Sentenza 6 novembre 2013
Massime • 1
In tema di procedimento di sorveglianza, qualora dopo la presentazione da parte del condannato dell'istanza di accesso ad una misura alternativa alla detenzione, sopraggiungano altre istanze volte ad incidere sulla medesima misura o comunque siano ad essa connesse o collegate, rimane ferma, in virtù del principio della "perpetuatio iurisdictionis", la competenza per territorio del Tribunale di Sorveglianza radicatasi con riferimento alla situazione esistente al momento della prima richiesta di misura alternativa. (Fattispecie in cui dopo il riconoscimento del differimento dell'esecuzione della pena nelle forme della detenzione domiciliare, avendo richiesto il Procuratore generale di rivalutare le condizioni di salute del condannato, è stato ritenuto competente a decidere il Tribunale di Sorveglianza che aveva concesso il differimento, essendo irrilevante la circostanza che il condannato si trovasse agli arresti domiciliari in un luogo rientrante nella competenza di altro Tribunale).
Commentari • 10
- 1. Art. 47-quaterhttps://www.filodiritto.com/
- 2. Art. 70-bishttps://www.filodiritto.com/
- 3. Art. 69https://www.filodiritto.com/
- 4. Art. 47-quinquieshttps://www.filodiritto.com/
- 5. Art. 48https://www.filodiritto.com/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 06/11/2013, n. 51083 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 51083 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2013 |
Testo completo
5 1 0 8 3/ 13 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 06/11/2013 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente SENTENZA- Dott. UMBERTO GIORDANO - N. 3519/2013 - Consigliere - Dott. MASSIMO VECCHIO REGISTRO GENERALE- Consigliere - Dott. MARCELLO ROMBOLA' N. 26203/2013 - Rel. Consigliere - Dott. FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO - Consigliere - Dott. GIACOMO ROCCHI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AIELLO MICHELE N. IL 02/09/1953 avverso l'ordinanza n. 4478/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di PALERMO, del 26/03/2013 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO;
lette/seatite le conclusioni del PG Dott. P. Delahaye il quale he chiesto l'a lle delleваши е шь- ordinance Udit i difensor Avv.; La Corte, ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Con ordinanza del 26 marzo 2013 il Tribunale di sorveglianza di Palermo negava la proroga del differimento della esecuzione della pena già concesso per la durata di un anno, nelle forme della detenzione domiciliare, ad IE HE con provvedimento del Tribunale di sorveglianza dell'Aquila del 28.2.2012, reso ai sensi degli artt. 147 c.p. e 47 ter co.
1-ter O.P.. Avverso detto provvedimento ricorre per cassazione l'interessato, assistito dal difensore di fiducia, che ne censura la legittimità con doglianze di natura processuale, in riferimento alla competenza per territorio del Tribunale palermitano in luogo di quello aquilano e di natura sostanziale, quanto alla logicità e coerenza della decisione.
2. Il ricorso è fondato nei suoi rilievi procedimentali.
2.1 Giova prendere le mosse dalla ricostruzione della intera vicenda procedimentale dei cui esiti è attualmente chiamata ad occuparsi la corte. IE HE è stato condannato con sentenza ormai definitiva alla pena di anni 15 e mesi 6 di reclusione per i reati di associazione di stampo mafioso, truffa, corruzione per atto di ufficio ed altro e per questo ristretto nel carcere di Sulmona dal gennaio 2011; il 21 luglio successivo l'IE chiedeva alla magistratura di sorveglianza di L'Aquila la sospensione della pena ai sensi degli artt. 146 e 147 c.p. e 638 c.p.p. ovvero l'ammissione alla detenzione domiciliare ai sensi dell'art. 47-ter co.
1-ter O.P.; il Tribunale adito, con ordinanza del 28.2.2012, accoglieva l'istanza dell'interessato differendo l'esecuzione della pena nelle forme della detenzione domiciliare presso una abitazione posta in Bagheria ed imponendogli il rientro nel carcere di Sulmona allo scadere dell'anno (1.3.2013); in data 19.9.2012 il Procuratore generale presso la Corte di appello dell'Aquila chiedeva al Tribunale di sorveglianza territoriale di instaurare nuovo procedimento di sorveglianza nei confronti del detenuto IE al fine di valutarne le condizioni di salute e con esse la possibilità di cure adeguate in ambiente intramurario;
data la richiesta del P.G., il Presidente del Tribunale, con semplice missiva, trasmetteva gli atti al Tribunale di Palermo indicandolo come competente a provvedere su di essa;
quest'ultimo, il Tribunale di Palermo cioè, dopo aver invitato, acquisendola, la procura generale palermitana a reiterare la medesima richiesta dei colleghi della procura generale aquilana, in data 26 marzo 2013, con l'ordinanza sottoposta al presente scrutinio di legittimità, riteneva la propria competenza a decidere e definiva il procedimento ripristinando la detenzione intramuraria.
2.2 Tanto premesso, osserva la Corte che la competenza per territorio della magistratura di sorveglianza è disciplinata dall'art. 677 c.p.p. in relazione alla condizione in cui si trova l'interessato all'atto della richiesta, della proposta o dell'inizio d'ufficio del relativo procedimento. Nel caso in esame assume rilevanza il disposto di cui all'art. 677 c.p.p., comma 2, in base al quale, "quando l'interessato non è detenuto o internato, la competenza, se la legge non dispone diversamente, appartiene al tribunale o al magistrato di sorveglianza che ha giurisdizione sul luogo in cui l'interessato ha la residenza o il domicilio. Se la competenza non può essere determinata secondo il criterio sopra indicato, essa appartiene al tribunale o al magistrato di sorveglianza del luogo in cui fu pronunciata la sentenza di condanna, di proscioglimento o di non luogo a procedere e, nel caso di più sentenze di condanna o di proscioglimento, al tribunale o al magistrato di sorveglianza del luogo in cui fu pronunciata la sentenza divenuta irrevocabile per ultima". Come si ricava dall'interpretazione letterale della norma, essa si applica "se la legge non dispone diversamente", sicchè quelli previsti dalla citata disposizione assumono il rango di criteri generali di competenza, ai quali, peraltro, la legge può apportare deroghe. Orbene, come posto in evidenza sia dalla dottrina che dalla giurisprudenza (Cass., sentenze n. 38171 del 2008, n. 38047 del 2005 e n. 47881 del 2004; e da ultimo, Cass. Sez. I, 24/11/2009, n. 1137), una di tali deroghe è costituita dalla previsione contenuta nell'art. 656 c.p.p., comma 6, secondo cui l'istanza va trasmessa al tribunale di sorveglianza competente in relazione al luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero che ha promosso la sospensione dell'esecuzione. Viene, così, stabilito un criterio specifico che determina la competenza del tribunale di sorveglianza, in base ad un parametro diverso dal luogo di residenza o di domicilio. Questa Corte ha avuto poi modo di affermare che la competenza per territorio del tribunale di sorveglianza, radicatasi ai sensi della norma ora citata, rimane ferma anche qualora sopravvengano altri titoli esecutivi sulla base di sentenze definitive di condanna pronunciate da giudici di diverso distretto di corte d'appello. In tal caso è applicabile il principio della perpetuatio jurisdictionis, principio generale quest'ultimo, secondo il quale, una volta radicatasi la competenza per territorio con riferimento alla 2 situazione esistente al momento della richiesta di una misura alternativa alla detenzione, tale competenza resta insensibile agli eventuali mutamenti che tale situazione può subire in virtù di altri successivi provvedimenti, siano essi giurisdizionali ovvero meramente amministrativi (Cass., Sez. 1^, 17 dicembre 2004, n. 198, rv. 230544; Cass., Sez. 1^, 28 giugno 1993, n. 3084, rv. 194848). Si tratta di un criterio di orientamento certo ed obiettivo, che, in presenza della stessa domanda di concessione di una misura alternativa alla detenzione, consente di evitare il trasferimento del procedimento di sorveglianza davanti a giudici di volta in volta diversi, in relazione al continuo aggiornamento della posizione esecutiva di un condannato. La ratio di tale criterio risiede nell'esigenza di garantire, una volta intervenuta la sospensione dell'esecuzione ex art. 656 c.p.p., la celerità del procedimento ed il collegamento con il pubblico ministero che ha disposto la sospensione (cfr. C. Cass.,, sentenza n. 178 del 2009). Sulla base di queste considerazioni è possibile affermare che, qualora, dopo la presentazione, da parte del condannato, dell'istanza di accesso ad una misura alternativa alla detenzione in riferimento alla pena inflitta con una o più sentenze definitive, sopraggiungano altre istanze difensive volte ad incidere su di essa e comunque ad essa collegate e connesse, rimane ferma, in attuazione del principio stabilito dall'art. 656 c.p.p., comma 6, espressione di quello più generale della perpetuatio jurisdictionis, la competenza per territorio del tribunale di sorveglianza radicatasi con riferimento alla situazione esistente al momento della prima richiesta della misura alternativa.
2.3 In attuazione di tali principi, nel caso di specie deve essere dichiarata la competenza conoscere della proroga della detenzione domiciliare a suo tempo concessa ad IE HE, ai sensi dell'art. 47-ter co.
1-ter O.P., in favore del Tribunale di sorveglianza di L'Aquila, in quanto autorità giudiziaria, quest'ultima, che l'ha originariamente disposta (oltre le pronunce innanzi citate, cfr., altresì, Cass., Sez. I, 19/05/2010, n. 23252).
3. L'ordinanza impugnata va pertanto cassata senza rinvio con trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza L'Aquila per quanto di competenza. P. T. M. M 3 la Corte, annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di sorveglianza dell'Aquila per quanto di competenza. Così deciso in Roma, addì 6 novembre 2013 Window Il cons. est. Il Presidente Wor ds DEPOSITATA IN CANCELLERIA 18 D:C. 2013 IL CANCELLIERE Steffimia Bailla 4