Sentenza 17 dicembre 2004
Massime • 1
In forza del principio della "perpetuatio jurisdictionis", la competenza per territorio del magistrato o del tribunale di sorveglianza, una volta radicatasi con riferimento alla situazione esistente all'atto della richiesta di una misura alternativa alla detenzione, rimane insensibile agli eventuali mutamenti che tale situazione può subire in virtù di successivi provvedimenti. (Nella specie, il condannato aveva originariamente proposto istanza di affidamento in prova al servizio sociale al tribunale di sorveglianza di Napoli, la cui competenza, radicatasi a seguito di provvedimento di cumulo della Procura generale della stessa città, era stata confermata da decisione di annullamento con rinvio della Corte suprema; e successivamente, a seguito di notifica di ordine di esecuzione della Procura della Repubblica di Monza, aveva proposto domanda per la concessione anche della detenzione domiciliare al tribunale di sorveglianza di Milano, denunciando, quindi, l'incompetenza territoriale del tribunale partenopeo nell'udienza camerale in corso dinanzi ad esso. La Corte, nel risolvere il conflitto positivo di competenza sollevato dal tribunale milanese con la dichiarazione di competenza di quello napoletano, ha anche attribuito a quest'ultimo il potere di pronunciarsi sull'ulteriore istanza di detenzione domiciliare non formulata nella primitiva domanda del condannato e accolta dal tribunale di sorveglianza di Milano).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/12/2004, n. 198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 198 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2004 |
Testo completo
【 198/05 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE
UDIENZA CAMERA
DI CONSIGLIO
DEL 10/12/2004
17/12/2004
SENTENZA
N. 4957104 Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. FAZZIOLI EDOARDO PRESIDENTE
1. Dott.SANTACROCE GIORGIO CONSIGLIERE REGISTRO GENERALE
2. Dott.SILVESTRI GIOVANNI it N. 028358/2004
3. Dott.SIOTTO MARIA CRISTINA
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
4. Dott. CASSANO MARGHERITA UFFICIO COPIE PENALI п
ha pronunciato la seguente Richiesta studio tach 24 ORE 201 dal Sig SENTENZA / ORDINANZA per diritti € 1,55 il 11/1/05 sul conflitto di competenza sollevato da
IL CANCELLIERE
1) TRIBUNALE SORV. MILANO
-CONFLITTO
Лек coufe nei confronti di:
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 2) TRIBUNALE SORV. NAPOLI CONFLITTO UFFICIO COPIE PENALI
Richiesta copia studio dal Sig LI ON (AURA ORDINANZA del 13/07/2004
per diritti € 4,65 TRIB. SORVEGLIANZA di MILANO il12/1/05 IL CANCELLIERE sentita la relazione fatta dal Consigliere
SANTACROCE GIORGIO Latte/sentite le conclusioni del P.G. Dr. Guiseppe VENEZIANO, che her chiesto dichuprasi car competences oul Presumole di sorve- glianza di Milano e per l'effetto, dictionarsi l'mesistenzai die proveducants d'sospensione dell'esecutivite contenuto well' ordware del Prubunale di sorvegliaisЧивинов di Milano out
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G In esito al conflitto positivo di competenza tra i tribunali di sorveglianza di OL e di Milano, con riferimento alla richiesta di affidamento in prova al servizio sociale avanzata da IA AF in relazione alla pena di anni due, mesi cinque e giorni dieci di reclusione di cui al provvedimento di cumulo disposto il 16 marzo 2004 dalla procura della Repubblica presso il tribunale di Monza per più reati di diffamazione a mezzo stampa.
OSSERVA
I. Con ordinanza del 31 maggio 2004, il tribunale di sorveglianza di OL, giudicando in sede di rinvio a seguito di sentenza di annullamento di questa Corte Suprema per motivi strettamente procedurali, rigettava l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale avanzata da IA AF, senatore della Repubblica, entrando nel merito della vicenda e ritenendo infondata l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla difesa del condannato.
Secondo il difensore dello lannuzzi, l'avvenuta notifica al condannato di un provvedimento di cumulo emesso il 16 marzo 2004 dalla procura della
Repubblica presso il tribunale di Monza, spostava la competenza della magistratura di sorveglianza da OL a Milano, ai sensi dell'art. 656 comma 6 c.p.p. II PM di Monza, dopo aver ordinato la carcerazione dello lannuzzi per l'espiazione della pena residua di anni due, mesi cinque e giorni dieci di reclusione per una serie di condanne riportate per il reato di diffamazione a mezzo stampa, aveva disposto contestualmente la sospensione dell'esecuzione dell'ordine di carcerazione, con avviso al condannato di presentare entro trenta giorni dalla notifica istanza per la concessione di misure alternative alla detenzione. Istanza che lo lannuzzi aveva presentato al tribunale di sorveglianza di Milano dopo l'avvenuta notifica del nuovo ordine di esecuzione, avvenuta il 30 aprile 2004.
Il tribunale di sorveglianza di OL giudicava la proposta eccezione di incompetenza territoriale tardiva, non essendo stata proposta in occasione dell'apertura della prima udienza avvenuta il 19 aprile 2004, ma solo dopo il rinvio a nuovo ruolo del procedimento e successivamente alle richieste conclusive del PG e degli stessi difensori, a nulla rilevando che la difesa avesse ricevuto la notifica del provvedimento di cumulo dopo l'udienza del 19 aprile 2004. Peraltro, l'eccezione doveva considerarsi infondata anche nel merito, perché, essendosi in presenza di un giudizio di rinvio, questo, ai sensi dell'art. 623 lett. a) c.p.p., non poteva svolgersi davanti a un giudice diverso da quello espressamente designato dalla corte di cassazione: senza contare che, ai sensi dell'art. 627 c.p.p., nel giudizio di rinvio non è ammessa discussione sulla competenza attribuita dal giudice di legittimità. Tale principio di ordine generale (meglio conosciuto come quello della perpetuatio jurisdictionis), secondo i giudici napoletani, deroga ed assorbe ogni altro criterio e, quindi, anche il disposto dell'art. 656 commi 5 e 6 c.p.p. Il 31 maggio 2004, conclusa l'udienza camerale, il tribunale napoletano rigettava l'istanza proposta. Contro l'ordinanza il difensore dello lannuzzi ha proposto ricorso per cassazione. 2
Di contrario avviso si è mostrato il tribunale di sorveglianza di Milano, secondo il quale la sua competenza territoriale in ordine alla richiesta di affidamento in prova al servizio sociale proposta dallo lannuzzi dopo il nuovo provvedimento di cumulo emesso dalla procura della Repubblica di Monza deriva direttamente dall'art. 656 commi 5 e 6 c.p.p., non essendo applicabile al giudizio di sorveglianza il disposto della norma di sbarramento posta dall'art. 627 c.p.p. Dopo il provvedimento di cumulo della procura della Repubblica di
Monza era stata innovata tutta la posizione giuridica del condannato, ciò che aveva determinato l'insorgere di una nuova domanda di affidamento in prova da parte sua: circostanza, questa, che avrebbe dovuto essere rilevata d'ufficio dal collegio napoletano, imponendo la trasmissione degli atti al tribunale di sorveglianza di Milano anche fuori udienza. Pertanto, occorreva rimettere alla corte di cassazione, come si afferma esplicitamente nell'ordinanza del 13 luglio 2004, copia degli atti necessari alla risoluzione del conflitto positivo determinatosi tra i due organi giudiziari.
II. Va preliminarmente riconosciuta l'ammissibilità del denunciato conflitto positivo di competenza, perché, ad onta della intervenuta decisione del tribunale di sorveglianza di OL del 31 maggio 2004 contro la quale risulta che la difesa dello lannuzzi ha proposto ricorso per cassazione, sussiste l'attualità del conflitto determinato dalla pendenza dei procedimenti in relazione ai quali si è verificata la situazione di contrasto. E' evidente che, se uno dei due procedimenti si fosse già concluso con una sentenza o un'ordinanza irrevocabile, per l'altro procedimento, avente ad oggetto il medesimo fatto si porrebbe un problema di ne bis in idem, e il giudice, competente o meno, non potrebbe far altro che rinunciare a far valere le sue ragioni.
Neppure si pone un problema di conflitto di competenza per territorio determinato dalla c.d. continenza delle regiudicande (delle quali l'una comprende, per la sua maggior ampiezza, riferita a un più lungo arco temporale, l'altra) e che dovrebbe comportare la riunione degli atti contenuti nel procedimento contenuto a quelli del procedimento principale e la concentrazione dei due procedimenti davanti al giudice presso il quale pende quello di maggior ampiezza (Cass., Sez. I, 20 giugno 1997, Ripa, CED Cass., n. 208240; Id., Sez. I, 7 febbraio 1991, Bonaventura, in Arch. nuova proc. pen., 1991, 446), essendo per un verso dubbia l'identità ontologica del fatto da cui è scaturita la duplicità dei procedimenti, ma soprattutto essendosi in presenza di un provvedimento (qual è quello di unificazione di pene concorrenti adottato dal PM ai sensi dell'art. 663 c.p.p.: c.d. provvedimento di cumulo) di cui è pacifica la natura meramente amministrativa e non giurisdizionale, perché suscettibile di essere revocato o rimosso da parte del medesimo organo al fine di tenere costantemente aggiornata la posizione processuale del condannato e che, come tale, non acquista, ancorché non impugnato, carattere di irrevocabilità (o di regiudicanda): Cass., 12 gennaio 1993, Giuffré, in Cass. pen. mass. ann., 1994, 1271).
Neppure ha senso invocare l'art. 627 c.p.p., come ha fatto il tribunale di sorveglianza di OL, perché, se è vero che in sede di giudizio di rinvio vige il principio della irretrattabilità del c.d. foro commissorio, salvo che dopo la sentenza di annullamento della corte di cassazione intervenga un provvedimento legislativo che modifichi la competenza territoriale del giudice di rinvio (Cass., Sez. V, 5 maggio 1995, Miceli, in CED Cass., n. 202248; Id., Sez. : 3
II, 11 febbraio 1995, Fiorino, ivi, n. 200352), è anche vero che la norma richiamata fa “salvo quanto previsto dall'art. 25”, introducendo una deroga al carattere vincolante della decisione della stessa corte di legittimità sulla competenza quando "risultino nuovi fatti che comportino una diversa definizione giuridica da cui derivi la modificazione della competenza di un giudice superiore". E' evidente però che, per tipologia e contenuto, il caso de quo non è riconducibile alla norma dell'art. 25 c.p.p., non ricorrendo i presupposti di operatività di essa. Ad avviso del collegio, la soluzione di questa intricata vicenda appare strettamente legata all'iter processuale che l'ha caratterizzata. La competenza territoriale del tribunale di sorveglianza di OL trae origine dal provvedimento di cumulo del 2 dicembre 2001 emesso dalla procura generale presso la corte di appello della stessa città. Ed è su questo provvedimento di cumulo che si è innestata, ai sensi dell'art. 656 comma 5 c.p.p., la proposizione dell'originaria istanza di ammissione al regime di affidamento in prova al servizio sociale su cui si è pronunciata, con le vicende che ne sono seguite, la magistratura di sorveglianza del capoluogo campano. La quale si è vista confermare la propria competenza a decidere sull'istanza da una decisione di annullamento con rinvio della corte di cassazione (Sez. I, 12 dicembre 2003).
A seguito di notifica al condannato del nuovo ordine di esecuzione del procuratore della Repubblica presso il tribunale di Monza con contestuale sospensione della sua esecuzione ex art. 656 comma 5 c.p.p., la difesa dello lannuzzi ha avanzato una nuova richiesta di affidamento in prova al servizio sociale al tribunale di sorveglianza di Milano, denunciando nell'udienza camerale in corso di svolgimento presso il tribunale di sorveglianza di OL l'incompetenza territoriale di questo stesso tribunale per la sopravvenienza del nuovo titolo esecutivo che spostava, a suo giudizio, la competenza territoriale a un altro giudice, quello di Milano. Ma il tribunale napoletano rigettava l'eccezione di rito, confermando la propria competenza e decidendo nel merito. Il conflitto, sicuramente attuale, veniva formalmente sollevato dal tribunale di sorveglianza di Milano con ordinanza del 13 luglio 2004, emessa a distanza di quasi un mese e mezzo dalla decisione di rigetto del tribunale di sorveglianza di OL (che è del 31 maggio 2004).
Così stando le cose, il collegio è dell'avviso che la sopravvenienza del nuovo titolo esecutivo emesso dalla procura della Repubblica presso il tribunale di Monza non sposti la competenza radicatasi presso il tribunale napoletano non tanto per l'individuazione compiuta dalla corte di cassazione a seguito del disposto annullamento con rinvio della precedente decisione adottata dallo stesso tribunale, quanto piuttosto perché è destinato a trovare qui applicazione il principio della perpetuatio jurisdictionis, secondo il quale, una volta radicatasi la competenza per territorio con riferimento alla situazione esistente al momento della richiesta di una misura alternativa alla detenzione, tale competenza resta insensibile agli eventuali mutamenti che tale situazione può subire in virtù di altri successivi provvedimenti (cfr., tra le tante, Cass., Sez. 1, 8 ottobre 1996, n. 5070, confl. in proc. Tamburella, Rv 206063, con specifico riferimento a un conflitto tra due tribunali di sorveglianza). E' questo un criterio di orientamento certo ed obiettivo, che, in presenza della stessa domanda di concessione di una misura alternativa alla detenzione, consente di evitare il trasferimento del procedimento di sorveglianza davanti a giudici di volta in volta diversi in relazione al continuo aggiornamento della posizione esecutiva di un condannato. 4
In quest'ottica, nessuna concreta rilevanza può essere perciò attribuita all'esistenza, segnalata dalla difesa del condannato, di una decisione della procura generale presso questa Corte, la quale - anteriormente alla decisione del 12 dicembre 2003 -, chiamata risolvere il conflitto tra due pubblici ministeri (la procura generale presso la corte di appello di OL il procuratore della
Repubblica presso il tribunale di Monza), ha ritenuto, in applicazione dei consolidati principi enunciati con riferimento all'art. 665 comma 4 c.p.p., competente ad esaminare la posizione esecutiva dello lannuzzi la procura della Repubblica di Monza.
Resta da esaminare la decisione, indubbiamente singolare, del tribunale di sorveglianza di Milano che, investito dalla difesa del condannato nel corso dell'udienza camerale del 13 luglio 2004, anche di una istanza di detenzione domiciliare, ha ritenuto di dover effettuare un distinguo tra la domanda di affidamento in prova al servizio sociale che ha provocato l'odierno conflitto di competenza e quella, del tutto nuova, di detenzione domiciliare, che il tribunale ha accolto. Questa Corte, in ossequio al principio del favor rei che opera anche nella fase esecutiva, non ritiene di dover revocare la misura alternativa concessa, sulla quale però dovrà pronunciarsi, per il principio richiamato della perpetuatio jurisdictionis, il tribunale di sorveglianza di OL.
P. Q. M.
Visto l'art. 32 c.p.p.
Risolvendo il conflitto dichiara
la competenza del tribunale di sorveglianza di OL, cui dispone trasmettersi gli atti anche in relazione alla domanda di detenzione domiciliare.
Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2004.
CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE Giorgio Santacroce Edoardo Fazzioli
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