Sentenza 30 gennaio 2014
Massime • 1
La competenza funzionale del giudice dell'esecuzione a provvedere sull'istanza di riconoscimento della continuazione si radica al momento della presentazione della domanda e non subisce mutamenti per effetto del successivo passaggio in giudicato di altra sentenza di condanna, in ossequio al principio della "perpetuatio jurisdictionis".
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 30/01/2014, n. 6739 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6739 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 30/01/2014
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CASSANO Margherita - rel. Consigliere - N. 341
Dott. LA POSTA Lucia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASA Filippo - Consigliere - N. 32997/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NAPOLI;
nei confronti di:
NT ASSUNTA N. IL 07/12/1939;
avverso l'ordinanza n. 995/2012 GIP TRIBUNALE di NAPOLI, del 05/06/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA CASSANO;
lette le conclusioni del PG Dott. Mazzotta Gabriele, che ha chiesto che il ricorso dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
1. Il 5 giugno 2013 il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, in accoglimento dell'istanza presentata ai sensi dell'art. 671 c.p.p. da LL Assunta, riconosceva la continuazione tra i reati oggetto della sentenza della Corte d'appello di Napoli in data 14 luglio 2010 (irrevocabile il 5 aprile 2012), quelli posti a base della sentenza emessa dalla Corte d'appello di Salerno il 24 marzo 2009 (irrevocabile il 18 marzo 2010) e, infine, quelli giudicati con sentenza della Corte d'appello di Salerno del 24 marzo 1999 (irrevocabile il 27 giugno 1999).
2. Avverso il citato provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, il quale lamenta violazione delle regole sulla competenza funzionale a provvedere che, nel caso di specie, apparteneva alla Corte d'appello, atteso che l'ultima sentenza passata in giudicato (5 aprile 2012) era quella pronunziata il 14 luglio 2010 dalla Corte d'appello di Napoli. OSSERVA IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
1. La determinazione della posizione esecutiva di un soggetto nei cui confronti siano state pronunziate più sentenze di condanna deve essere necessariamente unitaria e far capo, quindi, ad un giudice unico, da individuare sulla base del criterio fissato dall'art. 665 c.p.p., comma 4. Quest'ultima disposizione, nel dettare le regole per la determinazione della competenza del giudice dell'esecuzione, avente carattere funzionale e, perciò, assoluta e inderogabile, stabilisce che essa deve essere fissata sulla base della sentenza divenuta irrevocabile per ultima, indipendentemente dall'oggetto della domanda (Sez. 1, n. 17545 del 20 aprile 2012; Sez. 1, n. 2141 del 20 dicembre 2011 Sez. 1, n. 23208 del 12 maggio 2004).
2. Il momento in cui si radica la competenza è quello della presentazione della domanda in omaggio al principio della perpetuano jurisdictionis secondo il quale, una volta radicatasi la competenza del giudice con riferimento alla situazione esistente al momento della presentazione della domanda (nel caso di specie la richiesta ex art. 671 c.p.p.), tale competenza resta insensibile ad eventuali mutamenti dovuti all'adozione di successivi provvedimenti (Sez. 1, n. 49256 del 21 ottobre 2004; Sez. 1, n. 24438 del 3 giugno 2008; Sez. 1, n. 23252 del 19 maggio 2010). In base alle considerazioni sinora svolte è possibile affermare il seguente principio di diritto: "la competenza funzionale del giudice dell'esecuzione a provvedere sull'istanza di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva (art. 671 c.p.p.) si radica al momento della presentazione della domanda e, in ossequio al principio della perpetuano jurisdictionis, non subisce mutamenti per effetto del successivo passaggio in giudicato di un'altra sentenza di condanna".
3. Ciò posto, il provvedimento impugnato ha omesso di considerare che la sentenza della Corte d'appello di Napoli ha riformato in senso sostanziale la decisione di primo grado, avendo assolto alcuni coimputati della LL che, nel primo grado di giudizio, erano stati condannati. Di conseguenza la competenza funzionale a provvedere in sede esecutiva, nel caso in esame, appartiene alla Corte d'appello di Napoli, cui gli atti devono essere, quindi, trasmessi.
4. Per le ragioni in precedenza esposte s'impone, quindi, l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata con conseguente trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Napoli per quanto di competenza.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte d'appello di Napoli per quanto di competenza. Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2014.
Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2014