Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/07/1999, n. 8053
CASS
Sentenza 24 luglio 1999

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Nel contratto di agenzia gli scritti con i quali, nel corso del rapporto, l'agente fattura e il preponente, a sua volta, accetta provvigioni in misura (variabile in funzione della natura degli affari) diversa da quella contrattualmente pattuita, pur non costituendo (per la loro indole non contrattuale) formale negozio modificativo dell'iniziale misura contrattuale, se per la forma risultano estranei all'ipotesi delineata dall'art. 2723 cod. civ., per il contenuto possono, però, costituire, nel loro complesso, base idonea per argomentare l'intervenuta modificazione della misura contrattuale della provvigione nel corso del rapporto qualora dagli altri elementi della fattispecie ciò sia chiaramente desumibile.

Il diritto di esclusiva delineato dall'art. 1743 cod. civ. (che per l'agente comporta il divieto di trattare per lo stesso ramo di affari nell'interesse di più imprese in concorrenza fra loro), investendo la stessa funzione contrattuale, costituisce un elemento naturale del contratto di agenzia che, in quanto tale, deve ritenersi presente in assenza di contraria pattuizione. Ne consegue che, per il principio dell'art. 2697 cod. civ., l'eventuale limitazione del suddetto diritto esige adeguata prova. Poiché fondamento del diritto è la concorrenza, ove l'impresa concorrente gestisca una pluralità di affari dei quali solo alcuni in concorrenza con il preponente è necessario provare non soltanto l'esistenza dell'autorizzazione a trattare gli affari in concorrenza ma anche la sua estensione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/07/1999, n. 8053
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8053
    Data del deposito : 24 luglio 1999

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