TRIB
Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/07/2025, n. 7322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7322 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
n. 25931/2021 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
OTTAVA SEZIONE CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Pietro Lupi Presidente
Dott.ssa Barbara Di Tonto Giudice rel. est.
Dott.ssa Claudia Colicchio Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 25931 R.G. dell'anno 2021, avente ad oggetto: impugnazione di testamento, assegnata al giudice relatore ed estensore dott.ssa Barbara Di Tonto, vertente
TRA
( , elettivamente domiciliato in OL, alla Piazza Parte_1 C.F._1
Nicola Amore n.6 presso lo studio degli avv.ti Vittorio Santoro ed Andrea Vitale che lo rappresentano e difendono giusta procura versata in atti;
ATTORE
E
( , , ( ), CP_1 C.F._2 Controparte_2 C.F._3 [...]
( , tutti elettivamente domiciliati in OL, alla Via CP_3 C.F._4
Santa Lucia n. 20, presso lo studio degli avv.ti Vittorio Brindisi e Carmela Giannetto che li rappresentano e difendono, giusta procura in atti;
CONVENUTI
NONCHE'
, ( ), elettivamente domiciliato in OL, alla via G. Controparte_4 C.F._5
Carducci n. 19, presso lo studio dell'avv. Riccardo Ventre che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
CONVENUTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI pagina 1 di 9 All'udienza cartolare del 14.04.2025, le parti concludevano riportandosi ai propri scritti difensivi, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate, come da note di trattazione scritta.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.pc., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (omettendo e, comunque, sintetizzando lo svolgimento del processo).
Con atto di citazione ritualmente notificato, , nella qualità di chiamato Parte_1
(fratello del de cuius) all'eredità di , nato a [...] il [...] e Persona_1 deceduto in Roma il 4/12/2020, conveniva in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, i germani , , e CP_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 chiedendo: “1) accertare che la scrittura, la data e la sottoscrizione che figurano nella scheda testamentaria datata 13/0872020 non sono autografe in quanto non vergate dal sig.
e per l'effetto dichiarare che il testamento olografo a firma del preteso Persona_1 testatore sig. , datato 13.08.2020, pubblicato ad istanza della sig.ra Persona_1
dal Notaio , registrato a OL il 25.04.2021 al n. 16117/IT è CP_1 Persona_2 apocrifo e comunque totalmente falso;
2. accertare e dichiarare quindi l'inesistenza e comunque la nullità, l'inefficacia e privo di effetti il testamento olografo datato il
13.08.2020, pubblicato ad istanza della sig.ra dal Notaio , CP_1 Persona_2 registrato a OL il 25.04.2021 al n. 16117/IT;
3. condannare i convenuti, ognuno per quanto di ragione, alla restituzione al sig. degli importi riscossi presso Parte_1
l'Agenzia della Banca Intesa in Capri, affinché venga ricostituito l'asse ereditario nella sua interezza;
5. con vittoria di spese e competenze di giudizio;
”.
Si costituivano i convenuti , , chiedendo CP_1 Controparte_2 Controparte_3 il rigetto della domanda attorea per infondatezza della stessa con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.
Si costituiva, altresì, il quale chiedeva di “accertare, con ogni mezzo Controparte_4 tecnico, la autenticità e la datazione dei documenti prodotti dalle parti processuali attestanti le disposizioni testamentarie del compianto sig. col precipuo Persona_1 compito di accertare e ricostruire la effettiva volontà del de cuius e la sua capacità di testare ed acquisendo gli originali delle disposizioni testamentarie e di altri scritti ed atti sottoscritti pagina 2 di 9 innanzi a testimoni e recanti data certa, anche, ad esempio, presso gli istituti bancari dove intratteneva rapporti di conto corrente ovvero presso l'archivio notarile o in altri luoghi e ciò senza prestare adesione alle conclusioni della parti costituite se non nelle domande tese all'accertamento dell'autenticità dei documenti affoliati”.
Espletata Consulenza tecnica d'ufficio grafologica, sulle conclusioni rassegnate dalle parti la causa è stata assegnata in decisione con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
***
In via preliminare, va dato atto della sussistenza della condizione di procedibilità della domanda attorea, risultando espletato il tentativo di mediazione (imposto in siffatta materia per legge), come risulta dal verbale del 28.09.2021 allegato al fascicolo di parte attrice (DOC.
10 atto di citazione).
Deve inoltre rilevarsi l'inammissibilità, per tardività, della domanda di condanna dei convenuti alla restituzione degli immobili caduti in successione ed illegittimamente occupati atteso che solo nelle note scritte in sostituzione di udienza del 08.04.2025 la difesa attorea ha formulato specifica domanda in tal senso, mentre detta richiesta non è mai stata formulata prima dello scadere delle preclusioni assertive di cui all'articolo 183 comma 6 cpc;
sino a tale termine, la proposizione di siffatta domanda è stata esplicitamente subordinata all'incardinamento di autonomo e separato giudizio (cfr. memoria ex art.183 VI comma c.p.c
1 termine pag. 10).
Ne deriva, in tutta evidenza, la tardività di tale domanda, e quindi la sua inammissibilità, pacificamente rilevabile d'ufficio, atteso che il regime di preclusioni introdotto nel rito civile ordinario deve ritenersi inteso non solo nell'interesse di parte, ma anche nell'interesse pubblico all'ordinato e celere andamento del processo, con la conseguenza che la tardività delle domande, eccezioni, allegazioni e richieste, deve essere rilevata d'ufficio dal giudice indipendentemente dall'atteggiamento processuale della controparte al riguardo e dall'eventuale accettazione del contraddittorio (Cass. n. 25598/2011, Cass. n. 16541/2011,
Cass. n. 10063/2011, Cass. n. 14625/2010, Cass.n.24442/2009, Cass.n. 20859/2009, Cass. n.
7270/2008, Cass. n. 11305/2007, Cass. n. 11298/2007, Cass. n. 6639/2007, Cass. n.
4901/2007, Cass. n. 26691/2006, Cass. n. 25242/2006, Cass. n. 24606/2006,
Cass.n.20953/2006, Cass. n. 17152/2006, Cass. n. 19453/2005, Cass. n. 11318/2005, Cass. n.
23127/2004, Cass.n.5539/2004, Cass. n. 16921/2003, Cass. n. 378/2002, Cass. n. 4376/2000).
pagina 3 di 9 Ciò premesso, la presente controversia ha ad oggetto l'impugnativa del testamento olografo di datato 13 agosto 2020 e pubblicato in data 14.04.2021 Rep.12003, Persona_1
Racc. 6592 a firma del Notaio , con cui il de cuius revocava le precedenti Persona_2 disposizioni contenute nel testamento olografo datato 22.08.2013, pubblicato il 21.01.2021 per Notar Rep. 2462, Racc.1825, nel quale nominava, invece, quale Persona_3 erede universale l'odierno attore, ovvero, in caso di rinuncia, la nipote di quest'ultimo.
L'attore, fratello del testatore, ha proposto, in via principale, domanda di accertamento della nullità o dell'inesistenza della scheda testamentaria per falsità della grafia e della sottoscrizione, nonché la condanna dei convenuti alla restituzione pro quota degli importi caduti in eredità e riscossi sulla base del testamento oggetto di impugnazione.
La domanda di declaratoria di nullità del testamento olografo del de cuius , Persona_1 proposta dall'odierno attore, è fondata e pertanto va accolta nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
È noto che ai sensi dell'art. 602 c.c. per testamento olografo si intende il testamento scritto, datato e sottoscritto a mano dal testatore;
la sua natura giuridica è quella di scrittura privata qualificata, da cui discende l'applicabilità della relativa normativa sull'efficacia probatoria, spettando a colui che asserisce vantare diritti su un determinato testamento, di provarne l'autenticità.
È affetto da nullità l'atto il cui testo viene interamente contraffatto, o nelle ipotesi in cui la scheda testamentaria si formi con l'aiuto di un terzo e quindi viene a mancare il requisito dell'olografia. In tema di nullità del testamento olografo, il requisito della sottoscrizione, distintamente dall'autografia delle disposizioni in esso contenute, ha la finalità di soddisfare l'imprescindibile esigenza di avere assoluta certezza non solo della loro riferibilità al testatore, già assicurata dall'olografia, ma anche dell'inequivocabile paternità del medesimo
(cfr. Cass. civ, sez. II, sent. 18616/2017).
La validità del testamento olografo esige quindi, ai sensi dell'art. 602 c.c., l'autografia della sottoscrizione, della data e del testo del documento, essendo sufficiente ad escluderla qualsiasi intervento ad opera di terzi, indipendentemente dal tipo e dall'entità, anche se il terzo abbia scritto solo una parola durante la predisposizione del testamento, senza che assuma rilievo, peraltro, l'importanza sostanziale della parte eterografa ai fini della nullità dell'intero testamento (cfr. Cass. civ, sez. II, sent. 20703/2013).
La legge prescrive, infatti, che il testamento olografo debba essere interamente vergato di mano del testatore anche per impedire che questi, nella confezione del testamento, possa pagina 4 di 9 subire illecite ingerenze altrui e manifestare di conseguenza una volontà non formatasi, in tutto o in parte, in modo libero e spontaneo.
Le parti del testamento scritte da mano aliena rendono nullo l'intero testamento e inapplicabile il principio "utile per inutile non vitiatur" che contrasterebbe con la duplice funzione - garanzia di libertà e di autenticità - che deve riconoscersi al requisito dell'autografia. È pertanto da ritenere che qualora nel corpo della disposizione di ultima volontà anche una sola parola sia di mano altrui e risulti che essa sia stata scritta dal terzo durante la confezione del testamento, sciente e consenziente il testatore, il testamento è nullo per l'intero giacché dalla prova che alla confezione del testamento ha collaborato una volontà altrui il legislatore fonda la presunzione assoluta di mancata spontaneità e libertà del volere (cfr. Cass., Sez. II, 7 luglio 2004, n. 12458; Cass., Sez. II, 10 luglio 1991, 7636).
Inoltre, "la guida della mano del testatore da parte di una terza persona esclude, di per sé, il requisito dell'autografia, indispensabile per la validità del testamento olografo, a nulla rilevando l'eventuale corrispondenza del contenuto della scheda rispetto alla volontà del testatore ed essendo ultroneo verificare se la "mano guidante" sia intervenuta su tutta la scheda testamentaria, trattandosi di condotta in ogni caso idonea ad alte-rare la personalità ed abitualità del gesto scrittorio e tale da condizionare l'accertamento della validità del testamento alla verifica di ulteriori circostanze - quali l'effettiva finalità dell'aiuto del terzo o la corrispondenza del testo scritto alla volontà dell'adiuvato - che minerebbero le finalità di chiarezza e semplificazione alla base della disciplina del testamento olografo" (cfr. Cass. Civ., Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 5505 del 06/03/2017).
Ebbene, dal punto di vista procedurale, la parte che contesti l'autenticità di un testamento olografo deve proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura e grava su di essa l'onere della relativa prova, secondo i principi generali dettati in tema di accertamento negativo (cfr. Cass. civ., Sez. Un., 15 giugno 2015, n. 12307), non essendo sufficiente il mero disconoscimento dell'atto (cfr. Cass. civ, sez. VI, sent. 24749/2019).
Nel caso di specie, parte attrice ha chiesto di accertare la nullità di tutto il testamento olografo redatto in data 13.08.2020, pubblicato in data 14.04.2021 per firma, data e scrittura apocrifa, proponendo quindi un'azione di accertamento negativo della provenienza della scrittura dall'apparente testatore . Persona_1
Orbene, la consulenza tecnica espletata in corso di causa, immune da vizi logici ovvero scientifici, nonché espletata attraverso condivisibili metodi di comparazione in tema di pagina 5 di 9 autenticità della grafia e della sottoscrizione, induce il Collegio a ritenere la domanda del tutto fondata.
Ed invero, alla stregua delle conclusioni cui è pervenuto l'ausiliario nell'accertamento peritale, che costituiscono l'esito di un iter procedimentale e motivazionale altamente approfondito nonché coerentemente ed esaustivamente argomentato, può ritenersi che il testamento olografo oggetto di impugnazione sia senz'altro apocrifo, in quanto non vergato dalla mano del de cuius, , e dallo stesso sottoscritto. Persona_1
In particolare, il metodo seguito dal CTU consistito nell'analisi del ritmo scrittorio, del tratto, della impostazione spaziale, della inclinazione grafica , della calibratura delle lettere, dei raggruppamenti e legamenti letterali nonché dell'impronta espressiva, consente al Tribunale di ritenere ampiamente condivisibili gli esiti della perizia;
l'ausiliario, in particolare, ha chiarito di aver utilizzato ai fini della valutazione della autenticità dello scritto i seguenti documenti autografi comparativi “1) Testamento olografo del 22.08.2013 con busta pubblicato il
21.01.2021 per Notar Rep. 2462, Racc.1825; 2) Parere pro veritate Persona_3 della c.t.p. dottoressa del 24.05.2021 con allegati documenti Persona_4 comparativi;
3) Procura alle liti del 31.08.2020 all'avvocato Mario Coppola, 4) Integrazione perizia della dottoressa del 25.03.2022; 5) Comunicazione a firma del de cuius del Per_4
10.01.2020; 6) Comunicazione a firma del de cuius del 11.04.2020; 7) Carta di identità del de cuius Comune di Capri del 12.11.2019; 8) Delega a firma del de cuius del 17.06.2015; 9)
Dichiarazione sostitutiva atto notorio del 03.07.2015; 10) Procura speciale autenticata
Notaio del 17.01.2018; 11) Relazione peritale dei consulenti dottori: Persona_5 [...]
e del 11.01.2022, 12) Carta di identità del de cuius Per_6 Persona_7
Comune di Capri del 10.07.009; 13) Lettera del 23.11.1977; 14) Busta con auguri 15.04.1989;
15) Appunti per senza data, 16) Contratto di locazione ad uso commerciale del Per_8
01.05.2014; 17) Domanda di voltura del 30.01.1992; 18) Registrazione contratto di locazione del 1994 (ultima pagina) “ i quali, raffrontati con il testamento olografo oggetto di verifica, hanno consentito di evidenziare una pluralità di indici di apocrifia del documento impugnato e di ritenere, per l'effetto, che quest'ultimo sia stato oggetto di imitazione per ricalco.
Precisa al riguardo l'ausiliario che “ a) la pressione piatta lungo tutto il tracciato a causa dello sforzo dell'imitatore, consistente nel far sì che la punta della penna segua il tracciato della grafia da imitare, per riprodurne i contorni fedelmente;
b) la lentezza a causa della tensione muscolare causata dallo sforzo corticale;
c) le ondulazioni ed oscillazioni dei movimenti a causa dei ripetuti accomodamenti al senso direzionale da riprodurre, d) la presenza di pagina 6 di 9 leggeri tremori;
e) la presenza di punti di sosta” consentono di ritenere che “Il testamento olografo del 13/8/2020, Allegato “B” al Verbale di pubblicazione del 14/4/2021, per notar
di AR (Na), annotato al Rep. 12003 della Racc. 6592, è con Persona_2 Per_9 assoluta certezza”.
Pertanto, alla luce di tali considerazioni, deve senz'altro dichiararsi la falsità del testamento olografo recante la firma apparente di , datato 13.08.2020, pubblicato con Persona_1 verbale del notaio di OL del 14.04.2021, rep. 12003 e racc. 6592. Persona_2
L'accoglimento della domanda giudiziale di nullità del testamento olografo sopra menzionato determina, con tutta evidenza, che la successione del de cuius Persona_1
è regolata dal testamento datato 22.08.2013, pubblicato il 21.01.2021 per Notar
[...]
Rep. 2462, Racc.1825, con il quale il de cuius nominava, quale erede Persona_3 universale, l'odierno attore.
Va, infine, accolta la domanda di condanna dei germani convenuti alla restituzione degli importi illegittimamente riscossi giacenti sul conto corrente n. 0010/00000000420 del de cuius al momento del decesso, costituendo l'avvenuta riscossione di tali importi, da un canto, circostanza non specificamente contestata dai germani , CP_1 Controparte_2
e e, in quanto tale, da ritenersi ammessa ai sensi dell'art. 115 comma Per_1 CP_3
1 c.p.c.., dall'altro, circostanza esplicitamente dichiarata dal germano Controparte_4 nella propria comparsa di costituzione e risposta laddove quest'ultimo, invero, riferiva di essere stato l'ultimo tra i germani a prendere contatto con l'istituto di credito per la liquidazione della quota ereditaria assegnatagli sui conti correnti bancari del defunto (cfr. pag. 5 comparsa di costituzione) .
Alla luce di tali considerazioni, i germani convenuti devono essere condannati alla restituzione pro quota delle somme illegittimamente riscosse presso l'Agenzia della Banca
Intesa in Capri così come richieste dall'attore nella misura di € 48.259,85 ciascuno (per un totale di € 193.039,85), cui devono aggiungersi gli interessi legali, a norma dell'art. 2033 c.c., dalla domanda al saldo effettivo, dovendosi presumere, in assenza di prova contraria, la buona fede dei convenuti.
Ogni ulteriore questione, pur prospettata dalle parti in lite, rimane assorbita nella motivazione di cui sopra.
Le spese di lite seguono strettamente la soccombenza e si liquidano d'ufficio, in assenza di nota spese di parte, come da dispositivo, ai sensi del D.M. Giustizia 10.03.2014 n°55 (come modificato dal DM 147/22), in relazione all'attività concretamente esercitata dai difensori pagina 7 di 9 costituiti rapportata anche al tenore delle difese svolte, con riferimento allo scaglione di valore di riferimento calcolato sulla base dell'importo di cui in domanda (scaglione valore indeterminabile – complessità bassa), ai valori medi, in ragione della natura delle questioni fattuali e giuridiche affrontate e decise con la presente pronuncia, con attribuzione in favore dei legali costituiti che ne hanno chiesto la distrazione ex art. 93 cpc perché antistatari.
Devono altresì essere riconosciute in favore della parte attrice le spese sostenute per l'ausiliario tecnico di parte le quali, in virtù della carenza probatoria in ordine all'effettivo esborso dell'importo richiesto, si ritiene equo liquidare nell'importo complessivo di €
1.000,00. (cfr. sul punto Corte di cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza n. 30289/19: “Le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte devono essere rimborsate alla parte vittoriosa, salvo che il giudice non le escluda dalla ripetizione ai sensi dell'art. 92, comma 1,
c.p.c. Tra le spese processuali che la parte soccombente è tenuta a rimborsare rientrano non solo quelle effettivamente già sostenute dalla parte vittoriosa, ma anche quelle non ancora pagate”). Le spese di lite tra l'attore e il convenuto si intendono compensate in Controparte_4 ragione dell'atteggiamento processuale tenuto dal convenuto, privo di concreto significato oppositivo rispetto alla domanda spiegata.
Le spese di CTU vanno poste in via definitiva a carico dei convenuti rimasti soccombenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di OL, sezione ottava civile, in composizione collegiale, pronunziando in via definitiva, disattesa ogni altra istanza, difesa o eccezione così provvede:
• accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, dichiara la nullità, per difetto di autografia, del testamento olografo datato 13.08.2020, attribuito al de cuius , Persona_1 nato a [...] il [...] e deceduto in Roma il 4/12/2020 e pubblicato mediante verbale del 14.04.2021 Rep. 12003, Racc. 6592 a firma del notaio;
Persona_2
• condanna i convenuti , , , CP_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4
, a restituire all'attore, , l'importo pari ad € 48.259,85
[...] Parte_1 ciascuno, oltre interessi come in parte motiva;
• condanna i convenuti , e , in solido CP_1 Controparte_2 Controparte_3 tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore dell'attore che si liquidano in €
1.545,00 per esborsi (ivi incluse spese di ctp) ed € 7.616,00 per compensi oltre IVA, CPA
pagina 8 di 9 ed accessori se dovuti nella misura di legge, con attribuzione in favore dei procuratori che se ne sono dichiarati antistatari ex art. 93 cpc;
• compensa le spese di lite tra l'attore e il convenuto;
Controparte_4
• pone le spese di CTU in via definitiva, con vincolo di solidarietà, a carico dei convenuti rimasti soccombenti.
Così deciso in OL il 21.7.2025
IL GIUDICE estensore IL PRESIDENTE Dr.ssa Barbara Di Tonto Dr. Pietro Lupi
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
OTTAVA SEZIONE CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Pietro Lupi Presidente
Dott.ssa Barbara Di Tonto Giudice rel. est.
Dott.ssa Claudia Colicchio Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 25931 R.G. dell'anno 2021, avente ad oggetto: impugnazione di testamento, assegnata al giudice relatore ed estensore dott.ssa Barbara Di Tonto, vertente
TRA
( , elettivamente domiciliato in OL, alla Piazza Parte_1 C.F._1
Nicola Amore n.6 presso lo studio degli avv.ti Vittorio Santoro ed Andrea Vitale che lo rappresentano e difendono giusta procura versata in atti;
ATTORE
E
( , , ( ), CP_1 C.F._2 Controparte_2 C.F._3 [...]
( , tutti elettivamente domiciliati in OL, alla Via CP_3 C.F._4
Santa Lucia n. 20, presso lo studio degli avv.ti Vittorio Brindisi e Carmela Giannetto che li rappresentano e difendono, giusta procura in atti;
CONVENUTI
NONCHE'
, ( ), elettivamente domiciliato in OL, alla via G. Controparte_4 C.F._5
Carducci n. 19, presso lo studio dell'avv. Riccardo Ventre che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
CONVENUTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI pagina 1 di 9 All'udienza cartolare del 14.04.2025, le parti concludevano riportandosi ai propri scritti difensivi, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate, come da note di trattazione scritta.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.pc., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (omettendo e, comunque, sintetizzando lo svolgimento del processo).
Con atto di citazione ritualmente notificato, , nella qualità di chiamato Parte_1
(fratello del de cuius) all'eredità di , nato a [...] il [...] e Persona_1 deceduto in Roma il 4/12/2020, conveniva in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, i germani , , e CP_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 chiedendo: “1) accertare che la scrittura, la data e la sottoscrizione che figurano nella scheda testamentaria datata 13/0872020 non sono autografe in quanto non vergate dal sig.
e per l'effetto dichiarare che il testamento olografo a firma del preteso Persona_1 testatore sig. , datato 13.08.2020, pubblicato ad istanza della sig.ra Persona_1
dal Notaio , registrato a OL il 25.04.2021 al n. 16117/IT è CP_1 Persona_2 apocrifo e comunque totalmente falso;
2. accertare e dichiarare quindi l'inesistenza e comunque la nullità, l'inefficacia e privo di effetti il testamento olografo datato il
13.08.2020, pubblicato ad istanza della sig.ra dal Notaio , CP_1 Persona_2 registrato a OL il 25.04.2021 al n. 16117/IT;
3. condannare i convenuti, ognuno per quanto di ragione, alla restituzione al sig. degli importi riscossi presso Parte_1
l'Agenzia della Banca Intesa in Capri, affinché venga ricostituito l'asse ereditario nella sua interezza;
5. con vittoria di spese e competenze di giudizio;
”.
Si costituivano i convenuti , , chiedendo CP_1 Controparte_2 Controparte_3 il rigetto della domanda attorea per infondatezza della stessa con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.
Si costituiva, altresì, il quale chiedeva di “accertare, con ogni mezzo Controparte_4 tecnico, la autenticità e la datazione dei documenti prodotti dalle parti processuali attestanti le disposizioni testamentarie del compianto sig. col precipuo Persona_1 compito di accertare e ricostruire la effettiva volontà del de cuius e la sua capacità di testare ed acquisendo gli originali delle disposizioni testamentarie e di altri scritti ed atti sottoscritti pagina 2 di 9 innanzi a testimoni e recanti data certa, anche, ad esempio, presso gli istituti bancari dove intratteneva rapporti di conto corrente ovvero presso l'archivio notarile o in altri luoghi e ciò senza prestare adesione alle conclusioni della parti costituite se non nelle domande tese all'accertamento dell'autenticità dei documenti affoliati”.
Espletata Consulenza tecnica d'ufficio grafologica, sulle conclusioni rassegnate dalle parti la causa è stata assegnata in decisione con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
***
In via preliminare, va dato atto della sussistenza della condizione di procedibilità della domanda attorea, risultando espletato il tentativo di mediazione (imposto in siffatta materia per legge), come risulta dal verbale del 28.09.2021 allegato al fascicolo di parte attrice (DOC.
10 atto di citazione).
Deve inoltre rilevarsi l'inammissibilità, per tardività, della domanda di condanna dei convenuti alla restituzione degli immobili caduti in successione ed illegittimamente occupati atteso che solo nelle note scritte in sostituzione di udienza del 08.04.2025 la difesa attorea ha formulato specifica domanda in tal senso, mentre detta richiesta non è mai stata formulata prima dello scadere delle preclusioni assertive di cui all'articolo 183 comma 6 cpc;
sino a tale termine, la proposizione di siffatta domanda è stata esplicitamente subordinata all'incardinamento di autonomo e separato giudizio (cfr. memoria ex art.183 VI comma c.p.c
1 termine pag. 10).
Ne deriva, in tutta evidenza, la tardività di tale domanda, e quindi la sua inammissibilità, pacificamente rilevabile d'ufficio, atteso che il regime di preclusioni introdotto nel rito civile ordinario deve ritenersi inteso non solo nell'interesse di parte, ma anche nell'interesse pubblico all'ordinato e celere andamento del processo, con la conseguenza che la tardività delle domande, eccezioni, allegazioni e richieste, deve essere rilevata d'ufficio dal giudice indipendentemente dall'atteggiamento processuale della controparte al riguardo e dall'eventuale accettazione del contraddittorio (Cass. n. 25598/2011, Cass. n. 16541/2011,
Cass. n. 10063/2011, Cass. n. 14625/2010, Cass.n.24442/2009, Cass.n. 20859/2009, Cass. n.
7270/2008, Cass. n. 11305/2007, Cass. n. 11298/2007, Cass. n. 6639/2007, Cass. n.
4901/2007, Cass. n. 26691/2006, Cass. n. 25242/2006, Cass. n. 24606/2006,
Cass.n.20953/2006, Cass. n. 17152/2006, Cass. n. 19453/2005, Cass. n. 11318/2005, Cass. n.
23127/2004, Cass.n.5539/2004, Cass. n. 16921/2003, Cass. n. 378/2002, Cass. n. 4376/2000).
pagina 3 di 9 Ciò premesso, la presente controversia ha ad oggetto l'impugnativa del testamento olografo di datato 13 agosto 2020 e pubblicato in data 14.04.2021 Rep.12003, Persona_1
Racc. 6592 a firma del Notaio , con cui il de cuius revocava le precedenti Persona_2 disposizioni contenute nel testamento olografo datato 22.08.2013, pubblicato il 21.01.2021 per Notar Rep. 2462, Racc.1825, nel quale nominava, invece, quale Persona_3 erede universale l'odierno attore, ovvero, in caso di rinuncia, la nipote di quest'ultimo.
L'attore, fratello del testatore, ha proposto, in via principale, domanda di accertamento della nullità o dell'inesistenza della scheda testamentaria per falsità della grafia e della sottoscrizione, nonché la condanna dei convenuti alla restituzione pro quota degli importi caduti in eredità e riscossi sulla base del testamento oggetto di impugnazione.
La domanda di declaratoria di nullità del testamento olografo del de cuius , Persona_1 proposta dall'odierno attore, è fondata e pertanto va accolta nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
È noto che ai sensi dell'art. 602 c.c. per testamento olografo si intende il testamento scritto, datato e sottoscritto a mano dal testatore;
la sua natura giuridica è quella di scrittura privata qualificata, da cui discende l'applicabilità della relativa normativa sull'efficacia probatoria, spettando a colui che asserisce vantare diritti su un determinato testamento, di provarne l'autenticità.
È affetto da nullità l'atto il cui testo viene interamente contraffatto, o nelle ipotesi in cui la scheda testamentaria si formi con l'aiuto di un terzo e quindi viene a mancare il requisito dell'olografia. In tema di nullità del testamento olografo, il requisito della sottoscrizione, distintamente dall'autografia delle disposizioni in esso contenute, ha la finalità di soddisfare l'imprescindibile esigenza di avere assoluta certezza non solo della loro riferibilità al testatore, già assicurata dall'olografia, ma anche dell'inequivocabile paternità del medesimo
(cfr. Cass. civ, sez. II, sent. 18616/2017).
La validità del testamento olografo esige quindi, ai sensi dell'art. 602 c.c., l'autografia della sottoscrizione, della data e del testo del documento, essendo sufficiente ad escluderla qualsiasi intervento ad opera di terzi, indipendentemente dal tipo e dall'entità, anche se il terzo abbia scritto solo una parola durante la predisposizione del testamento, senza che assuma rilievo, peraltro, l'importanza sostanziale della parte eterografa ai fini della nullità dell'intero testamento (cfr. Cass. civ, sez. II, sent. 20703/2013).
La legge prescrive, infatti, che il testamento olografo debba essere interamente vergato di mano del testatore anche per impedire che questi, nella confezione del testamento, possa pagina 4 di 9 subire illecite ingerenze altrui e manifestare di conseguenza una volontà non formatasi, in tutto o in parte, in modo libero e spontaneo.
Le parti del testamento scritte da mano aliena rendono nullo l'intero testamento e inapplicabile il principio "utile per inutile non vitiatur" che contrasterebbe con la duplice funzione - garanzia di libertà e di autenticità - che deve riconoscersi al requisito dell'autografia. È pertanto da ritenere che qualora nel corpo della disposizione di ultima volontà anche una sola parola sia di mano altrui e risulti che essa sia stata scritta dal terzo durante la confezione del testamento, sciente e consenziente il testatore, il testamento è nullo per l'intero giacché dalla prova che alla confezione del testamento ha collaborato una volontà altrui il legislatore fonda la presunzione assoluta di mancata spontaneità e libertà del volere (cfr. Cass., Sez. II, 7 luglio 2004, n. 12458; Cass., Sez. II, 10 luglio 1991, 7636).
Inoltre, "la guida della mano del testatore da parte di una terza persona esclude, di per sé, il requisito dell'autografia, indispensabile per la validità del testamento olografo, a nulla rilevando l'eventuale corrispondenza del contenuto della scheda rispetto alla volontà del testatore ed essendo ultroneo verificare se la "mano guidante" sia intervenuta su tutta la scheda testamentaria, trattandosi di condotta in ogni caso idonea ad alte-rare la personalità ed abitualità del gesto scrittorio e tale da condizionare l'accertamento della validità del testamento alla verifica di ulteriori circostanze - quali l'effettiva finalità dell'aiuto del terzo o la corrispondenza del testo scritto alla volontà dell'adiuvato - che minerebbero le finalità di chiarezza e semplificazione alla base della disciplina del testamento olografo" (cfr. Cass. Civ., Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 5505 del 06/03/2017).
Ebbene, dal punto di vista procedurale, la parte che contesti l'autenticità di un testamento olografo deve proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura e grava su di essa l'onere della relativa prova, secondo i principi generali dettati in tema di accertamento negativo (cfr. Cass. civ., Sez. Un., 15 giugno 2015, n. 12307), non essendo sufficiente il mero disconoscimento dell'atto (cfr. Cass. civ, sez. VI, sent. 24749/2019).
Nel caso di specie, parte attrice ha chiesto di accertare la nullità di tutto il testamento olografo redatto in data 13.08.2020, pubblicato in data 14.04.2021 per firma, data e scrittura apocrifa, proponendo quindi un'azione di accertamento negativo della provenienza della scrittura dall'apparente testatore . Persona_1
Orbene, la consulenza tecnica espletata in corso di causa, immune da vizi logici ovvero scientifici, nonché espletata attraverso condivisibili metodi di comparazione in tema di pagina 5 di 9 autenticità della grafia e della sottoscrizione, induce il Collegio a ritenere la domanda del tutto fondata.
Ed invero, alla stregua delle conclusioni cui è pervenuto l'ausiliario nell'accertamento peritale, che costituiscono l'esito di un iter procedimentale e motivazionale altamente approfondito nonché coerentemente ed esaustivamente argomentato, può ritenersi che il testamento olografo oggetto di impugnazione sia senz'altro apocrifo, in quanto non vergato dalla mano del de cuius, , e dallo stesso sottoscritto. Persona_1
In particolare, il metodo seguito dal CTU consistito nell'analisi del ritmo scrittorio, del tratto, della impostazione spaziale, della inclinazione grafica , della calibratura delle lettere, dei raggruppamenti e legamenti letterali nonché dell'impronta espressiva, consente al Tribunale di ritenere ampiamente condivisibili gli esiti della perizia;
l'ausiliario, in particolare, ha chiarito di aver utilizzato ai fini della valutazione della autenticità dello scritto i seguenti documenti autografi comparativi “1) Testamento olografo del 22.08.2013 con busta pubblicato il
21.01.2021 per Notar Rep. 2462, Racc.1825; 2) Parere pro veritate Persona_3 della c.t.p. dottoressa del 24.05.2021 con allegati documenti Persona_4 comparativi;
3) Procura alle liti del 31.08.2020 all'avvocato Mario Coppola, 4) Integrazione perizia della dottoressa del 25.03.2022; 5) Comunicazione a firma del de cuius del Per_4
10.01.2020; 6) Comunicazione a firma del de cuius del 11.04.2020; 7) Carta di identità del de cuius Comune di Capri del 12.11.2019; 8) Delega a firma del de cuius del 17.06.2015; 9)
Dichiarazione sostitutiva atto notorio del 03.07.2015; 10) Procura speciale autenticata
Notaio del 17.01.2018; 11) Relazione peritale dei consulenti dottori: Persona_5 [...]
e del 11.01.2022, 12) Carta di identità del de cuius Per_6 Persona_7
Comune di Capri del 10.07.009; 13) Lettera del 23.11.1977; 14) Busta con auguri 15.04.1989;
15) Appunti per senza data, 16) Contratto di locazione ad uso commerciale del Per_8
01.05.2014; 17) Domanda di voltura del 30.01.1992; 18) Registrazione contratto di locazione del 1994 (ultima pagina) “ i quali, raffrontati con il testamento olografo oggetto di verifica, hanno consentito di evidenziare una pluralità di indici di apocrifia del documento impugnato e di ritenere, per l'effetto, che quest'ultimo sia stato oggetto di imitazione per ricalco.
Precisa al riguardo l'ausiliario che “ a) la pressione piatta lungo tutto il tracciato a causa dello sforzo dell'imitatore, consistente nel far sì che la punta della penna segua il tracciato della grafia da imitare, per riprodurne i contorni fedelmente;
b) la lentezza a causa della tensione muscolare causata dallo sforzo corticale;
c) le ondulazioni ed oscillazioni dei movimenti a causa dei ripetuti accomodamenti al senso direzionale da riprodurre, d) la presenza di pagina 6 di 9 leggeri tremori;
e) la presenza di punti di sosta” consentono di ritenere che “Il testamento olografo del 13/8/2020, Allegato “B” al Verbale di pubblicazione del 14/4/2021, per notar
di AR (Na), annotato al Rep. 12003 della Racc. 6592, è con Persona_2 Per_9 assoluta certezza”.
Pertanto, alla luce di tali considerazioni, deve senz'altro dichiararsi la falsità del testamento olografo recante la firma apparente di , datato 13.08.2020, pubblicato con Persona_1 verbale del notaio di OL del 14.04.2021, rep. 12003 e racc. 6592. Persona_2
L'accoglimento della domanda giudiziale di nullità del testamento olografo sopra menzionato determina, con tutta evidenza, che la successione del de cuius Persona_1
è regolata dal testamento datato 22.08.2013, pubblicato il 21.01.2021 per Notar
[...]
Rep. 2462, Racc.1825, con il quale il de cuius nominava, quale erede Persona_3 universale, l'odierno attore.
Va, infine, accolta la domanda di condanna dei germani convenuti alla restituzione degli importi illegittimamente riscossi giacenti sul conto corrente n. 0010/00000000420 del de cuius al momento del decesso, costituendo l'avvenuta riscossione di tali importi, da un canto, circostanza non specificamente contestata dai germani , CP_1 Controparte_2
e e, in quanto tale, da ritenersi ammessa ai sensi dell'art. 115 comma Per_1 CP_3
1 c.p.c.., dall'altro, circostanza esplicitamente dichiarata dal germano Controparte_4 nella propria comparsa di costituzione e risposta laddove quest'ultimo, invero, riferiva di essere stato l'ultimo tra i germani a prendere contatto con l'istituto di credito per la liquidazione della quota ereditaria assegnatagli sui conti correnti bancari del defunto (cfr. pag. 5 comparsa di costituzione) .
Alla luce di tali considerazioni, i germani convenuti devono essere condannati alla restituzione pro quota delle somme illegittimamente riscosse presso l'Agenzia della Banca
Intesa in Capri così come richieste dall'attore nella misura di € 48.259,85 ciascuno (per un totale di € 193.039,85), cui devono aggiungersi gli interessi legali, a norma dell'art. 2033 c.c., dalla domanda al saldo effettivo, dovendosi presumere, in assenza di prova contraria, la buona fede dei convenuti.
Ogni ulteriore questione, pur prospettata dalle parti in lite, rimane assorbita nella motivazione di cui sopra.
Le spese di lite seguono strettamente la soccombenza e si liquidano d'ufficio, in assenza di nota spese di parte, come da dispositivo, ai sensi del D.M. Giustizia 10.03.2014 n°55 (come modificato dal DM 147/22), in relazione all'attività concretamente esercitata dai difensori pagina 7 di 9 costituiti rapportata anche al tenore delle difese svolte, con riferimento allo scaglione di valore di riferimento calcolato sulla base dell'importo di cui in domanda (scaglione valore indeterminabile – complessità bassa), ai valori medi, in ragione della natura delle questioni fattuali e giuridiche affrontate e decise con la presente pronuncia, con attribuzione in favore dei legali costituiti che ne hanno chiesto la distrazione ex art. 93 cpc perché antistatari.
Devono altresì essere riconosciute in favore della parte attrice le spese sostenute per l'ausiliario tecnico di parte le quali, in virtù della carenza probatoria in ordine all'effettivo esborso dell'importo richiesto, si ritiene equo liquidare nell'importo complessivo di €
1.000,00. (cfr. sul punto Corte di cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza n. 30289/19: “Le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte devono essere rimborsate alla parte vittoriosa, salvo che il giudice non le escluda dalla ripetizione ai sensi dell'art. 92, comma 1,
c.p.c. Tra le spese processuali che la parte soccombente è tenuta a rimborsare rientrano non solo quelle effettivamente già sostenute dalla parte vittoriosa, ma anche quelle non ancora pagate”). Le spese di lite tra l'attore e il convenuto si intendono compensate in Controparte_4 ragione dell'atteggiamento processuale tenuto dal convenuto, privo di concreto significato oppositivo rispetto alla domanda spiegata.
Le spese di CTU vanno poste in via definitiva a carico dei convenuti rimasti soccombenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di OL, sezione ottava civile, in composizione collegiale, pronunziando in via definitiva, disattesa ogni altra istanza, difesa o eccezione così provvede:
• accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, dichiara la nullità, per difetto di autografia, del testamento olografo datato 13.08.2020, attribuito al de cuius , Persona_1 nato a [...] il [...] e deceduto in Roma il 4/12/2020 e pubblicato mediante verbale del 14.04.2021 Rep. 12003, Racc. 6592 a firma del notaio;
Persona_2
• condanna i convenuti , , , CP_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4
, a restituire all'attore, , l'importo pari ad € 48.259,85
[...] Parte_1 ciascuno, oltre interessi come in parte motiva;
• condanna i convenuti , e , in solido CP_1 Controparte_2 Controparte_3 tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore dell'attore che si liquidano in €
1.545,00 per esborsi (ivi incluse spese di ctp) ed € 7.616,00 per compensi oltre IVA, CPA
pagina 8 di 9 ed accessori se dovuti nella misura di legge, con attribuzione in favore dei procuratori che se ne sono dichiarati antistatari ex art. 93 cpc;
• compensa le spese di lite tra l'attore e il convenuto;
Controparte_4
• pone le spese di CTU in via definitiva, con vincolo di solidarietà, a carico dei convenuti rimasti soccombenti.
Così deciso in OL il 21.7.2025
IL GIUDICE estensore IL PRESIDENTE Dr.ssa Barbara Di Tonto Dr. Pietro Lupi
pagina 9 di 9