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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 19/12/2025, n. 1897 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1897 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano TRIBUNALE DI AGRIGENTO Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento dott.ssa SA Di CA, in funzione di Giudice del
Lavoro, in esito alle note scritte depositate ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 17 dicembre 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 76/2025 promossa da
C.F. rappresentato e difeso dagli avv.ti Angelo Parte_1 C.F._1
LS e AN ON, giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Viviana Carlisi e Giantony Ilardo, giusta procura in atti,
-resistente-
Oggetto: opposizione ad accertamento tecnico preventivo
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 10.01.2025, l'odierno ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari per la fruizione della prestazione assistenziale oggetto della sua pretesa. Con condanna alle spese in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Si è costituito in giudizio l' , chiedendo il rigetto del ricorso. Con condanna alle spese. CP_1
In data odierna, in esito al deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione della sentenza. ________________________
Va premessa la tempestività del ricorso, proposto nel termine decadenziale -decorrente dal deposito della dichiarazione di dissenso alla CTU- di cui al comma 6 dell'art. 445 bis cpc.
Va altresì premesso che l'accertamento tecnico preventivo ha come suo esclusivo oggetto il vaglio del requisito sanitario e così, deve ritenersi, anche la fase di opposizione. In tal senso si è espressa la giurisprudenza di legittimità che, ribadendo come il procedimento per ATP abbia ad oggetto soltanto l'accertamento del requisito sanitario, ha osservato con riferimento alla fase dell'opposizione che:
“Se invece una delle parti contesti le conclusioni del CTU, si apre un procedimento contenzioso, con onere della parte dissenziente di proporre ricorso al giudice, in un termine perentorio, un ricorso in cui, a pena di inammissibilità, deve specificare i motivi della contestazione. Si svolge così una nuova fase contenziosa, ancora limitata “solo” alla discussione sulla invalidità, fase peraltro circoscritta agli elementi di contestazione proposti dalla parte dissenziente (ricorrente)” (Cass. civ., sez. lav., n.
6084/2014).
Ciò detto, il CTU ha ritenuto che “dalle risultanze della visita e da un'approfondita disamina della storia clinica della paziente, vista l'età anagrafica e le patologie che affliggono il ricorrente, nonché
l'evoluzione clinica delle stesse, e visti gli atti sanitari presenti nel fascicolo che reiterano a distanza di tempo la diagnosi da parte di strutture specialistiche pubbliche che riconduce a psicosi schizofrenica cronica con disturbi del comportamento e compromissione delle relazioni sociali e necessità di terapia continua che comunque non appare stabilizzare il paziente che continua a manifestare una fenomenologia che non consente l'autonomia gestionale e relazionale, alla luce delle disposizioni della norma di cui al decreto 5 febbraio 1992 è inquadrabile al codice 1209 con percentuale invalidante del 100%. Per quanto riguarda il quesito posto in riferimento al possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente per il diritto all'indennità di accompagnamento, considerato che il paziente necessita di supervisione ed assistenza continua negli atti della vita quotidiana, in quanto preclusi, (non vi è autonomia individuale nella vita di relazione al di fuori ed all'interno delle mura domestiche e/o degli estranei), non vi è capacità di compiere gli atti quotidiani della vita, si ritiene che si possa rispondere in maniera affermativa. Non appare superfluo specificare che per quel che concerne gli atti quotidiani della vita, constatando la genericità dell'espressione e in accordo con la prevalente dottrina medico legale, essi vanno intesi come quel complesso di attività che assicurano un livello basale di autonomia personale in un ambito per lo più intradomiciliare pertanto nella valutazione degli atti elementari dell'individuo intradomiciliari: fare il bagno
(ricevere assistenza nel lavare non più di una parte del corpo); vestirsi (con esclusione dell'allacciarsi le scarpe); uso del gabinetto (recarvisi con ausili, pulirsi e rivestirsi da solo); mobilità (alzarsi e sedersi sulla sedia senza appoggiarsi, usare il bastone); alimentazione (escluso il tagliare la carne) il paziente in esame in atto ha mostrato l'incapacità ad attendere autonomamente agli atti quotidiani. Nel caso specifico si ritiene necessario specificare che la patologia che affligge il ricorrente è una patologia cronica e che agli atti documentali sono presenti atti che ne attestano la cronicizzazione e la gravità storica, infatti oltre alla documentazione clinica che attesta che il paziente è in trattamento specialistico presso struttura pubblica specialistica psichiatrica sono presenti in atti referti di dimissioni e ricoveri ospedalieri dovuti allo scompenso psichico del paziente.
Concludendo, viste le patologie che affliggono il ricorrente, nonché l'evoluzione clinica delle stesse, si ritiene che il signor sia invalido nella misura del 100% (cento), con diritto Parte_1 all'indennità di accompagnamento sin dalla data di presentazione dell'istanza amministrativa”.
Le conclusioni suddette possono integralmente condividersi in quanto frutto di un corretto iter valutativo del quale il consulente ha fornito esaustiva esplicitazione.
Per le suesposte ragioni, il ricorso va, quindi, accolto.
Il peso delle spese segue la soccombenza, con distrazione dei compensi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Le spese della consulenza tecnica, che si liquidano con separato decreto, vanno definitivamente poste
– per le medesime ragioni – a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze indicate nella relazione del CTU depositata in atti, dichiarando la parte ricorrente invalida, con totale e permanente inabilità al lavoro (100%), con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita e/o con impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore con decorrenza dal 5.10.2022 (data di presentazione della domanda amministrativa); condanna l' al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese processuali che si liquidano CP_1 in complessivi 2.000,00 euro per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15% come per legge,
e ne dispone la distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari;
pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica. CP_1
Così deciso in Agrigento, il 19 dicembre 2025
Il Giudice del Lavoro
SA Di CA
Il giudice del Tribunale di Agrigento dott.ssa SA Di CA, in funzione di Giudice del
Lavoro, in esito alle note scritte depositate ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 17 dicembre 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 76/2025 promossa da
C.F. rappresentato e difeso dagli avv.ti Angelo Parte_1 C.F._1
LS e AN ON, giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Viviana Carlisi e Giantony Ilardo, giusta procura in atti,
-resistente-
Oggetto: opposizione ad accertamento tecnico preventivo
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 10.01.2025, l'odierno ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari per la fruizione della prestazione assistenziale oggetto della sua pretesa. Con condanna alle spese in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Si è costituito in giudizio l' , chiedendo il rigetto del ricorso. Con condanna alle spese. CP_1
In data odierna, in esito al deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione della sentenza. ________________________
Va premessa la tempestività del ricorso, proposto nel termine decadenziale -decorrente dal deposito della dichiarazione di dissenso alla CTU- di cui al comma 6 dell'art. 445 bis cpc.
Va altresì premesso che l'accertamento tecnico preventivo ha come suo esclusivo oggetto il vaglio del requisito sanitario e così, deve ritenersi, anche la fase di opposizione. In tal senso si è espressa la giurisprudenza di legittimità che, ribadendo come il procedimento per ATP abbia ad oggetto soltanto l'accertamento del requisito sanitario, ha osservato con riferimento alla fase dell'opposizione che:
“Se invece una delle parti contesti le conclusioni del CTU, si apre un procedimento contenzioso, con onere della parte dissenziente di proporre ricorso al giudice, in un termine perentorio, un ricorso in cui, a pena di inammissibilità, deve specificare i motivi della contestazione. Si svolge così una nuova fase contenziosa, ancora limitata “solo” alla discussione sulla invalidità, fase peraltro circoscritta agli elementi di contestazione proposti dalla parte dissenziente (ricorrente)” (Cass. civ., sez. lav., n.
6084/2014).
Ciò detto, il CTU ha ritenuto che “dalle risultanze della visita e da un'approfondita disamina della storia clinica della paziente, vista l'età anagrafica e le patologie che affliggono il ricorrente, nonché
l'evoluzione clinica delle stesse, e visti gli atti sanitari presenti nel fascicolo che reiterano a distanza di tempo la diagnosi da parte di strutture specialistiche pubbliche che riconduce a psicosi schizofrenica cronica con disturbi del comportamento e compromissione delle relazioni sociali e necessità di terapia continua che comunque non appare stabilizzare il paziente che continua a manifestare una fenomenologia che non consente l'autonomia gestionale e relazionale, alla luce delle disposizioni della norma di cui al decreto 5 febbraio 1992 è inquadrabile al codice 1209 con percentuale invalidante del 100%. Per quanto riguarda il quesito posto in riferimento al possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente per il diritto all'indennità di accompagnamento, considerato che il paziente necessita di supervisione ed assistenza continua negli atti della vita quotidiana, in quanto preclusi, (non vi è autonomia individuale nella vita di relazione al di fuori ed all'interno delle mura domestiche e/o degli estranei), non vi è capacità di compiere gli atti quotidiani della vita, si ritiene che si possa rispondere in maniera affermativa. Non appare superfluo specificare che per quel che concerne gli atti quotidiani della vita, constatando la genericità dell'espressione e in accordo con la prevalente dottrina medico legale, essi vanno intesi come quel complesso di attività che assicurano un livello basale di autonomia personale in un ambito per lo più intradomiciliare pertanto nella valutazione degli atti elementari dell'individuo intradomiciliari: fare il bagno
(ricevere assistenza nel lavare non più di una parte del corpo); vestirsi (con esclusione dell'allacciarsi le scarpe); uso del gabinetto (recarvisi con ausili, pulirsi e rivestirsi da solo); mobilità (alzarsi e sedersi sulla sedia senza appoggiarsi, usare il bastone); alimentazione (escluso il tagliare la carne) il paziente in esame in atto ha mostrato l'incapacità ad attendere autonomamente agli atti quotidiani. Nel caso specifico si ritiene necessario specificare che la patologia che affligge il ricorrente è una patologia cronica e che agli atti documentali sono presenti atti che ne attestano la cronicizzazione e la gravità storica, infatti oltre alla documentazione clinica che attesta che il paziente è in trattamento specialistico presso struttura pubblica specialistica psichiatrica sono presenti in atti referti di dimissioni e ricoveri ospedalieri dovuti allo scompenso psichico del paziente.
Concludendo, viste le patologie che affliggono il ricorrente, nonché l'evoluzione clinica delle stesse, si ritiene che il signor sia invalido nella misura del 100% (cento), con diritto Parte_1 all'indennità di accompagnamento sin dalla data di presentazione dell'istanza amministrativa”.
Le conclusioni suddette possono integralmente condividersi in quanto frutto di un corretto iter valutativo del quale il consulente ha fornito esaustiva esplicitazione.
Per le suesposte ragioni, il ricorso va, quindi, accolto.
Il peso delle spese segue la soccombenza, con distrazione dei compensi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Le spese della consulenza tecnica, che si liquidano con separato decreto, vanno definitivamente poste
– per le medesime ragioni – a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze indicate nella relazione del CTU depositata in atti, dichiarando la parte ricorrente invalida, con totale e permanente inabilità al lavoro (100%), con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita e/o con impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore con decorrenza dal 5.10.2022 (data di presentazione della domanda amministrativa); condanna l' al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese processuali che si liquidano CP_1 in complessivi 2.000,00 euro per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15% come per legge,
e ne dispone la distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari;
pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica. CP_1
Così deciso in Agrigento, il 19 dicembre 2025
Il Giudice del Lavoro
SA Di CA