Sentenza 17 novembre 2016
Massime • 1
In materia di rimedi risarcitori conseguenti alla violazione dell'art. 3 CEDU nei confronti di soggetti detenuti o internati, la competenza del Magistrato di sorveglianza presuppone lo stato di restrizione del richiedente al momento della proposizione del reclamo ex art. 35 ter ord. pen. e non viene meno in caso di scarcerazione dello stesso nelle more della decisione, trattandosi di competenza di natura funzionale. (In applicazione del principio la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di inammissibilità del reclamo fondata sulla sopravvenuta scarcerazione del ricorrente).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/11/2016, n. 9661 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9661 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2016 |
Testo completo
0966 1-17 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 17/11/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: MARIASTEFANIA DI TOMASSI Presidente SENTENZA - Consigliere - N 3525/2016- Dott. - N. ANTONELLA PATRIZIA MAZZEI Dott. N. 19404/2015- Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. MONICA BONI - Consigliere - Dott. ANTONIO MINCHELLA - Consigliere - Dott. ANTONIO CAIRO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NG ON N. IL 09/09/1970 avverso l'ordinanza n. 403/2015 TRIB. SORVEGLIANZA di VENEZIA, del 18/03/2015 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MONICA BONI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Eur 6 Delehaye die he chiesto qualif Corso il ricono come recler colo suo. These wolle al Tumble a soutplane di Venique Udit i difensor Avv.; Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza in data 18 marzo 2015 il Tribunale di sorveglianza di Venezia dichiarava inammissibile il reclamo, proposto ai sensi dell'art. 35-ter ord. pen. da TO LO avverso l'ordinanza con la quale il magistrato di sorveglianza aveva accolto parzialmente la sua richiesta di riduzione della pena detentiva in corso di esecuzione, secondo quanto previsto dall'art. 1 del d.l. 26/6/2014 n. 92, convertito nella legge 11/8/2014 n. 117 ed aveva accordato la riduzione di ventuno giorni;
a fondamento della decisione, quale condizione ostativa all'accoglimento del reclamo, rilevava che il reclamante, per effetto del provvedimento impugnato, era stato scarcerato in data 1 febbraio 2015 per fine pena e che il magistrato di sorveglianza non aveva il potere di riconoscere un indennizzo soltanto pecuniario, dovendo provvedere in tal senso il solo giudice civile.
2.Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso l'interessato a mezzo del difensore, il quale ne ha chiesto l'annullamento per violazione di legge in riferimento alla ritenuta carenza di giurisdizione per sopravvenuta cessazione dello stato detentivo. Secondo il ricorrente, il Tribunale ha declinato la possibilità di valutare la fondatezza del reclamo a ragione dell'intervenuta scarcerazione dell'istante, non sussistendo più la condizione detentiva al momento della decisione, ma in tal modo la decisione assunta si è posta in contrasto con la disciplina ordinamentale e costituzionale;
in particolare, la giurisdizione e la competenza sono valutate in base alla situazione esistente al momento della domanda secondo quanto prescritto dall'art. 677 cod. proc. pen. in riferimento all'ambito di cognizione della magistratura di sorveglianza e più in generale dall'art. 5 cod. proc. civ., sicchè eventuali successivi mutamenti normativi o dei presupposti di fatto non assumono rilievo nel senso di modificare la competenza a provvedere. In tal senso si è pronunciata anche la Corte costituzionale con la sentenza n. 178/2009 in merito al criterio di determinazione della competenza territoriale della giurisdizione di sorveglianza. A tali principi non si è attenuta l'ordinanza in quanto non ha dato rilievo al fatto che la domanda originaria e la presentazione del successivo reclamo erano stati proposti quando il LO era ancora detenuto e ha interpretato l'art. 35-ter ord. pen., comma 2, in modo non condivisibile perché ha confuso le condizioni certe che devono sussistere al momento della domanda con quelle aleatorie presenti al momento della decisione e ha fondato la decisione sull'intervento di un fattore non incidente sul diritto soggettivo azionato, né sul petitum, che presuppone una situazione di sofferenza carceraria esaurita, estranea allo status del 1 ricorrente. Inoltre, il Tribunale ha affermato di non poter procedere alla liquidazione di compenso monetario se non in aggiunta alla detrazione di pena quando questa sia incapiente, ma non ha considerato che la sopravvenuta integrale espiazione della pena detentiva la rende definitivamente incapiente e rende possibile il solo rimedio residuo di natura pecuniaria, per cui, se la detenzione era attuale al momento della presentazione della domanda, il rimedio accordato al reclamante potrà essere deflattivo o monetario a seconda della capienza della pena residua. Tale interpretazione è l'unica coerente con i principi elaborati dalla Corte EDU, secondo la quale il riconoscimento della tutela richiede la sua effettiva esecuzione, mentre l'avverbio "altresì" presente nel testo dell'art. 35-ter ord. pen., comma 2, deve intendersi quale indicazione di ulteriore prerogativa risarcitoria da riconoscersi da parte del giudice penale e non quale limite di ricorso ad essa nella sola ipotesi di accordata detrazione di pena. Diversamente, in mancanza della previsione di un termine perentorio per l'esame delle domande, ne farebbe dipendere la sorte dalla maggiore o minore solerzia della decisione, che potrebbe ritardarsi proprio al fine di creare le condizioni per l'attribuzione della competenza al giudice civile, così frustrando le finalità dell'istituto.
3. Con requisitoria scritta depositata in data 29 luglio 2015 il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, dr. Enrico Delehaye, ha chiesto qualificarsi il ricorso come reclamo e la sua trasmissione al Tribunale di sorveglianza di Venezia. Considerato in diritto Il ricorso è fondato e merita dunque accoglimento.
1. Ritiene il Collegio, in dissenso con le conclusioni rassegnate dal Procuratore Generale, di poter confermare la correttezza della qualificazione come ricorso per cassazione assegnata dal proponente all'atto d'impugnazione rivolto a questa Suprema Corte, poiché avente ad oggetto ordinanza che in seconda istanza ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto dall'interessato avverso il provvedimento assunto dal magistrato di sorveglianza sulla sua domanda di risarcimento dei danni da detenzione inumana e degradante.
1.1 Si consideri, in proposito, che l'originaria istanza-reclamo veniva presentata in un momento nel quale era già vigente il disposto dell'art. 35-ter ord. pen., come introdotto dal D.L. 26 giugno 2014, n. 92, convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 117, recante, tra l'altro: "Disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e 2 مهر degli internati che hanno subito un trattamento in violazione dell'articolo 3 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali". In particolare, il legislatore ha introdotto nell'ordinamento degli specifici rimedi risarcitori e comunque compensativi a favore di quanti abbiano subito il pregiudizio, costituito dalla sottoposizione a detenzione in condizioni tali da violare l'art. 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nell'interpretazione offertane dalla Corte EDU, consentendo loro di ottenere una riduzione della pena ancora da espiare, ovvero una somma di denaro commisurata alla protrazione dell'esecuzione carceraria della pena detentiva nelle condizioni, degradanti ed inumane, perciò non conformi con le prescrizioni convenzionali. Ha quindi regolato anche il procedimento da attivarsi da parte dell'interessato per ottenere il riconoscimento di tali rimedi e la competenza a provvedervi: al riguardo, mediante il rinvio testuale alla previsione dell'art. 69, comma 6 lett. b) della legge di ordinamento penitenziario, per coloro che non versino nelle situazioni previste dal terzo comma dell'art. 35-ter, -ossia non abbiano subito il lamentato pregiudizio in stato di custodia cautelare, non computabile nella pena definitiva da scontare, oppure non abbiano già terminato l'espiazione in carcere-, ha inteso rendere esperibile lo strumento del reclamo giurisdizionale delineato dall'art. 35-bis della stessa legge, da rivolgere al magistrato di sorveglianza secondo uno specifico procedimento.
1.2 Viene dunque richiamata espressamente la disciplina processuale di cui agli artt. 666 e 678 cod. proc. pen. che governa il procedimento di sorveglianza ed impone l'attivazione del contraddittorio tra le parti, esteso anche all'amministrazione penitenziaria interessata, e la fissazione dell'udienza in camera di consiglio per dar modo alle stesse di partecipare ed interloquire innanzi al giudice. E' altresì contemplata, quale eccezione alla regola generale, la possibilità di un epilogo decisorio anticipato del reclamo in termini d'inammissibilità ai sensi del secondo comma dell'art. 666 cod. proc. pen., mediante pronuncia di decreto reso con procedura "de plano" ed in assenza di contraddittorio, quando l'istanza sia stata "già rigettata (perché, n.d.r.), basata sui medesimi elementi", ovvero sia "manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge". In tali situazioni, il difetto dei presupposti richiesti dalla legge deve essere oggetto di immediata constatazione, senza richiedere sforzi interpretativi o valutazioni discrezionali, basate su articolate ed approfondite verifiche circa la situazione di fatto posta a base della richiesta, suscettibili di condurre ad esiti opinabili e diversificati: l'eventuale adozione anticipata di decisione espressa in termini di inammissibilità, ma che nella sostanza investe il merito della domanda, si porrebbe in contrasto col principio del contraddittorio, che nei procedimenti di esecuzione e di sorveglianza è funzionale ad assicurare la partecipazione e l'interlocuzione dell'interessato nell'ambito del confronto dialettico tra le parti. I commi 4 e 5 dell'art. 35-bis contengono anche la regolamentazione del regime d'impugnazione avverso la decisione del magistrato di sorveglianza, che è contestabile dall'interessato mediante reclamo al tribunale di sorveglianza nel termine di quindici giorni dalla notificazione о comunicazione dell'avviso di deposito del provvedimento, mentre la decisione del predetto tribunale è ricorribile per cassazione, entro il termine di quindici giorni dalla notificazione ° comunicazione dell'avviso di deposito dell'ordinanza, per il solo vizio di violazione di legge.
1.3 L'analisi dei testi normativi di riferimento non può però arrestarsi agli artt. 35-bis e 35-ter della legge nr. 354/1975; deve tenersi conto anche della disposizione dell'ultimo periodo dell'art. 666 cod. proc. pen., comma 2, la quale prevede espressamente che contro il decreto d'inammissibilità, reso "de plano", sia proponibile ricorso per cassazione. Deve dunque ribadirsi che avverso il provvedimento di inammissibilità adottato "de plano" dal magistrato di sorveglianza l'unico mezzo di impugnazione è costituito dal ricorso per cassazione e non dal reclamo al tribunale di sorveglianza nel contradditorio delle parti, per la ragione evidente che la relativa declaratoria, adottata eventualmente fuori dai casi previsti, impone che la richiesta venga esaminata dal magistrato nel giudizio partecipato di primo grado, recuperando il contraddittorio espressamente previsto, e non dinanzi al tribunale, saltando un grado di merito. Se, al contrario, si opinasse per la tesi opposta della reclamabilità del provvedimento illegittimamente emesso "de plano" a fronte della violazione del contraddittorio, dovrebbe riconoscersi che il tribunale è comunque tenuto a provvedere ai sensi dell'art. 604 cod. proc. pen., comma 4, dichiarando la nullità del provvedimento di primo grado e rimettendo le parti davanti al magistrato di sorveglianza con un inutile dispendio di tempo e di risorse.
1.4 Né in senso contrario, è sufficiente richiamare quanto stabilito da questa sezione prima con la sentenza nr. 315 del 17/12/2014, Le Pera, rv. 261706, secondo la quale "avverso l'ordinanza del magistrato di sorveglianza resa sull'istanza del detenuto per ottenere il risarcimento dei danni patiti per le condizioni della detenzione è ammesso il reclamo al tribunale di sorveglianza ex art. 35-bis, comma quarto, ord. pen., ma non il ricorso diretto per cassazione che, se proposto dopo l'entrata in vigore dell'art. 3 del D.L. n. 146 del 2013 (conv. in legge n. 10 del 2014), va qualificato come reclamo e trasmesso al detto tribunale per principio di conservazione il мо dell'impugnazione espresso nell'art. 568, comma quinto, cod. proc. pen.". Tale decisione, al contrario, non contrasta con la linea interpretativa sopra esposta, dal momento che riguarda un caso in cui, ad onta della decisione espressasi in termini d'inammissibilità, la stessa era stata assunta nella forma dell'ordinanza ed all'esito di compiuta istruttoria, quindi all'esito di una approfondita disamina sulla fondatezza della domanda ed al di fuori dello schema procedurale di cui all'art. 666 cod. proc. pen., comma 2. In termini corrispondenti alla linea interpretativa qui esposta, si è pronunciata questa sezione con plurime decisioni sul punto (sez. 1, n. 46967 del 16/07/2015, Mecikian, rv. 265366; sez. 1, n. 34256 del 12/06/2015, Olaru, rv. 264237; sez. 1, n. 35840 del 14/05/2015, Manrique Sanchez Josue Ismael;
sez. 1 n. 45376 del 12/06/2015, Giordano, non massimata).
2. Così ricostruita l'attuale cornice normativa di riferimento, va osservato, quanto al merito dell'impugnazione, che il ricorrente contesta la correttezza giuridica della decisione d'inammissibilità del proprio reclamo, fondata sul rilievo della sopravvenuta cessazione dello stato di detenzione del proponente per essere stato scarcerato per fine pena in conseguenza della sua rideterminazione in senso riduttivo, disposta con ordinanza del magistrato di sorveglianza e quindi per essere venuta meno la condizione normativa che consente di attribuire alla giurisdizione di sorveglianza il potere di prendere cognizione della domanda risarcitoria quando questa possa avere soltanto contenuto pecuniario.
2.1 Il Tribunale di sorveglianza ha argomentato la propria decisione in forza della lettura coordinata dei commi 1 e 2 dell'art. 35-ter ord. pen., dalla quale ha tratto la conclusione che, mentre il primo comma prevede che magistrato di sorveglianza disponga la riduzione della pena detentiva a favore degli istanti detenuti per riferirsi a coloro che stanno eseguendo pena detentiva in condizioni di restrizione in carcere, il secondo comma contempla un rimedio concorrente, ma subordinato, consistente nella liquidazione di un importo pecuniario, riconoscibile solo unitamente alla riduzione della pena. L'utilizzo dell'avverbio "altresì" dovrebbe convincere della correttezza ermeneutica di tale soluzione, secondo la quale alla magistratura di sorveglianza sarebbe inibito riconoscere al richiedente soltanto il rimedio pecuniario se non aggiuntivo a quello compensativo in forma specifica.
2.2 La soluzione esposta nel provvedimento in esame non può condividersi in punto di diritto per una pluralità di concorrenti ragioni.
2.2.1 In primo luogo, i giudici di merito, nel ritenere indispensabile che lo stato detentivo del reclamante perduri sino al momento della decisione ed insufficiente la sua sussistenza all'atto della proposizione della domanda, 5 My hanno assunto determinazione in contrasto con i principi generali che regolano i criteri distribuitivi della competenza. Viene in rilievo la specifica disposizione dell'art. 677 cod. proc. pen., comma 1, la quale stabilisce espressamente che la competenza per territorio nell'ambito del procedimento di sorveglianza si determina in funzione della situazione esistente "all'atto della richiesta, della proposta o dell'inizio di ufficio del procedimento" e dell'ubicazione dell'istituto in cui è ristretto l'interessato in quel momento;
a contrariis, si deduce che resta indifferente la modificazione di tale stato di fatto in dipendenza dell'eventuale suo successivo trasferimento in altre strutture penitenziarie, dislocate in diverse aree del territorio e rientranti nella giurisdizione di differente ufficio giudiziario. In realtà, come ha avvertito il costante orientamento interpretativo espresso da questa Corte, nonostante l'intitolazione dell'articolo codicistico "competenza per territorio", quella assegnata alla magistratura di sorveglianza va qualificata come competenza funzionale ed inderogabile, analoga a quella del giudice dell'esecuzione e, come tale, sindacabile anche d'ufficio nel giudizio di legittimità (sez. 1, n. 43517 del 19/09/2013, P.G. in proc. Parabita, rv. 257172; sez. 1, n. 45714 del 08/11/2001, Cianciaruso, rv. 220371; sez. 1, n. 3375 del 13/12/1979 - dep. 1980, Pesa, rv. 144348): la stessa "si radica in funzione del collegamento ordinamentale tra l'ufficio giudiziario e lo stabilimento di pena compreso nella relativa circoscrizione ove si trova l'interessato all'atto della richiesta, della proposta o dell'inizio di ufficio del procedimento" (Cass. sez. 1, n. 16372 del 20/03/2015, P.G. in proc. De Gennaro, rv. 263324). Il secondo comma dell'art. 677 cod. proc. pen. stabilisce poi che se l'interessato non sia detenuto o internato, "la competenza, se la legge non dispone diversamente, appartiene al tribunale o al magistrato di sorveglianza che ha giurisdizione sul luogo in cui l'interessato ha la residenza o il domicilio. Se la competenza non può essere determinata secondo il criterio sopra indicato, essa appartiene al tribunale o al magistrato di sorveglianza del luogo in cui fu pronunciata la sentenza di condanna, di proscioglimento o di non luogo a procedere e, nel caso di più sentenze di condanna o di proscioglimento, al tribunale o al magistrato di sorveglianza del luogo in cui fu pronunciata la sentenza divenuta irrevocabile per ultima". Si tratta di regole generali di determinazione della competenza, non assolute perché derogabili per effetto di diversa disciplina normativa.
2.2.2 Questa Corte ha già osservato con argomentazioni del tutto condivise dal Collegio che la competenza della magistratura di sorveglianza, determinata secondo le regole dettate dall'art. 677 citato, non è suscettibile di subire eccezioni per effetto della sopravvenienza di eventi successivi al 6 ufs momento di presentazione dell'istanza da parte del soggetto sottoposto ad esecuzione penale che incidano sul quadro da apprezzare per individuare il criterio di collegamento, si tratti del trasferimento in altro istituto penitenziario quando ristretto, oppure, se libero, della formazione di ulteriori titoli esecutivi per effetto di pronunce di condanna irrevocabili, emesse da giudici di diverso distretto di corte d'appello, poiché la materia è disciplinata dal principio della perpetuatio jurisdictionis, secondo il quale, una volta radicatasi la competenza per territorio con riferimento alla situazione esistente al momento della domanda, tale competenza resta insensibile agli eventuali mutamenti che tale situazione può subire in seguito (Cass., sez. 1, n. 51083 del 06/11/2013, Aiello, rv. 257886; sez. 1, n. 1137 del 24/11/2009, dep. nel 2010, confl. comp. in proc. Savino e altri, rv. 245948; sez. 1, n. 198 del 17/12/2004, dep. nel 2005, Confl. comp. in proc. Iannuzzi, rv. 230544; sez. 1, n. 3084 del 28/6/1993, confl. comp. in proc. Berni, rv. 194848). Quello della perpetuatio jurisdictionis è un parametro decisorio certo ed ancorato a dati oggettivi, che consente di evitare facili strumentalizzazioni, sia da parte del detenuto, che dell'amministrazione penitenziaria e rinviene il suo fondamento costituzionale nel principio del giudice naturale precostituito per legge;
ispirato ad esigenze di certezza nell'individuazione dell'autorità che deve pronunciarsi e di effettività della garanzia di tutela giurisdizionale, oltre che di celerità nella definizione dei procedimenti, in presenza di un'unica domanda proveniente dal condannato, consente di evitare il trasferimento del procedimento di sorveglianza davanti a giudici di volta in volta diversi in funzione del progressivo aggiornamento della posizione esecutiva, dipendente dalla sopraggiunta esecutività di nuovi provvedimenti di condanna o dello spostamento dell'interessato in altri luoghi detentivi. La Corte costituzionale (sentenza n. 178 del 12/6/2009) ha espressamente riconosciuto l'esistenza nell'ordinamento di tale principio regolatore della competenza ed osservato la sua costante applicazione nella materia dell'esecuzione penale in perfetta aderenza alle costanti posizioni esegetiche della Suprema Corte ( Cass., sez. 1, n. 6739 del 30/01/2014, P.M in proc. Santaniello, rv. 259171; sez. 1, n. 23252 del 19/05/2010, Confl. comp. in proc. Chiarello, rv. 247648; sez. 1, n. 24438 del 03/06/2008, Confl. comp. in proc. Torres e altri, rv. 240811; sez. 1, n. 49256 del 21/10/2004, Garofalo, rv. 230301), per la quale l'art. 665 cod. proc. pen., comma 4, nell'attribuire la competenza a decidere sull'incidente di esecuzione, nell'ipotesi di una pluralità di provvedimenti emessi da giudici diversi, al giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo, pur non contenendo alcun riferimento al momento nel quale si radica la 7 شهر competenza, va inteso come riferito all'atto della proposizione della domanda in ossequio al criterio della perpetuatio jurisdictionis, che rende irrilevante l'eventuale sopravvenienza di ulteriori titoli esecutivi. Sotto diverso aspetto, l'interpretazione che consente di mantenere in capo al tribunale di sorveglianza la competenza a provvedere sull'istanza del condannato già detenuto al momento della sua proposizione, anche se in seguito scarcerato, è altresì funzionale ad assicurare celerità del procedimento del giudice specializzato, posto istituzionalmente e l'intervento nell'architettura dell'ordinamento giudiziario a più diretto contatto con la realtà penitenziaria.
2.2.3 Sul piano sistematico non è poi privo d'interesse anche il pertinente rilievo, contenuto nel ricorso, sulla simmetrica ed ancor più esplicita previsione contenuta nell'art. 5 cod. proc. civ., a norma del quale "la giurisdizione e la competenza si determinano con riguardo alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda e non hanno rilevanza rispetto ad esse i successivi mutamenti della legge o dello stato medesimo", stabilendo in modo testuale l'irrilevanza degli eventi sopravvenuti rispetto alla domanda introduttiva del giudizio. Le Sezioni Unite civili al riguardo hanno riconosciuto trattarsi di un principio generale del sistema giuridico (Cass. civ. S.U. n. 20322 del 20/09/2006, rv. 591304; Sez. 2, ord n. 16667 del 16/07/2010, rv. 614756; Sez. U, n. 2065 del 28/01/2011, rv. 616020), che persegue la finalità di attribuire e mantenere in capo al giudice, adito in base ai criteri vigenti al tempo della domanda, la giurisdizione e la competenza.
2.2.4 Né argomenti favorevoli alla tesi qui avversata possono trarsi dalla natura e dal contenuto della decisione che può essere adottata dal magistrato di sorveglianza ai sensi dei primi due commi dell'art. 35-ter ord. pen.: secondo il Tribunale di sorveglianza l'uso dell'avverbio "altresì" nel secondo comma della disposizione in esame per significare che l'attribuzione del rimedio pecuniario può avvenire soltanto in aggiunta a quello compensativo in forma specifica della riduzione della pena detentiva e l'atipicità dei provvedimenti conseguibili, non assimilabili ad altri strumenti di tutela già previsti dall'ordinamento giuridico, escludono l'applicabilità delle norme processuali cui sono soggette dette differenti azioni e quindi l'ammissibilità di una pronuncia di liquidazione del danno a contenuto soltanto monetario, svincolata dalla riduzione della pena da espiare. Siffatte argomentazioni, pur pregevoli e pertinenti, da un lato non tengono conto che la possibilità di riconoscere il solo rimedio pecuniario non è inibita in assoluto al magistrato di sorveglianza, poiché, al contrario, la 8 previsione testuale del secondo comma dell'art. 35-ter la prevede come unico strumento di tutela praticabile quando il periodo di detenzione trascorso in condizioni disumane sia stato inferiore a quindici giorni e ciò svincolando la relativa decisione dal collegamento con un'effettiva riduzione del periodo detentivo, sicchè deve negarsi l'eccezionalità del potere del magistrato di sorveglianza di liquidare, «a titolo di risarcimento del danno, una somma di denaro» al detenuto che ha subito un trattamento disumano, e l'esistenza di una valida e razionale ragione per negarlo allorchè non vi sia contestualmente da operare anche una riduzione di pena. Dall'altro i rilievi esposti nel provvedimento in verifica hanno già ricevuto autorevole smentita dalla Corte costituzionale, la quale con la sentenza n. 204 del 21/7/2016, nel dichiarare infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 35-ter ord. pen. sollevata in riferimento all'inapplicabilità ai soggetti condannati all'ergastolo, ha evidenziato che il riparto di competenza fra ufficio di sorveglianza e giudice civile è affidato al criterio dello stato detentivo del richiedente. La Consulta con rilievi di particolare chiarezza ed efficacia interpretativa ha rilevato che il comma 2 dell'art. 35-ter reca indicazioni linguistiche di mero appoggio al comma 1. Con tali indicazioni la disposizione ha anche la funzione di stabilire la priorità del rimedio costituito dalla riduzione di pena. Priorità che non può significare però preclusione nel caso in cui non ci sia alcuna detrazione da operare. Al di fuori dell'ipotesi del coordinamento tra i rimedi del primo e quelli del secondo comma dell'art. 35-ter impugnato resta la piena autonomia del ristoro economico, appunto confermata dall'ultimo periodo del secondo comma sopra ricordato". Ha quindi completato il proprio percorso esegetico, osservando che "Una volta ritenuto insussistente l'ostacolo erroneamente individuato dal rimettente nella lettera della legge, l'interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata della norma impugnata torna possibile, e nel caso di specie coincide con gli esiti cui conduce l'interpretazione logico-sistematica. Sarebbe infatti fuori da ogni logica di sistema, oltre che, come ha prospettato il giudice rimettente, in contrasto con i principi costituzionali, immaginare che durante la detenzione il magistrato di sorveglianza debba negare alla persona condannata all'ergastolo il ristoro economico, dovuto per una pena espiata in condizioni disumane, per la sola ragione che non vi è alcuna riduzione di pena da operare. Non può sfuggire infatti all'interprete che quest'ultima evenienza non ha alcuna relazione con la compromissione della dignità umana indotta da un identico trattamento carcerario. Né si può sostenere che la persona condannata all'ergastolo potrebbe comunque rivolgersi al giudice civile, ai sensi del comma 3 della disposizione impugnata, posto che vi sono ipotesi in cui 9 ме inibita in assoluto al magistrato di sorveglianza, poiché, al contrario, la previsione testuale del secondo comma dell'art. 35-ter la prevede come unico strumento di tutela praticabile quando il periodo di detenzione trascorso in condizioni disumane sia stato inferiore a quindici giorni e ciò svincolando la relativa decisione dal collegamento con un'effettiva riduzione del periodo detentivo, sicchè deve negarsi l'eccezionalità del potere del magistrato di sorveglianza di liquidare, «a titolo di risarcimento del danno, una somma di denaro>> al detenuto che ha subito un trattamento disumano, e l'esistenza di una valida e razionale ragione per negarlo allorchè non vi sia contestualmente da operare anche una riduzione di pena. Dall'altro i rilievi esposti nel provvedimento in verifica hanno già ricevuto autorevole smentita dalla Corte costituzionale, la quale con la sentenza n. 204 del 21/7/2016, nel dichiarare infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 35-ter ord. pen. sollevata in riferimento all'inapplicabilità ai soggetti condannati all'ergastolo, ha evidenziato che il riparto di competenza fra ufficio di sorveglianza e giudice civile è affidato al criterio dello stato detentivo del richiedente. La Consulta con rilievi di particolare chiarezza ed efficacia interpretativa "1 ha rilevato che il comma 2 dell'art. 35-ter reca indicazioni linguistiche di mero appoggio al comma 1. Con tali indicazioni la disposizione ha anche la funzione di stabilire la priorità del rimedio costituito dalla riduzione di pena. Priorità che non può significare però preclusione nel caso in cui non ci sia alcuna detrazione da operare. Al di fuori dell'ipotesi del coordinamento tra i rimedi del primo e quelli del secondo comma dell'art. 35-ter impugnato resta la piena autonomia del ristoro economico, appunto confermata dall'ultimo periodo del secondo comma sopra ricordato". Ha quindi completato il proprio percorso esegetico, osservando che "Una volta ritenuto insussistente l'ostacolo erroneamente individuato dal rimettente nella lettera della legge, l'interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata della norma impugnata torna possibile, e nel caso di specie coincide con gli esiti cui conduce l'interpretazione logico-sistematica. Sarebbe infatti fuori da ogni logica di sistema, oltre che, come ha prospettato il giudice rimettente, in contrasto con i principi costituzionali, immaginare che durante la detenzione il magistrato di sorveglianza debba negare alla persona condannata all'ergastolo il ristoro economico, dovuto per una pena espiata in condizioni disumane, per la sola ragione che non vi è alcuna riduzione di pena da operare. Non può sfuggire infatti all'interprete che quest'ultima evenienza non ha alcuna relazione con la compromissione della dignità umana indotta da un identico trattamento carcerario. Né si può sostenere che la persona condannata all'ergastolo potrebbe comunque rivolgersi al giudice civile, ai sensi del 9 comma 3 della disposizione impugnata, posto che vi sono ipotesi in cui l'ergastolo va scontato interamente in carcere, ovvero casi nei quali di fatto l'azione civile sarebbe negata". Ha dunque richiamato l'attenzione sul fatto che la Corte EDU con la nota sentenza pronunciata nel caso TO c. Italia, ha sollecitato l'introduzione di procedure rapide ed efficaci, attivabili dai detenuti per porre fine e rimedio a condizioni di detenzione o a trattamenti carcerari in contrasto con l'art. 3 della CEDU e conseguire adeguata riparazione, indicazione da intendere quale criterio ermeneutico da utilizzare per la corretta e convenzionalmente conforme applicazione della disciplina normativa introdotta dal legislatore col nuovo testo dell'art. 35-ter ord. pen.. 2.3 Ebbene, nel caso specifico l'istanza-reclamo era stata ritualmente proposta al Magistrato di sorveglianza dal LO e trattata in costanza di detenzione dell'interessato con l'accoglimento parziale della sua pretesa, dopo il quale egli aveva conseguito la scarcerazione per avvenuta espiazione della pena detentiva. La decisione d'inammissibilità haqui impugnata erroneamente omesso la disamina nel merito del suo reclamo, proposto in termini coerenti con il parametro normativo di riferimento in un momento in cui la restrizione carceraria era ancora in atto e ha assegnato rilievo preclusivo alla circostanza di fatto della scarcerazione del reclamante, dipendente dal riconoscimento della parziale fondatezza della sua stessa domanda;
in tal modo ha erroneamente applicato l'art. 35-ter ord. pen. e l'art. 677 cod. proc. pen., comma 1, il che integra il vizio di violazione di legge deducibile in questo tipo di procedimento. In base alle superiori considerazioni deve dunque affermarsi il seguente principio di diritto "la scarcerazione del detenuto per avvenuta espiazione della pena detentiva, intervenuta dopo la proposizione dell'istanza-reclamo ai sensi dell'art. 35-ter ord. pen., con la quale si lamenti di avere patito carcerazione in condizioni disumane e degradanti in contrasto con l'art. 3 CEDU, non esclude la competenza del tribunale di sorveglianza a provvedere al riconoscimento del solo rimedio pecuniario del risarcimento del danno". Ne discende l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Venezia per nuovo esame del reclamo che dovrà avvenire nel rispetto dei principi di diritto sopra esposti.
P. Q. M.
annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Venezia. Così deciso, il 17 novembre 2016. 10 а شهر Il Consigliere estensore Il Presidente Monica Boni Mariastefania Di Tomassi М оется и ори DEPOSITATA IN CANCELLERIA 27 FEB 2017 IL CANGELLIERE Stefania FAJELLA 11