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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 24/06/2025, n. 3301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3301 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Ottava Sezione Civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
Dr. Alessandro Cocchiara Presidente
Dr. Antonio Quaranta Consigliere
Dr. Alberto Canale Consigliere rel. scaduto il termine del 20.06.2025, fissato per il deposito di note sostitutive dell'udienza con decreto ex art. 127-ter c.p.c. ritualmente comunicato in data 03.06.2025, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio di appello iscritto al n. 4866/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza del Tribunale di Avellino n. 1681/2024 pubblicata in data 02.10.2024, vertente:
TRA
sito in Aiello del Sabato alla c.da Brecciale n. 14/b (C.F. Parte_1
), in persona dell'amministratore in carica , elettivamente P.IVA_1 Parte_2
domiciliato in Avellino alla via Stanislao Esposito n. 4 presso l'avv. Erminio Torella (CF:
[...]
da cui è rappresentato e difeso in virtù di procura alle liti depositata telematicamente in C.F._1
sede di iscrizione a ruolo della causa di appello.
APPELLANTE
E
(P. Iva ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2
rappresentato e difeso nel giudizio di primo grado dall'avv. Gianluigi Pucci (C.F. C.F._2
pagina 1 di 2 ) con il quale ha eletto domicilio in Nocera Inferiore alla Piazza G. Amendola n. 1 presso la sede C.F._3
distaccata dell'anzidetta società.
APPELLATO NON COSTITUITO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ha appellato la sentenza indicata in epigrafe con cui il Tribunale di Parte_1
Avellino ha rigettato l'opposizione dallo stesso proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 1206/2021,
emesso in suo danno per l'importo di € 8.974,28, dichiarando l'esecutività del provvedimento monitorio e condannando l'opponente al rimborso delle spese di lite avversarie.
Nelle more della prima udienza, e precisamente in data 28.05.2025, l'appellante ha depositato dichiarazione di rinuncia agli atti del giudizio chiedendo a questa Corte di pronunziarne l'estinzione.
Non resta a questo punto che prendere atto della regolarità di tale rinuncia, formulata ai sensi dell'art. 306 c.p.c., la quale non necessita di accettazione, attesa la mancata costituzione dell'appellato,
dichiarando l'estinzione del processo che, come disposto dall'ultimo comma dell'art. 307 c. p.c., va pronunziata dal collegio con sentenza.
Stante la mancata costituzione avversaria, nessuna statuizione va infine adottata in merito alle spese processuali del grado che restano a definitivo carico del rinunziante.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando sulla causa di appello di cui in narrativa, dichiara l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 306 c.p.c. Nulla per le spese.
Così deciso in Napoli, in camera di consiglio, il 23.06.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr. Alberto Canale Dr. Alessandro Cocchiara
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