Sentenza 3 giugno 2008
Massime • 1
La competenza del giudice dell'esecuzione si radica al momento della presentazione della domanda e, in applicazione del principio della "perpetuatio jurisdictionis", non muta per la sopravvenuta esecutività d'altra sentenza di condanna. (Conf., Sez. I, 3 giugno 2008 n. 24439, non massimata)
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 03/06/2008, n. 24438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24438 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 03/06/2008
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - SENTENZA
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - N. 1662
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 008213/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da:
1) TRIBUNALE TERMINI IMERESE - CONFLITTO;
nei confronti di:
2) TRIBUNALE PISTOIA;
ORDINANZA del 27/02/2008 TRIBUNALE di TERMINI IMERESE;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIRACCINI PAOLA;
Rilevato che il Procuratore Generale nella persona del Cons. Dott. Delehaye chiedeva dichiararsi la competenza del Tribunale di Pistoia;
Rilevato che il difensore non è comparso.
FATTO E DIRITTO
Il Tribunale di Pistoia, quale giudice dell'esecuzione, dichiarava la propria incompetenza a decidere la richiesta avanzata da OR RO di applicazione dell'indulto, in quanto, nonostante la Corte di Cassazione lo avesse già individuato come giudice competente in relazione ad un conflitto sollevato col Tribunale di Termini Imerese, nel frattempo era passata in giudicato altra decisione, sempre del Tribunale di Termini Imerese, per cui inviava gli atti per competenza ai sensi dell'art. 665 c.p.p., comma 4. Il Tribunale di Termini Imerese, sollevava nuovamente conflitto osservando che la competenza del giudice dell'esecuzione si cristallizza in capo al giudice funzionalmente competente al momento in cui viene avanzata l'istanza, per cui diveniva irrilevante che nel frattempo fosse passata in giudicato altra sentenza di condanna e doveva prestarsi ossequio alla decisione intervenuta sul punto della Corte di Cassazione.
Va preliminarmente dichiarata l'ammissibilità del conflitto in rito, perché dal rifiuto, formalmente manifestato, di due giudici a conoscere dello stesso procedimento è derivata una situazione di stasi processuale che è irrisolvibile senza l'intervento di questa Suprema Corte.
La Corte individua la competenza del Tribunale di Pistoia, confermando la precedente decisione che aveva individuato in detto tribunale la competenza funzionale a decidere sulla istanza di indulto, competenza che non può essere modificata, dopo l'intervento della Suprema Corte, solo perché nel frattempo è divenuta esecutiva altra sentenza di condanna (Sez. 1, 16 aprile 2002 n. 18802, rv. 222029; Sez. 1, 11 dicembre 2007 n. 1511, rv. 238844), e ciò in quanto la competenza si radica al momento in cui è presentata l'istanza e non subisce ulteriori modifiche in applicazione del principio della "perpetuatio Jurisdictionis" (Sez. 1, 21 ottobre 2004 n. 49256, rv. 230301).
P.Q.M.
La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Pistoia cui dispone trasmettersi gli atti.
Così deciso in Roma, il 3 giugno 2008.
Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2008