Sentenza 12 giugno 2015
Massime • 1
Avverso l'ordinanza del magistrato di sorveglianza resa sull'istanza del detenuto per ottenere il risarcimento dei danni patiti per le condizioni della detenzione è ammesso il reclamo al tribunale di sorveglianza ex art. 35-bis, comma quarto, ord. pen., salvo che il magistrato di sorveglianza dichiari l'inammissibilità della richiesta, ai sensi dell'art. 666, secondo comma, cod. proc. pen. (espressamente richiamato dal primo comma del predetto art. 35 bis), perché in tal caso il provvedimento è impugnabile con ricorso immediato per cassazione. (In motivazione, la S.C. ha precisato che il reclamo erroneamente proposto al Tribunale di Sorveglianza deve essere riqualificato come ricorso per cassazione e trasmesso alla S.C., in applicazione del principio generale di cui all'art. 568, quarto comma, cod. proc. pen.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 12/06/2015, n. 34256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34256 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CORTESE Arturo - Presidente - del 12/06/2015
Dott. MAZZEI A. P. - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. LOCATELLI Giuseppe - Consigliere - N. 1740
Dott. CASA Filippo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MAGI Raffaello - Consigliere - N. 50125/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RU AE, nato in [...] il [...];
avverso il decreto del 27/08/2014 del Presidente del Tribunale di sorveglianza di Torino;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Antonella Patrizia Mazzei;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Dott. ROMANO Giulio, il quale ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, con trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Torino. RITENUTO IN FATTO
1. Con provvedimento del 14 aprile 2014 il Magistrato di sorveglianza di Alessandria ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto, ai sensi della L. 26 luglio 1975, n. 354, artt. 35-bis e art. 69, comma 6, da RU AE, detenuto nella casa di reclusione di Alessandria.
A ragione della decisione il Magistrato ha sostenuto: RU, con atto manoscritto del 2 aprile 2014, aveva lamentato l'inosservanza da parte dell'amministrazione penitenziaria delle disposizioni previste dalla legge di ordinamento penitenziario e relativo regolamento, per insufficienti dimensioni della cella di allocazione, carenza di servizi igienici, inadeguate condizioni di aerazione e illuminazione, mancanza di offerta trattamentale funzionale al reinserimento sociale e inidoneità del servizio sanitario a presidio delle sue compromesse condizioni di salute.
Le prime tre doglianze erano manifestamente infondate nel merito: la cella, avente una superficie lorda di 10,80 mq., al netto dell'ingombro dei soli arredi fissi come precisato dalla giurisprudenza di legittimità (citata sentenza n. 5728 del 2014), garantiva a ciascuno dei due occupanti uno spazio di 4,76 mq. ben superiore alla misura di 3 mq. pro capite, ritenuta dalla giurisprudenza della CE (causa Torreggiani
contro
Italia) la soglia al di sotto della quale il trattamento deve ritenersi inumano;
le disposizioni in tema di servizi igienici, di cui all'art. 7 del regolamento penitenziario supponevano un bagno collocato in un vano annesso alla camera di detenzione e non erano, perciò, riferibili ai bagni sistemati all'interno della cella, come quello del reclamante, con riguardo ai quali l'art. 134, comma 2, del medesimo regolamento prevede soltanto che essi, fino alla loro soppressione, debbano comunque consentire un'utilizzazione rispettosa delle esigenze di riservatezza;
le condizioni di aerazione e illuminazione della cella rispettavano la disposizione di cui all'art. 6, comma 2, del regolamento poiché la finestra esistente, larga circa 1 m. e alta circa 1,20 m., consentiva il passaggio diretto di luce ed aria naturali tenuto conto della superficie della cella (10,80 mq.) e del limitato numero dei suoi occupanti (due persone).
Le ultime due doglianze, poi, in tema di inadeguatezza del trattamento rieducativo e del servizio sanitario, erano assolutamente indeterminate e generiche e, quindi, manifestamente infondate per motivi formali.
In diritto, la disposizione di cui all'art. 666 c.p.p., comma 2, espressamente richiamata in tema di reclamo giurisdizionale per il rinvio agli artt. 666 e 678 cod. proc. pen. operato dall'art. 35-bis ord. pen., comma 1, deve essere interpretata, secondo il Magistrato di sorveglianza, come comprensiva di tutti i casi in cui il reclamo proposto ai sensi dell'art. 69 ord. pen., comma 6, sia manifestamente infondato non solo per ragioni formali ma anche per ragioni di merito, come nel caso di specie. Tale interpretazione, pur non condivisa dalla giurisprudenza di legittimità, deve ritenersi più conforme alla lettera e alla finalità della norma di cui all'art. 666 c.p.p., comma 2, che è quella di evitare il procedimento in contraddittorio, con dispendio di tempi e mezzi, in tutti i casi in cui le domande si profilino immediatamente, anche nel merito, prive di fondamento, ed è più rispettosa del valore costituzionale della ragionevole durata del processo, sancito dall'art. 111 Cost., comma 2. In sintesi, secondo il Magistrato di sorveglianza, in tutti i casi nei quali l'infondatezza della domanda si palesi immediatamente, sia per difetto delle condizioni di forma sia per mancanza delle condizioni di merito, senza richiedere valutazioni discrezionali o approfondimenti istruttori, è legittima la dichiarazione de plano di inammissibilità, come del resto previsto dalla giurisprudenza processuale civile e dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione Europea (citata sentenza n. 309 del 1988, caso Barra
contro
Belgio).
2. Avverso tale provvedimento ha proposto reclamo al Tribunale di sorveglianza di Torino il detenuto RU personalmente, il quale ha lamentato che il Magistrato, con riguardo ai pretesi vizi di merito, non avrebbe dovuto pronunciarsi senza esperire previamente le necessarie verifiche ed accertamenti, all'esito dei quali sarebbe emerso che i letti presenti nella cella sono fissi e,
conseguentemente, il loro ingombro avrebbe dovuto essere scomputato dalla superficie minima disponibile per ciascun detenuto, in conformità della citata giurisprudenza di legittimità (sentenze n. 5728 del 2014 e n. 42901 del 2013). Le condizioni di detenzione, contrariamente all'assunto del Magistrato, non rispetterebbero le disposizioni dell'Ord. Pen. (art. 6) e del Reg. Pen. (artt. 6 e 7) e, neppure, le norme penitenziarie Europee di cui agli artt. 18.1 e 18.2 della Raccomandazione REC (2006)2 del Comitato dei Ministri agli Stati membri, oltre ad essere in contrasto con il divieto di trattamenti inumani e degradanti sancito dall'art. 3 della CE.
3. Il Presidente del Tribunale di sorveglianza adito, con decreto del 27 agosto 2014, rilevato che RU aveva proposto un mezzo di gravame diverso da quello prescritto, giacché contro il provvedimento di inammissibilità del Magistrato di sorveglianza, l'art. 666 c.p.p., comma 2, prevede solo il ricorso per cassazione, mentre il reclamante aveva esplicitamente manifestato la volontà di esperire un rimedio non consentito dalla legge, ha dichiarato l'inammissibilità del reclamo.
4. Avverso il decreto presidenziale ha proposto ricorso per cassazione RU personalmente, il quale lamenta l'illegittimità del provvedimento, richiamando la disciplina del reclamo in materia di sovraffollamento delle carceri di cui al recente D.L. 26 giugno 2014, n. 92, e lamentando il vizio di motivazione della dichiarata inammissibilità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato, al di là del richiamo al ius superveniens rispetto all'originario reclamo proposto, costituito dal D.L. 26 giugno 2014, n. 92, convertito, con modificazioni, nella L. 11 agosto 2014, n. 117, recante disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno subito un trattamento in violazione dell'art. 3 della convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.
Il Presidente del Tribunale di sorveglianza, limitandosi ad un generico rinvio alla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale è inammissibile l'impugnazione proposta con un mezzo di gravame diverso da quello prescritto, quando dall'esame dell'atto si tragga la conclusione che la parte impugnante abbia effettivamente voluto ed esattamente denominato il mezzo di impugnazione non consentito dalla legge (Sez. 2, n. 47051 del 25/09/2013, Ercolano, Rv. 257481 Sez. 6, Sentenza n. 7182 del 02/02/2011 Beltrami Rv. 249452, Sez. U, n. 16 del 26/11/1997, dep. 1998, Nexhi, Rv. 209336), ne ha dichiarato illegittimamente l'inammissibilità.
E, invero, non avendo l'interessato manifestato alcuna volontà di investire esclusivamente il Tribunale di sorveglianza della sua impugnazione avverso il provvedimento di inammissibilità emesso dal Magistrato di sorveglianza, come si ricava dalla lettura dell'originario atto di impugnazione completamente trascurata nel provvedimento presidenziale, il medesimo atto avrebbe dovuto essere riqualificato come ricorso per cassazione, ai sensi della L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 35-bis (abbreviata in Ord. Pen.), aggiunto dal D.L. 23 dicembre 2013, n. 146, art. 3, comma 1, lett. b), convertito, con modificazioni, nella L. 21 febbraio 2014, n. 10. Tale articolo, rubricato come "reclamo giurisdizionale", in tema di procedimento relativo al reclamo di cui all'art. 69 Ord. Pen., comma 6, lett. a) e b), come sostituito dal D.L. n. 146 del 2013, art. 3, comma 1, lett. i), n. 2), cit., dispone che esso si svolge ai sensi degli artt. 666 e 678 cod. proc. pen.. In particolare, salvi i casi di manifesta inammissibilità della richiesta a norma dell'art. 666 c.p.p., comma 2, il Magistrato decide all'esito di udienza in contraddittorio delle parti (ricorrente, difensore e amministrazione interessata), ai sensi dell'art. 35-bis Ord. Pen., commi 1 e 3, e avverso la sua decisione è ammesso reclamo al Tribunale di sorveglianza, come previsto dal successivo comma 4 del medesimo articolo.
Ove, invece, il Magistrato di sorveglianza dichiari l'inammissibilità della richiesta ai sensi dell'art. 666 c.p.p., comma 2, il rinvio a quest'ultima norma operato dall'art. 35-bis Ord.
Pen., comma 1, impone come rimedio impugnatorio il ricorso per cassazione e non il reclamo al Tribunale di sorveglianza. Conseguentemente, nel caso di specie, l'impugnazione proposta dal detenuto contro il provvedimento di inammissibilità del Magistrato di sorveglianza avrebbe dovuto essere riqualificata come ricorso per cassazione, in adesione all'insegnamento giurisprudenziale secondo il quale, allorché un provvedimento giurisdizionale sia impugnato dalla parte interessata con un mezzo di gravame diverso da quello legislativamente prescritto, il giudice che riceve l'atto deve limitarsi, a norma dell'art. 568 c.p.p., comma 5, a verificare l'oggettiva impugnabilità del provvedimento, nonché l'esistenza di una "voluntas impugnationis", consistente nell'intento di sottoporre l'atto impugnato a sindacato giurisdizionale, e quindi trasmettere gli atti, non necessariamente previa adozione di un provvedimento giurisdizionale, al giudice competente (Sez. U, n. 45371 del 31/10/2001, Bonaventura, Rv. 220221; conformi: Sez. 5, n. 21581 del 28/04/2009, Mare, Rv. 243888; Sez. 1, n. 33782 del 08/04/2013, Arena, Rv. 257117; Sez. 5, n. 7403 del 26/09/2013, dep. 2014, Bergantini Rv. 259532). Ciò significa che il giudice ha il potere-dovere di provvedere all'appropriata qualificazione del gravame, privilegiando rispetto alla formale apparenza la volontà della parte di attivare il rimedio all'uopo predisposto dall'ordinamento giuridico ed eventualmente, se si tratta della Corte di cassazione, ritenere il giudizio qualificando l'impugnazione come ricorso, a norma dell'art. 620 c.p.p., lett. i), e art. 621 cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 5291 del
22/12/2003, dep. 2004, Stanzani, Rv. 227092). Nel caso in esame, quindi, va annullato senza rinvio il provvedimento del Tribunale che si è limitato a dichiarare inammissibile l'impugnazione del detenuto RU avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza dichiarativo di inammissibilità del reclamo da lui proposto, a norma dell'art. 69 Ord. Pen., comma 6, lett. b), in tema di inosservanza da parte dell'amministrazione delle disposizioni previste dalla legge di ordinamento penitenziario e relativo regolamento con riguardo alle condizioni generali di detenzione;
e la medesima impugnazione, ai sensi dell'art. 35-bis Ord. Pen., comma 1, che espressamente richiama l'art. 666 c.p.p., comma 2, va riqualificata come ricorso per cassazione e subito esaminata in questa sede.
Viene, dunque, all'attenzione della Corte l'iniziale provvedimento di inammissibilità del Magistrato di sorveglianza, che, come si è anticipato, postula l'equiparazione tra condizioni di inammissibilità formali e condizioni di inammissibilità sostanziali del reclamo.
Ritiene, in proposito, la Corte che il criterio discretivo della legittima declaratoria di inammissibilità de plano, a norma dell'art. 666 c.p.p., comma 2, espressamente richiamato dall'art. 35- bis Ord. Pen., comma 2, non risieda nella distinzione, osteggiata nel provvedimento impugnato, tra manifesta infondatezza per difetto dei presupposti formali della domanda e manifesta infondatezza per insussistenza dei requisiti sostanziali di essa, essendo le une e le altre condizioni previste dalla legge, che, ove palesemente carenti, giustificano l'inammissibilità della domanda, quanto piuttosto nella palmare evidenza di tali difetti nel senso che il loro accertamento non deve richiedere alcun giudizio di merito e apprezzamento discrezionale, ne' implicare la soluzione di questioni controverse (si confrontino, in linea con l'orientamento qui espresso: Sez. 1, n. 35045 del 18/04/2013, Giuffrida, Rv. 257017; Sez. 1, n. 277 del 13/01/2000, Angemi, Rv. 215368; Sez. 1, n. 2058 del 29/03/1996, Silvestri, Rv. 204688; Sez. 3, n. 2886 del 3/11/1994, Sforza, Rv. 200724).
Laddove, invece, non sia rilevabile ictu oculi l'infondatezza della domanda, il decreto di inammissibilità rischierebbe di soppiantare l'ordinanza camerale di rigetto in tutti i casi, anche complessi e delicati, di mancato accoglimento della richiesta, con evidente violazione dei diritti di contraddittorio e di difesa previsti dall'art. 666 c.p.p., commi 3 e 4. Nel caso in esame, ferma l'assoluta genericità, immediatamente rilevabile, della denuncia di inadeguatezza dell'offerta trattamentale e di inidoneità del servizio sanitario interno, dallo stesso testo del provvedimento del Magistrato di sorveglianza risulta che la declaratoria di inammissibilità del reclamo, in tema di condizioni generali di detenzione per insufficienza delle dimensioni della cella, inadeguatezza dei servizi igienici e delle condizioni di aerazione ed illuminazione, non procede dall'immediata evidenza dell'infondatezza delle doglianze del detenuto. Il Magistrato di sorveglianza, infatti, per confutare l'assunto del reclamante, adotta un diverso calcolo della superficie utile della cella rispetto a quello proposto dal detenuto, considerando lo spazio disponibile al netto solo di determinati arredi (armadio a muro, cucina et similia), e non anche al netto dell'ingombro dei letti da ritenersi inamovibili secondo il ricorrente e non annoverati, invece, nel mobilio fisso da parte del Magistrato;
ancora, l'assenza di servizi igienici collocati in un vano separato annesso alla camera di detenzione, in violazione del D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, art. 7 (regolamento penitenziario), non è negata dal Magistrato di sorveglianza, ma superata col richiamo a disposizione transitoria del regolamento (art. 134), che, dopo aver disposto nel termine di cinque anni dall'entrata in vigore del medesimo regolamento, già ampiamente decorso, la ristrutturazione dei servizi igienici sistemati all'interno della camera di detenzione, quale è quello fruito dal detenuto, prescrive nel frattempo la loro utilizzazione con le opportune condizioni di riservatezza, che il Magistrato, peraltro implicitamente non avendolo espressamente rilevato, ritiene assicurate;
infine, anche l'affermata manifesta infondatezza dell'inadeguatezza delle condizioni di aereazione e illuminazione della cella è fondata, nel provvedimento impugnato, sulla valutazione del Magistrato circa la congruità delle dimensioni della finestra rispetto alla superficie totale della cella e al numero dei suoi occupanti.
Si tratta, con ogni evidenza, di considerazioni implicanti giudizi di merito e apprezzamenti discrezionali non consentiti nel provvedimento di inammissibilità, emesso ai sensi dell'art. 666 c.p.p., comma 2, senza fissare l'udienza camerale e, quindi, eludendo il procedimento in contraddittorio previsto dall'art. 666 c.p.p., commi 3 e 4, interamente richiamato dall'art. 35-bis Ord. Pen. in tema di reclamo proposto a norma dell'art. 69 Ord. Pen., comma 6.
Ciò determina la nullità di ordine generale e assoluto, rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del procedimento, del provvedimento del Magistrato di sorveglianza assunto de plano, senza fissazione dell'udienza in camera di consiglio, fuori dei casi espressamente stabiliti dalla legge;
tale nullità, accertata in sede di legittimità, comporta l'annullamento senza rinvio della decisione impugnata (Sez. 1, n. 41754 del 16/09/2014, Cherni, Rv. 260524; Sez. 3, n. 11421 del 29/01/2013, Prediletto, Rv. 254939; Sez. 1, n. 37527 del 07/10/2010, Casile, Rv. 248694).
2. In accoglimento del ricorso, va dunque disposto un doppio annullamento senza rinvio: il primo con riguardo al decreto del Presidente del Tribunale di sorveglianza di Torino, ex art. 666 c.p.p., comma 2, di inammissibilità dell'atto di impugnazione proposto dal detenuto, riqualificato come ricorso per cassazione e immediatamente deciso in questa sede;
il secondo con riguardo al provvedimento di inammissibilità del Magistrato di sorveglianza di Alessandria sull'originario reclamo proposto dal detenuto a norma dell'art. 69 Ord. Pen., comma 6, lett. b), con la conseguente trasmissione degli atti allo stesso Magistrato di sorveglianza per l'ulteriore corso, nel rispetto del procedimento in contraddittorio delle parti previsto dall'art. 666 c.p.p., commi 3 e 4.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato nella parte in cui ha omesso di riqualificare il reclamo come ricorso per cassazione e, per l'effetto opera tale riqualificazione e, decidendo sul ricorso così riqualificato, annulla senza rinvio il provvedimento 14/04/2014 del Magistrato di sorveglianza di Alessandria, cui dispone trasmettersi gli atti per l'ulteriore corso, previa fissazione dell'udienza camerale.
Così deciso in Roma, il 12 giugno 2015.
Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2015