Sentenza 24 luglio 1999
Massime • 2
Nel contratto di agenzia gli scritti con i quali, nel corso del rapporto, l'agente fattura e il preponente, a sua volta, accetta provvigioni in misura (variabile in funzione della natura degli affari) diversa da quella contrattualmente pattuita, pur non costituendo (per la loro indole non contrattuale) formale negozio modificativo dell'iniziale misura contrattuale, se per la forma risultano estranei all'ipotesi delineata dall'art. 2723 cod. civ., per il contenuto possono, però, costituire, nel loro complesso, base idonea per argomentare l'intervenuta modificazione della misura contrattuale della provvigione nel corso del rapporto qualora dagli altri elementi della fattispecie ciò sia chiaramente desumibile.
Il diritto di esclusiva delineato dall'art. 1743 cod. civ. (che per l'agente comporta il divieto di trattare per lo stesso ramo di affari nell'interesse di più imprese in concorrenza fra loro), investendo la stessa funzione contrattuale, costituisce un elemento naturale del contratto di agenzia che, in quanto tale, deve ritenersi presente in assenza di contraria pattuizione. Ne consegue che, per il principio dell'art. 2697 cod. civ., l'eventuale limitazione del suddetto diritto esige adeguata prova. Poiché fondamento del diritto è la concorrenza, ove l'impresa concorrente gestisca una pluralità di affari dei quali solo alcuni in concorrenza con il preponente è necessario provare non soltanto l'esistenza dell'autorizzazione a trattare gli affari in concorrenza ma anche la sua estensione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/07/1999, n. 8053 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8053 |
| Data del deposito : | 24 luglio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Sergio LANNI - Presidente -
Dott. AL SPANÒ - Consigliere -
Dott. Pietro CUOCO - rel. Consigliere -
Dott. Giuseppe CELLERINO - Consigliere -
Dott. Camillo FILADORO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AT AL, elettivamente domiciliato in ROMA V.LE MANZONI 26, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO D'ASTICE, che lo rappresenta e difende unitamente all 'avvocato EDUARDO DE SANNA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
OR AG ELASTICA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ANASTASIO II 80, presso lo studio dell'avvocato ADRIANO BARBATO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIUSEPPE BERLUSCONI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
e sul 2^ ricorso n. 06554/97 proposto da:
AT AL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ANTONIO BERTOLONI 26/B, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO PETRONI, rappresentato e difeso dall'avvocato EDUARDO DE SANNA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
OR AG ELASTICA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA VIA ANASTASIO II 80, presso lo studio dell'avvocato ADRIANO BARBATO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIUSEPPE BERLUSCONI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso le sentenze nn. 11726/96 - 5155/96 n.d. del Tribunale di MILANO, depositate il 30/11/96 - 31/5/96 R.G.N.1019/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/10/98 dal Consigliere Dott. Pietro CUOCO;
udito l'Avvocato DE SANNA;
udito l'avvocato BARBATO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio BUONAJUTO che ha concluso per, previa riunione del ricorso n.6554/97 al n.9723/96, il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato l'11 dicembre 1991 AL AL, sostenendo che il 13 novembre 1991 era stato illegittimamente estromesso dal rapporto di agenzia intercorrente con la OR AG ELASTICA S.r.l. (avente per contrattuale scadenza il 26 febbraio 1994), chiese che il RE di Corno in funzione di giudice del Lavoro condannasse la predetta CI al pagamento della somma di lire 635.630.671 dovutagli per risarcimento del danno causato dall'anticipato recesso privo di giusta causa, per differenza sulle provvigioni, per indennità suppletiva di clientela e per indennità di scioglimento del contratto.
Costituitasi in giudizio, la CI eccepì la giusta causa del recesso (per avere l'AL svolto attività concorrenziale e non aver curato la clientela affidatagli), l'accantonamento dell'indennità di scioglimento del contratto e la riduzione delle provvigioni (dall'8 % al 6 %).
Con sentenza non definitiva il RE dichiarò la legittimità del recesso ed il diritto alle provvigioni risultanti dal contratti scritti;
e con sentenza definitiva dichiarò che il diritto alle provvigioni nella misura del 10 % decorreva dal 1^ gennaio 1987 e condannò la CI al pagamento di quanto dovuto per provvigioni non corrisposte ed indennità di scioglimento del contratto, con rivalutazione ed interessi.
Adito per riassunzione a seguito della territoriale incompetenza (per jus superveniens) dichiarata dal Tribunale di IL., il RE di IL pronunciò sentenza conforme alla statuizione del RE di Como.
Decidendo sugli autonomi appelli proposti da AL AL e dalla CI, con sentenza non definitiva del 31 maggio 1996 il Tribunale di IL, in parziale riforma della predetta decisione, dichiarò la legittimita del recesso per giusta causa e l'inesistenza del diritto a "differenze di provvigioni correlate ad una percentuale diversa rispetto a quella di fatto applicata". A questa decisione il Tribunale giunge affermando che
1. ben potendo il giudice, nell'ambito dell'art. 116 cod. proc. civ., utilizzare risultanze istruttorie acquisite in altro giudizio,
il RE di IL aveva validamente deciso in base alle risultanze testimoniali acquisite nel giudizio innanzi al RE di Como, senza dare ingresso alla dedotta prova testimoniale;
2. poiché il mandato era stato conferito con esclusiva e poi con autorizzazione limitata a prodotti non concorrenziali (come attendibilmente affermato dal teste ER: ed era onere dell'agente provare successive limitazioni dell'esclusiva) e poiché l'AL aveva venduto per altro preponente anche un prodotto (calze) venduto dalla CI (e la concorrenziafità non era esclusa dal diverso colore delle calze, ne' dal fatto che il diverso preponente fosse a sua volta cliente della CI), sussisteva la giusta causa dell'anticipata risoluzione del contratto;
3. la lamentata tardività della reazione al pretesi inadempimenti (emersa solo dopo la morte della madre dell'AL, importante socio della OR S.p.a.) non dimostrava "una totale acquiescenza della CI agli inadempimenti ed al loro probabile protrarsi";
4. attraverso l'esame (a campione) della documentazione emergeva che le provvigioni assumevano una misura variabile, e solo eccezionalmente contestata dall'AL: ciò consentiva di ritenere attendibile l'assunto della CI per cui l'iniziale unitaria misura del 10 % era stata poi differenziata in funzione degli affari conclusi e del prezzo ottenuto dall'agente: e non essendovi per le eventuali variazioni contrattuale riserva di forma scritta, la prova fornita dalla CI attraverso la predetta documentazione era adeguata.
Con definitiva sentenza del 30 novembre 1996 lo stesso Tribunale, avendo accertato che la somma di lire 118.066.014 era stata chiesta e dal RE riconosciuta per provvigioni corrisposte in misura inferiore al 10 % "dopo la discussione sul prospetto riepilogativo predisposto dall'AL" dichiarò insussistente il diritto alla predetta somma, e dispose la restituzione di quanto pagato in esecuzione della decisione pretorile.
Per la cassazione della sentenza non definitiva e poi della sentenza definitiva, ricorre AL AL con distinti ricorsi, per ognuno degli stessi percorrendo le linee di due motivi, coltivati con memoria. Resiste la OR AG ELASTICA S.r.l. con distinti controricorsi.
Motivi della decisione
È necessario premettere che i ricorsi per cassazione separatamente proposti contro la sentenza sull'an e contro la sentenza sul quantum (Cass. 30 luglio 1996 n. 6854) ed i ricorsi per cassazione proposti contro sentenze che integrandosi a vicenda definiscono un unico giudizio (Cass. 7 gennaio 1986 n. 60) devono essere riuniti, anche d'ufficio, dalla stessa Corte di cassazione, analogamente a quanto previsto dall'art. 335 cod. proc. civ. per l'ipotesi d'una pluralità di impugnazioni avverso la stessa sentenza. È pertanto necessario disporre preliminarmente la riunione del ricorso proposto avverso la sentenza del 31 maggio 1996 e del ricorso proposto avverso la sentenza del 30 novembre 1996, emesse dal Tribunale di IL nell'ambito dello stesso giudizio. Poiché il ricorso avverso la sentenza non definitiva era stato notificato il 31 luglio 1996, il relativo controricorso, notificato il 22 ottobre 1996, è inammissibile.
Con il primo motivo proposto con il primo ricorso, denunciando per l'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione degli artt. 1321, 1325, 1362, 1372, 2697 cod. civ. e dell'art. 115 cod. proc. civ, nonché apodittica ed insufficiente motivazione, il ricorrente sostiene che
1. ogni modificazione posteriore alla formazione del documento non è valida (fatta eccezione per i casi espressamente previsti) se non è provata anch'essa documentalmente (ricorso, p. 18); e comunque, altro è ritenere che una clausola contrattuale possa essere provata non per iscritto, ed altro è il ritenerla provata dalle somme poi versate (pp. 8, 9); e nel caso in esame era necessario dare prova certa ed inequivocabile della comune intenzione di modificare la contrattuale misura delle provvigioni (p. 22); e prova non era la provvigione materialmente applicata, dai Tribunale accertata attraverso un esame per campione (p. 18); ne' lo era, secondo il pensiero della Suprema Corte, la tolleranza dell'inadempimento (pp. 19, 20, 21), poiché aveva per oggetto l'importante aspetto contrattuale della retribuzione modificata in pejus a danno della parte più debole (pp. 20, 21), poiché lo strumento della prova era costituito da un semplice "campione" costituito da "scampoli di prospetti mensili prodotti dalla stessa società" (p. 17), e poiché secondo gli elementi accertati dal Tribunale la percentuale concordata non sarebbe stata "variabile" bensì rimessa "al buon cuore" della CI (p. 16) e casuale (memoria, pp. 4, 5, 6);
2. ne' questa pretesa modificazione era stata adeguatamente dedotta in controversia, la CI avrebbe dovuto non solo eccepire che la percentuale, inizialmente fissata al 10 %, "era stata ridotta e resa variabile" bensì avrebbe dovuto positivamente provare per quali categorie di prodotti era stata ridotta od elevata, ed in quale misura (p. 14): questa prova non solo non era stata fornita, bensì non era stata offerta (p. 13) e neanche adombrata (pp. 14, 15, 22). Il motivo è infondato. Oggetto dell'articolata censura è la modificazione della contrattuale misura di provvigione, che il Tribunale ritiene intervenuta nel corso del rapporto. In ordine al primo aspetto della censura (gli insufficienti elementi probatori dal quali il Tribunale aveva dedotto la modifica contrattuale), è necessario premettere che gli scritti con i quali nel corso del rapporto l'agente fattura ed il preponente, a sua volta, accetta provvigioni in misura (variabile) diversa da quella contrattualmente pattuita, pur non costituendo (per la loro indole non contrattuale) formale negozio modificativo dell'iniziale misura contrattuale, se da un canto (per la forma) risultano estranei all'ipotesi delineata dall'art. 2723 cod. civ., d'altro canto (per il contenuto) sono, nel loro complesso, base idonea per argomentarne - secondo l'esatto avviso dei giudici d'appello - la dedotta modifica. E nel caso in esame, in assenza di limiti contrattuali, la modifica della misura (che ovviamente non è in contrasto con la disposizione dell'art. 2103 cod. civ.: Cass. 19 dicembre 1987 n. 9473) poteva essere validamente convenuta con forma non scritta e provata per facta concludentia. Ed il Tribunale deduce la prova della modifica del contratto dalla documentazione ("un quadro di percentuali estremamente variabili, attribuite all'AL a seconda degli affari": pp. 16, 17).
È ben vero che la tolleranza del creditore non può
giustificare l'inadempimento e non comporta, per se stessa, modificazione della disciplina contrattuale, non essendo possibile desumere acquiescenza alla violazione d'un obbligo contrattuale ne' consenso alla modificazione, da un comportamento equivoco com'è normalmente il non pretendere l'osservanza dell'obbligo stesso, in quanto tale comportamento può essere ispirato da benevolenza e non determinato dalla volontà di modificare il patto (Cass. 15 dicembre 1981 n. 6635). Ben diversa dalla tolleranza dell'inadempimento, mero passivo subire, è il mutamento delle provvigioni in una misura articolata in funzione della natura degli affari, differenziata in pejus ed in melius (sentenza, pp. 15, 17), lungamente protrattasi nel tempo, "normalmente" fatturata dallo stesso agente, e da questi talora rimessa alla valutazione debitoria (p. 16). In questa ipotesi l'attiva partecipazione creditoria (in forma di iniziativa), la differenziazione in funzione di specifiche causali, e la lunga protrazione della nuova misura nel tempo conferiscono al comportamento delle parti la base consensuale necessaria ad integrare la modifica contrattuale.
E nel caso in esame il Tribunale pone in adeguata evidenza questi fatti. Per mera esigenza di completezza giova osservare che i rapporti di parentela intercorrenti fra l'AL e l'amministratore unico della società (ricorso, pp. 15, 21), peraltro inidonei a giustificare l'invocata tolleranza, costituiscono un fatto insindacabilmente valutabile dal giudice di merito. Anche il metodo attraverso cui si esamina la documentazione ("per campione"), spazio riservato al giudice di merito, è intangibile in sede di legittimità quando sia integrato in adeguato percorso logico. Ed anche l'esame limitato ad una parte d'una estesa documentazione, di cui sia estremamente oneroso (per il tempo ed il costo) l'analitico accertamento (a tappeto), è coerente alla logica, a condizione che, in applicazione di principi statistici, questa parte (scelta con parametri che investano ogni variabile di rilievo) ne esprima adeguatamente e pur per approssimazione l'integrale contenuto, negli aspetti dedotti in controversia.
La parte che in sede di legittimità intenda contestare questa coerenza sostenendo la mancanza di significatività del campione ha tuttavia l'onere di indicare specificamente gli elementi di inadeguatezza e di incongruità del campione in relazione alla documentazione, per consentire al giudice di accertare, attraverso lo stesso ricorso e senza dover ricorrere agli atti del processo (in applicazione del principio di autosufficienza: Cass. 11 ottobre 1995 n. 10611), la carenza e valutarne la decisività. E nel caso in esame il ricorrente, che contesta sia la natura del metodo che lo strumento (lo specifico campione utilizzato), si limita a lamentare che il Tribunale abbia assunto a campione e alcuni scampoli di prospetti mensili prodotti dalla stessa società" (p. 17). Ciò, indipendentemente dalla circostanza che le fatturazioni erano normalmente effettuate dallo stesso agente, resta assolutamente insufficiente per valutare l'insignificanza del campione e la decisività della censura.
Nè è fondata la censura per cui secondo gli elementi accertati dal Tribunale la percentuale concordata sarebbe stata rimessa "al buon cuore dell'amministratore" e variabile in base a fattori casuali. Ed invero, il Tribunale rileva che le percentuali" erano "attribuite all'AL a seconda degli affari" (sentenza, p. 16)-, ed il ricorrente non contesta adeguatamente questa affermazione poiché non specifica in modo autosufficiente da quali elementi sia deducibile l'assenza di parametri nella determinazione della percentuale- ne' a tanto sono sufficienti le parole utilizzate dall'AL nella lettera del 28 settembre 1988 ("per la provvigione, vedi tu": p. 16), per la loro ambiguità, per l'unicità del fatto (e la stessa espressione è riscontro di questa unicità), e per il riferimento ad un affare ancora da compiersi.
In ordine al secondo aspetto della censura (l'insufficiente deduzione e l'assenza di prove in ordine alla modificazione contrattuale delle provvigioni), il Tribunale rileva che la CI aveva sostenuto che le provvigioni erano state fissate in misura differenziata rispetto agli affari conclusi fra grossisti e dettaglianti;
e per i dettaglianti, in relazione ai maggiori oneri rispetto al minore incasso, sarebbero state fissate al 12 %, mentre per i grossisti sarebbero state ridotte all'8 %, con ulteriore riduzione nel caso che i prezzi praticati dall'agente fossero stati inferiori al listino prezzi stabilito dalla mandante". Aggiunge il Tribunale che "OR AG ELASTICA con la copiosa documentazione allegante la normale applicazione di percentuali variabili....ha assolto al suo onere della prova, funzionale alla resistenza alla pretesa dell'AL". E pertanto le differenziazioni, specificate nel parametro causale e nella misura aritmetica, provate con la documentazione, e ritenute per insindacabile valutazione sufficienti, rendono infondata la censura.
Con il secondo motivo, denunciando per l'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 cod. civ.
e 115 e 116 cod. proc. civ. nonché insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, il ricorrente sostiene che 1. il Tribunale aveva ritenuto che nell'ambito della valutazione delle prove ben può il giudice utilizzare risultanze istruttorie acquisite, e tuttavia con l'appello era stato contestato il fatto che il RE di IL avesse immotivatamente omesso di dare ingresso alla prova testimoniale richiesta: non la valutazione della prova bensì il diritto alla prova (pp. 24, 25, 26, 27);
2. i giudici di merito avevano posto a fondamento del libero convincimento le dichiarazioni rese da VI ER, che il Tribunale aveva qualificato come teste, e che teste non era bensì, quale amministratore delegato, parte della controversia (pp. 30, 31, 32, 33); essendo incontestato che la ditta EL era uno dei migliori clienti della società OR (p.32) e che questa attraverso l'amministratore ER aveva espressamente autorizzato la vendita dei prodotti della EL (p.34), era necessario accertare solo l'eventuale esistenza di limitazioni al l'autorizzazione (in ordine a prodotti concorrenziali: le calze): ed a tal fine erano insufficienti le affermazioni dello stesso ER, essendo necessario, per l'importanza del divieto, un atto scritto (pp. 32, 34, 35);
3. il Tribunale aveva giustificato la tardività delle reazioni della CI alla dedotta omissione di visite al clienti con i rapporti di parentela fra le parti, aggiungendo poi che il tempo trascorso non dimostrava una totale acquiescenza all'inadempimento ed al suo probabile protrarsi;
le due affermazioni erano in interno contrasto e non fornivano bensì escludevano la motivazione (pp. 36, 37, 38).
Il motivo è infondato. In ordine al primo aspetto della censura (omesso ingresso della prova testimoniale), la parte che deduca in sede di legittimità il difetto di motivazione della sentenza impugnata ha l'onere di esporre le specifiche deduzioni formulate nel giudizio di merito, in modo da consentire al giudice, attraverso lo stesso ricorso e senza che si renda necessario l'esame degli atti del processo, di accertare la carenza e valutare la decisività (Cass. 11 ottobre 1995 n. 10611); e nell'ambito del principio di autosufficienza, la censura avente per oggetto l'omessa ammissione della prova testimoniale esige che il ricorrente deduca specificamente le circostanze che costituivano l'oggetto della prova ed il nesso di causalità fra omissione e decisione (Cass. 27 settembre 1996 n. 8529). Nel caso in esame, in sede di legittimità il ricorrente non indica in alcun modo le circostanze dedotte nell'invocato mezzo istruttorio;
e (per esigenza di completezza) neanche nelle conclusioni formulate dalla parte innanzi al Tribunale è indicato il contenuto dell'invocata prova testimoniale. Giova inoltre aggiungere che nella logica del Tribunale le prove raccolte in altro giudizio sono non solo l'oggetto del potere istruttorio bensì la ragione della sufficienza probatoria e dell'irrilevanza d'ogni altro mezzo istruttorio.
In ordine al secondo aspetto della censura (insufficienza probatoria delle affermazioni di VI ER, per la sua qualità di parte), è necessario premettere che il diritto di esclusiva delineato dall'art. 1743 cod. civ. (divieto di trattare per lo stesso ramo affari per più imprese fra loro in concorrenza), investendo la stessa funzione contrattuale, costituisce un naturale negotii che deve ritenersi presente in assenza di contraria pattuizione (Cass. n. 58 del 1985); e pertanto, per il principio dell'art. 2697 cod. civ., l'eventuale limitazione di questo diritto esige adeguata prova. E poiché il fondamento del diritto è la concorrenza, l'estensione dell'autorizzazione a trattare gli affari in concorrenza è parte Integrante di questo onere probatorio. E pertanto, ove l'impresa concorrente gestisca una pluralità di affari (dei quali solo alcuni in concorrenza), è necessario provare non solo l'esistenza bensì l'estensione dell'autorizzazione agli affari in concorrenza.
Nel caso in esame, l'incontestata autorizzazione a trattare affari della EL non era prova dell'autorizzazione a trattare lo specifico prodotto in concorrenza;
e pertanto, essendo in discussione non la limitazione bensì l'estensione del l'autorizzazione, non era onere della società OR provare per iscritto il limite bensì era onere dell'agente provare (pur non per iscritto) l'estensione dell'autorizzazione agli affari in concorrenza. E della permanenza di quest'onere (pur nella riconosciuta esistenza dell'autorizzazione) il Tribunale dà espressamente atto (p. 16).
Poiché il Tribunale deduce la prova dell'autorizzazione esclusivamente dalle dichiarazioni dell'amministratore VI ER (pp. 13, 14), che nell'affermare l'autorizzazione ne aveva precisato il limite (l'esclusione dei prodotti in concorrenza), queste affermazioni (non utilizzabili in una loro invocata parzialità: esistenza dell'autorizzazione ed inesistenza del limite) non escludevano la permanenza dell'indicato onere probatorio;
ed essendo le affermazioni a tal fine irrilevanti, irrilevante resta la loro provenienza (per completezza è da osservare che, per il contenuto delle affermazioni, l'avere il ER "aderito alla richiesta dell'AL"), l'errore nella qualifica attribuita al primo appare di natura meramente materiale).
In ordine al terzo aspetto del motivo (lamentata contraddittorietà fra tardività della reazione e sua inidoneità a dimostrare l'acquiescenza), il percorso seguito dalla sentenza appare adeguatamente logico: non si qualifica la reazione della società (agli inadempimenti) come tardiva, bensì si ipotizza una tolleranza ("non è da escludere che i rapporti...abbiano portato a tollerare una maggiore libertà di comportamenti") che per la sua durata non integra acquiescenza ("il tempo trascorso non è tale....). In ordine al secondo ricorso, con il primo motivo, denunciando per l'art. 360 nn. 3, 4, 5 cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115 e 132 cod. proc. civ. e 2697 cod. civ. nonché nullità della sentenza ed inesistente e contraddittoria motivazione, il ricorrente sostiene che
1. egli non aveva presentato alcun prospetto riepilogativo, e pertanto l'affermazione del Tribunale (che dando atto d'una discussione sul prospetto riepilogativo predisposto dall'AL, "intendeva riferirsi al prospetto predisposto dalla società OR") era erronea (pp. 8, 9);
2. con la sentenza non definitiva il Tribunale aveva affermato che "non essendovi stata nell'originario contratto alcuna riserva di modificazioni con forma scritta, non subisce impedimento la facoltà delle parti di provare una successiva modifica", e tuttavia il Tribunale era poi pervenuto alla definitiva decisione senza che la CI avesse fornito la prova di questa "successiva modifica" (p. 11);
3. il Tribunale non solo non aveva poi effettuato la quantificazione del dovuto, prevista dalla sentenza non definitiva e non aveva disposto la consulenza tecnica d'ufficio (prevista nella successiva ordinanza) bensì aveva illegittimamente imposto alle parti (che avrebbero onere e non l'obbligo di fornire prova) di fornire i conteggi (pp. 12, 13, 14); ed era poi giunto alla decisione definitiva, che in tal modo si poneva in contrasto con la pregressa non definitiva sentenza, senza adottare alcuno dei programmati provvedimenti e senza che "nulla fosse stato fatto o prodotto dalla società OR" (pp. 15, 16);
4. il consulente tecnico d'ufficio nominato dal RE aveva calcolato le differenze fra provvigioni pagate e provvigioni dovute in base alla percentuale del 10 % (p. 21); in esecuzione della sentenza non definitiva il Tribunale avrebbe dovuto accertare quale provvigione fosse dovuta in relazione al singoli affari (6%, 8%, 10%, 12%, 14%), determinare poi in funzione dei singoli affari conclusi le specifiche provvigioni spettanti, e poi determinare la differenza fra provvigione dovuta e provvigione pagata (pp. 23, 34). Con il controricorso si eccepisce che il consulente tecnico d'ufficio nominato in primo grado aveva accertato che "in applicazione della percentuale del 10 % all'agente sarebbe spettata (a saldo) la somma di lire 118.066.014 oltre ad interessi e rivalutazione" sull'esclusiva base dei conteggi prodotti dall'agente, e che l'importo era stato accettato e confermato dallo stesso agente. Il motivo è infondato. Il primo aspetto del motivo (preteso erroneo riferimento a prospetti esibiti dall'AL) attiene ad un elemento che, risolvendosi in un mero errore meramente materiale e non turbando il percorso logico che conduce alla decisione, resta irrilevante.
Il secondo aspetto del motivo (assenza di prove in ordine alla pretesa modifica della misura della provvigione), avendo per oggetto la sentenza non definitiva (che di questa prova dà peraltro atto: p. 17), al fini della impugnazione della sentenza definitiva resta irrilevante.
In ordine al terzo aspetto del motivo, è da premettere che nell'ambito dello spazio probatorio delineato dall'art. 421 cod. proc. civ. ben può il giudice di merito richiedere alle parti gli elementi contabili che conferiscono quantitativa consistenza al loro diritto;
e ben può fondare su questi elementi la conseguente decisione. Il provvedimento con cui nell'ambito del dispositivo della sentenza non definitiva il giudice delinea il progetto istruttorio del successivo corso del processo, essendo estraneo allo spazio di definizione delineato dall'art. 279 cod. proc. civ. ed assumendo pertanto natura di ordinanza, è revocabile (art. 177 secondo comma cod. proc. civ.) attraverso ulteriori provvedimenti istruttori. Nel
caso in esame il Tribunale attraverso la richiesta e la valutazione dei prospetti contabili ha dato esecuzione all'indicato provvedimento istruttorio (contenuto nella sentenza non definitiva), giungendo con questi elementi alla decisione.
In ordine al quarto aspetto del motivo (omessa specificazione delle percentuali spettanti per i singoli affari, delle corrispondenti somme spettanti, e delle conseguenti differenze dovute), il Tribunale con la sentenza non definitiva aveva accertato che all'AL non spettavano differenze "correlate ad una percentuale diversa rispetto a quella applicata": e che pertanto gli erano dovute solo le somme corrispondenti alla percentuale "di fatto applicata". Ed in esecuzione della sentenza non definitiva il Tribunale non avrebbe dovuto accertare (diversamente da quanto il ricorrente lamenta) quale provvigione fosse dovuta in relazione ai singoli affari (6 %, 8 %, 10 %, 12 %, 14 %) e quale provvigione risultasse concretamente dovuta in funzione dei singoli affari conclusi;
la "quantificazione del dovuto" (prevista da questa sentenza) aveva per oggetto esclusivamente l'accertamento della coerenza fra percentuale "di fatto applicata" e somme materialmente versate. La consulenza tecnica d'ufficio aveva fornito questi dati (accertati attraverso fatturazioni normalmente redatte dallo stesso agente, e da questi normalmente non contestate: sentenza non definitiva, p. 16), sulla relativa base poi determinando la somma di lire 118.066.014 come differenza dovuta per percentuali di fatto applicate in misura inferiore al 10 %; e la giustificazione che il Tribunale fornisce dell'obbligo di restituzione (la somma inizialmente assegnata all'AL con la sentenza pretorile, in quanto costituita dalla differenza per provvigioni erogate in misura inferiore al 10 %, in base alla decisione non definitiva non gli era dovuta) delinea un percorso assolutamente coerente con la logica. Con il secondo motivo, denunciando per l'art. 360 n. 5 cod. proc. civ. omessa insufficiente e contraddittoria motivazione, il ricorrente sostiene che la somma di lire 118.066.014 (dal Tribunale ritenuta come differenza provvigionale per quegli affari nel quali era stata corrisposta in misura inferiore) era comprensiva di interessi e rivalutazione, diversamente da quanto aveva il Tribunale affermato (p, 26). sostenendo poi che la sentenza definitiva aveva deciso sugli appelli non avverso la sentenza del RE di IL bensì avverso la sentenza del RE di Como, deduce che per questo evidente errore la sentenza era "manifestamente nulla" (p. 27). Anche questo motivo è infondato. Come lo stesso ricorrente riconosce (ricorso, p. 26). poiché a seguito della sentenza di riforma il titolo del pagamento perde efficacia ex tunc, deve essere restituita anche la maggior somma inizialmente pagata per il tempo trascorso dalla maturazione del preteso diritto (di cui è stata poi accertata l'inesistenza). E pertanto la pretesa inesattezza di qualificazione e determinazione effettuata dalla sentenza in ordine alla somma da restituire (e che peraltro la controricorrente contesta), resta assolutamente irrilevante.
Infondato è anche il secondo aspetto del motivo (preteso errore nell'indicazione del giudice a quo). Il preteso errore, in quanto non impedisce - sulla scorta della narrativa - l'esatta individuazione del giudice a quo nel RE di IL, risulta in concreto irrilevante, pur avendo il Tribunale inesattamente menzionato nel dispositivo il RE di Como.
Il ricorso deve essere respinto. E, per il principio della soccombenza, il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte, disposta la riunione, sotto il più antico numero di ruolo, del ricorso iscritto al n.
6.554 del 1997 al ricorso iscritto al n.
9.723 del 1996, Il rigetta entrambi, e condanna il ricorrente a pagare alla OR AG ELASTICA S.r.l. le spese del giudizio di legittimità, liquidate in lire 78.000 oltre a lire 8.000.000 per onorarlo.
Così deciso in Roma, il 6 ottobre 1998.
Depositato in Cancelleria il 24 luglio 1999