Sentenza 1 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. II, sentenza 01/04/2026, n. 646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 646 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00646/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01011/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1011 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Gerolamo Angotti e Claudia Baccetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Gerolamo Angotti in Firenze, via Ciro Menotti 6;
contro
Comune di Firenze, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandra Cappelletti, Chiara Canuti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Casa S.p.A., non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento dirigenziale -OMISSIS- del 3.5.2022, avente ad oggetto “Decadenza da assegnazione di alloggio di E.R.P. situato a Firenze in Via -OMISSIS-, ai sensi dell'art. 38 comma 3, lettere n), o) e p), Legge R.T. n. 2/2019. Codice Utente -OMISSIS-” notificato in data 10.5.2022;
- di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale, ancorché incognito, ed in particolare della comunicazione di Casa S.p.a. prot. -OMISSIS- del 14.7.2021, avente ad oggetto “Comunicazione di cui all'art. 38 co. 3 lett. p) L.R.T. n. 2/2019”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Firenze;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 24 marzo 2026 la dott.ssa VI De LI e viste le conclusioni delle parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente impugna il provvedimento dirigenziale del 3 maggio 2022, notificatole in data 10 maggio 2022, con il quale il Comune di Firenze l’ha dichiarata decaduta dall’assegnazione di un alloggio di E.R.P. per superamento dei limiti di reddito previsti dall’art. 38, comma 3, lettere n), o) e p) della L.R.T. n. 2/2019.
La ricorrente, in punto di fatto, espone che al marito - dipendente del Comune di Firenze in qualità di custode presso i Macelli comunali di Viale Corsica, con obbligo della reperibilità serale, notturna e festiva - era stato inizialmente assegnato un alloggio di servizio posto al piano terra dell’edificio presso cui svolgeva le proprie mansioni; che dopo la morte del marito, avvenuta in data 16 giugno 2006, essa era subentrata nel contratto di locazione dell’alloggio di servizio; e che - una volta chiusi i Macelli comunali per l’avvio, sull’area, dei lavori di realizzazione della linea ferroviaria ad alta velocità - la stessa è stata trasferita presso l’alloggio di E.R.P. di via -OMISSIS-.
La ricorrente precisa anche di essere l’unica componente del nucleo familiare, di avere un reddito ISEE inferiore a € 50.000 e di essere affetta da varie patologie, tanto da dover essere assistita quotidianamente.
In diritto, la ricorrente denuncia l’illegittimità dei provvedimenti impugnati, sostenendo che nel caso di specie – diversamente da quanto prospettato dall’Amministrazione comunale, sussisterebbero i presupposti di legge per la conservazione dell’alloggio suddetto.
2. Il Comune si è costituito in giudizio per chiedere il rigetto del ricorso.
In via preliminare, il Comune ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo adito; rientrerebbero infatti nella cognizione del giudice ordinario le controversie, come quella odierna, in materia di decadenza dall'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica per carenza dei requisiti previsti dalla legge regionale per la conservazione dell'alloggio.
Nel merito, il Comune ha confermato la legittimità e la correttezza dei provvedimenti impugnati.
3. Con memoria depositata in data 19 febbraio 2026, la parte ricorrente ha aderito all’eccezione preliminare sollevata dall’Amministrazione resistente in punto di giurisdizione, chiedendo di dichiarare il ricorso inammissibile con compensazione delle spese di lite.
4. La causa è stata trattenuta in decisione nell’udienza pubblica per lo smaltimento dell’arretrato del 24 marzo 2026.
5. L’eccezione di difetto di giurisdizione formulata dal Comune di Firenze è fondata.
Come rilevato dalla Corte di Cassazione a Sezioni unite, infatti, “In tema di riparto di giurisdizione nelle controversie concernenti gli alloggi di edilizia economica e popolare, la giurisprudenza di questa Corte è, infatti, costante nell'affermare (cfr. Cass. Sez. Un. n. 22957 del 2013; Cass. Sez. Un. n. 15977 del 2011 e Cass. Sez. Un. n. 757 del 2007) che sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo quando si controverta dell'annullamento dell'assegnazione per vizi incidenti sulla fase del procedimento amministrativo, fase che è strumentale all'assegnazione medesima ed è caratterizzata dall'assenza di diritti soggettivi in capo all'aspirante al provvedimento, mentre sussiste la giurisdizione del giudice ordinario per tutte le controversie attinenti alla fase successiva al provvedimento di assegnazione, nella quale la pubblica amministrazione non esercita alcun potere autoritativo, ma agisce quale parte di un rapporto privatistico di locazione” (cfr. Cass, civ., sez. unite, 28 dicembre 2017, n. 31110).
La regola di riparto è stata più di recente ribadita dalle sezioni unite della Cassazione con ordinanza 15 gennaio 2021, n. 621, ove si ribadisce che "nella materia degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, il riparto di giurisdizione tra giudice amministrativo ed ordinario trova il suo criterio distintivo nell'essere la controversia relativa alla fase antecedente o successiva al provvedimento di assegnazione dell'alloggio, che segna il momento a partire dal quale l'operare della pubblica amministrazione non è più riconducibile all'esercizio di pubblici poteri, ma ricade invece nell'ambito di un rapporto paritetico" (nello stesso senso, Cass. sez. un., ordinanza n. 15013 del 28 maggio 2021).
Il T.A.R. per la Toscana, in più occasioni, ha fatto proprio il suddetto orientamento (cfr. sentenze della seconda sezione, primo febbraio 2022, n. 116 e 10 ottobre 2022, n. 1142).
Nel caso di specie la decadenza dall’assegnazione dell’alloggio è stata disposta per l’accertata insussistenza dei requisiti reddituali previsti dalla L.R.T. n. 2/2019, rispetto ai quali l’Amministrazione non è chiamata a svolgere alcuna valutazione di natura discrezionale, né ad esercitare poteri autoritativi.
6. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, in favore di quella del giudice ordinario, dinanzi al quale la causa potrà essere riassunta, con salvezza degli effetti processuali e sostanziali della domanda ai sensi e per gli effetti dell’art. 11 c.p.a..
7. In considerazione della natura della controversia e della decisione assunta, le spese di lite possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo adito in favore del giudice ordinario, innanzi al quale potrà essere riassunto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 11 c.p.a..
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della parte ricorrente e delle altre persone fisiche e giuridiche citate in sentenza.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
CA IA, Presidente
Giovanni Ricchiuto, Consigliere
VI De LI, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VI De LI | CA IA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.