Cass. pen., sez. I, sentenza 16/07/2015, n. 46967
CASS
Sentenza 16 luglio 2015

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Massime1

Avverso l'ordinanza del magistrato di sorveglianza che, ai sensi dell'art. 666, secondo comma, cod. proc. pen., dichiara "de plano" l'inammissibilità della richiesta del detenuto ex art. 35-ter ord. pen di risarcimento dei danni patiti per le condizioni della detenzione il mezzo di impugnazione esperibile è il ricorso per cassazione e non il reclamo al tribunale di sorveglianza. (La S.C., in motivazione, ha precisato che la dichiarazione di inammissibilità "de plano" eventualmente adottata fuori dai casi previsti impone che la richiesta venga esaminata dal magistrato nel giudizio di primo grado, nel rispetto della previsione del doppio grado di giudizio di merito nel contraddittorio delle parti).

Commentario1

  • 1Se viene dichiarata inammissibile un’istanza proposta a norma dell’art. 35 ter, legge, 26 luglio 1975, n. 354, si può impugnare solo ricorrendo in Cassazione
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 18 marzo 2016

    La Cassazione penale, in diverse pronunce, ha affermato in modo uniforme e costante che, nel caso in cui venga dichiarato inammissibile una istanza proposta a norma dell'art. 35 ter, legge, 26 luglio 1975, n. 354, l'unico mezzo di impugnazione consentito è quello di ricorrere per Cassazione a norma dell'art. 666, co. 2, c.p.p.. Le ragioni, che hanno indotto i giudici di legittimità a pervenire a siffatta conclusione giuridica, muovono innanzitutto dal tenore testuale di questa disposizione legislativa. E' stato difatti rilevato, atteso che detta statuizione di legge “disciplina specificamente soltanto il procedimento per il risarcimento di competenza del giudice civile di cui al comma …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 16/07/2015, n. 46967
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 46967
Data del deposito : 16 luglio 2015

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