Sentenza 19 settembre 2013
Massime • 1
Il trasferimento provvisorio di un detenuto o internato da un istituto ad un altro è idoneo a radicare la competenza per territorio della magistratura di sorveglianza che ha giurisdizione sull'istituto di destinazione, ai sensi dell'art. 677, comma primo, cod. proc. pen., solo se la permanenza in detto istituto si protrae per un periodo di tempo apprezzabile. (Fattispecie relativa a trasferimento per ragioni di giustizia protrattosi per sette giorni, in cui la S.C. ha escluso il mutamento della competenza territoriale).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 19/09/2013, n. 43517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43517 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ZAMPETTI Umberto - Presidente - del 19/09/2013
Dott. TARDIO Angela - Consigliere - SENTENZA
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - N. 2868
Dott. LOCATELLI Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAPRIOGLIO Piera M.S. - rel. Consigliere - N. 8397/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI TARANTO;
nei confronti di:
TA AN N. IL 15/06/1964;
avverso l'ordinanza n. 892/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di TARANTO, del 09/01/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERA MARIA SEVERINA CAPRIOGLIO;
lette le conclusioni del PG di annullamento della ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 9.1.2013, il Tribunale di Sorveglianza di Taranto accoglieva l'istanza di semilibertà avanzata da TA Gianfranco, in espiazione di un cumulo di pene per undici reati, tra cui un omicidio, per consentirgli di svolgere attività lavorativa come muratore, presso una ditta individuale operante nel cimitero di Taranto - Talsano. Il Tribunale affermava che l'istante proveniva da una detenzione ventennale, ininterrotta dal 5.12.1992, nel corso della quale aveva tenuto un buon comportamento, di adesione al programma rieducativo, lavorando all'interno del carcere e senza mai incorrere in rilievi disciplinari. Venivano ritenute datate le informazioni sulla base delle quali la DDA di Lecce aveva espresso parere non favorevole e il ravvicinato fine pena - in rapporto al carico iniziale - portava a non ravvisare controindicazioni alla concessione del beneficio, in vista di un graduale rientro nella collettività.
2. Avverso tale pronuncia, ha interposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la corte d'appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, per dedurre:
2.1 violazione dell'art. 677 c.p.p. e art. 71, comma 3 OP, atteso che il Tribunale di sorveglianza di Taranto era incompetente, poiché il detenuto ivi era giunto il 30.6.2012 e si era trattenuto soltanto fino al 7.7.2012 per motivi di giustizia, con il che il suo rapporto con l'istituto era sprovvisto di qualsiasi apprezzabile stabilità, laddove il medesimo era stato stabilmente ristretto presso il carcere di Sulmona, da cui proveniva;
2.2 inammissibilità dell'istanza, avendo il RA già presentato la stessa domanda al tribunale di Sorveglianza di Sulmona in data 13.12.2012, che ne aveva dichiarato la inammissibilità, sul presupposto che doveva ritenersi che la pena in espiazione fosse riferibile a reati ostativi alla concessione di misura alternativa.
3. Il Procuratore Generale ha chiesto di accogliere il primo motivo di ricorso e di dichiarare la competenza del Tribunale di Sorveglianza di Sulmona, non rilevando che il detenuto si sia trovato occasionalmente in un istituto di pena ai fini della determinazione della competenza, che va radicata nel luogo in cui si insaturi un rapporto stabile fra detenuto ed istituto carcerario.
4. Con memoria depositata il 13.9.2013 la difesa del TA ha rilevato che l'eccezione di incompetenza è inammissibile per tardività. Viene poi fatto di rilevare che l'ordinamento penitenziario non distingue tra assegnazione definitiva o non definitiva, trattandosi di definizioni a carattere meramente amministrativo, mentre è stato introdotto all'art. 42 OP l'istituto del trasferimento, che produrrebbe effetti giuridici propri. Resterebbero secondo la difesa sottoposti alla regola generale della competenza per territorio ai sensi dell'art. 677 c.p.p., solo i trasferimenti in senso tecnico carcere-carcere, ex art. 42 OP, disposti dall'Amministrazione senza distinzione di rilievo ai fini del trattamento e della gestione dei benefici penitenziari, posto che non ricorre una competenza territoriale per durata, la competenza per territorio non matura e non muta in base al tempo trascorso nel medesimo luogo. Veniva osservato che solo con riferimento al reato di cui al n. 23 del certificato penale residuava una pena non per reati ostativi che da sola corrisponderebbe quasi all'attuale residuo, per cui non era necessario distinguere tra reati rientranti e non rientranti nell'art. 4 bis OP.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso è fondato e riveste carattere assorbente. Il Procuratore Generale ricorrente ha correttamente eccepito il difetto di competenza territoriale in capo al Tribunale di sorveglianza di Taranto, posto che il detenuto risultava essere assegnato alla casa di reclusione di Sulmona, cosicché la competenza a decidere su istanze di misure alternative alla detenzione era da ritenere radicata nel tribunale di Sorveglianza di L'Aquila, presso cui già era stata presentata e decisa (in senso reiettivo) analoga istanza il 13.12.2012. La permanenza presso il carcere di Taranto era stata determinata da esigenze di giustizia e si era protratta dal 30.6.2012 fino al 7.7.2012, periodo correttamente ritenuto non apprezzabile (di sette giorni) e del tutto inadeguato per radicare la competenza del Tribunale di sorveglianza che come è noto, - per essere stato ripetuto in plurimi arresti di questa Corte -, deve essere correlata al luogo di espiazione della pena, onde agevolare i rapporti con l'istituto in cui interviene l'espiazione, fonte primaria di dati e notizie sui soggetti sottoposti al trattamento rieducativo. Non è forzato quindi ritenere che in proposito sia configurabile una vera e propria competenza funzionale, come quella del giudice dell'esecuzione, in quanto tale inderogabile e rilevabile d'ufficio anche in sede di ricorso per cassazione. È stato infatti affermato dal diritto vivente che la previsione normativa è nel senso che ai fini dell'individuazione della competenza deve aversi riguardo al luogo in cui "si trova" l'interessato all'atto della richiesta, essendo necessaria l'esistenza di rapporto caratterizzato da apprezzabile stabilità tra il detenuto e l'istituto di assegnazione, rimanendo escluso che possa assumere rilevanza la mera presenza fisica dell'interessato in qualsiasi istituto, determinata da ragioni di mera occasionalità, come quelle costituite dai passaggi in transito per ragioni di giustizia, condizioni queste prive di quel minimo di stabilità che consenta agli organi competenti un rapporto con il detenuto idoneo all'impostazione dell'esame della sua personalità, prodromico alla fase trattamentale. (Sez. 1, 4.3.2010, n. 10441, Rv 246511, Sez. 1, 10.3.2010, n. 11069, Rv 246791). Tale modus opinandi, lungi dal determinare come sostiene la difesa, un criterio di competenza territoriale "per durata", è tra l'altro connesso proprio all'esigenza di evitare facili strumentalizzazioni della norma medesima, tanto da parte del detenuto, quanto della stessa amministrazione penitenziaria, con esposizione al pericolo di una lesione del principio costituzionale di precostituzione del giudice naturale. Pertanto, se come ha affermato di recente la giurisprudenza di questa Corte nelle pronunce suindicate, la protrazione della permanenza in un istituto per essere apprezzabile in termini di durata e quindi svolgere ricadute in tema di competenza per territorio, deve estendersi per qualche mese, non può rilevare ai fini del radicamento della competenza il trasferimento del detenuto per pochi giorni, come è avvenuto nel caso di specie, dove un tribunale del tutto estraneo al percorso riabilitativo seguito dall'istante è intervenuto per deliberare su un profilo che richiedeva l'approfondita conoscenza della vita carceraria dell'istante.
L'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio, così come richiesto dal Procuratore Generale.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata.
Così deciso in Roma, il 19 settembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2013