Sentenza 16 luglio 2015
Massime • 1
Avverso l'ordinanza del magistrato di sorveglianza che, ai sensi dell'art. 666, secondo comma, cod. proc. pen., dichiara "de plano" l'inammissibilità della richiesta del detenuto ex art. 35-ter ord. pen di risarcimento dei danni patiti per le condizioni della detenzione il mezzo di impugnazione esperibile è il ricorso per cassazione e non il reclamo al tribunale di sorveglianza. (La S.C., in motivazione, ha precisato che la dichiarazione di inammissibilità "de plano" eventualmente adottata fuori dai casi previsti impone che la richiesta venga esaminata dal magistrato nel giudizio di primo grado, nel rispetto della previsione del doppio grado di giudizio di merito nel contraddittorio delle parti).
Commentario • 1
- 1. Se viene dichiarata inammissibile un’istanza proposta a norma dell’art. 35 ter, legge, 26 luglio 1975, n. 354, si può impugnare solo ricorrendo in CassazioneDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 18 marzo 2016
La Cassazione penale, in diverse pronunce, ha affermato in modo uniforme e costante che, nel caso in cui venga dichiarato inammissibile una istanza proposta a norma dell'art. 35 ter, legge, 26 luglio 1975, n. 354, l'unico mezzo di impugnazione consentito è quello di ricorrere per Cassazione a norma dell'art. 666, co. 2, c.p.p.. Le ragioni, che hanno indotto i giudici di legittimità a pervenire a siffatta conclusione giuridica, muovono innanzitutto dal tenore testuale di questa disposizione legislativa. E' stato difatti rilevato, atteso che detta statuizione di legge “disciplina specificamente soltanto il procedimento per il risarcimento di competenza del giudice civile di cui al comma …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 16/07/2015, n. 46967 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46967 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2015 |
Testo completo
469 6 7 / 1 5 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 16/07/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SEVERO CHIEFFI Dott. - Presidente - SENTENZA N. 2225/2015 MARIASTEFANIA DI TOMASSI Dott. - Consigliere - REGISTRO GENERALE- Consigliere - Dott. ENRICO GIUSEPPE SANDRINI N. 53723/2014 Dott. LUCIA LA POSTA - Rel. Consigliere - Dott. MONICA BONI - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: KI DO N. IL 17/09/1978 il decad avverso l'ordinanza n. 3962/2014 GIUD. SORVEGLIANZA di VITERBO, del 13/10/2014 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. A. GIALANELLA chu he chiero Qualificonsi Wans cause udaws of TRIBINALE di sorvegliense веchi ROMA an dispone le fromamione deflic . от Udit i difensor Avv.;. RITENUTO IN FATTO 1. Con decreto del 13.10.2014 il Magistrato di sorveglianza di Viterbo dichiarava inammissibile, ai sensi dell'art. 666 comma 2 cod. proc. pen., il reclamo con il quale DO EC, detenuto presso la casa circondariale di Rieti, chiedeva il risarcimento in forma specifica della riduzione della pena da espiare per le condizioni inumane di detenzione ai sensi dell'art. 35-ter legge n. 354 del 1975, introdotto dall'art. 1 d.l. n. 92 del 2014 conv. nella legge n. 117 del 2014. Riteneva, a ragione, che la tutela risarcitoria azionabile dinanzi al magistrato di sorveglianza è ancorata dal legislatore alla ricorrenza di un pregiudizio attuale, ossia in atto al momento della presentazione della domanda, grave e derivante da inosservanza di disposizioni dell'ordinamento penitenziario. Che, quindi, la pregressa e cessata detenzione delle condizioni degradanti della persona attualmente detenuta trova tutela esclusiva in sede civile ordinaria ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., non ricorrendo la competenza speciale del giudice civile indicata all'art. 35-ter comma 3 Ord. Pen. per i casi di intervenuta cessazione dello stato detentivo. Rileva, quindi, che nella specie il detenuto ha chiesto il risarcimento con riferimento ad un periodo di detenzione pregresso ed alla detenzione in corso presso la Casa circondariale di Rieti in relazione alla quale non riteneva sussistenti le condizioni inumane e degradanti alla luce delle informazioni fornite dalla direzione dell'istituto in ordine: alla superficie di oltre 4 mq. a disposizione di ogni detenuto calcolata al netto del bagno e degli arredi fissi, fatta eccezione del letto la cui superficie e fruibile al pari di quella calpestabile;
alla dotazione di ogni camera di ambiente cucina e di bagno separato con doccia ed acqua calda;
alla attuazione di regime di sorveglianza cd. dinamica con permanenza fuori dalla camera per circa nove ore al giorno per partecipare ad attività tratta mentali, lavorative, di studio e ricreative. Pertanto, al momento della domanda del detenuto non sussisteva il pregiudizio legittimante il risarcimento.
2. Ricorre l'interessato, personalmente, denunciando la violazione di legge ed il vizio della motivazione in relazione all' art. 35-ter Ord. Pen. del decreto di inammissibilità, sia con riferimento alla ritenuta necessità del presupposto dell'attualità per il risarcimento in forma specifica, sia alla valutazione sulla quale il magistrato di sorveglianza ha fondato l'esclusione delle condizioni degradanti con riferimento alla detenzione in corso sulla base esclusivamente delle informazioni genericamente fornite dalla direzione della Casa circondariale di Rieti. 2 Ө е Quanto al primo profilo, il ricorrente assume che presupposto per attivare il rimedio compensativo di competenza del magistrato di sorveglianza è esclusivamente l'esistenza del pregiudizio e lo stato di detenzione del reclamante;
mentre l'interpretazione dell' art. 35-ter Ord. Pen. sostenuta nel provvedimento impugnato che individua nell'attualità del pregiudizio il criterio distributivo della competenza tra magistrato di sorveglianza e giudice civile determina una irragionevole compressione ed inibizione della tutela risarcitoria in forma specifica della riduzione della pena da espiare introdotta con la nuova disposizione di legge e, quindi, della effettività della tutela dei diritti dei detenuti sollecitata dalla Corte EDU. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. E' preliminare stante la richiesta del Procuratore generale di qualificare il ricorso come reclamo al tribunale di sorveglianza - la valutazione in ordine alla scansione procedimentale da applicare al rimedio risarcitorio azionabile dinanzi al magistrato di sorveglianza ai sensi dell'art. 35-ter, comma 1 e 2, legge n. 354 del 1975, introdotto dall'art. 1 d.l. n. 92 del 2014 e conv. nella legge n. 117 del 2014. La norma citata fa introdotto nel nostro sistema rimedi risarcitori >> conseguenti alla violazione dell'art. 3 della Convenzione dei diritti dell'uomo nei confronti di soggetti detenuti ed internati che consistono nella riduzione di un giorno di pena per ogni dieci giorni di detenzione inumana ovvero in una somma di 8,00 euro per ogni giorno di pregiudizio subito. La riduzione della pena residua da espiare è disposta dal magistrato di sorveglianza (comma 1 art. 35-ter) che soltanto nel caso in cui la pena residua non consenta la detrazione nella misura percentuale prevista ovvero nel caso di pregiudizio inferiore a quindici giorni provvede a liquidare la suddetta somma (comma 2); al risarcimento diverso da quello in forma specifica>> provvede il giudice civile (comma 3). Posto che l'art. 35-ter disciplina specificamente soltanto il procedimento per il risarcimento di competenza del giudice civile di cui al comma 3, per quello attribuito al magistrato di sorveglianza si deve ritenere. come anche la dottrina ha affermato che il modello procedimentale sia quello previsto per il reclamo - giurisdizionale di cui all'art. 35-bis Ord. Pen., introdotto con il d.l. n. 146 del 2013, conv. con legge n. 10 del 2014. In tale senso, del resto, milita anche il rinvio del comma 1 della disposizione in esame all'art. 69 comma 6 Ord. Pen., come modificato dal predetto d.l., secondo il quale il magistrato di sorveglianza applica il procedimento di cui all'art. 35-bis, per decidere sui reclami dei detenuti ed internati relativi alle condizioni di esercizio del potere disciplinare ed ai 3 A& e pregiudizi all'esercizio di diritti che derivino dalla inosservanza da parte dell'amministrazione penitenziaria dell'ordinamento penitenziario. D'altro canto, il modello del reclamo giurisdizionale introdotto con l' art. 35- bis, che si svolge secondo le cadenze degli artt. 666 e 678 cod. proc. pen. appare, invero, sotto il profilo logico-sistematico conforme alla ratio che complessivamente sottende alla introduzione del rimedio compensativo nella forma specifica della riduzione della pena da espiare, volto alla effettiva e congrua riparazione del pregiudizio per inumano trattamento detentivo in violazione dell'art. 3 della convenzione EDU. E' stato giustamente osservato come, nonostante il richiamo all'art. 678 cod. proc. pen., lo schema procedimentale del reclamo giurisdizionale introdotto con l' art. 35-bis Ord. Pen. si distingua dal procedimento di sorveglianza in senso stretto, caratterizzato tra l'altro dalla procedibilità di ufficio, mentre quello in esame prende avvio con il reclamo dell'interessato che, pur non richiedendo una forma specifica, deve indicare almeno cosa chiede (petitum) e perché (causa petendi). Il primo comma, poi, prevede in maniera inequivoca che Salvi i casi di manifesta inammissibilità della richiesta a norma dell'art. 666 comma 2 cod. proc. pen., il magistrato di sorveglianza fissa l'udienza e ne fa dare avviso anche all'amministrazione interessata che ha diritto di comparire ovvero di trasmettere osservazioni e richieste>>. Tra le peculiarità del procedimento disciplinato dall'art. 35-bis Ord. Pen., quindi, vi è certamente, la previsione del doppio grado di giudizio di merito nel contraddittorio delle parti: difatti, la decisione sul reclamo deve essere adottata dal magistrato di sorveglianza all'esito dell'udienza nel contraddittorio delle parti e, al comma 4, è prevista l'impugnazione di tale decisione attraverso il reclamo al tribunale di sorveglianza, introdotto in sede di conversione del d.l. n. 146 del 2013 in luogo della sola ricorribilità per cassazione, normalmente prevista (salvo casi specifici come per l'applicazione delle misure di sicurezza, la dichiarazione di abitualità o professionalità nel reato o tendenza a delinquere) per i provvedimenti del magistrato di sorveglianza assunti all'esito di procedimento in contraddittorio. La descritta cadenza processuale introdotta dall'art. 35-bis Ord. Pen. e la scelta legislativa del contraddittorio nel doppio grado di merito impone di considerare come la possibilità per il magistrato di sorveglianza di emettere un provvedimento fuori dal modello partecipato sia limitata alla sola eccezione prevista dallo stesso art. 35-bis comma 1 Ord. Pen. laddove fa salvi i casi di manifesta inammissibilità della richiesta a norma dell'art. 666 comma 2 cod. proc. pen.>>. Quindi, soltanto nei casi in cui risulti che la richiesta è manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge ovvero costituisce mera riproposizione di una richiesta già rigettata, basata sui 4 L medesimi elementi>>, il magistrato di sorveglianza potrà dichiarare con decreto de plano il reclamo inammissibile. Come è stato già affermato da Sez. 1, n. 43722 del 11/06/2015, Salierno, - sia pure pervenendo a diverse conclusioni quanto al regime impugnatorio l'esercizio da parte del magistrato di sorveglianza del potere di cui all'art. 666 comma 2 cod. proc. pen. deve essere limitato alle ipotesi in cui la presa d'atto>> dell'assenza delle condizioni di legge non richieda accertamenti di tipo cognitivo, né valutazioni discrezionali. Si è, infatti, richiamato in proposito l'orientamento consolidato secondo il quale la dichiarazione di inammissibilità risulta possibile solo quando facciano difetto nell'istanza i requisiti posti direttamente dalla legge che non implicano alcuna valutazione discrezionale (Sez. 1, n. 277 del 13.1.2000, rv. 215368). Con riferimento al rimedio del reclamo giurisdizionale in esame che ha riguardo alla materia della violazione dei diritti, anche la dottrina ha avvertito del pericolo che la ricognizione dei presupposti di ammissibilità della domanda involga una implicita valutazione del merito con la adozione di provvedimenti di sostanziale rigetto in assenza della esplicazione del regolare contraddittorio che l' art. 35-bis Ord. Pen. impone. Di tal che, la carenza delle condizioni di legge deve essere rilevabile ictu oculi, non deve comportare valutazioni discrezionali, né valutazioni negative fondate su argomentazioni complesse o rese opinabili da possibili differenti ricostruzioni della situazione di fatto posta a base della richiesta >>. Infatti, l'anticipazione alla fase del vaglio preliminare di ammissibilità di una decisione sostanzialmente nel merito sull'istanza violerebbe il contraddittorio che nei procedimenti di esecuzione e di sorveglianza, laddove prevista, garantisce il diritto di partecipazione dell'interessato finalizzato alla possibilità di prospettare le proprie opzioni nella dialettica tra le parti. Le peculiarità ed i limiti evidenziati della pronuncia di inammissibilità ai sensi dell'art. 666 comma 2 cod. proc. pen. sono coerenti con il mezzo di impugnazione che la norma indica nel ricorso per cassazione. Ed il rinvio espresso del comma 1 dell' art. 35-bis Ord. Pen. all'art. 666 comma 2 cod. proc. pen. non può che operare anche sotto tale profilo. Avverso il provvedimento di inammissibilità adottato de plano dal magistrato di sorveglianza ad avviso del Collegio - unico mezzo di impugnazione potrà - essere il ricorso per cassazione e non il reclamo al tribunale di sorveglianza nel contradditorio delle parti, per la ragione evidente che la declaratoria di inammissibilità de plano adottata eventualmente fuori dai casi previsti impone che la richiesta venga esaminata dal magistrato nel giudizio partecipato di primo grado, recuperando il contraddittorio espressamente previsto, e non dinanzi al tribunale saltando un grado di merito. 5 لو е I medesimi argomenti sono stati posti a fondamento di analoghe decisioni di questa Corte sul punto (Sez. 1, n. 35840 del 14/05/2015, Marique Sanchez Josue Ismael;
Sez. 1 n.45376 del 12/06/2015, Giordano). E' stato, in specie, rilevato con la prima delle citate sentenze - dando conto anche di precedenti decisioni parzialmente diverse che l'analisi in via - sistematica dell' art. 35-bis Ord. Pen. induce a ritenere che la previsione del reclamo al tribunale di sorveglianza riguardi soltanto le decisioni assunte dall'ufficio di sorveglianza che si sia pronunciato sul merito del reclamo, accogliendolo o respingendolo, e che la declaratoria di inammissibilità sia contestabile unicamente mediante ricorso per cassazione e ciò in coerenza con la previsione più generale dell'art. 666 cod. proc. pen. comma 2, richiamata nella sua interezza e senza eccezioni di sorta dal primo comma dell' art. 35-bis. Tale lettura, oltre a rispettare la formulazione testuale ed il significato logico del richiamo all'art. 666, offre il vantaggio di assicurare alle parti la possibilità di uno scrutinio di merito, esteso a tutte le questioni coinvolte ed articolate in due successivi gradi innanzi a giudici dotati di pieni poteri di cognizione sul fatto quando la decisione si sia addentrata in tali profili, mentre quando si sia limitata al riscontro immediato e formale d'inammissibilità siffatto raddoppio del sindacato di merito non è necessario ed è esperibile il solo controllo di legittimità>>. D'altronde, se si seguisse la tesi secondo la quale anche in caso di provvedimento illegittimamente emesso de plano l'unico rimedio è il reclamo di merito al tribunale di sorveglianza, a fronte di una patente e radicale violazione del contraddittorio, dovrebbe, giocoforza, riconoscersi che il giudice collegiale sarebbe comunque tenuto a provvedere ai sensi dell'art. 604 comma 4 cod. proc. pen., dichiarando al nullità del provvedimento di primo grado, rimettendo le parti davanti al magistrato di sorveglianza, con inutile dispendio di tempo. Per dette ragioni il ricorso per cassazione avverso il decreto di inammissibilità del reclamo proposto ai sensi degli artt. 35-bis e 35-ter Ord. Pen. emesso dal magistrato di sorveglianza ex art. 666 comma 2 cod. proc. pen. quale è quello in oggetto non può essere qualificato reclamo ai sensi del - comma 4 dell' art. 35-bis Ord. Pen. con trasmissione degli atti al tribunale di sorveglianza, come richiesto dal Procuratore generale.
2. Passando, quindi, all'esame delle censure mosse attraverso il ricorso per cassazione, con il decreto impugnato il Magistrato di sorveglianza di Viterbo ha dichiarato inammissibile de plano il reclamo proposto dal EC per ottenere il risarcimento in forma specifica ai sensi dell'art. 35-ter Ord. Pen. ritenendo la insussistenza delle condizioni inumane e degradanti relativamente alla detenzione in corso presso la Casa circondariale di Rieti alla luce delle 6 informazioni fornite dalla direzione dell'istituto in ordine: alla superficie di oltre 4 mq. a disposizione di ogni detenuto calcolata al netto del bagno e degli arredi fissi, fatta eccezione del letto la cui superficie e fruibile al pari di quella calpestabile;
alla dotazione di ogni camera di ambiente cucina e di bagno separato con doccia ed acqua calda;
alla attuazione di regime di sorveglianza cd. dinamica con permanenza fuori dalla camera per circa nove ore al giorno per partecipare ad attività tratta mentali, lavorative, di studio e ricreative. In conseguenza di detta valutazione il magistrato di sorveglianza ha affermato che al momento della domanda del detenuto certamente il pregiudizio lamentato non era attuale e tanto esclude l'azionabilità del rimedio risarcitorio compensativo di competenza del magistrato di sorveglianza, ai sensi dell'art. 35 -ter comma 1 Ord. Pen. che espressamente richiama l'art. 69 comma 6 lett. b). Ricorre, ad avviso del Collegio, la violazione di legge denunciata dal ricorrente sotto due distinti profili.
2.1. Si deve rilevare, in primo luogo, che il magistrato di sorveglianza ha affermato la mancanza dell'attualità del pregiudizio del detenuto causato da condizioni di detenzione in violazione dell'art. 3 della Convenzione EDU procedendo alla valutazione nel merito di specifici elementi come innanzi sintetizzati acquisiti dalle informazioni fornite dalla direzione dell'istituto di pena procedendo, quindi, ad una, sia pure preliminare, istruttoria in assenza del contraddittorio e, pertanto, non consentita per le ragioni che sono state indicate al punto precedente avuto riguardo allo schema procedimentale richiesto dall' art. 35-bis Ord. Pen... La mancanza di un presupposto di legge, ipotizzato come necessario per procedere ai sensi dell' art. 35-ter comma 1 Ord. Pen., non era, infatti, percepibile ictu oculi dalla domanda avanzata dal detenuto con conseguente illegittimità della declaratoria di inammissibilità pronunciata dal magistrato di sorveglianza ex art. 666 comma 2 cod. proc. pen.. 2.2. Tanto basterebbe a determinare l'annullamento del decreto impugnato. Cionondimeno, la Corte ritiene non corretta l'opzione interpretativa che conduce alla esclusione del rimedio risarcitorio di competenza del magistrato di sorveglianza, disciplinato dal comma 1 e 2 dell' art. 35-ter Ord. Pen., per coloro che in costanza di detenzione lamentino il pregiudizio derivante da condizioni di carcerazione inumane in violazione dell'art. 3 della CEDU non più attuali. Essa non risulta conforme, sotto il profilo logico-sistematico, alle finalità proprie delle disposizioni introdotte dal legislatore in materia di ordinamento penitenziario nel 2013 e 2014, per porre termine alle condizioni di espiazione delle pene detentive ritenute in contrasto con la Convenzione dei diritti dell'uomo secondo le indicazioni della Corte EDU (a partire dai casi VI e GI), per risarcire i pregiudizi derivati da tali condizioni e, più in genere, 7 & 2 е per realizzare un sistema di tutela dei diritti dei soggetti ristretti con maggiori caratteristiche di effettività e tempestività rispetto a quello esistente, sia pure modulato ed applicato secondo i correttivi interventi della Corte cost. e, in specie, della sentenza n. 26 del 1999. La ratio complessiva delle modifiche, tra le quali la disciplina dei particolari rimedi risarcitori di cui all'art. 35-ter Ord. Pen., va rintracciata - come è stato indicato da questa Corte (Sez. 1, n. 43722 dell'11/06/2015, Salierno) - nel rafforzamento complessivo degli strumenti tesi alla riaffermazione della legalità della detenzione con estensione dei poteri di verifica e di intervento dell'autorità giurisdizionale>>. Ma l'individuazione nell'attualità del pregiudizio del discrimine tra la competenza del magistrato di sorveglianza (comma 1 e 2 art. 35-ter) e quella del giudice civile (comma 3) e, quindi, tra possibilità di ottenere il rimedio compensativo in forma specifica della riduzione delle pena da espiare, ovvero solo quello pecuniario, non trova sufficiente fondamento neppure sul piano dell'interpretazione letterale della norma. Pur avendo il legislatore ricondotto il pregiudizio derivato al detenuto dalle condizioni inumane e degradanti della carcerazione a quello più generale dell'esercizio dei diritti del soggetto ristretto, derivante dall'inosservanza da parte dell'amministrazione di disposizioni previste dall'ordinamento penitenziario, attraverso il richiamo espresso del comma 1 dell' art. 35-ter all'art. 69 comma 6 lett. b) Ord. Pen., ciò non autorizza a ritenere che le caratteristiche di gravità>> e attualità>> del pregiudizio indicate da tale ultima norma costituiscano presupposto essenziale per accedere al rimedio risarcitorio compensativo che può essere richiesto dal detenuto al magistrato di sorveglianza a norma del comma 1 e 2 dell'art. 35-ter Ord. Pen.. E' stato, innanzitutto, rilevato che il rinvio al pregiudizio di cui all'art. 69 comma 6 lett. b) Ord. Pen. oltre ad essere menzionato esplicitamente al comma 1 dell'art. 35-ter, si riflette anche sul comma 3 con il richiamo al pregiudizio di cui al comma 1>>, ancorchè sia evidente che la condizione detentiva inumana e degradante risarcibile attraverso la azione dinanzi al giudice civile non possa essere attuale. Così come, pur essendo chiara la indicazione della competenza del magistrato di sorveglianza, il risarcimento di un pregiudizio inferiore a quindici giorni di cui al comma 2 non potrebbe mai essere attuale al momento della decisione. Se la competenza del magistrato di sorveglianza venisse meno nel momento in cui vengono rimosse le condizioni di carcerazione causa del pregiudizio risarcibile, sarebbe arduo in base alla lettera della norma individuare il giudice al quale il soggetto ancora detenuto si debba rivolgere per ottenere il rimedio compensativo del pregiudizio cessato, posto che il comma 3 dell'art. 35-ter Ord. 8 Le Pen. espressamente attribuisce la competenza al giudice civile per le richieste di coloro hanno terminato di espiare la pena detentiva. E - come è stato efficacemente rimarcato da parte della dottrina sarebbe difficilmente difendibile una soluzione che congeli eventualmente per anni la possibilità di indennizzare chi ha subito un trattamento contrario al senso di umanità>>. Una simile interpretazione, all'evidenza, esporrebbe la norma a rilievi per violazione dei principi convenzionali e costituzionali, ma ad essi non si sottrarrebbe neppure la tesi sostenuta nel provvedimento impugnato, ma comunque sganciata dalla interpretazione letterale della norma secondo la quale, venuta meno l'attualità del pregiudizio e, con essa, la competenza del magistrato di sorveglianza, si radicherebbe quella del giudice civile. Detta ipotesi esclude, certamente, che il detenuto possa ottenere il risarcimento nella forma specifica>> della diminuzione della pena da espiare e lascerebbe spazio a non pochi dubbi circa le forme e modalità di intervento del giudice civile, proprio tenuto conto delle limitate ipotesi cui si riferisce lo specifico procedimento dinanzi al tribunale in composizione monocratica, ai sensi dell'art. 737 cod. proc. civ., disciplinato dal comma 3 dell' art. 35-ter Ord. Pen.. Come è stato già condivisibilmente rilevato da questa Corte (con la richiamata sentenza n. 43722 dell'11/06/2015), l'essenziale caratteristica della introduzione del rimedio di cui alla disposizione in esame è rappresentata dalla finalità compensativa risarcitoria e, quindi, da un quid pluris rispetto alla ordinaria inibizione della prosecuzione dell'inosservanza da parte dell'amministrazione delle regole in funzione della realizzazione del diritto negato o compromesso cui è finalizzato il reclamo giurisdizionale in genere. Indiscussa la compatibilità dei due rimedi, inibitorio e risarcitorio, mentre l'attualità del pregiudizio è condizione connaturale al reclamo di cui all'art. 69 comma 6 Ord. Pen. in ragione della correlazione con la tipologia di tutela ( art. 35 -bis comma 3), non è presupposto necessario quando il reclamo è volto ad ottenere quegli effetti compensativi>> che garantiscono una riparazione effettiva delle violazioni della Convenzione EDU derivanti dal sovraffollamento>> richiesti dalla Corte EDU nella sentenza pilota GI (v. per l'efficace sintesi del comando di legislazione così impartito, Corte cost. n. 279 del 2013, p.7) che il legislatore ha voluto attuare con predeterminazione del quantum e, in via prioritaria, in forma per così dire specifica>> con la riduzione della durata della pena ancora da espiare nella misura di un giorno per ogni dieci di pregiudizio sofferto, rimedio che presuppone soltanto, ma necessariamente, la detenzione in atto. Sia l'interpretazione letterale che quella sistematica della norma devono, quindi, condurre a ritenere che il richiamo contenuto all'art. 35-ter comma 1 Ord. Pen. al pregiudizio di cui all'art. 69 comma 6 lett. b) individua la categoria del reclamo relativo alla violazione dei diritti inviolabili del detenuto ed al modello 9 A e procedimentale applicabile, ma non può essere riferito al presupposti del pregiudizio in termini di necessaria attualità al momento della domanda e, ancor meno, della decisione. Per tutte le ragioni indicate il provvedimento impugnato, quindi, deve essere annullato senza rinvio e gli atti devono essere trasmessi al Magistrato di sorveglianza di Viterbo per la trattazione della richiesta nel contraddittorio delle parti ai sensi dell'art. 35 -bis comma 1 Ord. Pen..
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone la trasmissione degli atti al Magistrato di sorveglianza di Viterbo. Così deciso, il 16 luglio 2015. Il Presidente Il Consigliere estensore Severo Chieffi Lucia La Posta 1 chiefli DEPOSITATA IN CANCELLERIA 26 NOV 2015 IL CANCELLIERE Stefania FATELLA 10