Sentenza 8 novembre 2001
Massime • 1
In tema di reclami avverso i provvedimenti ministeriali di applicazione, nei confronti di detenuti, del regime differenziato di cui all'art. 41 bis, comma 2, dell'ordinamento penitenziario, la competenza a decidere su tali reclami, attribuita, ai sensi del successivo comma 2 bis dello stesso articolo (introdotto dall'art.4 della legge 7 gennaio 1998 n.11) al tribunale di sorveglianza avente giurisdizione sull'istituto al quale il detenuto è stato assegnato, ha carattere funzionale ed inderogabile, per cui la sua eventuale inosservanza può essere rilevata, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 08/11/2001, n. 45714 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45714 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. RENATO TERESI - Presidente - del 08/11/2001
1. Dott. TORQUATO GEMELLI - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. EDOARDO FAZZIOLI - Consigliere - N. 6154
3. Dott. UMBERTO GIORDANO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. ANGELO VANCHERI - Consigliere - N. 14628/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Lecce. Sezione distaccata di Taranto nei confronti di IA SI, n. 21.1.1965
avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza a Taranto in data 7 marzo 2001
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Edoardo Fazzioli Letta la requisitoria del Pubblico Ministero che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
Osserva in fatto e in diritto:
1. Con ordinanza del 7 marzo 2001 il tribunale di sorveglianza di Taranto annullava il decreto 22 dicembre 2000 con il quale il ministro della giustizia aveva disposto nei confronti di SO OS la sospensione di alcune regole del trattamento penitenziario ai sensi dell'art. 41 bis, comma 2, legge 26 luglio 1975, n. 354. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Bari, sezione distaccata di Taranto, eccependo la incompetenza del tribunale di sorveglianza di Taranto, ai sensi dell'art. 41 bis, comma 2 bis, legge 354/75, trovandosi il SO assegnato, all'atto della proposizione del reclamo, presso il Centro penitenziario di Napoli Secondigliano. Nel merito deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p. in quanto il tribunale di sorveglianza in violazione degli artt. 678 - 666 c.p.p. e 71 bis, legge 354/1975 avrebbe invaso "la sfera della discrezionalità amministrativa, confondendo. con essa la legittimità dell'operato ministeriale".
3. Il primo motivo di ricorso è fondato ed assorbente. Il tribunale di sorveglianza di Taranto si è posto di ufficio, sollecitato da una lettera dell'Amministrazione penitenziaria con la quale era stata inviata documentazione varia richiesta dallo stesso tribunale, la questione della propria competenza e l'ha risolta positivamente in base alla duplice considerazione: a) che nessuna delle parti aveva sollevato eccezioni al riguardo .."con il che ogni questione resta preclusa"; b) che in ogni caso la corretta interpretazione dell'art. 41 bis, comma 2 bis, legge 354/75 "lascia intendere che nel concetto di assegnazione va ricompreso anche il trasferimento temporaneo o di breve durata, qual è appunto quello per motivi di giustizia", che ricorreva nel caso di specie. L'art. 677 c.p.p. attribuisce, in via generale, la competenza per territorio, nel caso di detenuti, al tribunale di sorveglianza che ha giurisdizione sull'istituto penitenziario in cui "l'interessato si trova all'atto della richiesta, della proposta o dell'inizio d'ufficio del procedimento", mentre, nel caso di soggetto in libertà, la competenza viene attribuita, in via principale, al tribunale di sorveglianza del luogo dove l'interessato ha la residenza, la dimora o il domicilio.
Dalle disposizioni in esame risulta, dunque, che il legislatore, in entrambe le ipotesi, ha individuato il giudice competente sulla base di una relazione di fatto tra l'interessato e l'istituto penitenziario, o tra questo ed il territorio, purché dotato di sufficiente stabilità(cfr. per quel che riguarda la determinazione del tribunale di sorveglianza competente in caso di interessato detenuto, in senso conforme, cass. 20 febbraio 1989, n. 415, RV. 180894, RV. 196247, RV. 196802, RV 199766, RV. 202205). Il comma 2 bis, dell'art. 41 bis, introdotto con l'art. 4, legge 7 gennaio 1998, n. 11 ha stabilito una regola di determinazione della competenza del tutto particolare, sia con riferimento ai soggetti ai quali si applica, perché è limitata soltanto ai detenuti sottoposti alle restrizioni previste dall'art. 41 bis, sia con riferimento ai criteri, perché al collegamento di fatto tra istituto e detenuto, ha sostituito il criterio formale della "assegnazione" effettuata dalla amministrazione, sia con riferimento agli effetti di eventuali trasferimenti, a qualsiasi titolo disposti, che, ancorché non temporanei non sono ritenuti idonei ad incidere sulla competenza. Deve, dunque, concludersi che il legislatore ha inteso creare una vera e propria competenza specifica del tribunale di sorveglianza che ha giurisdizione sull'istituto di pena in cui è assegnato il condannato, l'internato o l'imputato assoggettato alle per cui si è in presenza di restrizioni di cui all'art. 41 bis, comma 2, legge 354/75, una competenza funzionale territoriale di natura inderogabile che può essere rilevata, in qualsiasi stato e grado del procedimento, anche di ufficio. Va aggiunto, peraltro, che tale previsione non si pone in contrasto con il principio di cui all'art.677, comma 1 c.p.p., perché la novella che ha introdotto la eccezione alla regola generale è temporalmente successiva, sia perché l'art. 236, disp. Att. c.p.p. prevede che nelle materie di competenza del tribunale di sorveglianza continuano ad osservarsi le disposizioni processuali della legge 26 luglio 1975, n. 354 diverse da quelle contenute nel capo 2^ bis del titolo 2^ della stessa legge. L'ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio, disponendosi la trasmissione degli atti al tribunale di sorveglianza di Napoli che ha competenza sul centro penitenziario di Secondigliano, dove il SO risulta assegnato.
P.Q.M.
annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e ordina trasmettersi gli atti al tribunale di sorveglianza di Napoli.
Così deciso in Roma, il 8 novembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2001