Sentenza 21 ottobre 2004
Massime • 1
In tema di esecuzione, la competenza a decidere sull'incidente nell'ipotesi di una pluralità di provvedimenti emessi da giudici diversi appartiene al giudice che ha emesso il provvedimento divenuto per ultimo irrevocabile e il momento in cui tale competenza si radica è quello della presentazione della domanda, che, in virtù della "perpetuatio jurisdictionis", non muta anche in caso di sopravvenienza di ulteriori titoli esecutivi.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 21/10/2004, n. 49256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49256 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 21/10/2004
Dott. MOCALI Piero - Consigliere - SENTENZA
Dott. RIGGIO Gianfranco - Consigliere - N. 4033
Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PEPINO Livio - Consigliere - N. 11242/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) GA ES GI, n. il 2 novembre 1955;
contro l'ordinanza 5 febbraio 2004 del TRIBUNALE di FORLÌ;
visti gli atti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. LIVIO PEPINO;
lette le conclusioni del Procuratore Generale Dr. GI CIAMPOLI che ha chiesto respingersi il ricorso.
OSSERVA
1. Con ordinanza 5 febbraio 2004, il Tribunale di Forlì, in veste di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza proposta il 15 luglio 2003 alla Corte di appello di VA (e da questa trasmessa per competenza al Tribunale di Forlì il 24 novembre 2003) da GA ES GI per ottenere l'applicazione della continuazione tra i reati di cui a numerose sentenze di condanna, la revoca parziale di alcune di dette sentenze per abolitio criminis e la dichiarazione di non esecutività della sentenza 26 marzo 1992 del Tribunale di Milano. Ha proposto ricorso il GA deducendo: a1) nullità dell'ordinanza perché emessa da giudice funzionalmente incompetente appartenendo la competenza alla Corte di appello di VA in virtù della sentenza emessa il 20 maggio 2003 (ultima divenuta irrevocabile); a2) nullità dell'ordinanza per mancata decisione sulla istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato depositata il 5 febbraio 2004 (giorno dell'udienza in Camera di consiglio); a3) manifesta illogicità della motivazione in punto mancato riconoscimento della esistenza, tra i fatti contestati, di un unico disegno criminoso e reiezione della richiesta di revoca delle sentenze indicate in istanza nonché totale mancanza di motivazione in ordine alla questione della esecutività della sentenza 26 marzo 1992 del Tribunale di Milano. Il Procuratore generale ha concluso come in epigrafe.
2. Il primo motivo di ricorso è fondato e assorbe quelli successivi. Il quarto comma dell'art. 665 del codice di procedura penale è univoco: la competenza a decidere sull'incidente di esecuzione, nell'ipotesi di una pluralità di provvedimenti emessi da giudici diversi, appartiene al giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo. La norma non precisa, peraltro, il momento in cui la situazione che determina la competenza si cristallizza e la questione è di primaria importanza essendo possibile (e frequente) il susseguirsi, in fase esecutiva, di nuove sentenza da eseguire che si aggiungono alle precedenti (in presenza o meno di provvedimenti di cumulo). Il sistema non sembra, peraltro, lasciare dubbi: la competenza si determina nel momento della presentazione della domanda e, in omaggio al principio della perpetuatio jurisdictionis, si radica definitivamente e non muta anche in caso di sopravvenienza di ulteriori titoli esecutivi (così, con riferimento all'analoga situazione del procedimento di sorveglianza ma con evidente portata generale, Cass. sez. 1^, 8 ottobre - 27 novembre 1996, conflitto in proc. Tamburella, riv. n. 206063).
Orbene, nel caso di specie, l'incidente di esecuzione, recante la data 15 luglio 2003, risulta pervenuto alla cancelleria della Corte di appello di VA il 28 luglio 2003. All'epoca - a quanto risulta dall'istanza - l'ultima sentenza irrevocabile nei confronti del GA era quella emessa il 27 febbraio 2002 dalla Corte di appello di VA, divenuta definitiva il 4 marzo 2003, mentre la sentenza 21 maggio 1997 della Pretura di Forlì, in forza della quale il tribunale di detta città ha ritenuto la propria competenza, è passata in giudicato il 24 dicembre 2003 e, dunque, in epoca successiva al deposito della istanza de qua. Ne viene l'incompetenza del giudice dell'esecuzione di Forlì.
Alla stregua di quanto precede l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio e gli atti trasmessi alla Corte di appello di VA (che, disponendo dello stato esecutivo e del certificato penale aggiornato al 28 luglio 2003, riesaminerà altresì la questione della competenza attenendosi al principio sopra enunciato).
P.Q.M.
annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di VA.
Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2004.
Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2004