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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 11/11/2025, n. 277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 277 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MACERATA
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Del Lavoro dr. Luigi Reale ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro di primo grado iscritta al n. r.g. 59/2021 promossa da:
, C.F. Parte_1 P.IVA_1 assistito dall'avv. MEDICI ANDREA;
elettivamente domiciliato in VIA TERENZIO FREDIANI 10, ANCONA, presso il difensore;
nei confronti di
, C.F. ; Controparte_1 C.F._1 assistito e difeso dall'avv. GALLINA FIORINI ANDREA, rinunciante come da comunicazione in data 29.1.25; elettivamente domiciliato in VIA DELLA LOGGIA 48 ANCONA, presso il difensore;
OGGETTO: TFR
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da discussione alla udienza del 7.11.25 riportandosi all'atto introduttivo ed alla memoria integrativa.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli art.li 132 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c., così come modificati dalla legge n. 69 del 18/6/2009.
* * * * *
pagina 1 di 3 1 - Fondata l'opposizione di al decreto ingiuntivo n. Parte_1
285/2020 ing., reso dal Tribunale di Macerata, GdL, il 4.12.2020 in favore di , Controparte_1 per l'importo di euro 20.186,07 a titolo di saldo TFR ancora dovuto, oltre rivalutazione monetaria, interessi legali, spese di procedura ed accessori di legge.
2 - L'opponente ha fornito la prova di aver corrisposto alla lavoratrice ingiungente per il periodo in cui la stessa è stata sua dipendente quale operaia, ossia dal 1.5.1998 al 28.3.2020, tre anticipazioni del TFR per complessivi per complessivi 17.396,62 netti, oltre di aver pagato alla cessazione del rapporto il saldo residuo del TFR, al netto delle imposte, pari ad euro 8.098,95; somme per le quali invece ha domandato l'ingiunzione di pagamento oggetto Controparte_1 del presente procedimento di opposizione.
2.1 - In particolare, gli allegati n. 3 (busta paga settembre 2006), n. 4 (mastrino pagamento in favore di ) e n. 5 (bonifico) provano il pagamento in favore della dipendente Controparte_1 in data 11.10.2006 dell'anticipo del TFR per l'importo di euro 10.000,00; gli allegati n. 6 (busta paga dicembre 2012) e n. 7 (bonifico) provano il pagamento in data 10.12.2013 in favore della dipendente dell'anticipo del TFR di euro 2.573,61, come da richiesta del 21.02.2013 (allegato n.
15); gli allegati n. 8 (busta paga gennaio 2017) e n. 9 (bonifico) provano il pagamento in data
17.02.2017 alla dipendente dell'anticipo del TFR di euro 4.796,00, come da richiesta del
20.01.2017 (allegato n. 16); gli allegati n. 10 (ultima busta paga di marzo 2020) e n. 11 (bonifico) provano il pagamento in data 17.04.2020 alla dipendente della somma complessiva di euro
8.098,95 comprendente il TFR netto residuo alla data di cessazione del rapporto.
3 - L'ingiungente opposta basandosi invece sulla quantificazione del TFR maturato ai fini del calcolo delle indennità soggette a tassazione separata, contenuta nella certificazione unica
2020 elaborata dalla Carnj soc. coop. agricola ha invece sostenuto nel ricorso per decreto ingiuntivo e ribadito in comparsa di costituzione nel presente giudizio - nonostante l'evidenza documentale - di non aver mai percepito alcun acconto del TFR, salvo poi precisare in occasione dell'interrogatorio formale all'udienza del 2.12.2024: “è vero che mi è stato consegnato l'assegno di € 10.00,00 però € 6.000,00 erano da imputare al TFR e € 4.000,00 era il saldo di un debito”, senza tuttavia precisare alcunchè sul “debito”, con la conseguenza della impossibilità di attribuire a tale parte della dichiarazione valore probatorio.
4 – L'opposto decreto ingiuntivo va pertanto revocato;
le spese del giudizio vanno poste in capo all'ingiungente, che sopporterà anche la condanna ai sensi dell'art. 96, co. 3, c.p.c.; sono pagina 2 di 3 liquidate in dispositivo per avere sostenuto la domanda pur all'esito, fin dal momento della opposizione, della prova dell'integrale pagamento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Macerata, G.d.L., definitivamente pronunciando in contraddittorio tra le parti, revoca il decreto ingiuntivo n. 285/2020 ing., reso dal Tribunale di Macerata, sez. lavoro il
04.12.2020; condanna sostenere le spese del giudizio e liquida quelle Parte_2 in favore in complessivi euro 2.500,00 per compensi professionali, Parte_1 oltre spese generali 15%, cap, iva e spese vive documentate;
condanna ai Controparte_1 sensi del terzo comma dell'art. 96 c.p.c., al pagamento all'opponente della somma di euro
2.000,00.
Deposito della motivazione entro giorni dieci.
Macerata, 7 novembre 2025
Il Giudice d. L. dr. Luigi Reale
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MACERATA
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Del Lavoro dr. Luigi Reale ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro di primo grado iscritta al n. r.g. 59/2021 promossa da:
, C.F. Parte_1 P.IVA_1 assistito dall'avv. MEDICI ANDREA;
elettivamente domiciliato in VIA TERENZIO FREDIANI 10, ANCONA, presso il difensore;
nei confronti di
, C.F. ; Controparte_1 C.F._1 assistito e difeso dall'avv. GALLINA FIORINI ANDREA, rinunciante come da comunicazione in data 29.1.25; elettivamente domiciliato in VIA DELLA LOGGIA 48 ANCONA, presso il difensore;
OGGETTO: TFR
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da discussione alla udienza del 7.11.25 riportandosi all'atto introduttivo ed alla memoria integrativa.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli art.li 132 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c., così come modificati dalla legge n. 69 del 18/6/2009.
* * * * *
pagina 1 di 3 1 - Fondata l'opposizione di al decreto ingiuntivo n. Parte_1
285/2020 ing., reso dal Tribunale di Macerata, GdL, il 4.12.2020 in favore di , Controparte_1 per l'importo di euro 20.186,07 a titolo di saldo TFR ancora dovuto, oltre rivalutazione monetaria, interessi legali, spese di procedura ed accessori di legge.
2 - L'opponente ha fornito la prova di aver corrisposto alla lavoratrice ingiungente per il periodo in cui la stessa è stata sua dipendente quale operaia, ossia dal 1.5.1998 al 28.3.2020, tre anticipazioni del TFR per complessivi per complessivi 17.396,62 netti, oltre di aver pagato alla cessazione del rapporto il saldo residuo del TFR, al netto delle imposte, pari ad euro 8.098,95; somme per le quali invece ha domandato l'ingiunzione di pagamento oggetto Controparte_1 del presente procedimento di opposizione.
2.1 - In particolare, gli allegati n. 3 (busta paga settembre 2006), n. 4 (mastrino pagamento in favore di ) e n. 5 (bonifico) provano il pagamento in favore della dipendente Controparte_1 in data 11.10.2006 dell'anticipo del TFR per l'importo di euro 10.000,00; gli allegati n. 6 (busta paga dicembre 2012) e n. 7 (bonifico) provano il pagamento in data 10.12.2013 in favore della dipendente dell'anticipo del TFR di euro 2.573,61, come da richiesta del 21.02.2013 (allegato n.
15); gli allegati n. 8 (busta paga gennaio 2017) e n. 9 (bonifico) provano il pagamento in data
17.02.2017 alla dipendente dell'anticipo del TFR di euro 4.796,00, come da richiesta del
20.01.2017 (allegato n. 16); gli allegati n. 10 (ultima busta paga di marzo 2020) e n. 11 (bonifico) provano il pagamento in data 17.04.2020 alla dipendente della somma complessiva di euro
8.098,95 comprendente il TFR netto residuo alla data di cessazione del rapporto.
3 - L'ingiungente opposta basandosi invece sulla quantificazione del TFR maturato ai fini del calcolo delle indennità soggette a tassazione separata, contenuta nella certificazione unica
2020 elaborata dalla Carnj soc. coop. agricola ha invece sostenuto nel ricorso per decreto ingiuntivo e ribadito in comparsa di costituzione nel presente giudizio - nonostante l'evidenza documentale - di non aver mai percepito alcun acconto del TFR, salvo poi precisare in occasione dell'interrogatorio formale all'udienza del 2.12.2024: “è vero che mi è stato consegnato l'assegno di € 10.00,00 però € 6.000,00 erano da imputare al TFR e € 4.000,00 era il saldo di un debito”, senza tuttavia precisare alcunchè sul “debito”, con la conseguenza della impossibilità di attribuire a tale parte della dichiarazione valore probatorio.
4 – L'opposto decreto ingiuntivo va pertanto revocato;
le spese del giudizio vanno poste in capo all'ingiungente, che sopporterà anche la condanna ai sensi dell'art. 96, co. 3, c.p.c.; sono pagina 2 di 3 liquidate in dispositivo per avere sostenuto la domanda pur all'esito, fin dal momento della opposizione, della prova dell'integrale pagamento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Macerata, G.d.L., definitivamente pronunciando in contraddittorio tra le parti, revoca il decreto ingiuntivo n. 285/2020 ing., reso dal Tribunale di Macerata, sez. lavoro il
04.12.2020; condanna sostenere le spese del giudizio e liquida quelle Parte_2 in favore in complessivi euro 2.500,00 per compensi professionali, Parte_1 oltre spese generali 15%, cap, iva e spese vive documentate;
condanna ai Controparte_1 sensi del terzo comma dell'art. 96 c.p.c., al pagamento all'opponente della somma di euro
2.000,00.
Deposito della motivazione entro giorni dieci.
Macerata, 7 novembre 2025
Il Giudice d. L. dr. Luigi Reale
pagina 3 di 3