Sentenza 19 maggio 2010
Massime • 1
La competenza del giudice dell'esecuzione, in caso di pluralità di provvedimenti emessi da giudici diversi, si radica in capo a quello dell'ultimo provvedimento al momento della presentazione della domanda e non muta per la sopravvenienza di ulteriori successivi titoli esecutivi.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 19/05/2010, n. 23252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23252 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 19/05/2010
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - N. 1520
Dott. DI TOMASSI Mariastefania - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BARBARISI Maurizio - rel. Consigliere - N. 5091/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da:
1) TRIBUNALE SCIACCA - CONFLITTO N. IL;
1) TRIBUNALE PARMA - CONFLITTO N. IL;
avverso l'ordinanza n. 139/2009 TRIBUNALE di SCIACCA, del 02/11/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MAURIZIO BARBARISI;
sentite le conclusioni del PG Dott. D'AMBROSIO Vito, che ha concluso per la declaratoria di competenza del Tribunale di Parma. RITENUTO IN FATTO
1. - Rileva il giudice rimettente (il Tribunale di Sciacca) che, diversamente opinando dal Tribunale di Parma (il quale, dichiarandosi incompetente in relazione alla richiesta di applicazione dell'indulto avanzata nell'interesse di EL HE, aveva osservato che alcun legame territoriale emergeva dal casellario in atti con i fatti per i quali il prevenuto aveva richiesto di usufruire del beneficio), ha ritenuto che la competenza a decidere sulla istanza spettasse al Tribunale di Parma atteso che, come emergeva dalla lettura del certificato penale, era proprio quest'ultimo ufficio giudiziario che aveva emesso l'ultima sentenza passata in giudicato, in ossequio peraltro della giurisprudenza costante della Corte Suprema sul punto. Con ordinanza in data 2 novembre 2009 il Tribunale di Sciacca sollevava conflitto negativo di competenza, rimettendo gli atti a questa Corte di legittimità per la decisione.
OSSERVA IN DIRITTO
2. - Il conflitto sussiste, in quanto due giudici ordinari contemporaneamente ricusano la cognizione del medesimo fatto loro deferito, dando così luogo a quella situazione di stallo processuale, prevista dall'art. 28 c.p.p., la cui risoluzione è demandata a questa Corte dalla norme successive.
Tale conflitto deve essere risolto nel senso indicato dal giudice che l'ha rilevato.
3. - Questo Collegio intende dar continuità al condivisibile principio di diritto, già più volte espresso da questa Corte, secondo cui il tenore dell'art. 665 c.p.p., comma 4 è chiaro ed univoco: la competenza a decidere sull'incidente di esecuzione, nell'ipotesi di una pluralità di provvedimenti emessi da giudici diversi, appartiene al giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo.
La norma non precisa, peraltro, il momento in cui la situazione che determina la competenza si cristallizza e la questione è di primaria importanza essendo possibile (e frequente) il susseguirsi, in fase esecutiva, di nuove sentenze da eseguire che si aggiungono alle precedenti (in presenza o meno di provvedimenti di cumulo). Il sistema tuttavia non sembra lasciare dubbi: la competenza si determina nel momento della presentazione della domanda e, in omaggio al principio della perpetuatio jurisdictionis, si radica definitivamente e non muta anche in caso di sopravvenienza di ulteriori titoli esecutivi (così, con riferimento all'analoga situazione del procedimento di sorveglianza ma con evidente portata generale, Cass., Sez. 1^, 8 ottobre - 27 novembre 1996, conflitto in proc. Tamburella, rv. n. 206063; Cass., Sez. 1^, 5 maggio 2008, n. 19466, rv. 240293, Confl. comp.; Sez. 1^, 21 ottobre 2004, n. 49256, Garofalo, rv. 230301; Sez. 1^, 12 maggio 2004, n. 23208, rv. 228253, Confl. comp. in proc. Salati).
Ciò posto, dall'esame della visura delle iscrizioni nel casellario giudiziale in atti (esame consentito per la natura del giudizio instaurato in costanza del quale questa Corte è anche giudice del fatto) emerge con chiarezza che, in data 14 dicembre 1999, il EL ha riportato sentenza di applicazione della pena (ad Euro 250,23 di multa) su richiesta delle parti, pronunciata dal Tribunale di Parma, e divenuta irrevocabile per ultimo in data 9 febbraio 2000 ex art. 81 cpv. c.p., art. 594 c.p., comma 4. 4. - Giova infine sottolineare che a nulla può rilevare il fatto che siano stati successivamente emessi nei confronti del EL due provvedimenti di unificazione pene concorrenti in data 10 gennaio 2001 e in data 13 luglio 2001 dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Sciacca, posto che, in termini, questa Suprema Corte ha già chiarito che "in tema di esecuzione, il giudice competente a provvedere sull'applicazione dell'indulto in favore di un soggetto raggiunto da più condanne emesse da giudici diversi è sempre quello che ha pronunciato il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo, restando irrilevante l'assenza di un provvedimento di cumulo da parte del pubblico ministero" (Cass., Sez. 1^, 21 novembre 2007, n. 364, Confl. comp. in proc. Gianfelice, rv. 238771).
P.Q.M.
dichiara la competenza del Tribunale di Parma cui dispone trasmettersi gli atti.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 maggio 2010. Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2010