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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 18/06/2025, n. 370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 370 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PESARO in composizione monocratica, nella persona del Giudice
Gianfranco Tamburini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1989 2024 promossa
DA
rappresentato e difeso dall'Avv.to LUIGI SANTIONI Parte_1 domiciliato in Gubbio Via del Popolo 15/b
attore
CONTRO
QUALE EREDE DI Controparte_1 Persona_1 rappresentata e difesa dall'Avv.to PAOLO DI LORETO e domiciliata elettivamente in
Via San Francesco d'Assisi 44 61121 Pesaro
convenuta
CONCLUSIONI
Per parte attrice per i motivi esposti in narrativa, condannare la convenuta, quale Controparte_1 erede di , al pagamento/restituzione in favore del ricorrente della Persona_1 somma di euro 2.103.122,11 (duemilionicentotremilacentoventidue/11), oltre interessi legalmente dovuti dal deposito della presente domanda al saldo effettivo.
Condannare la convenuta al pagamento delle spese del presente giudizio in favore del ricorrente.
Per parte convenuta
Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa, respingere la domanda avversaria in quanto del tutto infondata;
con la condanna del ricorrente al risarcimento dei danni da responsabilità aggravata per lite temeraria in favore della resistente, ex art.
pagina 1 di 10 96 c.p.c., da liquidarsi in misura ritenuta di giustizia;
in ogni caso con vittoria di spese e onorari di procedimento
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Il Sig. chiamava avanti l'intestato Tribunale la Sig.ra Parte_1 [...] quale erede di al fine di sentirla condannare alle CP_1 Persona_1 restituzioni di cui in conclusione.
Parte attrice deduce che la domanda prende le mosse da 5 distinte scritture private con le quali il conferiva ingenti capitali al importi soggetti a restituzione Pt_1 Per_1 ove l'acquisto di quote societarie non si concretizzasse.
Nello specifico parte attrice deduce che la convenuta, chiamata in successione e pur in costanza di espressione di rinuncia all'eredità di , avesse mantenuto Persona_1
il possesso di beni ricadenti nella massa ereditaria e che per questo fosse stata dichiarata, con provvedimento del Tribunale di Pesaro, erede a tutti gli effetti di
. Persona_2
In tale contesto Parte attrice rileva che mediante precedente scrittura privata del del 24.5.2019 e convenivano Per_1 Pt_1
Il progetto industriale richiamato è quello illustrato in premesse del medesimo atto.
A fronte di quanto sopra veniva effettuato il primo versamento di € 200.000,00 come da contabili in atti
Indiscutibile, a dire di parte attrice, che il rapporto contrattuale sia nato ed intercorso tra le persone fisiche, e ciò anche ove si volesse considerare la che è infatti CP_2 soggetto unipersonale.
Con il secondo contratto del 18.7.2019 vengono versati € 300.000,00 come da bonifico allegato in atti, ed anche qui le parti intervengono personalmente come del resto espressamente evidenziato dall'articolo 2) per il quale
pagina 2 di 10 A pari conclusione si perverrebbe leggendo l'art 3) nel quale è ben chiarito il soggetto tenuto alle restituzioni
Con il terzo contratto del 21.08.2019 il versa ulteriori € 220.000,00 ed anche Pt_1 in tal caso il contratto è stipulato dal personalmente come evincibile sia Per_1 dalla indicazione delle parti in epigrafe sia dall'art 2) per cui
Con il quarto contratto del 26.8.2019 il versa ulteriori € 320.000,00 ed anche Pt_1 in tal caso il contratto è stipulato dal personalmente come evincibile sia Per_1 dalla indicazione delle parti in epigrafe sia dall'art 2) per cui
Con la scrittura finale del 9.12.2019 per la prima volta il interviene nella Per_1 qualifica sociale di Amministratore Unico e Legale rappresentante della
[...]
e viene prevista una clausola di recesso del seguente tenore: Controparte_3
pagina 3 di 10 Ad avviso della parte attrice è pertanto indiscutibile che le somme siano state incassate dal e che il fosse tenuto alla restituzione al momento Per_1 Per_1 in cui è stato esercitato il recesso.
Stante il decesso del e la qualità di erede assunta dalla convenuta non Per_1 potrà che essere questa tenuta alla restituzione.
Di qui la richiesta di condanna alle restituzioni
Si costituiva parte convenuta che opponeva eccezione di carenza di legittimazione passiva della convenuta eccependo la insussistenza della pretesa di una eventuale decadenza dalla rinuncia all'eredità.
Osserva infatti parte convenuta che la declaratoria di decadenza è collegata alle risultanze d'inventario, tuttavia la rinuncia è stata opposta dalla chiamata entro il trimestre per la redazione dell'inventario dell'eredità giacente, il che comporta l'inutilità e non obbligatorietà dello stesso risultando così frustrata ogni pretesa di decadenza dall'espressa rinuncia.
Contestava inoltre la riferibilità personale al dei rapporti: ciò era Per_1 chiaramente testimoniato dai bonifici tutti in favore delle aziende e non del sicchè era chiaro che ogni rapporto fosse incardinato tra il e le Per_1 Pt_1 aziende del Per_1
Di qui la richiesta di rigetto della domanda.
Trattandosi di causa in mero diritto le parti venivano rimesse a discussione ex art 281 sexies ul.co.cpc.
2) Deve osservarsi che il giudizio, che non avanza domanda di responsabilità sussidiaria ex art. 2470 cc, ma di responsabilità derivante da eventi successori, per somme percepite dal de cuius nella sua qualifica personale e non societaria, deve decidersi alla luce dell'interpretazione delle scritture succedutesi e già richiamate dalle parti.
In tale premessa deve osservarsi che le scritture, precedenti a quella del 9.12.2019, che hanno determinato i conferimenti da parte del non sono tutte protese alla Pt_1 medesima finalità dichiarata in via espressa nella prima scrittura (del 24.5.2019) e che testualmente è la seguente:
pagina 4 di 10 E' l'acquisizione delle quote della società unipersonale l'oggetto di CP_2 interesse, ciò in quanto detentrice dei pacchetti azionari e di quote delle altre società coinvolte a diverso titolo in vari progetti di interesse del Pt_1
Diviene allora ben poco discutibile che l'acquisizione delle quote, di una società, avvenga mediante acquisto dal suo detentore, nel caso il in persona. Per_1
La situazione è la stessa anche nella scrittura 18.7.2019 e quanto già espresso nella scrittura 24.5.2019, viene ripreso in via derivata, nel senso che si riporta:
Se non che gli importi destinati a detta acquisizione, corrisposti a seguito delle due scritture appena trattate, vengono girati direttamente alla come CP_2 evincibile non solo dalle scritture, ma anche dalle contabili bancarie di bonifico allegate in atti. Co Le somme destinate al persona fisica, per l'acquisto delle quote della Per_1 unipersonale, sono in realtà versate alla ridetta unipersonale in CP_2 ragione delle seguenti pattuizioni:
A) scrittura del maggio 2019
B) scrittura del luglio 2019;
Ritiene il giudicante, alla luce di quanto sopra, che ciò evidenzi semplicemente come le parti abbiano prescelto la stessa quale soggetto destinato al CP_2 mantenimento del deposito delle somme (versate dal in conto acquisto Pt_1 quote) in attesa del completamento positivo dell'indagine aziendale (due diligence) finalizzata alla conclusione della cessione di quote.
Detta situazione muta mediante la successiva scrittura del 21.08.2019, ove si conviene il cambiamento del piano tra le parti.
pagina 5 di 10 Queste ultime convengono non essere più interessate all'acquisizione, ad opera del del pacchetto quote della unipersonale, definendo invece Pt_1 CP_2 che, oggetto di interesse è la compravendita del pacchetto azionario della
[...]
detenuto dalla unipersonale. Controparte_4 CP_2
Detto mutamento viene espresso come segue:
L'accordo non si limita a chiarire il mutato interesse delle Parti, ma chiarisce anche la nuova destinazione che viene impressa alle somme già corrisposte (fino a quel momento versate presso la . CP_2
Tale nuova destinazione viene espressa letteralmente nel senso che segue:
Viene allora effettuato un ulteriore versamento, ma ora, stante la mutata finalità perseguita dalle parti, il versamento non può che intendersi diretto alla CP_2
[...
e la persona del non può che essere qui nominata anche nella sua Per_1 qualifica di socio unico della il che appare evidente da quanto qui Controparte_3 successivamente ritratto dalla scrittura in esame:
pagina 6 di 10 Si noti infatti che qui, a differenza che nelle precedenti scritture, viene chiarito come il bonifico sia “ a favore” della detentrice delle quote della CP_2 [...]
Controparte_4
La scrittura chiarisce che le somme precedentemente pagate al in persona, Per_1 per l'acquisto delle quote della unipersonale, stante il versamento CP_2 presso il conto di quest'ultima già effettuato, dovranno ora intendersi come versamenti diretti alla per l'acquisto delle quote della CP_2 [...]
. Controparte_4
Ed infatti:
La volontà di imprimere una diversa destinazione alle somme già versate ( non più acquisto delle quote di , ma acquisto azioni ) è quindi CP_2 CP_4 esplicitata in via rafforzativa nel senso seguente:
La successiva scrittura 26.8.2019 stabilisce che:
A fronte di ciò viene effettuato un nuovo versamento anche questo “in favore”della
CP_2
A questo punto le parti riassumono i pagamenti e la loro finalizzazione:
pagina 7 di 10 Con la successiva scrittura 9.12.2019 si ribadisce e precisa il programma già modificato con la precedente scrittura:
Si osserva che mediante quest'ultima scrittura le parti hanno inteso porre nel nulla le precedenti e ciò con la chiara dizione di cui al punto 7) dove i contenuti dei precedenti accordi si danno per rimossi.
Ma deve anche osservarsi che la scrittura in questione ha (nuovamente) valore ricognitivo in ordine ai soggetti beneficiari degli importi versati affermando chiaramente:
La dichiarazione è del resto confermativa della situazione di fatto testimoniata dalle ricevute di versamento che attestano come i bonifici siano stati tutti effettuati al conto della che a seguito degli accordi intercorsi è passata da mera CP_2 custode delle somme a destinataria diretta delle stesse.
Le contabili fanno inoltre esplicito riferimento alla scrittura privata cui si riferiscono: ciò consente di verificare che la direzione impressa alle somme corrisponde effettivamente a quanto riportato nelle scritture sopra analizzate.
A fronte di tutto quanto sopra evidenziato deve allora ritrarsi che:
pagina 8 di 10 - quanto alle prime due scritture, in quanto finalizzate all'acquisto di quote della
[...]
unipersonale, i rapporti, anche economici, non potessero che essere tra le CP_2 parti persone fisiche.
- con la terza scrittura interviene il primo mutamento di oggetto e la situazione muta: non vi è più interesse ad acquistare le quote della ma le parti CP_2 convergono sul diverso fine di compravendita di quote azionarie della
[...]
detenute dalla unipersonale. CP_4 CP_2
E' quindi con la terza scrittura che il interviene, in tutta evidenza, nella Per_1 duplice veste di persona fisica e legale rappresentate della , anche in CP_2 forza del principio di immedesimazione organica, compiendo un atto di disposizione in favore e nell'interesse della società unipersonale da lui rappresentata ed amministrata.
- è infine nel medesimo principio di immedesimazione organica che il Per_1 provvede ad intervenire nell'ulteriore scrittura, nuovamente ampliativa degli interessi tra le Parti.
Così ricostruita la vicenda contrattuale, in cui i rapporti, anche economici appaiono riferibili ad e per comune espressa volontà, non appare CP_2 Pt_1 possa ritenersi legittimata passivamente l'odierna convenuta, divenuta erede per accertamento e per vicende che qui ben poco rilevano, se non per il fatto che un organo di nomina giudiziaria abbia verificato l'inscrizione a debito delle somme oggetto di presente causa a bilancio della . Controparte_3
Non sussistono, infine, ragioni per l'accoglimento della domanda ex art 96 cpc invocata da parte convenuta, giacchè la stessa non può estendersi al punto di sostanzialmente censurare l'accesso all'accertamento e sindacato giurisdizionale, vieppiù ove ci si trovi innanzi ad una situazione articolata nella sua vicenda fattuale.
Deve allora ritrarsene che l'agire in giudizio costituisce una facoltà in sè e per sé lecita, costituzionalmente protetta e garantita, e la tutela risarcitoria prevista dall'art. 96 cpc sanziona solo quell'azione che abbia causato a terzi un danno ingiusto che, pur liquidabile d'ufficio, richiede sempre la prova di “an” e “ quantum”.
Detti aspetti giustificano la compensazione parziale delle spese
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo con compensazione al 50%.
P.Q.M.
pagina 9 di 10 il Tribunale di Pesaro, in composizione monocratica, provvedendo sul giudizio introdotto da , per le motivazioni tutte sovra espresse, così decide Parte_1
1) Respinge la domanda per carenza di legittimazione passiva;
2) condanna al pagamento delle spese di giudizio in Parte_1 favore della convenuta che si liquidano in € 24.000,00 da compensarsi in ragione del
50%, oltre 15% spese forfettarie ed accessori di legge.
Così deciso in Pesaro, in data 16/05/2025
Il Giudice
(Gianfranco Tamburini)
pagina 10 di 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PESARO in composizione monocratica, nella persona del Giudice
Gianfranco Tamburini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1989 2024 promossa
DA
rappresentato e difeso dall'Avv.to LUIGI SANTIONI Parte_1 domiciliato in Gubbio Via del Popolo 15/b
attore
CONTRO
QUALE EREDE DI Controparte_1 Persona_1 rappresentata e difesa dall'Avv.to PAOLO DI LORETO e domiciliata elettivamente in
Via San Francesco d'Assisi 44 61121 Pesaro
convenuta
CONCLUSIONI
Per parte attrice per i motivi esposti in narrativa, condannare la convenuta, quale Controparte_1 erede di , al pagamento/restituzione in favore del ricorrente della Persona_1 somma di euro 2.103.122,11 (duemilionicentotremilacentoventidue/11), oltre interessi legalmente dovuti dal deposito della presente domanda al saldo effettivo.
Condannare la convenuta al pagamento delle spese del presente giudizio in favore del ricorrente.
Per parte convenuta
Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa, respingere la domanda avversaria in quanto del tutto infondata;
con la condanna del ricorrente al risarcimento dei danni da responsabilità aggravata per lite temeraria in favore della resistente, ex art.
pagina 1 di 10 96 c.p.c., da liquidarsi in misura ritenuta di giustizia;
in ogni caso con vittoria di spese e onorari di procedimento
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Il Sig. chiamava avanti l'intestato Tribunale la Sig.ra Parte_1 [...] quale erede di al fine di sentirla condannare alle CP_1 Persona_1 restituzioni di cui in conclusione.
Parte attrice deduce che la domanda prende le mosse da 5 distinte scritture private con le quali il conferiva ingenti capitali al importi soggetti a restituzione Pt_1 Per_1 ove l'acquisto di quote societarie non si concretizzasse.
Nello specifico parte attrice deduce che la convenuta, chiamata in successione e pur in costanza di espressione di rinuncia all'eredità di , avesse mantenuto Persona_1
il possesso di beni ricadenti nella massa ereditaria e che per questo fosse stata dichiarata, con provvedimento del Tribunale di Pesaro, erede a tutti gli effetti di
. Persona_2
In tale contesto Parte attrice rileva che mediante precedente scrittura privata del del 24.5.2019 e convenivano Per_1 Pt_1
Il progetto industriale richiamato è quello illustrato in premesse del medesimo atto.
A fronte di quanto sopra veniva effettuato il primo versamento di € 200.000,00 come da contabili in atti
Indiscutibile, a dire di parte attrice, che il rapporto contrattuale sia nato ed intercorso tra le persone fisiche, e ciò anche ove si volesse considerare la che è infatti CP_2 soggetto unipersonale.
Con il secondo contratto del 18.7.2019 vengono versati € 300.000,00 come da bonifico allegato in atti, ed anche qui le parti intervengono personalmente come del resto espressamente evidenziato dall'articolo 2) per il quale
pagina 2 di 10 A pari conclusione si perverrebbe leggendo l'art 3) nel quale è ben chiarito il soggetto tenuto alle restituzioni
Con il terzo contratto del 21.08.2019 il versa ulteriori € 220.000,00 ed anche Pt_1 in tal caso il contratto è stipulato dal personalmente come evincibile sia Per_1 dalla indicazione delle parti in epigrafe sia dall'art 2) per cui
Con il quarto contratto del 26.8.2019 il versa ulteriori € 320.000,00 ed anche Pt_1 in tal caso il contratto è stipulato dal personalmente come evincibile sia Per_1 dalla indicazione delle parti in epigrafe sia dall'art 2) per cui
Con la scrittura finale del 9.12.2019 per la prima volta il interviene nella Per_1 qualifica sociale di Amministratore Unico e Legale rappresentante della
[...]
e viene prevista una clausola di recesso del seguente tenore: Controparte_3
pagina 3 di 10 Ad avviso della parte attrice è pertanto indiscutibile che le somme siano state incassate dal e che il fosse tenuto alla restituzione al momento Per_1 Per_1 in cui è stato esercitato il recesso.
Stante il decesso del e la qualità di erede assunta dalla convenuta non Per_1 potrà che essere questa tenuta alla restituzione.
Di qui la richiesta di condanna alle restituzioni
Si costituiva parte convenuta che opponeva eccezione di carenza di legittimazione passiva della convenuta eccependo la insussistenza della pretesa di una eventuale decadenza dalla rinuncia all'eredità.
Osserva infatti parte convenuta che la declaratoria di decadenza è collegata alle risultanze d'inventario, tuttavia la rinuncia è stata opposta dalla chiamata entro il trimestre per la redazione dell'inventario dell'eredità giacente, il che comporta l'inutilità e non obbligatorietà dello stesso risultando così frustrata ogni pretesa di decadenza dall'espressa rinuncia.
Contestava inoltre la riferibilità personale al dei rapporti: ciò era Per_1 chiaramente testimoniato dai bonifici tutti in favore delle aziende e non del sicchè era chiaro che ogni rapporto fosse incardinato tra il e le Per_1 Pt_1 aziende del Per_1
Di qui la richiesta di rigetto della domanda.
Trattandosi di causa in mero diritto le parti venivano rimesse a discussione ex art 281 sexies ul.co.cpc.
2) Deve osservarsi che il giudizio, che non avanza domanda di responsabilità sussidiaria ex art. 2470 cc, ma di responsabilità derivante da eventi successori, per somme percepite dal de cuius nella sua qualifica personale e non societaria, deve decidersi alla luce dell'interpretazione delle scritture succedutesi e già richiamate dalle parti.
In tale premessa deve osservarsi che le scritture, precedenti a quella del 9.12.2019, che hanno determinato i conferimenti da parte del non sono tutte protese alla Pt_1 medesima finalità dichiarata in via espressa nella prima scrittura (del 24.5.2019) e che testualmente è la seguente:
pagina 4 di 10 E' l'acquisizione delle quote della società unipersonale l'oggetto di CP_2 interesse, ciò in quanto detentrice dei pacchetti azionari e di quote delle altre società coinvolte a diverso titolo in vari progetti di interesse del Pt_1
Diviene allora ben poco discutibile che l'acquisizione delle quote, di una società, avvenga mediante acquisto dal suo detentore, nel caso il in persona. Per_1
La situazione è la stessa anche nella scrittura 18.7.2019 e quanto già espresso nella scrittura 24.5.2019, viene ripreso in via derivata, nel senso che si riporta:
Se non che gli importi destinati a detta acquisizione, corrisposti a seguito delle due scritture appena trattate, vengono girati direttamente alla come CP_2 evincibile non solo dalle scritture, ma anche dalle contabili bancarie di bonifico allegate in atti. Co Le somme destinate al persona fisica, per l'acquisto delle quote della Per_1 unipersonale, sono in realtà versate alla ridetta unipersonale in CP_2 ragione delle seguenti pattuizioni:
A) scrittura del maggio 2019
B) scrittura del luglio 2019;
Ritiene il giudicante, alla luce di quanto sopra, che ciò evidenzi semplicemente come le parti abbiano prescelto la stessa quale soggetto destinato al CP_2 mantenimento del deposito delle somme (versate dal in conto acquisto Pt_1 quote) in attesa del completamento positivo dell'indagine aziendale (due diligence) finalizzata alla conclusione della cessione di quote.
Detta situazione muta mediante la successiva scrittura del 21.08.2019, ove si conviene il cambiamento del piano tra le parti.
pagina 5 di 10 Queste ultime convengono non essere più interessate all'acquisizione, ad opera del del pacchetto quote della unipersonale, definendo invece Pt_1 CP_2 che, oggetto di interesse è la compravendita del pacchetto azionario della
[...]
detenuto dalla unipersonale. Controparte_4 CP_2
Detto mutamento viene espresso come segue:
L'accordo non si limita a chiarire il mutato interesse delle Parti, ma chiarisce anche la nuova destinazione che viene impressa alle somme già corrisposte (fino a quel momento versate presso la . CP_2
Tale nuova destinazione viene espressa letteralmente nel senso che segue:
Viene allora effettuato un ulteriore versamento, ma ora, stante la mutata finalità perseguita dalle parti, il versamento non può che intendersi diretto alla CP_2
[...
e la persona del non può che essere qui nominata anche nella sua Per_1 qualifica di socio unico della il che appare evidente da quanto qui Controparte_3 successivamente ritratto dalla scrittura in esame:
pagina 6 di 10 Si noti infatti che qui, a differenza che nelle precedenti scritture, viene chiarito come il bonifico sia “ a favore” della detentrice delle quote della CP_2 [...]
Controparte_4
La scrittura chiarisce che le somme precedentemente pagate al in persona, Per_1 per l'acquisto delle quote della unipersonale, stante il versamento CP_2 presso il conto di quest'ultima già effettuato, dovranno ora intendersi come versamenti diretti alla per l'acquisto delle quote della CP_2 [...]
. Controparte_4
Ed infatti:
La volontà di imprimere una diversa destinazione alle somme già versate ( non più acquisto delle quote di , ma acquisto azioni ) è quindi CP_2 CP_4 esplicitata in via rafforzativa nel senso seguente:
La successiva scrittura 26.8.2019 stabilisce che:
A fronte di ciò viene effettuato un nuovo versamento anche questo “in favore”della
CP_2
A questo punto le parti riassumono i pagamenti e la loro finalizzazione:
pagina 7 di 10 Con la successiva scrittura 9.12.2019 si ribadisce e precisa il programma già modificato con la precedente scrittura:
Si osserva che mediante quest'ultima scrittura le parti hanno inteso porre nel nulla le precedenti e ciò con la chiara dizione di cui al punto 7) dove i contenuti dei precedenti accordi si danno per rimossi.
Ma deve anche osservarsi che la scrittura in questione ha (nuovamente) valore ricognitivo in ordine ai soggetti beneficiari degli importi versati affermando chiaramente:
La dichiarazione è del resto confermativa della situazione di fatto testimoniata dalle ricevute di versamento che attestano come i bonifici siano stati tutti effettuati al conto della che a seguito degli accordi intercorsi è passata da mera CP_2 custode delle somme a destinataria diretta delle stesse.
Le contabili fanno inoltre esplicito riferimento alla scrittura privata cui si riferiscono: ciò consente di verificare che la direzione impressa alle somme corrisponde effettivamente a quanto riportato nelle scritture sopra analizzate.
A fronte di tutto quanto sopra evidenziato deve allora ritrarsi che:
pagina 8 di 10 - quanto alle prime due scritture, in quanto finalizzate all'acquisto di quote della
[...]
unipersonale, i rapporti, anche economici, non potessero che essere tra le CP_2 parti persone fisiche.
- con la terza scrittura interviene il primo mutamento di oggetto e la situazione muta: non vi è più interesse ad acquistare le quote della ma le parti CP_2 convergono sul diverso fine di compravendita di quote azionarie della
[...]
detenute dalla unipersonale. CP_4 CP_2
E' quindi con la terza scrittura che il interviene, in tutta evidenza, nella Per_1 duplice veste di persona fisica e legale rappresentate della , anche in CP_2 forza del principio di immedesimazione organica, compiendo un atto di disposizione in favore e nell'interesse della società unipersonale da lui rappresentata ed amministrata.
- è infine nel medesimo principio di immedesimazione organica che il Per_1 provvede ad intervenire nell'ulteriore scrittura, nuovamente ampliativa degli interessi tra le Parti.
Così ricostruita la vicenda contrattuale, in cui i rapporti, anche economici appaiono riferibili ad e per comune espressa volontà, non appare CP_2 Pt_1 possa ritenersi legittimata passivamente l'odierna convenuta, divenuta erede per accertamento e per vicende che qui ben poco rilevano, se non per il fatto che un organo di nomina giudiziaria abbia verificato l'inscrizione a debito delle somme oggetto di presente causa a bilancio della . Controparte_3
Non sussistono, infine, ragioni per l'accoglimento della domanda ex art 96 cpc invocata da parte convenuta, giacchè la stessa non può estendersi al punto di sostanzialmente censurare l'accesso all'accertamento e sindacato giurisdizionale, vieppiù ove ci si trovi innanzi ad una situazione articolata nella sua vicenda fattuale.
Deve allora ritrarsene che l'agire in giudizio costituisce una facoltà in sè e per sé lecita, costituzionalmente protetta e garantita, e la tutela risarcitoria prevista dall'art. 96 cpc sanziona solo quell'azione che abbia causato a terzi un danno ingiusto che, pur liquidabile d'ufficio, richiede sempre la prova di “an” e “ quantum”.
Detti aspetti giustificano la compensazione parziale delle spese
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo con compensazione al 50%.
P.Q.M.
pagina 9 di 10 il Tribunale di Pesaro, in composizione monocratica, provvedendo sul giudizio introdotto da , per le motivazioni tutte sovra espresse, così decide Parte_1
1) Respinge la domanda per carenza di legittimazione passiva;
2) condanna al pagamento delle spese di giudizio in Parte_1 favore della convenuta che si liquidano in € 24.000,00 da compensarsi in ragione del
50%, oltre 15% spese forfettarie ed accessori di legge.
Così deciso in Pesaro, in data 16/05/2025
Il Giudice
(Gianfranco Tamburini)
pagina 10 di 10