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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 07/11/2025, n. 747 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 747 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott. Eugenio Scopelliti Consigliere
3 Dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere rel. nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. e in esito alla relativa camera di consiglio viene emessa la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 526/2023 R.G.L. e vertente
TRA
, la cui rappresentanza e difesa è curata dall'avv. TIZIANO BALBONI, Parte_1 giusta procura in atti;
- appellante –
CONTRO
, la cui rappresentanza e difesa Controparte_1
è curata dall'avv. ETTORE TRIOLO, giusta procura in atti;
- appellato
CP_2
CONCLUSIONI
Come da atti e scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza impugnata il Giudice di prime cure, in accoglimento dell'opposizione di intimazione di pagamento proposta dal così statuiva : “Accoglie parzialmente i motivi della Pt_1 domanda, dichiara prescritta la contribuzione di cui agli avvisi di addebito e cartelle contestate e annulla l'intimazione di pagamento nella parte ad essi relativa..
Il Giudicante compensava le spese di lite “per la parziale fondatezza dei motivi e tenuto conto anche del difetto di legittimazione passiva dell'ente deputato alla riscossione sulla prescrizione , questione è stata controversa in giurisprudenza fino al recente indirizzo nomofilattico pronunciato da CASS S.U. n. 7514/22”.
Ha interposto appello il e solo sul capo concernente le spese di lite, eccependo che nel caso di Pt_1 specie non ricorreva alcuna delle ipotesi che legittimavano la compensazione delle spese di lite essendo risultato interamente vittorioso. CP_ Si è costituito l' che ha chiesto il rigetto dell'appello. pur ritualmente citatO non si è costituita. CP_2
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti Sono state depositate note nel termine del 6 novembre 2025 fissato nel predetto decreto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è parzialmente fondato.
Sussistevano infatti motivi di compensazione solo nei rapporti con , posto che quest'ultima CP_4 era priva di legittimazione passiva nell'azione proposta, qualificabile, come correttamente sostenuto dallo stesso appellante, come di accertamento negativo del credito e la questione era stata oggetto di orientamenti giurisprudenziali contrastanti CP_ L'appellante invece è risultato interamente vittorioso nei confronti dell' e non ricorre alcuna delle ipotesi che ai sensi dell'art 92 c.p.c, nel testo risultante dalla pronuncia della Corte
Costituzionale 77/18, può supportare, in deroga al principio causalistico che regola la materia, la compensazione delle spese.
I motivi adottati dal Giudice di prime cure per giustificare la disposta compensazione appaiono del tutto irrilevanti, atteso che il rigetto per tardività di una delle eccezioni proposte dal non ha Pt_1 inciso sull'esito della lite che è risultato interamente satisfattivo dell'interesse del ricorrente, avendo il Giudice di prime la cure dichiarato “la prescrizione quinquennale per tutti i titoli qui contestati”.
In accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza che nel resto conferma, condanna l e l' al pagamento delle spese del primo grado di giudizio, III scaglione, valori medi CP_3 CP_2 dimidiati, vista la semplicità della controversia. CP_ Le spese di lite del presente grado seguono la soccombenza e sono poste a carico dell' e dell' nella misura indicata in dispositivo sulla base del DM n. 147/22, II scaglione – CP_2 corrispondente al valore delle spese di lite del primo grado di giudizio che costituisce il valore della controversia in appello – valori medi dimidiati, vista la semplicità della controversia.
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato da contro , Parte_1 CP_3 CP_5
avverso la sentenza n. 881/2023 del Giudice del lavoro di Reggio Calabria, pubblicata in
[...]
02/05/2023 , in parziale accoglimento dell'appello proposto e, in parziale riforma della sentenza che nel resto conferma, condanna e in solido alla corresponsione di spese del primo grado di CP_3 CP_2 giudizio che liquida in € 2,697,00 , oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Condanna e in solido alla corresponsione di spese del presente grado di giudizio che CP_3 CP_2 liquida in € 1.458,00, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 7 novembre 2025
Il Consigliere estensore
(Dott.ssa Maria Carla Arena)
Il Presidente
(Dott.ssa Marialuisa Crucitti)
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott. Eugenio Scopelliti Consigliere
3 Dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere rel. nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. e in esito alla relativa camera di consiglio viene emessa la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 526/2023 R.G.L. e vertente
TRA
, la cui rappresentanza e difesa è curata dall'avv. TIZIANO BALBONI, Parte_1 giusta procura in atti;
- appellante –
CONTRO
, la cui rappresentanza e difesa Controparte_1
è curata dall'avv. ETTORE TRIOLO, giusta procura in atti;
- appellato
CP_2
CONCLUSIONI
Come da atti e scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza impugnata il Giudice di prime cure, in accoglimento dell'opposizione di intimazione di pagamento proposta dal così statuiva : “Accoglie parzialmente i motivi della Pt_1 domanda, dichiara prescritta la contribuzione di cui agli avvisi di addebito e cartelle contestate e annulla l'intimazione di pagamento nella parte ad essi relativa..
Il Giudicante compensava le spese di lite “per la parziale fondatezza dei motivi e tenuto conto anche del difetto di legittimazione passiva dell'ente deputato alla riscossione sulla prescrizione , questione è stata controversa in giurisprudenza fino al recente indirizzo nomofilattico pronunciato da CASS S.U. n. 7514/22”.
Ha interposto appello il e solo sul capo concernente le spese di lite, eccependo che nel caso di Pt_1 specie non ricorreva alcuna delle ipotesi che legittimavano la compensazione delle spese di lite essendo risultato interamente vittorioso. CP_ Si è costituito l' che ha chiesto il rigetto dell'appello. pur ritualmente citatO non si è costituita. CP_2
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti Sono state depositate note nel termine del 6 novembre 2025 fissato nel predetto decreto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è parzialmente fondato.
Sussistevano infatti motivi di compensazione solo nei rapporti con , posto che quest'ultima CP_4 era priva di legittimazione passiva nell'azione proposta, qualificabile, come correttamente sostenuto dallo stesso appellante, come di accertamento negativo del credito e la questione era stata oggetto di orientamenti giurisprudenziali contrastanti CP_ L'appellante invece è risultato interamente vittorioso nei confronti dell' e non ricorre alcuna delle ipotesi che ai sensi dell'art 92 c.p.c, nel testo risultante dalla pronuncia della Corte
Costituzionale 77/18, può supportare, in deroga al principio causalistico che regola la materia, la compensazione delle spese.
I motivi adottati dal Giudice di prime cure per giustificare la disposta compensazione appaiono del tutto irrilevanti, atteso che il rigetto per tardività di una delle eccezioni proposte dal non ha Pt_1 inciso sull'esito della lite che è risultato interamente satisfattivo dell'interesse del ricorrente, avendo il Giudice di prime la cure dichiarato “la prescrizione quinquennale per tutti i titoli qui contestati”.
In accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza che nel resto conferma, condanna l e l' al pagamento delle spese del primo grado di giudizio, III scaglione, valori medi CP_3 CP_2 dimidiati, vista la semplicità della controversia. CP_ Le spese di lite del presente grado seguono la soccombenza e sono poste a carico dell' e dell' nella misura indicata in dispositivo sulla base del DM n. 147/22, II scaglione – CP_2 corrispondente al valore delle spese di lite del primo grado di giudizio che costituisce il valore della controversia in appello – valori medi dimidiati, vista la semplicità della controversia.
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato da contro , Parte_1 CP_3 CP_5
avverso la sentenza n. 881/2023 del Giudice del lavoro di Reggio Calabria, pubblicata in
[...]
02/05/2023 , in parziale accoglimento dell'appello proposto e, in parziale riforma della sentenza che nel resto conferma, condanna e in solido alla corresponsione di spese del primo grado di CP_3 CP_2 giudizio che liquida in € 2,697,00 , oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Condanna e in solido alla corresponsione di spese del presente grado di giudizio che CP_3 CP_2 liquida in € 1.458,00, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 7 novembre 2025
Il Consigliere estensore
(Dott.ssa Maria Carla Arena)
Il Presidente
(Dott.ssa Marialuisa Crucitti)