Sentenza 27 novembre 1997
Massime • 1
Nel caso di istanza di rinvio per impedimento professionale del difensore, impedimento a quest'ultimo già noto all'atto della nomina finalizzata all'espletamento dell'incarico in relazione al quale si richiede il rinvio, non può ritenersi operante la disposizione dell'art. 486, comma quinto, cod.proc.pen., non tanto per l'intempestività della comunicazione dell'impedimento (che di fatto interviene contestualmente alla formale investitura del professionista da parte dell'imputato), quanto perché la formulazione della norma, anche per l'esplicita previsione della necessità di tempestiva comunicazione, intende chiaramente dare rilevanza ed apprestare tutela solo agli impedimenti che sopravvengono all'atto di nomina ed all'accettazione del mandato difensivo, e non anche a quelli preesistenti al conferimento dell'incarico, nel qual caso difetta il requisito della "legittimità" dell'impedimento, per l'intrinseca impossibilità di considerare legittimo e validamente opponibile all'Autorità Giudiziaria un impedimento già esistente e già conosciuto al momento dell'accettazione della nomina e che si configuri sin dall'origine come incompatibile con l'espletamento del nuovo mandato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/11/1997, n. 729 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 729 |
| Data del deposito : | 27 novembre 1997 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GEMELLI TORQUATO Presidente del 27/11/1997
1. Dott. MOCALI PIERO Consigliere SENTENZA
2. " MA ON " N. 1733
3. " IL IO " REGISTRO GENERALE
4. " NI IL " rel. est. N. 36429/1997
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da
1) NE ER n. il 27.08.1924
2) TO RE n. 11.10.1922
avverso sentenza del 24.02.1997 PRETORE di NAPOLIvisti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. NI IL
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Martusciello che ha concluso per rigetto ricorsi
- Motivi della decisione -
Avverso la sentenza in epigrafe, che li ha dichiarati colpevoli del reato di cui all'art. 677 c.p. per aver, quali comproprietari di un immobile, omesso di provvedere, nonostante la diffida dei vigili urbani, all'esecuzione dei lavori necessari ad eliminare il pericolo di crollo parziale del fabbricato, MA TE e ZO RE hanno proposto ricorso con separati atti (così dovendosi, qualificare, ex artt. 593, 3^ co., e 568 5^ co. c.p.p., anche l'appello proposto dalla MA).
La prima deduce che il pericolo di crollo riguarderebbe esclusivamente la proprietà di un terzo condomino mandato assolto dal pretore (tale EL RI) e lamenta difetto dell'elemento psicologico, potendo i lavori necessari essere eseguiti solo con lo stabile completamente vuoto laddove lo stesso sarebbe attualmente occupato da inquilini, senza che l'autorità comunale abbia emanato alcun ordine di sgombero.
La medesima ricorrente denunzia, altresì, la nullità del decreto di citazione in giudizio e della conseguente sentenza per l'assoluta genericità ed indeterminatezza dell'imputazione, priva dell'indicazione dei lavori da compiere e delle parti del fabbricato pericolanti, concludendo con la richiesta subordinata di applicazione della pena nel minimo, con le attenuanti generiche ed i benefici di legge, negati dal pretore nonostante l'incensuratezza, e di rinnovazione del dibattimento per la produzione di "idonea documentazione".
Il ZO deduce, con il primo motivo, la nullità del decreto di citazione in giudizio per omessa notifica al difensore d'ufficio che, sebbene nominato tale per tutti gli imputati, avrebbe ricevuto un'unica notifica del predetto atto, senza che fosse desumibile a quale degli imputati essa si riferisse.
Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 486, co. 5, c.p.p. per l'avvenuta reiezione dell'istanza di rinvio del dibattimento proposta dal difensore per il proprio legittimo impedimento professionale, ritualmente documentato, senza alcuna motivazione in punto di bilanciamento tra interesse difensivo ed interesse pubblico alla immediata trattazione del procedimento ma con il solo generico rilievo della intempestività dell'istanza, pur prontamente proposta.
Con l'ultimo motivo l'imputato censura la misura della pena, chiedendone la riduzione al minimo con il beneficio della non menzione.
L'impugnazione della MA è inammissibile, risolvendosi essa nella prospettazione di situazioni di fatto (proprietà esclusiva del EL sulla porzione di fabbricato pericolante - impossibilità di eseguire i lavori per la presenza di inquilini nello stabile) che avrebbero potuto essere accertate solo nel giudizio di merito, in cui l'imputata è rimasta contumace, e nell'enunciazione di una censura, manifestamente infondata, essendo il capo d'imputazione sufficientemente determinato attraverso la precisa indicazione dell'immobile su cui intervenire, della qualità di comproprietari degli obbligati e della sussistenza, peraltro incontestata, del pericolo di rovina dell'edificio: la norma non postula, infatti, per la integrazione della fattispecie, alcun provvedimento dell'Autorità che individui e prescriva gli interventi da compiere per la rimozione del pericolo, facendo carico ai soggetti costituiti in posizione di garanzia di provvedere a tale individuazione;
conseguentemente nessuna specificazione al riguardo era esigibile da parte dell'organo che ha formulato l'accusa, solo ai proprietari del bene competendo la previa definizione e la successiva esecuzione delle opere funzionali all'eliminazione del pericolo ed essendo l'imputazione adeguatamente descritta con l'identificazione dell'immobile pericolante e della persistenza della situazione di pericolo e, dunque, della necessità di idoneo intervento. In ordine al trattamento sanzionatorio, l'impugnazione non contiene censure ma solo richieste di modifica non esaminabili in questa sede.
Quanto al ZO, manifestamente infondato è il suo primo motivo di doglianza, posto che proprio la nomina di un solo difensore per tutti gli imputati giustificava un'unica notifica del decreto di citazione in giudizio, nella piena osservanza del disposto dell'art. 555, 3^ co., c.p.p. e senza che il comune difensore potesse avere incertezze di sorta nell'individuazione dei propri assistiti cui riferire l'avvenuta notifica.
Manifestamente infondato è, peraltro, anche il secondo motivo, essendo la nomina al difensore di fiducia avv. Gasparrini avvenuta solo in data 22 febbraio per l'udienza del 24 successivo ed essendo, sempre in data 22 febbraio, stata depositata istanza di rinvio per impedimento professionale del difensore come sopra nominato il quale, dunque, all'atto della nomina, già era a conoscenza della propria impossibilità di adempiere l'incarico sopravvenuto. In siffatta situazione non può ritenersi operante la disposizione dell'art. 486, co. 5, c.p.p., non tanto per l'intempestività della comunicazione dell'impedimento (che, di fatto, intervenne contestualmente alla formale investitura del professionista da parte dell'imputato), quanto perché la formulazione della norma, anche per l'esplicita previsione della necessità di tempestiva comunicazione, intende chiaramente dare rilevanza ed apprestare tutela solo agli impedimenti che sopravvengono all'atto di nomina ed all'accettazione del mandato difensivo e non anche a quelli preesistenti al conferimento dell'incarico, nel qual caso difetta il requisito legale della "legittimità" dell'impedimento, per l'intrinseca impossibilità di considerare legittimo e validamente opponibile all'A.G. un impedimento già esistente e già conosciuto al momento dell'accettazione della nomina e che si configuri sin dall'origine come incompatibile con l'espletamento del nuovo mandato. Inammissibile per assoluta genericità è, infine, il motivo concernente il trattamento sanzionatorio, peraltro contenuto in termini intermedi tra il minimo ed il massimo, mentre non formulabile in questa sede è la richiesta di benefici.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del procedimento nonché della somma di L 500.000 ciascuno a favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 27 novembre 1997.
Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 1998