusioni alle quali era pervenuto il C.t.u., senza prendere in considerazione le osservazioni svolte dalla società anche a mezzo del proprio C.t.p., tese ad evidenziare che le prestazioni sanitarie rese in regime convenzionato e suddivise in due branche (l'una di fisioterapia e riabilitazione, l'altra di radiologia) erano state eseguite per la quasi totalità da personale tecnico senza l'ausilio dei medici (come suffragato dai documenti prodotti); egualmente il Tribunale aveva errato laddove non aveva considerato l'incidenza del “budget concordato” con l' e aveva Parte_2 recepito le valutazioni dell'ausiliario nonostante questi, peraltro in conformità al quesito formulato, Part
“avrebbe dovuto assumere le informazioni presso l' per accertare l'importo effettivo liquidato per la parte tecnica e per quella medica e poter eseguire un calcolo corretto e realistico per tutte le annualità oggetto di quesito, dal 2004 al 2017 ma, inopinatamente, non vi ha provveduto”;
3 C) “Omessa pronuncia sull'eccepita non debenza degli interessi e della rivalutazione monetaria”: deduceva l'appellante che il giudice l'aveva condannata alla corresponsione di rivalutazione e interessi dalle singole date di maturazione del credito al soddisfo, mentre, quando la determinazione del contenuto di un'obbligazione pecuniaria è rimessa al giudice - come nel caso che ci occupa – gli accessori erano dovuti solo dal momento del deposito della domanda giudiziale;
D) “Omessa pronuncia sull'eccepita non debenza delle sanzioni civili”: sosteneva l'appellante che il disposto di cui all'art. 116, comma 8, della legge n. 388/2000 prevede l'irrogazione di una sanzione solo a fronte del mancato o ritardato pagamento del contributo, mentre nessuna sanzione è prevista per la mancata redazione ed invio della dichiarazione di cui all'art.1, comma 39, L. n.
243/2004; l'invio di tale dichiarazione è prevista al solo fine di agevolare l'ente nella determinazione del quantum, potendo la acquisire aliunde i dati necessari, attingendo alle scritture Controparte_1 contabili obbligatorie del contribuente o chiedendo la documentazione all'Asl territorialmente competente.
Pertanto, così concludeva: “I° - Nel merito: respingersi ogni domanda formulata dalla ricorrente in quanto infondata in fatto ed in diritto, non essendo dovuto il contributo previdenziale, gli interessi e le sanzioni civili richiesti dalla ricorrente per le ragioni tutte esposte in narrativa;
II° - nel merito in via subordinata: nella denegata ipotesi venisse dichiarata la debenza del contributo previdenziale richiesto, accertare e dichiarare che la percentuale del 2% deve essere computata non sul fatturato annuo delle prestazioni accreditate prodotto da bensì Parte_1 solo sui compensi pagati dalla stessa ai medici per le prestazioni specialistiche ih concreto rese in regime di accreditamento con il SSN, con decurtazione degli abbattimenti di cui ai DD.PP.RR. n.
119 e 120 del 1988 e nello specifico delle percentuali del 40% e del 30% rispettivamente per le prestazioni specialistiche di radiologia e di fisioterapia rese dai medici della struttura in regime di accreditamento, senza riconoscimento di interessi e rivalutazione, e senza alcuna sanzione, tantomeno per l'invocata evasione fiscale;
III° - Spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio rifuse, spese di CTU comprese”.
Si costituiva in giudizio la , confutando le avverse censure alla sentenza Controparte_1 impugnata come formulate dall' ; spiegava, quindi, appello incidentale “avverso il capo Parte_1 della sentenza n. 7177/2020 relativo alla condanna dell' al pagamento delle Parte_1 sanzioni civili ex art. art. 116 comma 8, lett. a), L. 388/2000, quindi per omissione contributiva”: contestava la decisione del Tribunale laddove aveva ritenuto applicabili le sanzioni previste per l'omissione contributiva;
sosteneva che, nella specie, ricorresse un'ipotesi di evasione, posto che l' non aveva trasmesso i dati di fatturato annui assoggettabili alla contribuzione del 2%, Parte_1
e chiedeva che la controparte fosse condannata al pagamento delle sanzioni civili ai sensi dell'art.116,
4 comma 8, lett. b), della legge n. 388/2000.
All'udienza del 29 ottobre 2024 il Collegio ordinava alla (già Parte_4
e in precedenza di esibire in giudizio la Parte_5 Parte_6 documentazione contabile e/o amministrativa attestante, in relazione agli anni 2004-2017, il fatturato annuo concernente le prestazioni specialistiche rese da parte della società nei Parte_1 confronti del Servizio Sanitario Nazionale ed effettuate con l'apporto di medici, nonché l'elenco nominativo dei professionisti che hanno partecipato all'attività di produzione del predetto fatturato.
L'ordine di esibizione, pur notificato, non aveva seguito.
All'udienza del 28.1.2025 veniva nominato un esperto contabile, cui veniva assegnato il seguente quesito: “- previa acquisizione presso l'Istituto appellante e comunque presso l'ex Pt_6
(a cui si autorizza, ove occorra, sin d'ora l'accesso) di tutta la documentazione Parte_6 contabile e/o amministrativa utile a ricostruire compiutamente, in relazione agli anni 2004-2017, il fatturato annuo concernente le prestazioni specialistiche rese da parte della società Parte_1 nei confronti del Servizio Sanitario Nazionale ed effettuate con l'apporto di medici;
[...]
1) calcoli il CTU il contributo del 2% previsto dall'art. 1, comma 39, legge 23 agosto 2004,
n. 243, dovuto dalla società resistente prendendo come base di calcolo il fatturato annuo attinente prestazioni specialistiche rese per il (e rimborsate dal) Servizio sanitario nazionale ed effettuate con
l'apporto di medici o odontoiatri operanti con la società in forma di collaborazione autonoma libero professionale, con l'abbattimento forfettario di legge per costo dei materiali spese generali ex d.p.r.
23 marzo 1988, nn. 119 e 120, con esclusione del fatturato concernente prestazioni specialistiche rese senza l'apporto di medici o odontoiatri;
- consideri il C.t.u., nell'effettuare tale accertamento (e, in particolare, ove non sia possibile acquisire ulteriore documentazione rispetto a quella già in atti), anche i risultati cui è pervenuta la consulenza espletata in primo grado (relazione del 23.10.2019 come integrata in data 14.7.2020), le osservazioni critiche svolte dalle parti ed in particolare dal C.t.p. dell' dott.ssa CP_1 Persona_1 con particolare riguardo alle “osservazioni di cui ai punti 3 e 4” sintetizzate alle pagine 5 e 6 della relazione del 23.10.2019 e avuto anche riguardo al “Budget concordato con l' di riferimento Pt_4 per tre annualità differenti”, nonché le deduzioni svolte dall' nell'atto di gravame;
2) Parte_1 calcoli altresì il CTU le sanzioni dovute, per ogni anno, per il mancato pagamento dei contributi determinati, a norma dell'art. 116, comma 8, lett. B della legge n. 388/2000”.
All'udienza dell'8.7.2025, sulle conclusioni delle parti come in atti, la causa è stata decisa mediante lettura della presente sentenza.
2. Preliminarmente, va dato atto che non è stata accolta l'istanza avanzata dalla parte
5 appellante di concessione di un termine per note, non sussistendone i presupposti.
Come noto, la concessione di termine per note è oggetto di un potere discrezionale del giudice, da esercitare ove ritenuto necessario, a norma del combinato disposto dell'ultimo comma dell'art. 437 c.p.c. e del secondo comma dell'art. 429 dello stesso codice (in proposito, pacificamente, Sez. 6
- L, Ordinanza n. 14990 del 2022).
Nel caso in esame, la parte appellante non ha fornito elementi atti a giustificare detta istanza,
a cui, peraltro, la parte appellata si è opposta, chiedendo la decisione.
In ogni caso, avuto riguardo alle ampie deduzioni svolte negli scritti difensivi e alle osservazioni svolte dal C.t.p. dell' in ordine all'elaborato depositato dall'ausiliario di Parte_1 questa Corte, il Collegio ha ritenuto insussistente la necessità di note difensive. E ciò anche in considerazione delle caratteristiche di oralità, immediatezza e concentrazione che connotano il processo del lavoro, nonché in linea con il principio generale della ragionevole durata del processo
(art.111 Cost.).
3. L'appello principale, proposto dall' , è parzialmente fondato. Parte_1
3.1. I primi due motivi di gravame – con cui l'appellante principale lamenta che il Tribunale non ha considerato che la ha omesso di fornire la prova dell'importo della base Controparte_1 imponibile sul quale computare il 2% a titolo contributivo ex lege e che la sentenza impugnata, recependo le risultanze della c.t.u. espletata in primo grado, ha compreso nel fatturato da assumere a base imponibile anche le prestazioni rese in regime convenzionato con il SSN da soggetti diversi, quale personale tecnico, senza l'apporto dei medici in regime libero professionale con la società – possono essere trattati congiuntamente stante la loro stretta connessione.
L'art. 1, comma 39, della legge n. 243 del 2004, innovando l'art. 15 nonies del d.lgs. n. 502 del 1992, introdotto dall'art. 13 d.lgs. n.299 del 1999, ha introdotto una particolare modalità di riscossione contributiva delle prestazioni specialistiche rese dai medici per conto delle società accreditate, stabilendo che «le società professionali mediche ed odontoiatriche, in qualunque forma costituite, e le società di capitali, operanti in regime di accreditamento con il servizio sanitario nazionale, versano, a valere in conto entrata del fondo di previdenza a favore degli specialisti esterni dell' , un contributo pari al 2% del fatturato annuo attinente a prestazioni specialistiche rese CP_1 nei confronti del servizio sanitario nazionale e delle sue strutture operative, senza diritto di rivalsa sul servizio sanitario nazionale. Le medesime società indicano i nominativi dei medici e degli odontoiatri che hanno partecipato all'attività di produzione del fatturato, attribuendo loro la percentuale contributiva di spettanza individuale».
Col prescrivere l'obbligo di indicare i nominativi dei medici e degli odontoiatri che hanno
6 partecipato alle attività di produzione del fatturato, la norma circoscrive chiaramente l'ammontare del fatturato da prendere in considerazione a quello prodotto dalle prestazioni specialistiche di detti professionisti, escludendo, al contempo, che la base di calcolo del contributo possa essere individuata nei compensi erogati dalla società agli stessi professionisti per tali prestazioni.
Costituisce ius receptum (cfr., in particolare Sez. L, Ordinanza n. 2393 del 2025; Sez. L,
Sentenza n. 32756 del 2021, che richiama anche Cass. nn. 11254, 11257, 11561, 11590 del 2016, nn.
2005 e 6762 del 2017, n. 10959 del 2018, n. 18273 del 2019, n. 2669 del 2021) che il contributo del
2% previsto dall'art. 1, comma 39, legge 23 agosto 2004, n. 243, dovuto dalle società di capitali, ha come base di calcolo il fatturato annuo attinente prestazioni specialistiche rese per il - e rimborsate dal - Servizio sanitario nazionale ed effettuate con l'apporto di medici o odontoiatri operanti con le società in forma di collaborazione autonoma libero professionale con l'abbattimento forfettario di legge per costo dei materiali spese generali ex d.P.R. 23 marzo 1988, nn. 119 e 120, con esclusione del fatturato attinente a prestazioni specialistiche rese senza l'apporto di medici o odontoiatri.
Tanto chiarito, occorre dare atto che il Tribunale, al fine di quantificare la pretesa contributiva della ha conferito incarico a un esperto contabile, che ha quantificato le somme dovute CP_1 fondandosi, in parte, sulla documentazione fornita dall' e, per il resto, su valutazioni di Parte_1 carattere logico-presuntivo, che tuttavia, almeno in parte, sono state specificamente contestate dall' . Pt_1
Il Collegio, avuto riguardo ai motivi di doglianza dell' ed esaminati gli atti, ha Parte_1 ritenuto necessario, ai sensi dell'art. 437, comma 2, c.p.c., acquisire gli elementi fattuali indispensabili per addivenire ad una puntuale quantificazione del contributo dovuto, nel rispetto della normativa e dei principi giurisprudenziali in materia.
E ciò in considerazione delle seguenti circostanze: 1) da un lato, la , già Controparte_1 prima del giudizio, aveva reiteratamente chiesto - invano - all' di i dati necessari ai Pt_6 Pt_6 fini di una compiuta determinazione del contributo (docc. 9, 10 e 11 della produzione ) e, CP_1 dall'altro, l' aveva disatteso l'obbligo (previsto dall'art. 1, comma 39 della L. n. 243 del Parte_1
2004) di indicare i nominativi dei medici e degli odontoiatri che avevano partecipato alle attività di produzione del fatturato, attribuendo loro la percentuale contributiva di spettanza individuale;
2) dalle risultanze istruttorie (e, in particolare, dalla documentazione in atti, ivi compresa quella acquisita, su ordine del giudice e nel contraddittorio delle parti, nel corso della consulenza di primo grado) residuavano dubbi sull'importo su cui calcolare i contributi e tali incertezze necessitavano di approfondimenti fattuali e giustificavano il ricorso agli ampi poteri di cui dispone il giudice del lavoro
(cfr. Sez. L, Ordinanza n. 8649 del 2025 che richiama, tra le numerose, Cass. nn. 28021 del 2013,
18924 del 2012, 2379 del 2007, 8220 del 2003).
7 È noto, infatti, che caratteristica precipua del rito del lavoro è il contemperamento del principio dispositivo con le esigenze della ricerca della verità materiale, dal che discende che quando le risultanze di causa offrano significativi dati di indagine, il giudice, ove reputi insufficienti le prove già acquisite, non può limitarsi a fare meccanica applicazione della regola formale di giudizio fondata sull'onere della prova, ma ha il potere-dovere, ai sensi dell'art. 421 c.p.c., di provvedere d'ufficio agli atti istruttori sollecitati da tale materiale ed idonei a superare l'incertezza dei fatti costitutivi dei diritti in contestazione, indipendentemente dal verificarsi di preclusioni o decadenze in danno delle parti
(cfr. Sez. L, Ordinanza n. 3588 del 2025 e Sez. L, Ordinanza n. 20810 del 2024, che richiamano anche
Cass., S.U. n. 761 del 2002; S.U. n. 11353 del 2004; S.U. n. 8202 del 2005).
È appena, poi, il caso di precisare che, “nel rito del lavoro, nel ricorrere dei presupposti di coerenza rispetto ai fatti allegati dalle parti e di indispensabilità al fine di percorrere una pista probatoria palesata dagli atti, i poteri-doveri officiosi di cui agli artt. 421 e 437 c.p.c. possono essere esercitati dal giudice in deroga non solo alle regole sulle prove dettate dal codice civile, ma anche alle norme sull'assunzione delle prove dettate per il rito ordinario e quindi, quanto all'esibizione di cose e documenti, a prescindere dall'iniziativa di parte (in deroga all'art. 210 c.p.c.) e, quanto alla consulenza tecnica d'ufficio in materia contabile, a prescindere dal consenso di tutte le parti alla consultazione di documenti non precedentemente prodotti (in deroga all'art. 198 c.p.c.)” (cfr. Sez. L,
Ordinanza n. 32265 del 10/12/2019).
Vi è da aggiungere che proprio con riferimento ad una controversia avente il medesimo oggetto di quella che ci occupa, la Corte di Cassazione, Sez. L, nella sentenza n. 11423/2016, ha rilevato l'erroneità della decisione di merito che aveva rigettato la domanda tendente alla condanna della società al versamento del contributo del 2% per difetto di prova, ritenendo anche di non poter accogliere la richiesta di c.t.u. contabile, in quanto la stessa avrebbe consentito alla parte di supplire alla deficienza delle proprie allegazioni e offerte di prova: i giudici di legittimità hanno evidenziato come la Corte territoriale aveva errato nel trascurare la possibilità di effettuare un ordine di esibizione, anche alla luce dell'omesso adempimento da parte della società dell'obbligo di cui all'art. 1 comma
39 della L. n. 243 del 2004, che la aveva ritualmente documentato di avere Controparte_1 sollecitato.
Sulla scorta di tali principi, il Collegio ha innanzi tutto ordinato all' Parte_4
(già e in precedenza di esibire in
[...] Parte_5 Parte_6 giudizio tutta la documentazione contabile e/o amministrativa attestante, in relazione agli anni 2004-
2017, il fatturato annuo concernente le prestazioni specialistiche rese da parte della società
[...] nei confronti del Servizio Sanitario Nazionale ed effettuate con l'apporto di medici, Parte_1 nonché l'elenco nominativo dei professionisti che hanno partecipato all'attività di produzione del
8 predetto fatturato.
Ed è appena il caso di evidenziare che proprio la mancata acquisizione di tale documentazione, di cui peraltro il primo giudice aveva onerato l'ausiliario nominato (sia pure in alternativa all'acquisizione della medesima documentazione presso l' , acquisizione che, tuttavia, Parte_1 era risultata incompleta), è stata oggetto di doglianza da parte dell'odierno appellante principale.
Posto che l'ordine di esibizione disposto nel presente grado non ha avuto riscontro, il Collegio ha nominato un Consulente contabile, onerandolo innanzi tutto dell'acquisizione della documentazione suindicata.
Il C.t.u. ha provveduto, in via preliminare, ad acquisire dalla ex (ora Pt_6 Parte_6
ULSS3) la seguente documentazione: - le prestazioni dichiarate dal 2006 al 2017 dall' Parte_1 con indicazione di quelle erogate con l'apporto di un medico o senza apporto di un medico, a
[...] prescindere dalla loro fatturazione o pagamento;
- l'elenco delle fatture emesse dall' Parte_1 all' dal 2004 al 2016 e all' nel
[...] Parte_5 Parte_4
2017.
Sulla scorta del prospetto pervenuto dalla in ordine alle prestazioni dichiarate da Pt_4
il C.t.u. ha verificato che per la parte concernente la branca della Radiologia e Parte_1
Diagnostica l'apporto medico è stato pari al 100% delle prestazioni, mentre per la branca della
Fisioterapia l'incidenza dell'apporto medico è stato marginale;
una volta determinato il fatturato imponibile secondo i criteri precisati alla pagina 4 dell'elaborato, è stato applicato l'abbattimento forfettario di legge per il costo dei materiali e delle spese generali ex d.p.r. 23 marzo 1988, nn. 119 e
120 (l'importo fatturato per le prestazioni aventi ad oggetto la radiologia e diagnostica è stato abbattuto del 40%; l'importo fatturato per le prestazioni aventi ad oggetto la fisioterapia e la medicina riabilitativa è stato abbattuto del 30%); quindi, il C.t.u. ha provveduto a determinare quanto dovuto a titolo di contributo integrativo applicando all'importo residuo l'aliquota del 2%; ha infine calcolato l'ammontare delle sanzioni dovute a norma dell'art. 116, comma 8, lett. B) della legge n. 388/2000.
Le risultanze dei conteggi effettuati dal C.t.u. sono state contestate dall' in Parte_1 relazione ad un unico punto, ovvero alla percentuale relativa alle prestazioni di fisioterapia effettuate da medici, che, secondo il C.t.p., sarebbe inferiore a quella determinata dall'ausiliario della Corte, sicché il contributo dovuto in relazione alle prestazioni di fisioterapia con apporto medico sarebbe pari ad euro 3.923,81 anziché 6.994,91 (importo determinato dal C.t.u.).
Il C.t.p. ha innanzi tutto evidenziato che il C.t.u. ha individuato la percentuale delle prestazioni di fisioterapia effettuate da medici sulla base del riepilogo delle prestazioni dichiarate dall' Parte_1
nei diversi anni a partire dal 2006, con l'indicazione di quelle erogate con l'apporto di un
[...] medico, a prescindere che siano, poi, state fatturate e/o pagate. Ha, quindi aggiunto che non tutte le
9 prestazioni erogate dall' sono state rimborsate, in quanto “a vengono Parte_1 Parte_1 rimborsate solo le prestazioni rientranti nel budget annuale concordato”. Ha, quindi, sostenuto che a tale documento occorre far riferimento ai fini del conteggio de quo in quanto lo stesso consente di individuare i limiti entro i quali le prestazioni erogate sono state rimborsate.
Le osservazioni sono condivisibili.
E invero, dalla pagina 4 dell'elaborato depositato dall'ausiliario della Corte si evince che lo stesso, al fine del calcolo in parola, ha tenuto conto del “prospetto pervenuto dalla riguardo Pt_4 alle prestazioni dichiarate da;
per calcolare l'incidenza dell'apporto medico il C.t.u. Parte_1 ha effettuato una proporzione derivante dal totale complessivo delle prestazioni dichiarate del comparto fisioterapia rispetto al totale delle sole prestazioni rese con apporto di un medico per lo stesso comparto (corrispondenti a quelle indicate, nei prospetti allegati all'elaborato, con i codici prestazione 89.01 e 89.7).
Deve, tuttavia, rilevarsi che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di contributo del 2%, dovuto dalle società di capitali ai sensi dell'art. 1, comma 39, della l. n. CP_1
243 del 2004, “l'individuazione della base di calcolo è costituita dal fatturato annuo attinente alle prestazioni specialistiche rimborsate dal servizio sanitario nazionale, effettuate con l'apporto di medici o odontoiatri operanti con le società in forma di collaborazione autonoma libero professionale, tenuto conto dell'abbattimento forfettario per costo dei materiali e spese generali ex d.P.R. n. 119 e n. 120 del 1988, e con esclusione del fatturato attinente a prestazioni specialistiche rese senza l'apporto di medici o odontoiatri” (cfr., in motivazione, Sez. U, Ordinanza n. 2048 del 2025).
In mancanza di prova documentale delle prestazioni effettuate, nel settore, della fisioterapia, dall' negli anni per cui è causa e in concreto rimborsate dal Servizio Sanitario Nazionale, Parte_1 appare corretto limitare il contributo dovuto, per il settore della fisioterapia (non sussistendo detto problema per il settore della radiologia) a quello determinato sulla scorta del “budget concordato” Parte con la che precisa, con riguardo all'anno di riferimento, i limiti degli importi rimborsabili, in relazione alle prestazioni rese con l'apporto di un medico, individuate anche dal C.t.u. in quelle identificate dai codici 89.01 e 89.7 (visita medica fisica e riabilitazione di controllo;
prima visita di medicina fisica e riabilitazione).
Se è vero che i “budget concordati” non riguardano tutti gli anni, ritiene il Collegio che, tenuto conto che “per la l'incidenza dell'apporto Medico è marginale” (così il C.t.u. Parte_7 alla pagina 4 dell'elaborato peritale) e che, sulla scorta dei budget concordati le prestazioni rimborsate con codice 89.01 e 89.07 non variano sensibilmente tra i diversi anni (sì che le prestazioni con apporto medico rispetto al totale delle prestazioni di fisioterapia oscilla tra il 9,07% e il 7,76%), appare corretto applicare la modalità di calcolo seguita dal C.t.p., che per gli anni in cui manca il “budget
10 concordato” ha effettuato una media tra gli altri indici di apporto medico, pari all'8,28%. È bene evidenziare che la determinazione di tale percentuale (che appare affidabile anche sulla scorta dei budget concordati per gli anni 2018 e 2019) è stata condivisa, quanto alle modalità di calcolo e alla correttezza del risultato raggiunto, anche dal C.t.u., il quale ha evidenziato che “i conteggi proposti dalla c.t.p. dell' sono coerenti con le osservazioni formulate ed eventualmente Parte_1 adoperabili da questa Eccellentissima Corte ove ritenesse giusto accogliere tali note critiche, in siffatta circostanza il debito complessivo della parte appellante risulterebbe pertanto essere pari ad euro 50.537,20 anziché euro 53.608,30” (cfr. pagina 6 dell'elaborato peritale).
3.2. Con il terzo motivo di appello la sostiene che il primo giudice avrebbe Controparte_1 errato a condannarla al pagamento di “rivalutazione e interessi dalle singole date di maturazione del credito al soddisfo”: sostiene che detti accessori non sarebbero dovuti poiché, essendo l'oggetto del contendere un'obbligazione pecuniaria la cui determinazione è rimessa al giudice, la costituzione in mora sarebbe sorta in capo all'odierna appellante soltanto con il ricorso giudiziale, atteso che le richieste ripetutamente inviate dalla non sarebbero idonee per la costituzione in Controparte_1 mora in quanto non contenenti la specificazione delle somme pretese.
L'assunto è infondato. Come detto, l'obbligo di versare i contributi per cui è causa discende dalla legge e la quantificazione dei contributi stessi, che avviene sulla base di criteri fissi, è facilmente determinabile, anno per anno, dal soggetto obbligato al versamento, che è in possesso di tutti i dati utili. Come ricordato dall' nelle richieste del versamento del contributo stesso, quest'ultimo CP_1 ha cadenza annuale e deve essere versato entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di produzione del fatturato.
Ne segue che il pagamento degli accessori è dovuto dalla data in cui avrebbero dovuto essere effettuati i versamenti per cui è causa.
3.3. Con il quarto motivo di gravame si sostiene la non debenza delle sanzioni di cui all'art. 116, comma 8, della legge 38/2000, in quanto la stessa prevede l'irrogazione di una sanzione solo a fronte del mancato o ritardato pagamento del contributo, mentre nessuna sanzione è prevista - secondo l' - per la mancata redazione ed invio della dichiarazione di cui all'art.1, comma 39, L. Parte_1
n. 243/2004 (che prevede l'obbligo delle società soggette a contribuzione di indicare i nominativi dei medici e degli odontoiatri che hanno partecipato alle attività di produzione del fatturato, attribuendo loro la percentuale contributiva di spettanza individuale), asseritamente finalizzata solo ad agevolare l'ente nella determinazione del quantum, potendo l' acquisire aliunde i dati necessari (o CP_1 attingendo alle scritture contabili obbligatorie del contribuente, o, molto più semplicemente, Part chiedendo la documentazione all' erritorialmente competente).
La censura è infondata.
11 E invero, l'obbligo della società di pagare all' una somma aggiuntiva costituisce una CP_1 conseguenza automatica del mancato pagamento del contributo dovuto ex lege e trova la sua fonte genetica nell'inadempimento contributivo, inadempimento che indubbiamente vi è stato. D'altro canto, è pacifico che l' ha omesso di effettuare qualsivoglia comunicazione strumentale Parte_1 alla determinazione dei contributi, non avendo comunicato né il fatturato annuo né i nominativi dei medici e degli odontoiatri che hanno partecipato alle attività di produzione del fatturato, attribuendo loro la percentuale contributiva di spettanza individuale.
Al riguardo, giova richiamare le argomentazioni svolte dall'ordinanza n. 6636 del 2022 della
Corte di Cassazione, Sez. L, su cui si tornerà a breve in relazione all'appello incidentale.
4. Il gravame incidentale – con cui la ha lamentato che il primo giudice Controparte_3 ha condannato l' al pagamento delle sanzioni civili ex art. art. 116 comma 8, lett. a), L. Pt_1
388/2000, anziché di quelle di cui all'art. 116, comma 8, lett. b) della medesima legge – è fondato.
Giova in proposito rilevare che, come già evidenziato, l' , anche a seguito dei Parte_1 ripetuti solleciti della ha omesso di effettuare qualsivoglia comunicazione correlata al CP_1 pagamento del contributo del 2%, non avendo comunicato né il fatturato annuo né i nominativi dei medici e degli odontoiatri che hanno partecipato alle attività di produzione del fatturato stesso.
Orbene, la Corte di Cassazione, Sez. L, nell'ordinanza n. 6636/2022 cit., in relazione ad una controversia analoga alla presente, ha chiarito quanto segue: “…il secondo motivo del ricorso incidentale, con il quale si contesta la sanzionabilità della condotta … o comunque si ritiene applicabile la sanzione corrispondente all'omissione contributiva è da rigettare sia perché le deroghe all'applicazione delle sanzioni, nella materia de qua, devono essere espressamente previste e, a tal fine, nessuna disposizione viene invocata, sia perché la censura non inficia la ratio decidendi incentrata sulla valorizzazione della condotta delle società in sede amministrativa in ordine alla comunicazione dei dati relativi al fatturato di ciascuna di esse, dati che tutte le società hanno omesso di fornire;
peraltro, nei passaggi motivazionali, la Corte di merito, argomentando in ordine al fatturato da prendere in considerazione, ha ben evidenziato l'obbligo di indicare i nominativi dei medici e degli odontoiatri che hanno partecipato alle attività di produzione del fatturato delle società di capitali, sicché correttamente ha valorizzato, agli effetti della norma sanzionatoria, l'omessa denuncia del fatturato non versandosi nella meno grave condotta di omesso o ritardato pagamento di contributi regolarmente denunciati;
neanche risulta apprezzabile il diverso profilo dell'incertezza normativa e della pendenza del giudizio di costituzionalità invocato per suffragare l'esenzione da sanzione o la sanzionabilità nella più lieve misura, essendo doveroso ricordare i principi elaborati da questa Corte
(v., fra le tante, Cass. nn. 11591 e 13069 del 2016), secondo la quale la L. n. 388 del 2000, art. 116,
12 comma 10 pone come premessa per la riduzione delle sanzioni civili, in caso di ritardato o omesso pagamento dei contributi “derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti ovvero sopravvenuti diversi orientamenti giurisprudenziali o determinazioni amministrative sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo successivamente riconosciuto in sede giurisdizionale o amministrativa in relazione alla particolare rilevanza delle incertezze interpretative che hanno dato luogo alla inadempienza", l'integrale pagamento dei contributi e dei premi dovuti alle gestioni previdenziali e assistenziali, condizioni queste che non risultano adempiute dalle parti ricorrente…”.
Ebbene, l'omessa comunicazione da parte dell' alla dei dati Parte_1 Controparte_1 relativi al fatturato su cui calcolare i contributi per cui è causa costituisce legittimo presupposto per applicare il regime sanzionatorio per l'evasione contributiva di cui all'art. 116, comma 8, lett. B) L.
388/2000.
5. In definitiva, in parziale accoglimento dell'appello principale e in accoglimento di quello incidentale, la sentenza impugnata va parzialmente riformata con la rideterminazione della somma dovuta dall' alla a titolo di contributo del 2% e di sanzioni ex Parte_1 Controparte_1 art. 116, comma 8 L. 388/2000. Essa è pari, complessivamente, ad euro 50.537,20, secondo la quantificazione effettuata dal C.t.u. alla pagina 6 dell'elaborato peritale, laddove l'ausiliario della
Corte ha rideterminato l'importo dovuto in caso di accoglimento da parte del Collegio delle osservazioni del C.t.p. dell' . Parte_1
6. Avuto riguardo all'esito complessivo del giudizio, le spese del doppio grado seguono la soccombenza dell' e vengono determinate nella misura di cui al dispositivo, tenuto conto Parte_1 del valore della controversia, espresso dall'ammontare del credito attribuito, delle fasi effettivamente svolte, che comprendono per entrambi i gradi la fase istruttoria, e dei parametri vigenti.
Anche le spese delle c.t.u. espletate nei due gradi di giudizio, liquidate con separati decreti, devono essere poste a carico dell' Parte_1
P.Q.M.
La Corte, pronunciando sull'appello principale proposto dall' e sull'appello Parte_1 incidentale proposto dalla , così provvede: Controparte_1
- in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna l' al pagamento in favore Parte_1 della della somma di euro 50.537,20, maggiorata degli accessori dalle singole Controparte_1 date di maturazione del credito al saldo;
- condanna l' alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate Parte_1
13 quanto al primo grado in euro 5.200,00 e quanto al secondo grado in euro 5.500,00, oltre – per entrambi i gradi – rimborso spese forfetarie, IVA e CPA come per legge;
- pone definitivamente a carico dell' le spese delle c.t.u. espletate, liquidate come Parte_1 da separati decreti.
Il Consigliere estensore
dott.ssa Gabriella Piantadosi La Presidente
dott.ssa Maria Antonia Garzia
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