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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 12/05/2025, n. 2286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2286 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 23820/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dott. Isabella Messina GIUDICE
Dott. Chantal Dameglio GIUDICE REL.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 23820/2024
avente per oggetto: separazione personale e scioglimento del matrimonio promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. BONSIGNORE FRANCESCO e dall'avv. Parte_1
CUVA LAURA presso cui ha eletto domicilio come da procura in atti
Parte ricorrente contro
CP_1
Parte resistente contumace
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente
Come da ricorso introduttivo:
IN PUNTO SEPARAZIONE
Voglia il Tribunale Civile di Torino, disattesa e respinta ogni contraria istanza eccezione e deduzione, autorizzare i coniugi a vivere separati e pronunciare la separazione dei coniugi Con vittoria delle spese di lite
IN PUNTO SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO – OGGETTO DI DOMANDA CUMULATIVA
pagina 1 di 3 • previe le declaratorie del caso e di legge,
• previa verifica della condizione di procedibilità del decorso del termine di legge e/o previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione personale dei coniugi
• dichiarare e pronunciare lo scioglimento del matrimonio (separazione giudiziale dei coniugi) contratto in Torino, l'11/11/2014 con ogni conseguente provvedimento nonché con ordine agli Ufficiali di Stato
Civile/ Anagrafe Competenti di annotazione /trascrizione dell'emanando provvedimento nei registri del
Comune di Competenza
Con vittoria delle spese di lite
Per il P.M.
Visto, nulla si oppone
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e contraevano matrimonio in TORINO il Parte_1 CP_1
10/11/2014.
Dal matrimonio non sono nati figli.
Con ricorso depositato il 30/12/2024, chiedeva a questo Tribunale di Parte_1
pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente lo scioglimento del matrimonio.
All'udienza del 05/05/2025, innanzi al Giudice Relatore, veniva sentita la parte ricorrente;
la parte convenuta, non costituita, non compariva e non poteva essere effettuato il tentativo di conciliazione.
Il Giudice Relatore, dichiarata la contumacia di parte resistente, ritenuta la causa matura per la decisione, invitava il difensore alla discussione orale della causa ai sensi dell'art. 473bis.22 comma 4 c.p.c.
Precisate le conclusioni nei termini in epigrafe indicati, il Giudice Relatore autorizzava i coniugi a vivere separati e rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Atteso che la parte con il ricorso introduttivo ha altresì chiesto la pronuncia dello scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. formulando le condizioni relative a tale domanda che non risulta allo stato procedibile non essendo decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2 lett.b) L. 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 n. 2 lett.b) L. 898/1970 - sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi ovvero ai sensi dell'art. 127 ter co. 5 c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte – il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
pagina 2 di 3 ***
Sulla domanda di separazione
La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
È provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi, infatti, vivono separati ormai da tempo e, dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate e dal disinteresse dimostrato dalla parte convenuta, rimasta contumace, per la presente procedura si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nella contumacia della parte resistente,
PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e , ai Parte_1 CP_1 sensi dell'art. 151 co. 1 c.c.,
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio.
SPESE al definitivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 09/05/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dr. Chantal Dameglio Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dott. Isabella Messina GIUDICE
Dott. Chantal Dameglio GIUDICE REL.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 23820/2024
avente per oggetto: separazione personale e scioglimento del matrimonio promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. BONSIGNORE FRANCESCO e dall'avv. Parte_1
CUVA LAURA presso cui ha eletto domicilio come da procura in atti
Parte ricorrente contro
CP_1
Parte resistente contumace
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente
Come da ricorso introduttivo:
IN PUNTO SEPARAZIONE
Voglia il Tribunale Civile di Torino, disattesa e respinta ogni contraria istanza eccezione e deduzione, autorizzare i coniugi a vivere separati e pronunciare la separazione dei coniugi Con vittoria delle spese di lite
IN PUNTO SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO – OGGETTO DI DOMANDA CUMULATIVA
pagina 1 di 3 • previe le declaratorie del caso e di legge,
• previa verifica della condizione di procedibilità del decorso del termine di legge e/o previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione personale dei coniugi
• dichiarare e pronunciare lo scioglimento del matrimonio (separazione giudiziale dei coniugi) contratto in Torino, l'11/11/2014 con ogni conseguente provvedimento nonché con ordine agli Ufficiali di Stato
Civile/ Anagrafe Competenti di annotazione /trascrizione dell'emanando provvedimento nei registri del
Comune di Competenza
Con vittoria delle spese di lite
Per il P.M.
Visto, nulla si oppone
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e contraevano matrimonio in TORINO il Parte_1 CP_1
10/11/2014.
Dal matrimonio non sono nati figli.
Con ricorso depositato il 30/12/2024, chiedeva a questo Tribunale di Parte_1
pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente lo scioglimento del matrimonio.
All'udienza del 05/05/2025, innanzi al Giudice Relatore, veniva sentita la parte ricorrente;
la parte convenuta, non costituita, non compariva e non poteva essere effettuato il tentativo di conciliazione.
Il Giudice Relatore, dichiarata la contumacia di parte resistente, ritenuta la causa matura per la decisione, invitava il difensore alla discussione orale della causa ai sensi dell'art. 473bis.22 comma 4 c.p.c.
Precisate le conclusioni nei termini in epigrafe indicati, il Giudice Relatore autorizzava i coniugi a vivere separati e rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Atteso che la parte con il ricorso introduttivo ha altresì chiesto la pronuncia dello scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. formulando le condizioni relative a tale domanda che non risulta allo stato procedibile non essendo decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2 lett.b) L. 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 n. 2 lett.b) L. 898/1970 - sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi ovvero ai sensi dell'art. 127 ter co. 5 c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte – il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
pagina 2 di 3 ***
Sulla domanda di separazione
La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
È provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi, infatti, vivono separati ormai da tempo e, dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate e dal disinteresse dimostrato dalla parte convenuta, rimasta contumace, per la presente procedura si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nella contumacia della parte resistente,
PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e , ai Parte_1 CP_1 sensi dell'art. 151 co. 1 c.c.,
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio.
SPESE al definitivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 09/05/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dr. Chantal Dameglio Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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