Cass. civ., sez. II, sentenza 23/04/2010, n. 9748
CASS
Sentenza 23 aprile 2010

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Massime1

La censura contenuta nel ricorso per cassazione relativa alla mancata ammissione della prova testimoniale è inammissibile se il ricorrente, oltre a trascrivere i capitoli di prova e ad indicare i testi e le ragioni per le quali essi sono qualificati a testimoniare - elementi necessari a valutare la decisività del mezzo istruttorio richiesto - non alleghi e indichi la prova della tempestività e ritualità della relativa istanza di ammissione e la fase di merito a cui si riferisce, al fine di consentire "ex actis" alla Corte di Cassazione di verificare la veridicità dell'asserzione.

Commentario1

  • 1Morte del lavoratore e nesso causale tra infortunio mortale e attività lavorativa (Cass. n. 821/2013)
    Rinaldi Manuela · https://www.diritto.it/ · 28 marzo 2013

    1. Premessa Nella decisione in commento del 15 ennaio 2013 n. 821 i giudici della Corte, nella sezione lavoro, hanno precisato, ricordando precedenti sul tema (1) che affinchè la motivazione adottata dal giudice di merito possa essere considerata adeguata e sufficiente, non è necessario che essa prenda in esame, al fine di confutarle o condividerle, tutte le argomentazioni svolte dalle parti, ma è sufficiente che il giudice indichi le ragioni del proprio convincimento, dovendosi in questo caso ritenere implicitamente rigettate tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse. 2. La fattispecie Nella fattispecie concreta la Corte d'appello di Roma, con sentenza del 13 settembre …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 23/04/2010, n. 9748
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 9748
Data del deposito : 23 aprile 2010

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