Cass. pen., sez. I, sentenza 27/11/1997, n. 729
CASS
Sentenza 27 novembre 1997

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Nel caso di istanza di rinvio per impedimento professionale del difensore, impedimento a quest'ultimo già noto all'atto della nomina finalizzata all'espletamento dell'incarico in relazione al quale si richiede il rinvio, non può ritenersi operante la disposizione dell'art. 486, comma quinto, cod.proc.pen., non tanto per l'intempestività della comunicazione dell'impedimento (che di fatto interviene contestualmente alla formale investitura del professionista da parte dell'imputato), quanto perché la formulazione della norma, anche per l'esplicita previsione della necessità di tempestiva comunicazione, intende chiaramente dare rilevanza ed apprestare tutela solo agli impedimenti che sopravvengono all'atto di nomina ed all'accettazione del mandato difensivo, e non anche a quelli preesistenti al conferimento dell'incarico, nel qual caso difetta il requisito della "legittimità" dell'impedimento, per l'intrinseca impossibilità di considerare legittimo e validamente opponibile all'Autorità Giudiziaria un impedimento già esistente e già conosciuto al momento dell'accettazione della nomina e che si configuri sin dall'origine come incompatibile con l'espletamento del nuovo mandato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 27/11/1997, n. 729
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 729
    Data del deposito : 27 novembre 1997

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