Cass. pen., sez. I, sentenza 14/05/2015, n. 35840
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Sentenza 14 maggio 2015

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Non è affetto da inammissibilità il reclamo proposto dal detenuto ai sensi dell'art. 35 ter Ord.pen., al fine di ottenere la riduzione della pena detentiva, in applicazione della disciplina transitoria prevista dall'art.2 del D.L. 26 giugno 2014 n.92, convertito nella Legge 11 agosto 2014 n.117, in caso di incompleta indicazione della data di presentazione del ricorso alla Corte Edu, quando sia comunque possibile individuare il procedimento pendente davanti a quest'ultima, poichè la finalità della prescrizione che chiede di fornire la precisata indicazione è quella di consentire la verifica circa l'intervento di eventuali pronunce sulla ricevibilità del ricorso e la proponibilità di eccezioni da parte del Governo italiano in ordine al mancato esaurimento dei rimedi previsti dall'ordinamento interno.

Avverso il decreto di inammissibilità emesso "de plano" dal magistrato di sorveglianza sul reclamo proposto dal detenuto ai sensi dell'art. 35 ter Ord.pen, al fine di ottenere la riduzione di pena per i giorni di detenzione sofferta in violazione dei criteri di cui all'art. 3 Cedu, è proponibile esclusivamente il ricorso per cassazione in applicazione di quanto previsto dall'art. 666, comma secondo, cod. proc. pen.

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  • 1Raccolta sentenze della Cassazione Penale - anno 2015
    Redazione · https://www.giurdanella.it/ · 26 ottobre 2015

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 14/05/2015, n. 35840
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 35840
Data del deposito : 14 maggio 2015

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